Language of document : ECLI:EU:T:2023:331

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 giugno 2023 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 30 novembre 2023]

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione – Classificazione di un offerente nel procedimento a cascata – Obbligo di motivazione – Elementi dell’offerta accessibili mediante un collegamento ipertestuale – Errori manifesti di valutazione – Sviamento di potere»

Nella causa T‑376/21,

Instituto Cervantes, con sede in Madrid (Spagna), rappresentato da E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avvocato,

ricorrente,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato da I. Herranz Elizalde, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Ilkova, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, I. Nõmm e D. Kukovec (relatore), giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente, Instituto Cervantes, chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 19 aprile 2021 con cui quest’ultima ha aggiudicato il lotto n. 3 (lingua spagnola) dell’appalto avente per oggetto i contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (HR/2020/OP/0014), collocando nella prima posizione della graduatoria il raggruppamento di imprese CLL Centre de Langues-Allingua (in prosieguo: il «raggruppamento CLL») e, in seconda posizione, il ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 20 novembre 2020, con un bando di gara pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020/S, 227-555213), la Commissione ha indetto, secondo la procedura aperta, la gara d’appalto HR/2020/OP/0014, intitolata «Contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea». L’appalto era suddiviso in otto lotti, tra cui il lotto n. 3, intitolato «Formazione in lingua spagnola (ES)».

3        Il capitolato d’oneri per la gara d’appalto controversa indicava che, per aggiudicare l’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice si sarebbe basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione dei criteri di aggiudicazione «Prezzo» (ponderato al 30%) e «Qualità» (ponderata globalmente al 70%).

4        Il criterio di aggiudicazione «Qualità» era composto da due criteri, ossia il criterio n. 1, intitolato «Qualità dei corsi proposti», e il criterio n. 2, intitolato «Controllo della qualità e monitoraggio dei lavori». Il capitolato d’oneri prevedeva, in particolare, che il punteggio di qualità totale massimo fosse di 100 punti.

5        I due criteri si articolavano, ciascuno, in tre sottocriteri, anch’essi ponderati, come segue:

Criterio n. 1: Qualità dei corsi proposti (70 punti)

Criterio n. 2: Controllo della qualità e monitoraggio dei lavori (30 punti)

Sottocriterio 1.1: Contenuto (30 punti)

Sottocriterio 1.2: Pedagogia (30 punti)

Sottocriterio 1.3: Piattaforme online (10 punti)

Sottocriterio 2.1: Metodo di selezione del personale (6 punti)

Sottocriterio 2.2: Controllo della qualità (15 punti)

Sottocriterio 2.3: Gestione della procedura (9 punti)

6        Il capitolato d’oneri prevedeva altresì che le offerte dovessero ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio e sottocriterio, vale a dire il 70% dei punti attribuiti a tale criterio o sottocriterio. Pertanto, le offerte dovevano ottenere almeno un numero totale di punti pari a 70 su 100.

7        Per quanto riguarda le modalità di presentazione di un’offerta, il capitolato d’oneri prevedeva, in particolare, che le offerte dovessero essere presentate mediante l’applicazione eSubmission.

8        Sei concorrenti, tra cui il ricorrente, hanno presentato un’offerta per il lotto n. 3.

9        Il 10 marzo 2021, è stata redatta la relazione di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»). I contraenti proposti per il lotto n. 3 erano il raggruppamento CLL, quale primo contraente nella cascata, e il ricorrente, quale secondo contraente nella cascata.

10      Dal capitolato d’oneri risulta che le offerte sono classificate in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

11      Secondo il capitolato d’oneri, l’appalto è aggiudicato alle due offerte classificate nelle prime posizioni, che, in primo luogo, rispettano i requisiti minimi precisati nei documenti di gara e che sono presentate da offerenti che hanno accesso alla procedura ad evidenza pubblica, in secondo luogo, non si trovano in una situazione di esclusione e, in terzo luogo, soddisfano i criteri di selezione. La graduatoria determina l’ordine in cui i contratti specifici sono offerti ai contraenti durante l’esecuzione del contratto quadro.

12      Il 19 aprile 2021, la Commissione ha adottato la decisione impugnata secondo le raccomandazioni del comitato di valutazione (in prosieguo: il «comitato»). Pertanto, la Commissione ha aggiudicato il lotto n. 3 (lingua spagnola) dell’appalto avente per oggetto i contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione (HR/2020/OP/0014), in prima posizione, al raggruppamento CLL e, in seconda posizione, al ricorrente.

13      Lo stesso giorno, la Commissione ha inviato al ricorrente una lettera di notifica che lo informava dei suoi risultati in esito al procedimento. Tale lettera lo informava, in particolare, che la sua offerta per il lotto n. 3 era stata accettata per l’aggiudicazione di un contratto quadro e che era classificato in seconda posizione con un punteggio qualitativo di 82 punti su 100, un prezzo dell’offerta di EUR 2 670 560 e un punteggio totale di 87,40 punti su 100. L’allegato 1 di tale lettera precisava altresì i motivi della valutazione della sua offerta alla luce dei criteri di qualità enunciati nel capitolato d’oneri. Infine, in tale lettera, la Commissione ha precisato che la sua decisione poteva essere oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale e che avrebbe applicato il periodo di status quo di dieci giorni prima della firma del contratto.

14      Lo stesso giorno, dopo aver ricevuto la lettera di notifica, il richiedente ha chiesto alla Commissione di comunicargli l’identità, le caratteristiche e i vantaggi dell’entità meglio classificata.

15      Con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2021, in risposta a tale domanda, la Commissione ha informato il ricorrente dell’identità dell’offerente classificato in prima posizione per l’attribuzione del contratto quadro nonché del punteggio qualitativo di 94 punti su 100, del prezzo dell’offerta (EUR 3 469 020) e del punteggio totale di 88,89 punti su 100 di quest’ultimo, in esito alla valutazione.

16      Dalle comunicazioni del 19 e del 26 aprile 2021 risulta che l’assegnazione dei punti a livello dei sottocriteri del criterio di aggiudicazione «Qualità» è la seguente:


Raggruppamento CLL

Instituto Cervantes

Sottocriterio 1.1

28 punti su 30

22 punti su 30

Sottocriterio 1.2

27 punti su 30

21 punti su 30

Sottocriterio 1.3

10 punti su 10

10 punti su 10

Sottocriterio 2.1

6 punti su 6

6 punti su 6

Sottocriterio 2.2

14 punti su 15

15 punti su 15

Sottocriterio 2.3

9 punti su 9

8 punti su 9

17      Con messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021, in risposta a una domanda del ricorrente del 1° maggio 2021, con cui veniva contestata una comunicazione insufficiente alla luce dei requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la Commissione ha comunicato i motivi della valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL alla luce dei criteri di qualità. Tale messaggio conteneva in allegato la griglia di valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL che riprendeva i commenti del comitato per ciascuno dei criteri e dei sottocriteri di aggiudicazione quali annunciati nel capitolato d’oneri. In detto messaggio di posta elettronica, la Commissione si è inoltre impegnata a rispettare un nuovo periodo di status quo di dieci giorni di calendario, prima della firma del contratto quadro, a decorrere dal giorno successivo alla data di invio di tale risposta.

18      Con lettera del 25 maggio 2021, la Commissione ha nuovamente fornito spiegazioni rinviando alle informazioni e ai chiarimenti già trasmessi e ha indicato che il periodo di status quo era ormai trascorso.

19      Nel procedimento che ha dato luogo alla presente controversia, il ricorrente ha depositato sulla piattaforma eSubmission taluni elementi illustrativi della proposta tecnica descritta nella sua offerta, i quali erano accessibili unicamente mediante collegamenti ipertestuali integrati nell’offerta. Nella griglia di valutazione, comunicata il 19 aprile 2021, nonché nei summenzionati messaggi di posta elettronica del 10 e del 25 maggio 2021, la Commissione ha informato il ricorrente del fatto che essa aveva respinto tali elementi e non li aveva valutati, per il motivo che questi ultimi non erano conformi al capitolato d’oneri e che esisteva un rischio di modifica dell’offerta tramite detti collegamenti ipertestuali, dopo la data limite per la presentazione delle offerte. Pertanto, la Commissione ha ritenuto mancanti i documenti accessibili solo mediante i suddetti collegamenti ipertestuali (in prosieguo: la «carenza documentale»).

20      Il 7 giugno 2021, la Commissione ha firmato il contratto quadro HR/2020/OP/0014 – lotto n. 3 con il raggruppamento CLL quale primo contraente nella cascata. Lo stesso giorno, la Commissione ha firmato il contratto quadro n. HR/2020/OP/0014 – lotto n. 3 con il ricorrente quale secondo contraente nella cascata.

 Conclusioni delle parti

21      Il ricorrente, sostenuto dal Regno di Spagna, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

23      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

24      La Commissione sostiene che il termine di ricorso contro la decisione impugnata, che è stata notificata al ricorrente il 19 aprile 2021, è scaduto il 29 giugno 2021, mentre il ricorso è stato proposto il 2 luglio 2021.

25      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente secondo cui quest’ultimo non disponeva ancora, alla data di notifica della decisione impugnata, delle informazioni sufficienti per proporre il suo ricorso.

26      A tale riguardo, la Commissione ricorda che il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE è di ordine pubblico e che esso garantisce tanto la chiarezza quanto la certezza delle situazioni giuridiche e consente di evitare il trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

27      In particolare, la Commissione sostiene, basandosi sull’ordinanza del 12 settembre 2013, Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern/Commissione (C‑616/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:884), che dalla giurisprudenza risulta che un’asserita mancanza di chiarezza o di motivazione di un atto rientra nel controllo di legittimità di tale atto e non nell’individuazione del dies a quo del termine di ricorso. Inoltre, da tale ordinanza risulterebbe che il dies a quo del termine di ricorso dovrebbe essere fissato in modo obiettivo, sulla base della conoscenza acquisita della decisione come adottata, senza prendere in considerazione elementi soggettivi, quali affermazioni relative a pretesi vizi di tale decisione.

28      Pertanto, la Commissione contesta l’argomento del ricorrente secondo cui il termine di ricorso non può iniziare a decorrere finché l’amministrazione aggiudicatrice non abbia spiegato in modo oggettivamente comprensibile le ragioni della sua scelta.

29      Il ricorrente contesta gli argomenti della Commissione sollevati nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità e chiede il rigetto di quest’ultima.

30      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

31      Occorre anzitutto rilevare che la giurisprudenza invocata dalla Commissione a sostegno dell’eccezione di irricevibilità (v. punto 27 supra), che riguarda il ricorso proposto avverso una lettera della Commissione relativa al recupero di aiuti di Stato, non è pertinente, in quanto le norme applicabili nel contesto dei procedimenti delle gare d’appalto seguono una logica di natura diversa dalle norme relative al recupero degli aiuti di Stato.

