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Ricorso proposto il 14 agosto 2014 – Fútbol Club Barcelona / UAMI (Raffigurazione di uno scudo)

(Causa T-615/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare le decisioni della prima commissione di ricorso del 23 maggio 2014 e dell’esaminatore del 23 maggio 2013, in conformità dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009, riconoscendo: i) il carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda n. 11 764 354 e, di conseguenza, l’inapplicabilità del divieto assoluto di registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ordinando ii) la pubblicazione di detta domanda di marchio affinché si possa procedere, una volta espletate le restanti formalità, alla sua registrazione;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo raffigurante uno scudo per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 11 764 354

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.