Language of document : ECLI:EU:T:2011:746

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 dicembre 2011

Causa T‑563/10 P

Patrizia De Luca

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Nomina a un impiego di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Disposizioni transitorie – Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2010, De Luca/Commissione (F‑20/06).

Decisione:      Le impugnazioni incidentali sono respinte. La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2010, De Luca/Commissione (F‑20/06) è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Esame d’ufficio da parte del Tribunale

2.      Impugnazione – Impugnazione incidentale – Oggetto – Sostituzione dei motivi della sentenza impugnata – Irricevibilità – Rinvio agli argomenti sollevati da un’altra parte a sostegno della sua impugnazione incidentale – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 141, § 2, e 142, § 1)

3.      Funzionari – Concorso – Concorso generale – Modalità di assunzione non esclusivamente esterna

(Statuto dei funzionari, art. 29, § 1)

4.      Funzionari – Carriera – Cambiamento di categoria o inquadramento a seguito della partecipazione a un concorso generale – Attribuzione dello scatto – Norme applicabili

(Statuto dei funzionari, artt. 32, secondo comma, e 46)

5.      Funzionari – Carriera – Cambiamento di categoria o inquadramento a seguito della partecipazione a un concorso generale – Reinquadramento nel grado – Norme applicabili

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 1, § 2, e 12, § 3)

1.      Anche se un ricorrente invita il Tribunale a dichiarare e statuire che un’impugnazione incidentale è ricevibile, spetta al Tribunale sollevare d’ufficio ogni questione riguardante la ricevibilità di detta impugnazione.

(v. punto 29)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, Consiglio/Bohringer, C‑23/00 P, (Racc. pag. I‑1873, punto 46; 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 38

2.      Devono essere respinte in quanto irricevibili le conclusioni di un’impugnazione incidentale che non sono dirette all’annullamento, totale o parziale, del dispositivo della sentenza impugnata, ma solo alla sostituzione di alcuni dei motivi che ne costituiscono il necessario fondamento. Siffatte conclusioni non rispondono ai requisiti dell’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, come risulta in particolare dall’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione deve essere diretta all’annullamento totale o parziale di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, e il Tribunale può, in caso di annullamento, o statuire esso stesso definitivamente sulla controversia quando la causa è matura per la decisione, o rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo.

Inoltre, da detto articolo 142, dall’articolo 141, paragrafo 2, e dall’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che un motivo di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica che non sia sufficientemente sviluppato nella comparsa di risposta dev’essere considerato irricevibile. Non rispondono a tale requisito di precisione e devono essere quindi respinti in quanto insufficientemente circostanziati e pertanto irricevibili i motivi o le censure sollevati a sostegno di un’impugnazione incidentale nell’ambito dei quali un interveniente in primo grado si limita meramente e semplicemente a rinviare ai motivi esposti nella memoria depositata dal convenuto in primo grado a sostegno della sua impugnazione incidentale.

(v. punti 30, 31, 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 17 luglio 2008, Campoli/Commissione, C‑71/07 P, Racc. pag. I‑5887, punto 41

Tribunale di primo grado: 21 marzo 2002, Joynson/Commissione, T‑231/99, Racc. pag. II‑2085, punto 154; 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, Racc. pag. II‑5527, punto 54

3.      La procedura del concorso generale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto non costituisce una modalità di selezione esclusivamente esterna, dato che essa è aperta sia ai candidati esterni alle istituzioni dell’Unione, sia a candidati che già abbiano la qualità di funzionari o agenti.

