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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 12 maggio 2009 - Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Causa C-168/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Flos SpA

Convenuto: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Questioni pregiudiziali

se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE1 debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo - non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli - avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli;

in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che - in forza di tale Direttiva - ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che - pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore - dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo - non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli - avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni).

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1 - GU L 289, p. 28