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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Fapricela - Indústria de Trefilaria/ Commissione

(Causa T-398/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fapricela - Indústria de Trefilaria, S.A. (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati)

Convenuta: Commissione

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38344 - Acciaio da precompressione), nella parte in riguardano la ricorrente;

ridurre sostanzialmente l'ammenda;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata dalla ricorrente nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.

La ricorrente invoca i seguenti motivi:

i) la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, che pregiudica il diritto di difesa della Fapricela e ha comportato una rettifica della decisione stessa. Al riguardo, la ricorrente ritiene che la rettifica non abbia effetto, in quanto il riconoscimento di errori materiali da parte della Commissione lede l'esercizio completo del diritto di difesa della Fapricela e rimette in questione l'oggetto del presente ricorso; d'altra parte, ciò consente alla Commissione un'ulteriore possibilità di emanare una nuova decisione di modifica tenendo conto degli argomenti di diritto e di fatto esposti dalle imprese interessate dal presente ricorso;

ii) la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere l'esistenza di cartelli aldilà dei confini iberici, il che esclude che essa potesse essere ritenuta responsabile dell'infrazione unica e continuata descritta nella decisione impugnata

e, in subordine:

iii) la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare l'importo dell'ammenda inflitta a detta impresa, sicché l'importo stesso deve essere conseguentemente ridotto;

iv) la Commissione non ha correttamente calcolato la durata della partecipazione della ricorrente all'infrazione, non avendo tenuto conto del periodo durante il quale essa si è distanziata dal cartello, e

v) la Commissione è incorsa in errori di fatto e ha violato il principio di parità di trattamento in quanto non ha riconosciuto che la ricorrente non era in grado di far fronte all'ammenda.

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