(v. punto 44)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1974, Van Belle/Consiglio, 176/73, Racc. pag. 1361, punto 8

4.      Lo Statuto non contiene disposizioni generali disciplinanti l’attribuzione dello scatto ad un funzionario in servizio nominato su un diverso impiego quale vincitore di un concorso generale. Infatti, una siffatta nomina non segue le procedure previste dallo Statuto per la promozione dei funzionari, né può essere considerata come un’assunzione nel senso stretto del termine, dato che il funzionario di cui trattasi è stato già precedentemente assunto. L’assunzione si riferisce infatti alla situazione di una persona ammessa a far parte, per la prima volta, del corpo dei funzionari dell’Unione, mentre la procedura di promozione disciplina il normale svolgimento della carriera intrapresa nell’ambito di detto corpo. L’applicazione delle disposizioni pertinenti, si tratti delle norme statutarie che disciplinano l’assunzione o delle disposizioni statutarie e dei principi generali che disciplinano lo svolgimento normale della carriera dei funzionari in attività nell’ambito del loro corpo, può quindi avvenire soltanto per analogia, fermo restando che l’applicazione del secondo gruppo di disposizioni obbliga l’autorità che ha il potere di nomina a rispettare, anzitutto, la parità di trattamento del funzionario interessato e degli altri funzionari che hanno vocazione alla carriera, mentre l’applicazione del primo gruppo di disposizioni ha piuttosto la finalità di garantire un uguale trattamento a tutti i vincitori di uno stesso concorso generale, che siano o no già funzionari.

(v. punto 46)

Riferimento:

Corte: 15 gennaio 1985, Samara/Commissione, 266/83, Racc. pag. 189, punto 13; 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83, Racc. p. 347, punto 18; 19 aprile 1988, Sperber/Corte di giustizia, 37/87, Racc. pag. 1943, punti 9 e 11, e giurisprudenza citata; 14 giugno 1988, Lucas/Commissione, 47/87, Racc. pag. 3019, punto 11

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1993, Baiwir e a./Commissione, da T‑103/92 a T‑105/92, Racc. pag. II‑987, punto 34

5.      Così come lo Statuto non contiene disposizioni generali che disciplinano il reinquadramento nello scatto di un funzionario in servizio nominato su un altro impiego quale vincitore di un concorso generale, esso nemmeno disciplina il reinquadramento nel grado di un funzionario in servizio, vincitore di un concorso generale che gli permette di accedere a impieghi di un livello a priori superiore a quello da lui occupato.

Al riguardo, l’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, relativo all’inquadramento dei funzionari iscritti in un elenco di idonei prima del 1° maggio 2006 e «assunti» tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, si applica a un funzionario in servizio che sia stato nominato su un altro impiego quale vincitore di un concorso generale soltanto per analogia e nella misura in cui il funzionario poteva ottenere dall’applicazione di tale disposizione il soddisfacimento di un determinato interesse o un vantaggio, in termini di avanzamento di carriera o di retribuzione, beneficio che era in linea di principio riservato ai funzionari «assunti» tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006.

Infatti, anche se, quali disposizioni transitorie di carattere speciale, le disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto possono derogare alle norme di carattere generale che si applicherebbero, in loro assenza, alla fattispecie di cui trattasi, non può comunque dedursi dal testo dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto, che nel contesto delle misure transitorie applicabili ai funzionari, il legislatore abbia inteso definire la nozione di assunzione in modo specifico e derogatorio al diritto comune, nel senso che possa comprendere la situazione di un funzionario in sevizio nominato su un impiego diverso in quanto vincitore di un concorso generale. Orbene, il giudice dell’Unione ha esteso la nozione di assunzione, intesa in senso stretto, per comprendere l’ingaggio di persone che avevano già la qualità di funzionario, soltanto in via eccezionale e nel caso in cui dette persone potessero soddisfare un determinato interesse o trarne un vantaggio in termini di carriera o retribuzione.

(v. punti 46 e da 48 a 52)

Riferimento:

Corte: Samara/Commissione, cit., punti 13 e 15; Michel/Commissione, cit., punto 18; Sperber/Corte di giustizia, cit., punti 9 e 11; Lucas/Commissione, cit., punti 11, 14 e 15, e giurisprudenza citata

Tribunale di primo grado: Baiwir e a./Commissione, cit., punto 34; 11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, Racc. pag. II‑2523, punto 39