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Ricorso proposto il 26 luglio 2023 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-479/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Ilkova e P. Messina)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte che voglia:

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/520 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, e in ogni caso non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 32, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al maggior importo tra i due seguenti : i) un importo di EUR 1 800 al giorno moltiplicato per il numero di giorni compresi tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine di recepimento previsto dalla direttiva e il giorno in cui è stata posta fine all’inadempimento, ovvero, in assenza di regolarizzazione, il giorno in cui sarà resa sentenza nel presente procedimento; ii) la somma forfettaria minima di EUR 504 000;     

se l’inadempimento constatato al [primo trattino] persiste alla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione un’ammenda di EUR 9 720 al giorno a far data dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, fino a che tale Stato membro non adempia agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva;

–    condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, prevede un insieme di regole per garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e stabilire una base giuridica per lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli e i loro proprietari o intestatari che non hanno pagato pedaggi stradali nell’Unione.

Conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare entro il 19 ottobre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale strumento. Dovevano inoltre comunicare immediatamente il testo di tali disposizioni alla Commissione.

La Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria una lettera di diffida il 19 ottobre 2021. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha fatto pervenire alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato. La Repubblica di Bulgaria non ha però ancora adottato misure di recepimento né le ha comunicate alla Commissione.

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1     GU 2019, L 91, pag. 45.