32      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nel contesto delle procedure di gara d’appalto, il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE contro una decisione di rigetto dell’offerta di un offerente o, come nel caso di specie, di una decisione che classifica tale offerta in una posizione meno favorevole della prima, inizia a decorrere soltanto dal momento della notifica della decisione motivata, sempreché l’offerente abbia presentato la sua richiesta di ottenere una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver preso conoscenza del rigetto della sua offerta o, come nel caso di specie, della classificazione della sua offerta in una posizione meno favorevole rispetto alla prima (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

33      In particolare, il termine di ricorso inizia a decorrere solo con la comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi dell’offerta meglio classificata, poiché l’informazione fornita in un primo tempo sul rigetto dell’offerta dell’offerente interessato non contiene alcuna informazione relativa all’offerta meglio classificata (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento, T‑126/13, EU:T:2015:819, punti da 34 a 36, e ordinanza del 15 novembre 2018, Intercontact Budapest/CdT, T‑809/17, non pubblicata, EU:T:2018:794, punti da 19 a 24).

34      Per esercitare utilmente il diritto di ricorso, un ricorrente necessita di un minimo di informazioni che gli consentano di accertare un’eventuale irregolarità commessa nella scelta dell’amministrazione aggiudicatrice o, qualora l’informazione fornita a seguito di una richiesta resti lacunosa, di sollevare una censura relativa al difetto di motivazione (v., in tal senso, ordinanza del 15 novembre 2018, Intercontact Budapest/CdT, T‑809/17, non pubblicata, EU:T:2018:794, punto 25).

35      Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione impugnata, che è stata comunicata al ricorrente il 19 aprile 2021, si limita a informare quest’ultimo del fatto che la sua offerta è stata classificata al secondo posto e a comunicargli i punteggi che gli sono stati attribuiti e la valutazione dell’offerta associata (v. punto 13 supra). Per contro, la decisione impugnata non contiene alcuna informazione relativa all’offerta classificata dinanzi a quella del ricorrente né alcuna motivazione da cui emergano le ragioni per le quali l’offerta di quest’ultimo è stata classificata in una posizione meno favorevole della prima. Poiché l’atto impugnato non contiene alcuna comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi dell’offerta meglio classificata, esso non ha potuto far decorrere il termine di ricorso, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 32 e 33.

36      Lo stesso vale per la lettera del 26 aprile 2021, con la quale la Commissione ha comunicato al ricorrente unicamente il nome dell’offerente prescelto, nonché il prezzo della sua offerta, il punteggio che esso ha ottenuto in base ai criteri di qualità e il suo punteggio finale.

37      Come risulta dai precedenti punti da 11 a 17, è solo con la comunicazione del 10 maggio 2021 che il ricorrente ha ottenuto informazioni relative alla valutazione delle qualità dell’offerta del raggruppamento CLL, il che gli ha consentito di esercitare utilmente il suo diritto di ricorso. Pertanto, è a partire dal 10 maggio 2021 che il termine ha iniziato a decorrere.

38      Occorre dunque constatare che, essendo stato proposto il 2 luglio 2021, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile, di modo che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

 Nel merito

39      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

40      Con il suo primo motivo di ricorso, il ricorrente addebita alla Commissione un difetto di motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto non sarebbe possibile conoscere i vantaggi relativi dell’offerta prescelta.

41      Con il suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in una violazione dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in quanto essa ha effettuato solo un confronto isolato delle offerte rispetto al capitolato d’oneri, anziché confrontarle anche sul piano tecnico.

42      Con il suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente afferma che la Commissione, avendo escluso gli elementi accessibili mediante un collegamento ipertestuale integrato nell’offerta, è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

43      Il ricorrente deduce poi un quarto motivo di ricorso, in subordine rispetto al primo motivo di ricorso. Tale motivo di ricorso è suddiviso in tre parti:

–        con la prima parte, il ricorrente contesta un difetto di motivazione nell’ambito della valutazione individuale della sua offerta, in quanto non sarebbe possibile comprendere la correlazione tra i commenti ampiamente positivi e il punteggio attribuito, nonché un errore manifesto di valutazione, a causa dell’illogicità del nesso tra la valutazione e il punteggio attribuito, nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2;

–        con la seconda parte, il ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe attribuito un’importanza sproporzionata alla carenza documentale;

–        con la terza parte, il ricorrente esamina questo stesso impatto asseritamente sproporzionato sotto il profilo del principio di trasparenza e sostiene che la Commissione avrebbe creato una nuova regola di valutazione a posteriori.

44      Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce una violazione dei principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici (apertura degli appalti alla concorrenza più ampia, trasparenza e uguaglianza), nonché dell’articolo 160 e dell’articolo 167, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto la Commissione ha aggiudicato tutti i lotti allo stesso offerente, ossia il raggruppamento CLL.

45      Anzitutto, il Tribunale ritiene opportuno esaminare il primo motivo di ricorso, congiuntamente al quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, in quanto rientrano nella questione dell’obbligo di motivazione. Saranno poi trattati il quarto motivo di ricorso, considerato nelle sue parti prima, seconda e terza e, infine, rispettivamente, il terzo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, i quali vertono sulla fondatezza della decisione impugnata.

 Sul primo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, relativi a una violazione dell’obbligo di motivazione

46      Con il suo primo motivo di ricorso e con il suo quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, il ricorrente addebita alla Commissione l’omessa comunicazione di motivi sufficienti ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario, riguardanti, da un lato, l’analisi comparativa dei vantaggi relativi delle offerte e, dall’altro, l’analisi individuale della sua offerta. Il ricorrente si concentra sul criterio 1 «Qualità dei corsi proposti» e, più precisamente, sulle valutazioni effettuate nell’ambito dei sottocriteri 1.1 «Contenuto» e 1.2 «Pedagogia».

47      In primo luogo, con il suo primo motivo di ricorso, il ricorrente critica la Commissione per il fatto che i motivi comunicati non individuerebbero chiaramente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta del raggruppamento CLL, in quanto, da un lato, la valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL e di quella del ricorrente rivelerebbe qualità sostanzialmente equivalenti o largamente analoghe, se non identiche o simili, o addirittura migliori per l’offerta del ricorrente, mentre, dall’altro, l’offerta del ricorrente sarebbe oggetto di una valutazione che evidenzia, al contrario, differenze significative di qualità.

48      A questo proposito, i motivi comunicati dalla Commissione non evidenzierebbero una carenza qualitativa significativa su un elemento sostanziale del criterio sopra indicato o il cumulo di carenze qualitative che potrebbero giustificare una valutazione poco soddisfacente dell’offerta del ricorrente. Parimenti, il fatto che alcuni documenti dell’offerta del ricorrente non siano stati valutati dal comitato per il motivo che sono stati resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali non consentirebbe neppure di comprendere lo scarto significativo nella valutazione, poiché detta precisazione nella griglia di valutazione non apparirebbe come un elemento distintivo e riguarderebbe solo elementi limitati dell’offerta, vale a dire il contenuto degli esercizi.

49      In secondo luogo, nei limiti in cui il quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente sostiene che il punteggio molto basso attribuito nell’ambito dei sottocriteri in questione non appare coerente con la sua valutazione considerata isolatamente, la quale è ampiamente positiva per ciascuno degli elementi che compongono tali sottocriteri. In tal senso, non sarebbe possibile individuare, nei motivi comunicati dalla Commissione, una carenza qualitativa particolare tale da giustificare una detrazione significativa di punti.

50      Il ricorrente contesta il fatto che la carenza documentale potesse costituire una carenza qualitativa idonea a spiegare la detrazione di punti. Da un lato, esso osserva che, per il sottocriterio 2.3, la valutazione menziona anche la carenza documentale, espresso in termini identici a quelli relativi al sottocriterio 1.1, ma che la valutazione dell’offerta sarebbe stata ridotta solo di poco più di un decimo di punto (a 8 punti su 9) per tale sottocriterio. Dall’altro lato, il ricorrente sostiene che, nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2, la Commissione ha trattato la carenza documentale come una carenza particolarmente rilevante tale da giustificare di per sé la valutazione negativa dell’offerta, poiché la Commissione non sarebbe in grado di spiegare le diverse incidenze della carenza documentale sugli altri sottocriteri né l’incidenza relativa degli altri elementi deboli o negativi sulla valutazione dei sottocriteri 1.1 e 1.2.

51      A tale riguardo, il ricorrente afferma che la valutazione effettuata dalla Commissione è stata scomposta per ciascuno degli elementi e sottoelementi descritti per ciascun sottocriterio. In particolare, la carenza documentale avrebbe inciso su uno solo dei sottoelementi individuati tanto per il sottocriterio 1.1 quanto per il sottocriterio 1.2, con un’incidenza asseritamente marginale. Il ricorrente ritiene che, sebbene gli elementi e i loro sottoelementi relativi ai sottocriteri non siano ponderati, ciò non significherebbe tuttavia che essi possano avere un peso relativo significativamente diverso per la valutazione delle offerte, senza che ciò sia stato annunciato nei documenti dell’appalto. Ciò ingannerebbe, peraltro, le legittime aspettative degli offerenti. Tuttavia, l’incidenza della carenza documentale resterebbe sempre indeterminabile, poiché non sarebbe possibile comprendere se la carenza documentale abbia inciso su tutti gli elementi o su alcuni di essi.

52      Inoltre, il ricorrente sostiene che, per i sottocriteri 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3, la sua offerta ha ricevuto valutazioni equivalenti o simili nelle loro espressioni alle valutazioni effettuate per i sottocriteri 1.1 e 1.2. Ciononostante, la sua offerta ha ricevuto il numero massimo di punti, o quasi il massimo, nell’ambito di questi quattro sottocriteri.

53      Il Regno di Spagna, interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente, condivide interamente gli argomenti di quest’ultimo.

54      Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo di ricorso, il Regno di Spagna sostiene, inoltre, che è impossibile conoscere le ragioni precise per le quali un numero specifico di punti è stato detratto, in assenza di valutazione di «alcuni documenti».

55      Il Regno di Spagna sottolinea che la mancanza di trasparenza, che nasconde il carattere arbitrario della motivazione, risiede nell’impossibilità di sapere, in primo luogo, quali aspetti specifici dei documenti dell’offerta accessibili mediante collegamenti ipertestuali non siano stati valutati dalla Commissione, in secondo luogo, in che misura tali aspetti non si trovino nell’offerta presentata e, in terzo luogo, perché il fatto di non poter accedere al contenuto degli esercizi online comporti concretamente una perdita di punti. In altri termini, sarebbe impossibile sapere perché il ricorrente è penalizzato dalla detrazione di 8 punti nell’ambito del sottocriterio 1.1, invece, ad esempio, di 5 punti o di 12 punti.

56      La Commissione contesta tanto gli argomenti del ricorrente quanto quelli del Regno di Spagna e chiede il rigetto del primo motivo di ricorso nonché del quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte.

57      A tale riguardo, occorre rilevare che, con il suo primo motivo di ricorso, il ricorrente afferma, in sostanza, che non è possibile comprendere sulla base di quali elementi specifici della sua proposta tecnica l’offerta del raggruppamento CLL sia stata valutata come superiore alla sua.

