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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 7 luglio 2015 – Procedimento penale contro Luc Vanderborght, altra parte: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

(Causa C-339/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Convenuto: Luc Vanderborght

Altra parte: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2005/29/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una legge nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale e dei denti, quale l’articolo 1 della legge belga del 15 aprile 1958 sulla pubblicità in materia di cure dentarie.

Se un divieto di pubblicità per la cura del cavo orale e dei denti debba essere considerato come una «disposizion[e] (...) relativ[a] agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

Se la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che descrive in dettaglio a quali requisiti di discrezione debba rispondere un cartellone destinato al pubblico appeso in uno studio dentistico, quale l’articolo 8quinquies del regio decreto del 1° giugno 1934 recante disciplina dell’esercizio dell’odontoiatria.

Se la direttiva 2000/31/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che vieta in modo assoluto qualsiasi pubblicità, ad opera di chiunque, relativa alla cura del cavo orale o dei denti, compreso un divieto di pubblicità commerciale per via elettronica (sito Internet), quale l’articolo 1 della legge belga del 15 aprile 1958 relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche.

In che modo debba essere interpretata la nozione di «servizi della società dell’informazione», quale definita all’articolo 2, lettera a) della direttiva 2000/31/CE, con un rinvio all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE 3 , come modificata dalla direttiva 98/48/CE 4 .

Se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, nella quale, al fine di tutelare la salute pubblica, viene imposto un divieto assoluto di pubblicità per la cura dei denti.

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1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

2 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

3 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

4 Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).