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Ricorso proposto il 14 settembre 2010 - ArcelorMittal España / Commissione

(Causa T-399/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal España, SA (Gozón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e A. Valiente Martin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione nella parte che riguarda l'ArcelorMittal España, S.A.;

in subordine, annullare l'imposta inflitta all'ArcelorMittal España, S.A.;

in ulteriore subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta all'ArcelorMittal España, S.A.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 - Acciaio di precompressione), con cui la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, ha violato l'art. 101 TFUE e l'art. 53 dell'accordo SEE partecipando ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'acciaio di precompressione a livello europeo e/o nazionale/regionale. Inoltre, chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il diritto fondamentale a un giudice imparziale di cui all'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU") e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in quanto l'ammenda è stata inflitta da un'autorità amministrativa che detiene contemporaneamente poteri investigativi e sanzionatori.

In secondo luogo, essa accusa la Commissione di aver commesso errori nel calcolo dell'ammenda con la conseguenza dell'imposizione di un'ammenda elevata alla ricorrente.

In terzo luogo, essa lamenta che la Commissione ha commesso un errore dichiarando che la ricorrente ha esercitato un'influenza decisiva sull'Emesa e sulla Galycas prima del dicembre 1997.

In quarto luogo, essa sostiene che la Commissione ha illegittimamente rifiutato di concedere alla ricorrente la parziale immunità ai sensi del punto 23 della Comunicazione sulla cooperazione del 2002 1, benché essa avesse fornito prove decisive per la durata e gravità della violazione e quindi avesse soddisfatto le prescrizioni della detta comunicazione.

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione ha applicato erroneamente l'"Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo" previsto dal punto 30 degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 2, giungendo ad un illegittimo aumento del 20% dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

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1 - Comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).