58      Inoltre, nei limiti in cui il quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente sostiene che non è possibile comprendere il nesso tra la significativa detrazione di punti e la valutazione piuttosto positiva della sua offerta e, in particolare, in quale misura la carenza documentale implichi concretamente una perdita di punti.

59      D’altro canto, il ricorrente e il Regno di Spagna deducono, in sostanza, che la motivazione insufficiente impedirebbe qualsiasi controllo giurisdizionale della valutazione effettuata dalla Commissione.

60      Nel caso di specie, spetta al Tribunale esaminare se la motivazione fornita dalla Commissione sia sufficiente.

61      Occorre anzitutto rilevare che è pacifico tra le parti che le griglie di valutazione contengono una motivazione. A questo proposito, si deve rilevare che il ricorrente ammette, al punto 11 della replica, di poter senza dubbio comprendere che la sua offerta è stata giudicata inferiore in relazione a diversi criteri di aggiudicazione.

–       Sull’asserita impossibilità di conoscere i vantaggi relativi dell’offerta prescelta

62      Innanzitutto, occorre, in un primo momento, esporre i principi giurisprudenziali relativi alla portata dell’obbligo di motivazione della Commissione nel settore degli appalti pubblici di servizi e, in un secondo momento, verificare se la Commissione abbia correttamente applicato tali principi nel caso di specie.

63      A tale riguardo, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che, nei casi in cui, come nella fattispecie, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Nel novero di tali garanzie rientra segnatamente l’obbligo dell’istituzione competente di motivare sufficientemente le proprie decisioni (sentenze del 17 settembre 2015, Ricoh Belgium/Consiglio, T‑691/13, non pubblicata, EU:T:2015:641, punto 33, e del 10 febbraio 2021, Sophia Group/Parlamento, T‑578/19, non pubblicata, EU:T:2021:77, punto 162).

64      Per contro, non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso (sentenze del 3 maggio 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, punto 57; del 14 ottobre 2020, Close e Cegelec/Parlamento, C‑447/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:826, punto 37, e del 6 ottobre 2021, Global Translation Solutions/Commissione, T‑404/20, non pubblicata, EU:T:2021:654, punto 126).

65      Come rilevato dal Tribunale al punto 50 della sentenza 5 marzo 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE (T‑450/17, non pubblicata, EU:T:2019:137), il punteggio attribuito a un’offerta in base al quale quest’ultima sarà classificata deve, in linea di principio, essere il riflesso dei punti forti e dei punti deboli rilevati dai valutatori nei loro commenti. Tuttavia, non si può esigere dall’amministrazione aggiudicatrice di indicare tanto punti deboli quanto punti forti. In particolare, dal punto 49 della sentenza del 15 ottobre 2013, European Dynamics Belgium e a./EMA (T‑638/11, non pubblicata, EU:T:2013:530), si può dedurre che la Commissione non è necessariamente tenuta a formulare commenti specifici negativi, ma è sufficiente che l’offerente non prescelto possa comprendere perché l’offerta prescelta sia superiore all’offerta non prescelta.

66      Ciò deve consentire al giudice dell’Unione di verificare, in base al capitolato d’oneri e ai motivi della decisione di aggiudicazione, la rispettiva importanza dei diversi criteri e sottocriteri tecnici di aggiudicazione ai fini della valutazione, vale a dire del calcolo del punteggio totale, nonché il numero minimo e massimo di punti per ognuno di tali criteri o sottocriteri (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punti 21 e 29, e del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO, T‑556/11, EU:T:2016:248, punto 250).

67      In particolare, è stato dichiarato che la Commissione è tenuta, in linea di principio, a spiegare l’attribuzione dei punti a livello di sottoparti dei sottocriteri qualora il capitolato d’oneri preveda un peso quantitativo specifico per tali sottoparti (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 29, e del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO, T‑556/11, EU:T:2016:248, punto 250).

68      Pertanto, i commenti del comitato comunicati al ricorrente devono, da un lato, consentire di dedurre il numero di punti ottenuti comparativamente dal ricorrente e dall’offerente prescelto, ripartiti ogni volta per sottocriteri, nonché il peso di ciascuno dei sottocriteri nella valutazione globale e, dall’altro, spiegare, per ciascun criterio di aggiudicazione, in ragione di quali sottocriteri la Commissione ha ritenuto che l’offerta prescelta o quella del ricorrente in questione fosse la migliore (sentenze del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punti 21 e 29, e del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO, T‑556/11, EU:T:2016:248, punti 250 e 251).

69      Alla luce di tali principi giurisprudenziali, occorre esaminare se la Commissione abbia rispettato il suo obbligo di motivazione nel caso di specie.

70      In primo luogo, prima di procedere all’analisi delle griglie di valutazione, è opportuno esaminare le disposizioni pertinenti del capitolato d’oneri. Il contratto quadro nel caso di specie riguarda la formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione. Per quanto concerne il criterio 1, «Qualità dei corsi proposti», il capitolato d’oneri prevede che l’offerente presenti, sulla base di un caso di studio, la descrizione di un corso standard concepito per l’amministrazione aggiudicatrice. La qualità è valutata sulla base dei sottocriteri di qualità applicati alla risposta al caso di studio che gli offerenti devono presentare unitamente alla loro offerta.

71      Il sottocriterio 1.1 «Contenuto» si compone di quattro sottopunti, che devono essere presi in considerazione dal comitato nella valutazione. Il primo sottopunto, «A. Obiettivi», riguarda, in particolare, le questioni relative alle competenze contemplate dal corso e la misura in cui gli obiettivi del corso proposto sono legati ai requisiti di competenze specifiche. Il secondo sottopunto, «B. Pubblico destinatario», è volto a verificare in che misura il corso proposto risponda alle esigenze del pubblico specifico. Il terzo sottopunto, «C. Organizzazione del contenuto», si riferisce in sostanza alla suddivisione del contenuto in unità gestibili, alle loro sequenze e al loro contenuto. Il quarto e ultimo sottopunto, «D. Qualità delle risorse didattiche», fa riferimento, in particolare, alla misura in cui le risorse didattiche corrispondono agli obiettivi, sono concepite per adulti e sono prive di errori. Pertanto, ogni sottopunto contiene alcuni commi, ossia elementi che devono essere presi in considerazione nella valutazione.

72      Il sottocriterio 1.2 «Pedagogia» comprende tre sottopunti descrittivi. Il primo, intitolato «A. Ruolo degli insegnanti», è volto a determinare le qualità positive degli insegnanti. Il secondo, «B. Valutazione», si riferisce, segnatamente, alla misura in cui i commenti costruttivi e la valutazione continua fanno parte della lezione. L’ultimo, «C. Metodologia», riguarda in particolare la questione della misura in cui la metodologia sia cooperativa e comunicativa e se essa favorisca l’impegno nei confronti della lingua.

73      Gli altri criteri e sottocriteri, che non sono oggetto del presente ricorso, sono, da un lato, il sottocriterio 1.3 «Piattaforme online», relativo al funzionamento e all’utilità delle piattaforme di insegnamento online proposte dagli offerenti e, dall’altro, il criterio 2 «Controllo della qualità e monitoraggio dei lavori», il quale è suddiviso in tre sottocriteri, vale a dire i sottocriteri 2.1 «Metodo di selezione del personale», 2.2 «Controllo della qualità» e 2.3 «Gestione della procedura».

74      In secondo luogo, occorre esaminare le lettere della Commissione del 19 aprile e del 10 maggio 2021, inviate al ricorrente a seguito della sua richiesta di ottenere informazioni complementari sul rigetto della sua offerta, al fine di determinare, alla luce dei principi esposti ai precedenti punti da 62 a 68, se esso abbia potuto effettivamente comprendere i punti forti e i punti deboli della sua offerta e dell’offerta del raggruppamento CLL, nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2.

75      Per quanto riguarda, innanzitutto, il sottocriterio 1.1 «Contenuto», il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 22 punti su 30. L’offerta del ricorrente è descritta come buona e corrispondente alle attese per la maggior parte degli aspetti. Il raggruppamento CLL, dal canto suo, ha ottenuto il punteggio di 28 punti su 30. La sua offerta è presentata come eccellente e superiore alle attese per la maggior parte degli aspetti, ivi compresi altresì aspetti molto importanti e pertinenti.

76      Per quanto riguarda gli obiettivi del corso, il comitato ha ritenuto che l’offerta del raggruppamento CLL fosse migliore dell’offerta del ricorrente, poiché essa è descritta come contenente un «elenco molto pertinente di temi socioculturali». Dal punto di vista dell’organizzazione del contenuto, il comitato ha ritenuto che l’offerta del raggruppamento CLL fosse migliore, in quanto proponeva un’ottima sequenza di questo contenuto, che includeva l’apprendimento a distanza per consolidare e preparare le lezioni in presenza. Secondo il comitato, il caso di studio garantisce anche l’equilibrio tra teoria «adeguato» e pratica. Inoltre, il comitato ha sottolineato che il caso di studio includeva elementi innovativi. Il comitato ha poi rilevato che il piano delle lezioni era molto dettagliato e la sua struttura molto chiara. Infine, il comitato ha indicato che il modello di corso era molto pertinente. Per quanto riguarda, invece, la qualità delle risorse didattiche, il comitato si è limitato a indicare che esse corrispondevano alle aspettative dell’amministrazione aggiudicatrice e che contenevano una componente online comprendente «molte» risorse supplementari.

77      Parallelamente, per quanto concerne l’offerta del ricorrente, il comitato ha constatato che essa conteneva una descrizione pertinente dei diversi tipi di risorse didattiche e che il ricorrente proponeva un manuale accessibile online, il quale forniva altresì accesso a una piattaforma comprendente varie risorse. Secondo il comitato, il ricorrente elencava altresì diversi strumenti digitali per incoraggiare l’autoapprendimento. Per quanto riguarda il resto delle risorse didattiche, il comitato ha ritenuto di non poter valutare il contenuto delle risorse didattiche in versione elettronica nell’offerta del ricorrente.

78      D’altro canto, per quanto riguarda l’elemento del pubblico destinatario, l’offerta del ricorrente è descritta con termini più positivi di quella del raggruppamento CLL, dato che la griglia di valutazione indica che l’offerta applica valori simili al pubblico di riferimento e che essa è utilizzata per insegnare argomenti specifici, nonché argomenti di cultura e di civiltà. Inoltre, per quanto concerne l’organizzazione del contenuto, l’offerta del ricorrente è considerata di qualità inferiore, in quanto offre una descrizione «breve ma chiara» del suo contenuto per quanto riguarda le lezioni frontali. In aggiunta, il comitato ha sottolineato che i contenuti per l’autoapprendimento non sono stati indicati e che si possono notare elementi innovativi «qua e là». Riguardo, infine, alla qualità delle risorse didattiche, il comitato ha affermato di non aver potuto valutare il contenuto degli esercizi, che erano accessibili mediante collegamenti ipertestuali. Tuttavia, ha osservato che il piano didattico contiene un elenco di strumenti digitali che incoraggiano l’autoapprendimento.

79      Come risulta dai precedenti punti da 75 a 78, relativi al sottocriterio 1.1 «Contenuto», occorre osservare che il comitato ha indicato tanto aspetti maggiormente positivi dell’offerta del raggruppamento CLL quanto punti deboli o carenze dell’offerta del ricorrente.

