Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Cause riunite C‑317/04 e C‑318/04

Parlamento europeo

contro

Consiglio dell’Unione europea

e

Commissione delle Comunità europee

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Trasporto aereo — Decisione 2004/496/CE — Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America — Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d’America — Direttiva 95/46/CE — Art. 25 — Stati terzi — Decisione 2004/535/CE — Livello di protezione adeguato»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 95/46 — Ambito di applicazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, art. 3, n. 2; decisione della Commissione 2004/535/CE)

2.        Accordi internazionali — Conclusione — Accordo CEE‑Stati Uniti sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione dei passeggeri aerei all’Ufficio doganale e di protezione dei confini degli Stati Uniti

(Art. 95 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 3, n. 2, e 25; decisione del Consiglio 2004/496/CE)

1.        La decisione 2004/535, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d’America, riguarda un trattamento di dati personali avente come oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale, il quale resta escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in forza dell’art. 3, n. 2, primo trattino, della stessa direttiva.

A tal proposito, il fatto che i dati personali siano stati raccolti da operatori privati a fini commerciali e che siano questi ultimi ad organizzarne il trasferimento ad uno Stato terzo non modifica una conclusione siffatta, in quanto tale trasferimento rientra in un ambito istituito dai poteri pubblici e attinente alla pubblica sicurezza e in quanto non è necessario alla prestazione di servizi dei detti operatori.

(v. punti 56‑59)

2.        La decisione 2004/496, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’Ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, non ha potuto essere validamente adottata sul fondamento dell’art. 95 CE, in combinato disposto con l’art. 25 della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L’accordo riguarda infatti trattamenti di dati che, in quanto hanno ad oggetto la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale, sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46 in forza dell’art. 3, n. 2, primo trattino, di quest’ultima.

(v. punti 67‑69)