Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 novembre 2009 – Clearwire / UAMI (CLEARWIFI)
(causa T‑399/08)
«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo CLEARWIFI – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 27, 50-51)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 706/2008‑1), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno CLEARWIFI. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Clearwire Corporation |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo CLEARWIFI per servizi della classe 38 (registrazione internazionale n. W00 934 594). |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Clearwire Corporation è condannata alle spese. |