Language of document : ECLI:EU:T:2010:372

Causa T‑300/07

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici relativi alla gestione e alla manutenzione di un portale Internet — Rigetto di un’offerta — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza»

Massime della sentenza

1.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2)

3.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso causale

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone, da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, nei limiti in cui, nell’ambito di una gara d’appalto comunitaria, è in esito ad un confronto con le altre offerte e, in particolare, con l’offerta dell’aggiudicatario che la Commissione ha deciso di non selezionare l’offerta dell’impresa ricorrente, la Commissione non ottempera correttamente al suo obbligo di motivazione laddove le informazioni da essa comunicate su richiesta dell’impresa ricorrente, relative alle caratteristiche ed ai vantaggi dell’offerta selezionata, contengano solo una tabella che indica, da una parte, i voti ottenuti dall’impresa ricorrente e dall’offerente prescelto per i detti criteri qualitativi di attribuzione e, dall’altra, il risultato finale ottenuto applicando la formula contenuta nel capitolato d’oneri per determinare la migliore relazione tra qualità e prezzo, e non contengano dunque alcun commento, nemmeno in forma succinta, in merito all’offerta dell’aggiudicatario.

In particolare, gli elementi della valutazione della qualità dell’offerta del candidato prescelto, in relazione ai criteri di attribuzione qualitativi risultano tanto più necessari quando, malgrado il fatto che quest’ultimo abbia proposto un prezzo più elevato di quello proposto dalla ricorrente, la Commissione ha ritenuto che la sua offerta presentasse la migliore relazione tra qualità e prezzo.

(v. punti 46, 49, 67, 69‑73)

2.      Nel contesto di una gara d’appalto comunitaria, l’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione non implica la trasmissione, in virtù del principio di trasparenza, del rapporto del comitato di valutazione e di una copia dell’offerta del candidato prescelto. L’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, prevede unicamente che l’amministrazione aggiudicatrice comunichi, a seguito di domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta.

(v. punto 127)

3.      Quando, nel contesto di una gara d’appalto comunitaria, una decisione della Commissione di escludere un offerente è viziata da una carenza di motivazione e dev’essere annullata per tale motivo, da ciò non consegue che l’attribuzione dell’appalto all’offerente prescelto costituisca un errore né che esista un nesso tra questo fatto e la perdita lamentata dall’impresa ricorrente in quanto offerente escluso. Infatti, nessun elemento permette di considerare che la Commissione avrebbe attribuito l’appalto in questione a tale impresa se la decisione di cui trattasi fosse stata sufficientemente motivata. Peraltro, nei limiti in cui una domanda di risarcimento è basata su altri motivi, non esaminati nel contesto della domanda di annullamento, essa è prematura e dev’essere respinta per tale motivo. Infatti, in mancanza di motivazione della decisione annullata, il Tribunale non è in grado di esaminare se essa risulti da un manifesto errore di valutazione o da una violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza. Una domanda di annullamento basata su tali motivi può, se del caso, essere esaminata solo alla luce della motivazione della decisione che sostituirà la decisione annullata dal Tribunale.

(v. punti 143‑144, 146)