80      Per quanto riguarda il sottocriterio 1.2 «Pedagogia», il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 21 punti su 30. La sua offerta è presentata come buona e conforme alle attese. Il raggruppamento CLL ha ottenuto il punteggio di 27 punti su 30. L’offerta del raggruppamento CLL è descritta come eccellente e superiore alle attese su molti aspetti, ed essa presenterebbe altresì qualche aspetto supplementare e importante.

81      Riguardo al ruolo degli insegnanti, il comitato ha rilevato che, nell’offerta del raggruppamento CLL, il loro ruolo è «particolarmente» ben definito e chiaro. Gli insegnanti utilizzerebbero strategie dirette e indirette per aiutare i partecipanti ad acquisire l’autonomia linguistica. Inoltre, l’insegnante creerebbe le condizioni pertinenti per un’esperienza di apprendimento sicura. Per quanto concerne l’elemento della valutazione, il comitato ha osservato che il raggruppamento CLL assicurava la valutazione continua «in modo molto professionale» e definiva «ottimi» i metodi di valutazione, che sarebbero stati «molto» pertinenti e corretti.

82      Peraltro, riguardo alla valutazione, il comitato ha rilevato che l’offerta del ricorrente presentava un solo aspetto superiore, vale a dire il fatto che la valutazione e la retroazione (feedback) costanti, nella sua offerta, «consent[iva]no di adattare il contenuto alle esigenze» dei discenti, al fine di «guidare e favorire» la motivazione e l’autonomia. Tuttavia, il comitato ha rilevato che l’offerta del ricorrente definiva i metodi in maniera «succinta» e che questi ultimi erano solo «pertinenti e corretti». Inoltre, il comitato ha rilevato che le valutazioni sommative finali e i criteri delle valutazioni relativi alla formazione erano presentati in una versione online e non hanno potuto essere valutati. Per quanto riguarda l’elemento finale concernente la metodologia, le valutazioni sono identiche, ad eccezione dell’osservazione relativa all’offerta del ricorrente, secondo la quale «[l]’offerente descrive dettagliatamente i metodi di apprendimento».

83      È giocoforza constatare che, sebbene le valutazioni relative ai sottocriteri 1.1 e 1.2 siano succinte, anzitutto, è possibile comprendere, alla luce della giurisprudenza esposta al precedente punto 65, che l’offerta del raggruppamento CLL presenta diverse qualità che superano quelle dell’offerta del ricorrente, esposte ai precedenti punti 76 e 81. Inoltre, è possibile conoscere il livello di qualità dell’offerta del ricorrente, che è meno elevato. Infine, non si può ignorare che la carenza documentale che riguarda un elemento importante di un corso di lingua, vale a dire gli esercizi, è presentato come un punto debole dell’offerta del ricorrente, che comporta una perdita di punti. Si deve pertanto respingere l’argomento del ricorrente relativo all’impossibilità di conoscere i vantaggi relativi dell’offerta prescelta.

84      Per questa stessa ragione, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe individuato, in modo puntuale, la proposta tecnica precisa che giustificherebbe la valutazione «eccellente» e che distinguerebbe un’offerta da un’altra.

85      A tale riguardo, dato che il comitato ha riscontrato che, sotto diversi punti, l’offerta prescelta era qualitativamente superiore, occorre parimenti respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la carenza documentale sarebbe l’unico motivo per il quale la Commissione ha preferito l’offerta del raggruppamento CLL.

–       Sull’asserito obbligo della Commissione di spiegare l’incidenza della carenza documentale sulla detrazione dei punti

86      Occorre poi esaminare il quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, relativo all’impossibilità di conoscere il numero preciso di punti che è stato detratto a causa della carenza documentale.

87      A tale riguardo, va innanzitutto respinto il riferimento alla giurisprudenza invocato dal ricorrente e relativo alle sentenze del 5 marzo 2019, Yellow Window/EIGE (T‑439/17, non pubblicata, EU:T:2019:136, punti 73 e 74), e del 5 marzo 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE (T‑450/17, non pubblicata, EU:T:2019:137, punti 49 e 50), secondo il quale deve esistere una correlazione tra i commenti che recensiscono i punti forti, da un lato, e i punti attribuiti in base ai criteri e sottocriteri, dall’altro lato. Infatti, tali riferimenti giurisprudenziali non sono pertinenti, in quanto si riferiscono a circostanze specifiche, diverse dal caso di specie. Tali riferimenti riguardano, in particolare, una situazione in cui i commenti del comitato di valutazione non indicano chiaramente se una stessa carenza abbia giustificato la detrazione di punti alla luce del criterio o del sottocriterio specifico per il quale tale detrazione è stata effettuata, il che evidentemente non avviene nel caso di specie, poiché esiste un nesso tra la carenza documentale e la valutazione al riguardo.

88      Per le stesse ragioni, occorre altresì respingere il riferimento alla giurisprudenza invocato dal ricorrente e relativo alla sentenza del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (T‑556/11, EU:T:2016:248), secondo cui la correlazione tra i commenti negativi specifici e la detrazione di punti deve essere spiegata quando l’amministrazione aggiudicatrice, da un lato, ha precisato, nell’ambito delle condizioni dell’appalto, i criteri e sottocriteri di aggiudicazione che essa applicherà, nonché gli elementi o i punti che saranno presi in considerazione, e, dall’altro, collega valutazioni specifiche al modo in cui l’offerta soddisfa tali criteri, sottocriteri o elementi.

89      Neppure tale giurisprudenza è pertinente, poiché le circostanze di fatto che hanno dato luogo a quest’ultima sono diverse da quelle della presente causa. Nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice ha comunicato al ricorrente tutti i punti che gli sono stati attribuiti, ripartiti per sottocriteri, accompagnati da commenti specifici. Per contro, nella precedente causa, da un lato, l’amministrazione aggiudicatrice aveva applicato una formula matematica attribuendo frazioni di punto per sottocriterio o per sottopunto e formulando valutazioni negative specifiche al riguardo, mentre, dall’altro lato, essa non aveva comunicato il numero di punti, accompagnati da una ripartizione per sottocriterio, ottenuti dal ricorrente e dagli offerenti prescelti.

90      Nel caso di specie, occorre osservare che, come giustamente sostenuto dalla Commissione ai punti 56 e 57 della controreplica, il capitolato d’oneri non stabilisce alcuna ponderazione tra i diversi elementi che fanno parte della descrizione di ciascun sottocriterio, in quanto non si tratta di «sottocriteri» destinati ad essere valutati separatamente, bensì di una descrizione del contenuto di ciascun sottocriterio. Ne consegue che, in definitiva, non è necessario attribuire una ponderazione specifica a ciascun commento positivo o negativo della valutazione, ma piuttosto che il ricorrente sia in grado di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire alla sua offerta il punteggio ricevuto per ciascun sottocriterio, cosa che è stato effettivamente in grado di fare.

91      Di conseguenza, si deve concludere che il comitato ha indicato i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nell’ambito di ciascun sottocriterio e che non si può ritenere che la Commissione, nel caso di specie, dovesse attribuire un peso specifico a ciascun commento positivo o negativo relativo a taluni sottopunti descrittivi.

–       Sull’asserita impossibilità di effettuare il controllo della valutazione da parte del Tribunale

92      Infine, occorre analizzare l’argomento del ricorrente vertente, in sostanza, sui principi derivanti dalla giurisprudenza citata al precedente punto 88 e l’argomento del Regno di Spagna, quale esposto al precedente punto 55, vertente su un’asserita impossibilità per il Tribunale di effettuare il suo controllo, alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

93      In primo luogo, il Regno di Spagna sostiene che l’impiego ripetuto e deliberato di espressioni asseritamente imprecise, quali «talune parti di contenuto» o «taluni elementi dell’offerta» e, in senso più ampio, una motivazione troppo laconica rendono impossibile qualsiasi controllo della valutazione effettuata dalla Commissione.

94      A tale riguardo, tenuto conto dell’obbligo che incombe al giudice dell’Unione di controllare se le decisioni delle istituzioni siano state adottate in modo arbitrario, non basta semplicemente sostenere che il ricorrente ha potuto effettivamente comprendere che il rigetto di una parte della sua offerta lo ha privato dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, come afferma, in sostanza, la Commissione nella sua risposta relativa al primo motivo di ricorso. Al contrario, la motivazione deve essere pertinente e coerente affinché il giudice dell’Unione possa controllarne la fondatezza.

95      Anzitutto, occorre ricordare che è stato osservato, al precedente punto 83, che le valutazioni non sono identiche, ma contengono differenze chiare e inequivocabili, che indicano i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, nonostante il loro carattere succinto.

96      D’altro canto, neppure la differenza non trascurabile tra i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, vale a dire una differenza di 12 punti, depone a favore di un obbligo di motivazione più elevato, quale quello risultante dalle sentenze del 17 settembre 2015, Ricoh Belgium/Consiglio (T‑691/13, non pubblicata, EU:T:2015:641, punto 63), e del 14 dicembre 2017, European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento (T‑164/15, non pubblicata, EU:T:2017:906, punto 50).

97      Infine, occorre altresì ricordare che il precedente articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, che corrisponde all’attuale articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario, impone all’amministrazione aggiudicatrice di fornire all’offerente escluso le vere ragioni del rigetto della sua offerta. Inoltre, la motivazione fornita deve riflettere l’effettivo svolgimento della procedura di valutazione. Una motivazione che non identifica il vero fondamento della decisione di rigetto di un’offerta e che non riflette fedelmente il modo in cui l’offerta respinta è stata valutata non è trasparente e non soddisfa l’obbligo di motivazione previsto al precedente articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia, T‑272/06, EU:T:2008:334, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 settembre 2015, Ricoh Belgium/Consiglio, T‑691/13, non pubblicata, EU:T:2015:641, punto 39).

98      A tale riguardo, il ricorrente e il Regno di Spagna non hanno dimostrato che la motivazione non rifletteva lo svolgimento effettivo del procedimento di valutazione. Analogamente, va ricordato, come è stato constatato al precedente punto 83, che la decisione impugnata contiene una motivazione relativa all’individuazione del suo vero fondamento.

99      Pertanto, occorre respingere l’argomento del ricorrente e del Regno di Spagna secondo cui la motivazione in questione impedirebbe qualsiasi controllo giurisdizionale.

100    In secondo luogo, il ricorrente, sottolineando la scomposizione di ciascun sottocriterio in sottopunti e sottoparti, deduce che la Commissione non poteva attribuire, a un elemento dell’offerta, un peso relativo significativamente diverso per la valutazione delle offerte, senza che tale peso specifico fosse stato annunciato nel capitolato d’oneri. Il ricorrente osserva che la Commissione ha così ingannato le legittime aspettative degli offerenti, di modo che un peso specifico di un elemento dell’offerta ha potuto influenzare la valutazione dell’offerta senza essere stato annunciato in detti documenti.

