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Impugnazione proposta il 2 dicembre 2020 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-174/19, Guillaume Vincenti / EUIPO

(Causa C-653/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, rappresentanti, B. Wägenbaur, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Guillaume Vincenti

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO.

condannare alle spese l’altra parte nel procedimento, incluse quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione verte sui due seguenti motivi:

In primo luogo, il Tribunale avrebbe travisato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel considerare che il funzionario avesse il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di non promuoverlo.

Da una parte, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che non esiste alcun diritto soggettivo alla promozione e che la mancata promozione non comporta alcuna violazione di diritti.

Dall’altra, il Tribunale non avrebbe inoltre considerato che una mancata promozione non è assimilabile a un atto amministrativo recante pregiudizio.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe constatato che non si può escludere che la decisione avrebbe potuto ragionevolmente comportare un risultato diverso se l’EUIPO avesse ascoltato il funzionario prima di adottarla. Al riguardo sussisterebbe un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato gli argomenti del ricorrente.

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