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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 3 giugno 2022 – AHY / The Minister for Justice

(Causa C-359/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: AHY

Resistente: The Minister for Justice

Questioni pregiudiziali

1.    Se il diritto a un ricorso effettivo avverso una «decisione di trasferimento», o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») includa il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione adottata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III in ordine all’esercizio o meno, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del suo potere discrezionale di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata ad esso da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento Dublino III.

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)    se ne consegua che lo Stato membro richiedente non può dare esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda di un richiedente concernente l’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

b)    Se le disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, che impongono agli Stati membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, una delle tre forme di effetto sospensivo ai fini del ricorso avverso una decisione di trasferimento o della revisione della medesima includano l’impugnazione avverso una decisione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, recante rifiuto di esercitare la facoltà di assumere la competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: una «decisione di diniego dell’applicazione dell’articolo 17»).

c)    Qualora nessuna disposizione nazionale specifica preveda una delle tre forme di effetto sospensivo di cui all’articolo 27, paragrafo 3, in caso di impugnazione avverso una decisione di diniego dell’applicazione dell’articolo 17, se il giudice investito dell’impugnazione sia tenuto a riconoscere un effetto sospensivo, in una di tali tre forme, nel suo diritto nazionale e, in caso affermativo, quale.

d)    Se tutti i mezzi di impugnazione sospensivi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che operano come una sospensione del termine per l’esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3.    In caso di risposta negativa alla prima questione:

a)    se il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda con cui il richiedente ha chiesto che sia esercitato il potere discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

b)    Se il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sull’impugnazione per controllo giurisdizionale proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell’applicazione dell’articolo 17.

c)    In subordine, se un’impugnazione per controllo giurisdizionale proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell’applicazione dell’articolo 17 operi come una sospensione del termine per l’esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o produca altrimenti un effetto sospensivo sulla decisione di trasferimento.

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1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).