101    Anzitutto, occorre respingere senz’altro l’argomento del ricorrente, vertente su un’asserita violazione delle sue legittime aspettative, a sostegno del quale esso non fornisce né spiegazioni né elementi di prova.

102    Nello stesso ordine di idee, per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia attribuito a un elemento dell’offerta un peso specifico senza averlo previamente annunciato nel capitolato d’oneri, occorre limitarsi a constatare che il peso di un sottopunto non è stato prescritto dal capitolato d’oneri di cui trattasi. Pertanto, il ricorrente non può contestare una violazione dell’obbligo di motivazione per il fatto che la Commissione non ha spiegato il peso che essa aveva attribuito a un elemento dell’offerta. Infatti, i sottopunti previsti dal capitolato d’oneri indicano unicamente, in modo descrittivo, gli aspetti della proposta tecnica che il comitato ha preso in considerazione al fine di attribuire un punteggio globale, e non il loro peso specifico nell’ambito di un sottocriterio. Pertanto, occorre respingere l’argomento relativo alla mancanza di trasparenza riguardo all’attribuzione dei punti a livello dei sottopunti dei sottocriteri.

103    Parimenti, sebbene la Commissione abbia implicitamente ammesso la fondatezza di tale posizione del ricorrente, in quanto ha affermato che i documenti sono stati importanti, pur aggiungendo che la carenza documentale non ha avuto lo stesso impatto nell’ambito degli altri sottocriteri, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 64, non si può pretendere che la Commissione spieghi come ha valutato ciascun elemento dell’offerta.

104    Di conseguenza, occorre respingere in quanto infondati il primo motivo di ricorso e il quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, nei limiti in cui riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul resto del quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, a causa del carattere illogico, sproporzionato e non trasparente del nesso tra la valutazione e il punteggio attribuito nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2

105    Nei limiti in cui il resto della prima parte del quarto motivo di ricorso riguarda un errore manifesto di valutazione, il ricorrente sostiene che non vi è alcun nesso logico tra la valutazione e il punteggio attribuito per quanto riguarda le valutazioni effettuate dalla Commissione nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2, che sarebbero ampiamente positive.

106    Con la seconda parte del quarto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l’impatto dell’asserita carenza documentale sul punteggio attribuito nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2 è sproporzionato rispetto ai termini utilizzati nella valutazione.

107    Da un lato, il ricorrente espone che la valutazione della sua offerta, in base ai termini impiegati, è piuttosto positiva per ciascuna delle quattro sottoparti del sottocriterio 1.1. Dall’altro lato, esso deduce che il punteggio di 22 punti su 30 per quanto riguarda il sottocriterio in questione è appena superiore alla soglia del 70%, vale a dire al requisito minimo di qualità, nonostante le valutazioni della proposta tecnica ampiamente positive, secondo cui la proposta tecnica eccederebbe dunque il requisito minimo.

108    Tale divario tra la valutazione e il punteggio attribuito a detto sottocriterio sembrerebbe giustificato unicamente dalla carenza documentale e dall’incidenza parziale che essa ha potuto avere sulla verifica di talune proposte tecniche. Tuttavia, il ricorrente afferma di non poter comprendere come la carenza documentale possa alla fine degradare una qualità elevata in qualità soddisfacente, poiché la carenza documentale verte solo su elementi illustrativi della proposta tecnica, la quale è stata oggetto di valutazioni peraltro positive nell’ambito della valutazione delle due sottoparti del sottocriterio 1.1.

109    Successivamente, il ricorrente presenta la stessa analisi per quanto riguarda il sottocriterio 1.2, le cui tre componenti sarebbero anch’esse valutate positivamente, dato che la carenza documentale riguarda soltanto una di queste tre parti. Nonostante il fatto che tale carenza documentale possa, tecnicamente, incidere su un terzo della ponderazione e che la valutazione di tale parte sia ampiamente positiva, l’offerta avrebbe tuttavia ottenuto 21 punti su 30, ossia la soglia minima per una proposta tecnica tutt’al più soddisfacente.

110    Con la terza parte del quarto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di trasparenza, in quanto il peso specifico attribuito a un elemento del criterio inficiato dalla carenza documentale non sarebbe stato annunciato nei documenti dell’appalto.

111    Il Regno di Spagna condivide gli argomenti del ricorrente relativi al resto della prima parte del quarto motivo di ricorso, come è stato esposto al precedente punto 55.

112    La Commissione contesta tali argomenti e chiede il rigetto del quarto motivo di ricorso.

113    Nel caso di specie, in via preliminare, occorre constatare che il ricorrente ha convertito la prima parte del quarto motivo di ricorso, inizialmente relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione, nella contestazione di un errore manifesto di valutazione. Infatti, nel suo ricorso, il ricorrente sostiene che il nesso logico tra le valutazioni e il voto attribuito non è sufficientemente motivato. Per contro, nella replica, esso sostiene che l’incoerenza di tale nesso tra la valutazione e il punteggio attribuito costituisce un errore manifesto di valutazione. Ciò è stato peraltro confermato dal ricorrente in udienza a seguito di un quesito posto dal Tribunale.

114    Per quanto riguarda la ricevibilità di tale nuovo argomento relativo alla prima parte del quarto motivo di ricorso, dedotto nell’ambito della replica, occorre analizzare se detto argomento costituisca l’ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti uno stretto collegamento con quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Secondo la giurisprudenza, per poter essere considerato un ampliamento di un motivo o di una censura precedentemente dedotti, un nuovo argomento deve avere un nesso sufficientemente stretto con i motivi o le censure inizialmente esposti nel ricorso da poter essere considerato come il risultato del normale svolgimento del dibattito nell’ambito di un procedimento contenzioso (v. sentenza del 13 luglio 2022, Delifruit/Commissione, T‑629/20, EU:T:2022:448, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

115    Nel caso di specie, occorre constatare che il nuovo argomento è strettamente connesso con la seconda parte del quarto motivo di ricorso, che verte sulla questione del nesso tra la valutazione e l’attribuzione dei punti, nonché, in senso ampio, con il terzo motivo di ricorso, anch’esso vertente su un errore manifesto di valutazione. Pertanto, esso deve essere considerato ricevibile.

116    Per quanto riguarda la fondatezza del quarto motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, occorre ricordare che, come illustrato al precedente punto 83, la Commissione aveva spiegato tanto le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta del raggruppamento CLL quanto le carenze dell’offerta del ricorrente. Pertanto, è stato accertato che la carenza documentale non era l’unica carenza che giustificasse la perdita di punti nella valutazione dell’offerta del ricorrente. Di conseguenza, dal momento che la Commissione ha menzionato diverse carenze nell’offerta del ricorrente, la detrazione di punti operata non può essere qualificata come manifestamente incoerente con le carenze individuate. Occorre quindi respingere la prima parte del quarto motivo di ricorso nei limiti in cui riguarda un errore manifesto di valutazione.

117    Inoltre, per quanto concerne la seconda e la terza parte del quarto motivo di ricorso, occorre ricordare, come risulta dal precedente punto 90, che il capitolato d’oneri non prevedeva una ponderazione numerica specifica per ciascun sottocriterio o per ciascun elemento di un sottocriterio.

118    Infatti, l’importanza specifica attribuita a un elemento dell’offerta e l’attribuzione di punti per ciascun sottocriterio o per ciascun elemento di un sottocriterio rientrano nell’ampio potere discrezionale della Commissione. Pertanto, il Tribunale non può controllare, in quanto tale, l’importanza attribuita a taluni elementi nell’ambito di un sottocriterio, ma si limita a controllare se sia stata dimostrata l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato un siffatto errore, dal momento che è stato constatato ai precedenti punti 83 e 90 che la carenza documentale individuata dalla Commissione riguardava un elemento importante di un corso di lingua e poteva legittimamente comportare una detrazione di punti, senza che sia stato dimostrato che detta detrazione di punti sarebbe manifestamente erronea. È quindi giocoforza constatare che la seconda e la terza parte del quarto motivo di ricorso devono essere respinte.

119    Pertanto, il resto del quarto motivo di ricorso dev’essere integralmente respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, a causa del rigetto degli elementi dell’offerta accessibili mediante un collegamento ipertestuale

120    Con il suo terzo motivo, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione per aver respinto gli elementi dell’offerta accessibili mediante un collegamento ipertestuale.

121    In primo luogo, il ricorrente sostiene che poteva depositare su eSubmission elementi dell’offerta accessibili mediante un collegamento ipertestuale, poiché, da un lato, la disposizione del capitolato d’oneri in questione non conteneva un divieto esplicito al riguardo e, dall’altro, l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali consente di visualizzare meglio il funzionamento della proposta tecnica e tutte le sue potenzialità.

122    In secondo luogo, dato che la regola non sarebbe chiara e che il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che il documento accessibile mediante un collegamento ipertestuale integrato nell’offerta fosse preso in considerazione, quest’ultimo sostiene che la Commissione avrebbe dovuto chiedergli di giustificare il procedimento e, se lo riteneva utile, di effettuare un deposito complementare.

123    A tale riguardo, in primo luogo, il ricorrente ritiene che il rischio di modifica dell’offerta, sulla base del quale la Commissione ha deciso di non valutare alcuni documenti, fosse ipotetico. Secondo il ricorrente, sarebbe tecnicamente dimostrabile che non è stata apportata alcuna modifica ai documenti, in quanto essi sarebbero stati tutti bloccati alla data del loro deposito. Pertanto, per esercitare effettivamente il suo potere discrezionale, il ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto verificare se gli elementi controversi fossero stati modificati o interrogarlo sulla data in cui l’elemento accessibile mediante il collegamento ipertestuale era stato depositato sulla piattaforma, per analogia con il regime applicabile alle offerte imprecise o incomplete, invece di presumere la malafede del ricorrente. A questo proposito, il ricorrente invoca la giurisprudenza secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe chiedere la comunicazione di un documento la cui esistenza prima della data fissata per il deposito dell’offerta è «oggettivamente verificabile».

124    In secondo luogo, il ricorrente osserva che, in occasione di una precedente procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto l’organizzazione di test linguistici (rif. HR/2020/OP/0004), alla quale aveva partecipato e nella quale le prescrizioni relative al deposito del fascicolo erano formulate in termini identici, il comitato incaricato di valutare le offerte per la Commissione aveva accettato l’utilizzo di collegamenti ipertestuali nell’offerta del ricorrente. Poiché la decisione di aggiudicazione di tale appalto è stata notificata al ricorrente prima della data fissata per il deposito delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto oggetto della presente controversia, il ricorrente reputa di aver potuto legittimamente ritenere che il collegamento ipertestuale integrato nell’offerta sarebbe stato accettato dalla Commissione. L’approccio inverso adottato per l’aggiudicazione del presente appalto avrebbe quindi ingannato la sua legittima aspettativa e avrebbe carattere arbitrario.

125    Peraltro, il ricorrente sostiene che l’argomento della Commissione che invoca le norme relative al deposito delle offerte per giustificare il rigetto di taluni elementi dell’offerta è stato sollevato a posteriori, in quanto vi si fa riferimento per la prima volta nella lettera del 25 maggio 2021.

