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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 giugno 2023 – Rzecznik Finansowy

(Causa C-390/23, Rzecznik Finansowy)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rzecznik Finansowy

Parti del procedimento: Bank AG S.A, M.S., A.K.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a una normativa nazionale la quale prevede che un organo giurisdizionale di ultima istanza (Corte suprema), chiamato a pronunciarsi su un mezzo di impugnazione straordinario (ricorso straordinario) esercitato avverso una decisione definitiva di un organo giurisdizionale ordinario, statuisca riunito in un collegio giudicante di cui faccia parte una persona (giurato della Corte suprema), la quale:

non è giudice della Corte suprema;

ha ricevuto un incarico siffatto:

a)    direttamente dal potere legislativo, a maggioranza semplice;

b)    sulla base di criteri di selezione generici e non verificabili;

c)    in un procedimento che non prevede la possibilità di un controllo giurisdizionale della nomina;

d)    per un mandato di 4 anni; e

3)    può essere revocata da tale carica dal potere legislativo, senza che nemmeno questa decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale.

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