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Impugnazione proposta il 23 maggio 2022 dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 16 marzo 2022, causa T-281/21, Nowhere/EUIPO

(Causa C-337/22 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf, D. Gája, V. Ruzek, E. Markakis, agenti)

Altra parte nel procedimento: Nowhere Co. Ltd

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata emessa nella causa T-281/21;

rigettare in toto il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado contro la decisione della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 2474/2017-2;

condannare la ricorrente in primo grado al pagamento delle spese sostenute dall’EUIPO relative al presente procedimento di impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/20091 da parte della sentenza impugnata, la quale statuisce che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto dei diritti anteriori non registrati del Regno Unito sui quali si è fatto affidamento come fondamento dell’opposizione, nonostante la decisione impugnata fosse stata presa al momento in cui il Regno Unito non era più uno Stato membro dell’Unione europea e il periodo transitorio di cui all’accordo di recesso2 fosse decorso. Ciò solleva una questione significativa per quanto riguarda l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l’unico momento rilevante in relazione al quale l’opposizione debba essere valutata fosse la data di proposizione della contestata domanda di marchio dell’Unione europea,

avendo messo insieme la questione della determinazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie, da un lato, con la questione di merito riguardante la necessità che il diritto anteriore sia valido alla data in cui l’EUIPO emette la decisione definitiva sull’opposizione, dall’altro,

avendo fatto affidamento sulla propria, erronea, giurisprudenza comunque non applicabile al caso di specie,

avendo tratto una conclusione giuridica errata dall’assenza di disposizioni nell’accordo di recesso riguardanti le opposizioni contro domande di marchio dell’Unione europea proposte prima della fine del periodo transitorio,

non avendo preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia riguardante le differenze tra il procedimento per contraffazione e il procedimento amministrativo/di registrazione, e di conseguenza avendo ritenuto che

vi fosse un conflitto tra la domanda di marchio dell’Unione europea contestata e i diritti anteriori nel Regno Unito nel periodo tra la data di proposizione della contestata domanda di marchio dell’Unione europea e la fine del periodo transitorio, e che

la ricorrente in primo grado avesse, dopo la fine del periodo transitorio, un legittimo interesse a che l’opposizione fosse accolta.

non avendo preso in considerazione la volontà del legislatore e il principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale nel ritenere che una possibile trasformazione della contestata domanda di marchio dell’Unione europea in marchi nazionali, i quali risulterebbero identici nella loro portata di protezione a quelli della domanda di marchio dell’Unione europea contestata ove registrata, non incidesse

sull’interesse della ricorrente in primo grado a che l’opposizione fosse accolta e

sull’esistenza di un conflitto tra i diritti anteriori nel Regno Unito e la contestata domanda di marchio dell’Unione europea,

non avendo attribuito il giusto rilievo alla formulazione, ossia alla grammatica e alla sintassi, della disposizione dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009; al contesto delle disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera d) e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/951 che riguardano la motivazione dei diritti anteriori; al contesto delle disposizioni dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 relativo alla difesa mediante la prova dell’uso, e in particolare agli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e allo scopo essenziale del procedimento di opposizione, che è quello di proteggere gli interessi dei titolari dei diritti anteriori, preservando la funzione essenziale di tali diritti dai conflitti con i successivi marchi dell’Unione europea, nel caso in cui questi ultimi vengano registrati.

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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

1 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica2019/C 384 I/01 (GU 2019, C 384I, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).