126    Infatti, detta regola di deposito delle offerte relativa all’impiego dell’applicazione eSubmission funzionerebbe solo come un meccanismo di esclusione delle offerte, e non dei documenti facenti parte dell’offerta. Pertanto, gli elementi controversi sarebbero soggetti ai requisiti derivanti dal principio di uguaglianza, e non a tale regime di esclusione.

127    Per dimostrare che l’errore legittimo del ricorrente è stato condiviso dagli altri offerenti, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre informazioni riguardanti, in primo luogo, la misura in cui gli altri offerenti del lotto 3 e degli altri lotti dell’appalto hanno presentato documenti con lo stesso procedimento nell’ambito delle loro offerte e, in secondo luogo, il modo in cui la Commissione ha affrontato tale errore nel contesto di dette valutazioni.

128    Il ricorrente ha altresì depositato nel fascicolo del procedimento le catture di schermate di tutti i documenti accessibili mediante un collegamento ipertestuale, con le loro proprietà.

129    Il Regno di Spagna condivide gli argomenti del ricorrente e aggiunge nuovi elementi.

130    Sotto un primo profilo, il Regno di Spagna fornisce nuovi elementi di fatto per sostenere che il capitolato d’oneri non conteneva alcun divieto, né esplicito né implicito, riguardante i collegamenti ipertestuali.

131    A tale riguardo, in primo luogo, dal momento che la Commissione avrebbe previsto l’utilizzo di collegamenti ipertestuali altrove nel capitolato d’oneri, in particolare per quanto riguarda l’accesso al mandato conferito al firmatario dell’offerta e gli elementi contenuti in un documento registrato con un codice ISBN (International Standard Book Number), il Regno di Spagna ritiene che essa avrebbe dovuto espressamente escludere il loro utilizzo nell’ambito della presentazione dei documenti mediante l’applicazione eSubmission.

132    In secondo luogo, il Regno di Spagna rileva che l’utilizzo di un collegamento ipertestuale in un documento presentato tramite la eSubmission non può essere assimilato alla mancata presentazione di un documento, il che emergerebbe in particolare dal fatto che la Commissione avrebbe avuto accesso al contenuto dei documenti accessibili mediante collegamenti ipertestuali, sebbene li abbia considerati «non presentati».

133    In terzo luogo, il Regno di Spagna osserva che la Commissione darebbe prova di incoerenza e sarebbe in contraddizione con i propri atti. Anzitutto, la Commissione includerebbe naturalmente decine di collegamenti ipertestuali nei documenti contrattuali, ma resterebbe sorpresa che gli offerenti utilizzino la stessa tecnica. Inoltre, tra gli obiettivi dell’amministrazione aggiudicatrice figurerebbe l’adeguamento dei metodi di lavoro alla loro finalità, in modo flessibile e costantemente migliorato, sfruttando i vantaggi delle reti. Infine, nell’ambito della valutazione del sottocriterio 1.3, la Commissione avrebbe effettivamente valutato la piattaforma dopo aver utilizzato un collegamento ipertestuale, sebbene tale piattaforma di insegnamento online non fosse ospitata dall’applicazione eSubmission.

134    Sotto un secondo profilo, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha violato il diritto di essere ascoltata, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto non ha chiesto al ricorrente di dimostrare che non aveva modificato la sua offerta e ha semplicemente respinto i documenti in questione.

135    La Commissione contesta tanto gli argomenti del ricorrente quanto quelli del Regno di Spagna e chiede il rigetto del terzo motivo di ricorso.

136    A tale riguardo, occorre rilevare che, con il suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente afferma, in sostanza, che poteva depositare alcuni documenti facenti parte dell’offerta utilizzando collegamenti ipertestuali e che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tali documenti.

137    In primo luogo, occorre stabilire se il ricorrente potesse, conformemente al capitolato d’oneri, presentare talune parti della sua offerta utilizzando collegamenti ipertestuali che conducevano a un documento accessibile su un sito Internet sotto il controllo dell’offerente.

138    Il capitolato d’oneri stabilisce, a pagina 79, che «le offerte devono essere presentate mediante l’applicazione eSubmission, seguendo le istruzioni indicate nel bando di gara e nella Guida pratica del sistema eSubmission». Vi si precisa altresì che l’offerta tecnica «deve fornire tutte le informazioni necessarie» per valutare la conformità con il capitolato d’oneri e con i criteri di aggiudicazione.

139    L’utilizzo, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del verbo «presentare» e dell’espressione «mediante l’applicazione» significa, da un punto di vista tanto testuale quanto contestuale, che l’«offerta» deve essere caricata direttamente sulla piattaforma eSubmission e che solo i documenti che hanno seguito tale processo fanno parte di detta offerta. Ne consegue che i collegamenti ipertestuali, come presentati nell’offerta del ricorrente, non possono essere consentiti, poiché non rispettano il citato requisito imposto dal capitolato d’oneri. Non si può quindi addebitare alla Commissione di non aver preso in considerazione i documenti ottenuti mediante i collegamenti ipertestuali in questione.

140    È opportuno chiarire che questo approccio è in linea con l’obiettivo dell’applicazione eSubmission di facilitare la presentazione delle offerte attraverso un’applicazione sicura.

141    Parimenti, la presentazione tramite tale applicazione sicura consente di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento degli offerenti previsto all’articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in quanto garantisce all’amministrazione aggiudicatrice di mantenere il controllo dei documenti che le sono presentati. Essa evita quindi qualsiasi rischio di modifica di documenti che sarebbero accessibili solo mediante un collegamento ipertestuale e che non sarebbero quindi stati caricati direttamente nell’applicazione eSubmission.

142    In tale contesto, occorre notare che un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente è in grado di sapere di avere l’obbligo di presentare la sua offerta entro il termine impartito e che, oltre tale termine, quest’ultima non può più essere modificata. Di conseguenza, un siffatto offerente non può dedurre dal capitolato d’oneri di cui trattasi che sarebbe consentito includere nella sua offerta collegamenti ipertestuali che conducono a un documento accessibile su un sito Internet sotto il suo controllo. Infatti, tale modo di procedere non è autorizzato dal capitolato d’oneri e, inoltre, non garantisce che i documenti di cui trattasi non possano essere modificati dopo il termine di deposito delle offerte.

143    Peraltro, poiché l’inclusione di collegamenti ipertestuali nell’offerta del ricorrente non era consentita, la Commissione non era tenuta a verificare se i documenti di cui trattasi fossero stati modificati né ad accettarli.

144    Del resto, e in ogni caso, occorre rilevare che tali documenti si trovavano su un sito Internet sotto il controllo dell’offerente e che gli elementi di prova forniti dal ricorrente mirano a dimostrare che i documenti in questione non sono stati modificati e non il fatto che essi non potessero essere modificati. In particolare, né le dichiarazioni o catture di schermate delle proprietà dei documenti presentate dal ricorrente, né la possibilità di prendere in considerazione il certificato invocato dal Regno di Spagna nelle sue memorie sono in grado di dimostrare che i documenti in questione fossero sotto il controllo della Commissione e, pertanto, non potessero essere modificati. Lo stesso vale per la presentazione effettuata dal responsabile informatico del ricorrente in udienza, durante la quale quest’ultimo ha altresì sottolineato che tali documenti potevano essere modificati, ma che qualsiasi modifica avrebbe lasciato una traccia nel suo sistema informatico.

145    Peraltro, per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna, esposto al precedente punto 133, secondo cui la Commissione avrebbe dato prova di incoerenza e sarebbe in contraddizione con i propri atti, occorre osservare che, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha ricevuto il massimo di punti rispetto al sottocriterio 1.3, tale asserito errore della Commissione non può avere alcuna incidenza nel caso di specie. Inoltre, è giocoforza constatare che il ricorrente non ha contestato tale sottocriterio. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.

146    In secondo luogo, la conclusione enunciata al precedente punto 143 non può essere messa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo cui si tratterebbe di un documento «oggettivamente verificabile» e secondo cui la Commissione avrebbe quindi dovuto chiedergli di presentare nuovamente i documenti che erano accessibili mediante collegamenti ipertestuali.

147    A tale riguardo, occorre rilevare che la sentenza del 10 ottobre 2013, Manova (C‑336/12, EU:C:2013:647), menzionata dal ricorrente, si riferisce alla possibilità di correggere o integrare un’offerta per effettuare un semplice chiarimento o per porre fine ad errori materiali manifesti. Nel caso di specie, non si tratta di un chiarimento o di una correzione dei documenti, ma di una nuova presentazione dei documenti, i quali avrebbero peraltro potuto essere nel frattempo modificati. In particolare, dalla giurisprudenza risulta che non è consentito in generale a un offerente presentare i documenti richiesti dal capitolato d’oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte (sentenza dell’11 maggio 2017, Archus e Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, punto 36). Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione non era tenuta a chiedere al ricorrente di presentare nuovamente i documenti che erano stati resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali.

148    In terzo luogo, occorre analizzare gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione del suo legittimo affidamento. Anzitutto, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di assicurazioni concordanti della Commissione che consentirebbero l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. In ogni caso, un operatore economico non può invocare il principio del legittimo affidamento se le garanzie fornite non sono conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 75 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 81). Pertanto, occorre respingere gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione del suo legittimo affidamento.

149    In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di essere ascoltato, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, dedotta dal Regno di Spagna nella sua memoria di intervento, occorre rilevare che la Carta si applica anche alle procedure ad evidenza pubblica (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punti da 28 a 31). Infatti, l’offerente deve essere messo in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale diritto è garantito al momento della presentazione della sua offerta, nonché dalla possibilità dell’offerente di chiedere chiarimenti in merito alle disposizioni del capitolato d’oneri. Pertanto, il fatto che, dopo la valutazione delle offerte, non sia prevista alcuna fase successiva per fornire spiegazioni complementari non può costituire una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Di conseguenza, occorre respingere l’argomento relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato.

150    Peraltro, come esposto al precedente punto 127, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare un mezzo istruttorio. Orbene, tale domanda non deve essere accolta, in quanto essa non è necessaria per la soluzione della controversia, conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, come risulta in particolare dai punti da 139 a 142. Per quanto riguarda, invece, la domanda di mezzi istruttori presentata dal Regno di Spagna, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 88 del regolamento di procedura, una siffatta domanda non può essere presentata dal Regno di Spagna, che è intervenuto, essendo riservata alle sole parti principali. Pertanto, tale domanda non dev’essere accolta.

151    Occorre quindi respingere integralmente il terzo motivo di ricorso in quanto infondato.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario

152    Con il suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente addebita alla Commissione di aver violato l’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in quanto essa non avrebbe confrontato le offerte del raggruppamento CLL presentate separatamente per taluni lotti con le offerte concorrenti, in funzione dei criteri di qualità, vale a dire confrontando le loro proposte tecniche. Essa non avrebbe quindi esercitato in modo effettivo il suo potere discrezionale.

