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Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 - Xeda International e Pace International/Commissione.

(Causa T-71/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International (Saint Andiol, Francia) e Pace International LLC (Seattle, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv. C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

Annullare la decisione impugnata;

Condannare la Commissione alle spese;

Assumere tutti i provvedimenti che corrispondono ad equità.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9262] (GU 2009 L 314, pag. 79).

Le ricorrenti affermano che, in ragione della decisione impugnata, la prima ricorrente non sarà più autorizzata a vendere difenilammina o prodotti a base di difenilammina nell'Unione europea e che essa perderà le autorizzazioni per i propri prodotti negli Stati membri il 30 marzo 2010.

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto si basa su una valutazione della difenilammina che è scientificamente e giuridicamente erronea. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata viola il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione.

In sintesi, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata vieti l'uso della difenilammina nei prodotti fitofarmaceutici sulla base di tre elementi scientifici, citati al suo quinto 'considerando', a ciascuno dei quali le ricorrenti hanno risposto in maniera appropriata e comunque nessuno di essi rappresenta un elemento di preoccupazione tale da giustificare la mancata iscrizione.

Inoltre, le ricorrenti dichiarano che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa, avendo loro impedito di utilizzare la possibilità di ritirare il loro fascicolo e di presentarne uno nuovo per beneficiare di un periodo transitorio più lungo, come è avvenuto per altre sostanze rientranti nel medesimo ambito normativo.

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