153    A questo proposito, il ricorrente osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna differenza tra la valutazione delle qualità dell’offerta del raggruppamento CLL per il lotto n. 3 e quella per il lotto n. 4, mentre la prima riguarda lo spagnolo e la seconda il francese, essendo tali valutazioni strettamente identiche, per tutti i criteri, parola per parola e punto per punto. Il ricorrente deduce che la Commissione si è astenuta dal confrontare le qualità o i valori oggettivi dell’offerta del raggruppamento CLL con quelli delle offerte concorrenti, tra cui l’offerta del ricorrente, al fine di individuare caratteristiche e vantaggi delle stesse, e che essa non ha spiegato in che modo l’offerta del raggruppamento CLL fosse migliore della sua.

154    [Come rettificato con ordinanza del 30 novembre 2023] Il ricorrente sostiene che tale obbligo di confrontare tra loro le offerte tecniche presentate per un lotto risulta, da un lato, dal considerando 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65) e, dall’altro, dall’articolo 4.2 del capitolato d’oneri, ai sensi del quale le offerte tecniche devono essere presentate individualmente per ciascun lotto, mentre la valutazione è effettuata separatamente in caso di presentazione di un’offerta per più lotti. Inoltre, l’approccio della Commissione sarebbe consistito concretamente nel sottrarre le offerte all’ambito della concorrenza. Infine, il ricorrente invoca la giurisprudenza secondo la quale è richiesto un confronto effettivo delle offerte.

155    Il ricorrente afferma che, in applicazione di tale obbligo, il valore relativo dell’offerta del raggruppamento CLL dovrebbe necessariamente variare da un lotto all’altro. Infatti, dato che, in primo luogo, ogni offerta tecnica del raggruppamento CLL sarebbe stata valutata separatamente per ciascun lotto e che, in secondo luogo, l’offerta del ricorrente, per il lotto n. 3, sarebbe stata diversa da quelle presentate per gli altri lotti, la valutazione e il punteggio dell’offerta del raggruppamento CLL, derivanti da una messa in relazione con le altre offerte per ciascun lotto, dovrebbero pertanto variare da un lotto all’altro. In ogni caso, la valutazione dovrebbe variare anche per il fatto che il comitato sarebbe diverso per ciascuno dei lotti.

156    Al riguardo, il ricorrente contesta l’argomento con cui la Commissione ha rivendicato l’uniformità della valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL per escludere l’arbitrarietà della sua decisione. A questo proposito, esso sostiene che si tratta di uno snaturamento del lavoro del comitato e, di conseguenza, di un’anomalia.

157    A tale titolo, il ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di produrre, da un lato, la metodologia decisa dal comitato per valutare le offerte e, dall’altro, le valutazioni effettuate dai suoi membri per l’offerta del raggruppamento CLL, relative a tutti i lotti, e per l’offerta del ricorrente.

158    Il Regno di Spagna condivide gli argomenti del ricorrente. Inoltre, esso adduce altresì argomenti vertenti sull’esame comparativo delle offerte, ma dal punto di vista della metodologia di valutazione utilizzata dalla Commissione nell’ambito della valutazione dei sottocriteri 1.1, 1.3 e 2.3 dell’offerta del ricorrente. Detta metodologia sarebbe diversa da quella utilizzata per altri sottocriteri, da un lato, e nell’ambito della valutazione dei medesimi sottocriteri 1.1, 1.2 e 2.3 per l’offerta del raggruppamento CLL, dall’altro.

159    A tale riguardo, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione è incorsa in una violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione. Secondo il Regno di Spagna, la Commissione, da un lato, ha valutato negativamente taluni elementi del contenuto dell’offerta del ricorrente senza valutare questi stessi elementi nell’offerta del raggruppamento CLL e, dall’altro, ha valutato positivamente taluni aspetti dell’offerta del raggruppamento CLL senza fornire una valutazione di questi stessi aspetti che figurano anche nell’offerta del ricorrente.

160    Di conseguenza, conformemente all’articolo 85 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 88, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Regno di Spagna chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di produrre, a titolo di prova, la valutazione completa dei sottocriteri 1.1 e 1.2 del documento corrispondente alla valutazione qualitativa dell’offerta del raggruppamento CLL, di cui all’allegato A.22 del ricorso, per dimostrare che la Commissione ha valutato strumenti digitali specifici presentati dal raggruppamento CLL senza valutare gli strumenti digitali presentati dal ricorrente.

161    La Commissione contesta tanto gli argomenti del ricorrente quanto quelli del Regno di Spagna e chiede il rigetto del secondo motivo di ricorso.

162    Al riguardo, occorre rilevare che, con il suo secondo motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha violato il suo obbligo di confrontare la proposta tecnica del raggruppamento CLL e la sua, e il Regno di Spagna sostiene che la Commissione non ha utilizzato la stessa metodologia per la valutazione di taluni sottocriteri dell’offerta del ricorrente e di quella del raggruppamento CLL.

163    Pertanto, in primo luogo, occorre stabilire se l’amministrazione aggiudicatrice abbia violato l’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario nei limiti in cui appare, in sostanza, che essa abbia proceduto a un confronto delle offerte tra di esse sulla base del loro punteggio globale che riflette il concetto di «miglior rapporto qualità/prezzo».

164    Anzitutto, occorre constatare che dalla formulazione dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario risulta che l’amministrazione aggiudicatrice determina l’offerta economicamente più vantaggiosa confrontando in particolare i rapporti qualità/prezzo delle rispettive offerte. Tale confronto implica il confronto delle qualità tecniche delle offerte alla luce dei criteri indicati nel capitolato d’oneri.

165    Nel caso di specie, nulla consente di ritenere che la Commissione non si sia conformata all’esigenza di individuare l’offerta «economicamente più vantaggiosa» sulla base di criteri oggettivi che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, allo scopo di garantire un raffronto obiettivo del valore relativo delle offerte. La valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL è stata effettuata dal comitato alla luce dei criteri di aggiudicazione tecnici contenuti nel capitolato d’oneri, come avvenuto per la valutazione dell’offerta del ricorrente.

166    A questo proposito, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente invocando l’uniformità delle valutazioni per quanto riguarda il lotto n. 3 e il lotto n. 4, il fatto che valutazioni identiche figurino nelle tabelle per due lotti diversi (francese e spagnolo) non costituisce affatto una prova del fatto che la Commissione si sia astenuta dal confrontare le qualità o i valori oggettivi dell’offerta prescelta con quelli delle offerte concorrenti nei due lotti. La somiglianza delle valutazioni del comitato per questi due lotti può spiegarsi con il fatto che si tratta di lotti che riguardano lo stesso tipo di appalto di servizi e con il fatto che il contenuto delle prestazioni proposte dal raggruppamento CLL per ciascuno dei lotti può essere identico.

167    Inoltre, come illustrato al precedente punto 83, le proposte tecniche delle offerte concorrenti presentavano talune differenze, di modo che esse potevano dar luogo a valutazioni diverse quanto alla loro capacità di raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo.

168    Ne consegue che non si può addebitare alla Commissione, da un lato, di non aver confrontato le proposte tecniche e, dall’altro, di non essersi conformata ai requisiti di cui all’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario in sede di raffronto delle offerte.

169    In secondo luogo, occorre analizzare gli argomenti del Regno di Spagna vertenti sull’asserita differenza di trattamento tra il ricorrente e il raggruppamento CLL in sede di applicazione della metodologia di valutazione delle loro offerte.

170    Pur ricordando che la griglia di valutazione non deve essere un resoconto esaustivo di ciascun dettaglio dell’offerta tecnica preso in considerazione dal comitato, occorre analizzare se la Commissione abbia valutato l’offerta del raggruppamento CLL e quella del ricorrente in modo discriminatorio.

171    In primo luogo, il Regno di Spagna osserva che, per quanto riguarda la valutazione del contenuto degli esercizi nell’ambito del sottocriterio 1.1, la Commissione non ha valutato i contenuti degli esercizi nell’offerta del raggruppamento CLL, ma ha valutato unicamente la sequenza di tali contenuti indicando che le risorse ad essi destinate corrispondevano alle aspettative dell’amministrazione aggiudicatrice. Peraltro, per quanto riguarda l’offerta del ricorrente, la Commissione sarebbe stata tenuta a valutare il contenuto degli esercizi, ma avendo constatato, alla fine, che essa non poteva valutare gli esercizi online a causa del rischio di modifica, essa avrebbe unicamente indicato l’esistenza di una descrizione pertinente dei diversi tipi di risorse, senza valutare se corrispondessero alle aspettative dell’amministrazione aggiudicatrice.

172    A tal proposito, occorre constatare che la Commissione, nel valutare le due offerte in questione, ha rispettato il principio di parità di trattamento o di non discriminazione. Infatti, da un lato, essa ha valutato il materiale didattico nell’offerta del raggruppamento CLL e, dall’altro, non è stata in grado di valutare il contenuto di tali materiali didattici nell’offerta del ricorrente, poiché il contenuto in questione era per essa accessibile solo mediante un collegamento ipertestuale diretto verso un sito Internet sotto il controllo del ricorrente, il che comportava un rischio di modifica dell’offerta. Di conseguenza, non si tratta di due situazioni analoghe, che richiedono di essere trattate in maniera uguale.

173    Peraltro, la Commissione non avrebbe neppure proceduto a una valutazione specifica del contenuto dell’autoapprendimento nell’offerta del raggruppamento CLL, mentre, per quanto riguarda l’offerta del ricorrente, la Commissione avrebbe indicato che il contenuto dell’autoapprendimento non era specificato.

174    A tale riguardo, occorre ricordare, come rilevato ai precedenti punti da 165 a 168, che le offerte tecniche sono state confrontate con il capitolato d’oneri e che la Commissione ha messo a confronto le proposte tecniche. In tal senso, la Commissione ha effettivamente constatato che l’offerta del ricorrente presentava una carenza relativa all’autoapprendimento. Nel caso di specie, si deve constatare che l’offerta è stata valutata di qualità inferiore a quella del raggruppamento CLL, dal momento che essa non ha specificato l’autoapprendimento. Ne consegue che la Commissione non ha violato l’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento finanziario a questo proposito.

175    Inoltre, il Regno di Spagna sostiene che, nell’ambito del sottocriterio 1.2, la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione specifica del contenuto delle valutazioni sommative finali e dei criteri delle valutazioni formali nell’offerta del raggruppamento CLL, mentre, per quanto riguarda l’offerta del ricorrente, essa avrebbe espresso una valutazione negativa per il fatto che non poteva valutare questi stessi aspetti, che erano disponibili mediante collegamenti ipertestuali.

176    A tale riguardo, occorre ricordare che, poiché una delle offerte in questione presentava taluni elementi che l’altra non presentava, la Commissione non ha valutato le due offerte in modo discriminatorio, in quanto, da un lato, la Commissione ha indicato tale carenza nell’offerta del ricorrente, senza, dall’altro, fornire commenti più specifici riguardo a questi stessi aspetti nell’offerta del raggruppamento CLL.

177    In secondo luogo, il Regno di Spagna sostiene che, in sede di valutazione del sottocriterio 1.2, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei metodi di apprendimento dell’offerta del ricorrente, senza aver espressamente proceduto a una siffatta valutazione in sede di valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL.

178    Tale argomento non può essere accolto, nella misura in cui, in realtà, evidenzia un trattamento ancora più favorevole riservato al ricorrente e, per quanto riguarda l’offerta di quest’ultimo, costituisce un commento positivo. Pertanto, è giocoforza constatare che non vi è stato un trattamento discriminatorio.

179    In terzo luogo, nell’ambito della valutazione del sottocriterio 1.1 relativo alle attività e alle risorse digitali, la Commissione avrebbe menzionato e valutato gli strumenti digitali proposti nell’offerta del raggruppamento CLL affermando che le risorse didattiche corrispondevano alle aspettative dell’amministrazione aggiudicatrice. Per contro, nell’ambito della sua valutazione dell’offerta del ricorrente, essa avrebbe soltanto indicato che l’offerta conteneva un elenco con molti altri strumenti digitali che incoraggiavano l’autoapprendimento, senza menzionarli o valutarli.

180    A tale riguardo, occorre constatare che tale affermazione della Commissione relativa agli strumenti digitali nell’offerta del ricorrente costituisce, in realtà, un commento positivo, equivalente all’affermazione relativa all’offerta del raggruppamento CLL. Pertanto, non vi è stato un trattamento discriminatorio.

181    In quarto luogo, per quanto riguarda l’organizzazione del contenuto di cui al sottocriterio 1.1, il Regno di Spagna ha rilevato che la Commissione aveva descritto l’offerta del raggruppamento CLL come dettagliata e dotata di una struttura molto chiara, ma che, per quanto riguarda l’offerta del ricorrente che conterrebbe anch’essa un siffatto programma, la valutazione qualitativa del sottocriterio 1.1 non conterrebbe alcuna menzione né alcuna valutazione di detto programma di corsi.

182    A questo proposito, va osservato che, per quanto concerne l’offerta del ricorrente, e contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, la Commissione ha effettivamente indicato che il ricorrente proponeva una descrizione breve, ma chiara, del contenuto del suo corso, il che costituisce un commento meno positivo di quello dell’offerta del raggruppamento CLL. Di conseguenza, si deve dichiarare che la Commissione ha effettivamente valutato le due offerte.

183    Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che non vi sono state differenze di trattamento delle due offerte di cui trattasi, poiché le differenze, quali indicate dal Regno di Spagna, riflettono le differenze esistenti tra dette offerte.

184    Peraltro, occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare una misura istruttoria. Orbene, tale domanda non deve essere accolta, in quanto essa non è necessaria per la soluzione della controversia, conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, come risulta in particolare dai precedenti punti da 168 a 183. Per quanto riguarda, invece, la domanda di mezzi istruttori presentata dal Regno di Spagna, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 88 del regolamento di procedura, una siffatta domanda non può essere presentata dal Regno di Spagna, che è intervenuto, essendo riservata alle sole parti principali. Pertanto, tale domanda non deve essere accolta.

185    Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici

186    Con il suo quinto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che, avendo aggiudicato tutti i lotti dell’appalto delle formazioni linguistiche a un solo prestatore di servizi, ossia al raggruppamento CLL, la Commissione ha violato l’obiettivo perseguito dalla normativa sugli appalti pubblici di aprire i mercati delle istituzioni dell’Unione alla concorrenza più ampia e all’accesso a tali mercati alle piccole e medie imprese.

187    Essa ricorda che dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte risulta che l’amministrazione aggiudicatrice non può restringere artificialmente la concorrenza. Si tratterebbe di un obbligo giuridico desunto dai principi generali del diritto cui è soggetta.

188    Infatti, esso afferma che il potere discrezionale è stato concretamente esercitato per aggiudicare tutti i lotti dell’appalto al raggruppamento CLL.

189    Da un lato, il ricorrente reitera l’argomento presentato nell’ambito del secondo motivo di ricorso secondo cui la Commissione non avrebbe sottoposto le offerte del raggruppamento CLL al processo di confronto con le offerte concorrenti, eludendo la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

190    Dall’altro lato, esso sostiene che la prassi anomala della Commissione consistente nell’operare una valutazione uniforme e quasi equivalente delle offerte del raggruppamento CLL, al massimo della ponderazione per due terzi dei criteri, segna, al contrario, un mancato esercizio del potere discrezionale, se non la neutralizzazione dei criteri qualitativi.

191    Inoltre, il ricorrente deduce che la prassi della Commissione consiste ormai nell’escludere la suddivisione degli appalti in lotti e, quando sono suddivisi, nell’attribuire tutti i lotti a un unico operatore. In particolare, richiama l’attenzione sui bandi di gara per i servizi di organizzazione di test linguistici, che sono stati assegnati a un solo operatore, per i servizi di organizzazione di test linguistici a distanza, che figuravano in un unico lotto, e per i servizi di supporto linguistico online nell’ambito del programma Erasmus +, anche senza suddivisione in lotti diversi per le lingue. Alla luce di tali indizi, il ricorrente afferma che la Commissione tende ormai a centralizzare la risposta alle sue esigenze nel settore delle lingue presso un solo prestatore di servizi.

192    Il Regno di Spagna sostiene tale motivo dedotto dal ricorrente, sotto un profilo più procedurale.

193    In particolare, il Regno di Spagna ritiene che il principio di buona amministrazione, di cui all’articolo 41 della Carta, nonché il principio generale di trasparenza e di obiettività, per quanto riguarda la valutazione delle offerte nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, impongano che la valutazione che richiede giudizi di valore sia effettuata prima delle valutazioni che sono il risultato dell’applicazione di una formula matematica, e separatamente da queste ultime.

194    A tale riguardo, il Regno di Spagna afferma che, procedendo congiuntamente a una valutazione che richiede giudizi di valore (la valutazione dell’offerta tecnica) e a una valutazione che è automatica (quella dell’offerta economica), la procedura di valutazione attuata dalla Commissione consente, almeno in apparenza, all’amministrazione aggiudicatrice di essere tentata, anche inconsapevolmente, di adattare la valutazione che dipende da giudizi di valore al fine di renderla determinante.

195    Pertanto, in assenza di garanzia che l’offerta tecnica sia stata valutata prima e separatamente dall’offerta economica, e qualora la Commissione non specifichi la ponderazione di ciascuno degli elementi di ciascun sottocriterio, l’amministrazione aggiudicatrice può sempre, secondo il Regno di Spagna, essere sospettata di aver, anche inconsapevolmente, privilegiato l’offerta più elevata, non foss’altro a causa del pregiudizio generalizzato secondo cui i prodotti di migliore qualità hanno normalmente un prezzo più elevato.

196    La Commissione, dal canto suo, contesta gli argomenti del ricorrente e del Regno di Spagna e chiede il rigetto del quinto motivo di ricorso.

197    A questo proposito, occorre rilevare che, con il suo quinto motivo di ricorso, il ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha attuato abusivamente una prassi che l’ha indotta a disattendere l’obiettivo perseguito dalla normativa sugli appalti pubblici di aprire i mercati delle istituzioni dell’Unione alla concorrenza più ampia, avendo aggiudicato tutti i lotti dell’appalto delle formazioni linguistiche a un solo prestatore di servizi, ossia al raggruppamento CLL.

198    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall’istituzione, o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio, C‑442/04, EU:C:2008:276, punto 49 e giurisprudenza ivi citata; dell’8 luglio 1999, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione, T‑266/97, EU:T:1999:144, punto 131, e del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, T‑158/99, EU:T:2004:2, punto 164).

199    Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

200    In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalle procedure di aggiudicazione degli appalti, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento finanziario, tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza.

201    Allo stesso modo, il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, punto 110).

202    Alla luce di tali considerazioni, non si può impedire a un’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare tutti i lotti di un appalto pubblico allo stesso offerente, a condizione che le sue offerte siano state le più vantaggiose rispetto a tutti gli altri offerenti e che sia stato rispettato il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, al fine di garantire una concorrenza sana ed effettiva tra i partecipanti a detta gara d’appalto.

203    Pertanto, si deve constatare che il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova idoneo a suffragare il suo argomento secondo cui l’obiettivo perseguito dalla procedura di appalto in questione non è stato raggiunto.

204    In secondo luogo, dai documenti del fascicolo non risulta affatto che la Commissione abbia perseguito uno scopo diverso da quello di valutare le due offerte, conformemente ai poteri che le sono stati conferiti a tal fine. Parimenti, il ricorrente non fornisce alcun elemento concreto che dimostri un qualsiasi favoritismo da parte di quest’ultima.

205    In terzo luogo, occorre ugualmente respingere l’argomento del ricorrente secondo cui i criteri qualitativi sarebbero stati «neutralizzati». La malafede dell’amministrazione aggiudicatrice quanto alla valutazione dell’offerta non può essere presunta senza che sia stato fornito alcun elemento di prova al riguardo.

206    In quarto luogo, quanto agli indizi tratti dalle altre procedure di gara d’appalto, presentati dal ricorrente, essi sono manifestamente irrilevanti in relazione alla presente controversia, poiché ogni procedura presenta caratteristiche proprie.

207    Nell’ambito di tale motivo, il Regno di Spagna sostiene che il principio di buona amministrazione, di cui all’articolo 41 della Carta, richiederebbe che la valutazione della qualità dell’offerta tecnica sia effettuata prima della valutazione del prezzo, poiché, in caso contrario, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe sempre essere sospettata di aver privilegiato l’offerta più costosa.

208    A tale riguardo, in primo luogo, occorre constatare che il Regno di Spagna non ha fornito alcuna prova né alcun indizio che consenta di dimostrare che la Commissione avrebbe, anzitutto, valutato il prezzo e, successivamente, la qualità delle offerte, per, infine, privilegiare l’offerta del raggruppamento CLL. In secondo luogo, l’obbligo di effettuare la valutazione della qualità dell’offerta tecnica prima della valutazione del prezzo non risulta né dalle disposizioni del regolamento finanziario né dalla giurisprudenza. In terzo luogo, il Regno di Spagna non ha fornito alcun elemento di prova pertinente che dimostri che la mancata valutazione delle offerte in due fasi avrebbe comportato una violazione del principio della parità di trattamento degli offerenti.

209    Si deve pertanto respingere l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta. A questo proposito, occorre ricordare che il requisito di imparzialità ai sensi di tale disposizione presenta due aspetti. Si tratta, da un lato, del profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, del profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v., per analogia, sentenze del 1º luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 54, e dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155). Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, da un lato, il Regno di Spagna non ha invocato la parzialità soggettiva dei membri del comitato e, dall’altro, non ha dimostrato che l’assenza di un obbligo di effettuare la valutazione della qualità dell’offerta tecnica prima della valutazione del prezzo, che peraltro non è stato previsto dal legislatore dell’Unione, abbia segnatamente condotto, nel caso di specie, a una violazione del principio della parità di trattamento. Pertanto, occorre rilevare che il Regno di Spagna non è stato in grado di dimostrare l’esistenza di un legittimo dubbio al riguardo.

210    Di conseguenza, occorre respingere anche il quinto motivo di ricorso in quanto infondato.

211    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

212    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

213    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Instituto Cervantes è condannato a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Schalin

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Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.