Language of document : ECLI:EU:T:2021:822

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 novembre 2021 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Stato di salute – Idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento – Nozione di invalidità – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Pagamento retroattivo della pensione di invalidità – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T‑370/20,

KL, rappresentato da L. Levi e A. Champetier, avvocate,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Faedo e M. Loizou, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, in primo luogo, all’annullamento delle decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 con cui il ricorrente era dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 e, per quanto necessario, della decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020 che le conferma, in secondo luogo, alla condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità del ricorrente dal 1° febbraio 2019 e, in terzo luogo, al risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente in seguito a tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e R. Frendo, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la frase scritta dal procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Dal 1997 al 2001, il ricorrente, KL, ha lavorato in qualità di consulente in informatica per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

2        Dal 1° settembre 2001, egli è stato alle dipendenze della BEI con contratto a tempo indeterminato.

3        Dopo vari periodi di assenza del ricorrente, la BEI, con lettera del 22 maggio 2017, ha informato quest’ultimo che A, medico di fiducia della BEI in materia di incapacità lavorativa, aveva raccomandato che egli fosse collocato in incapacità temporanea parziale (pari al 50%) per un periodo di sei mesi dal 1° luglio 2017.

4        Con lettera del 1° giugno 2017, il ricorrente ha contestato la raccomandazione di A e ha chiesto lo svolgimento di un procedimento di arbitrato medico per valutare la sua pretesa incapacità totale di riprendere le sue funzioni presso la BEI.

5        Con lettera inviata al ricorrente il 9 ottobre 2017, la BEI ha precisato che il procedimento richiesto era quello previsto dall’articolo 4 dell’allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in esecuzione del regolamento del personale della BEI (in prosieguo: le «disposizioni amministrative»), e lo ha informato di aver designato B, quale medico indipendente, per portarlo a termine.

6        Il 18 ottobre 2017, il ricorrente ha incontrato B, che ha confermato il parere di A comunicando la sua conclusione alla BEI e al ricorrente, rispettivamente, il 29 novembre e l’11 dicembre 2017.

7        Con lettera del 14 dicembre 2017, la BEI ha informato il ricorrente che erano in corso discussioni per permettere una sua ripresa del lavoro a tempo parziale per un periodo di tre mesi in un posto diverso da quello da lui coperto, fermo restando che, tra il 1° gennaio 2018 e il suo reintegro, egli sarebbe stato dispensato dal presentarsi alla BEI.

8        In un fax del 28 dicembre 2017, il legale del ricorrente ha sostenuto che la procedura che avrebbe dovuto essere seguita non era quella dell’arbitrato medico, prevista dall’articolo 4 dell’allegato X delle disposizioni amministrative, ma quella che prevedeva il ricorso alla commissione di invalidità, prevista dall’articolo 13-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (in prosieguo: lo «RTRP»). Egli ha pertanto contestato le conseguenze che quest’ultima intendeva trarre dall’arbitrato medico.

9        Con fax del 19 gennaio 2018, il legale del ricorrente ha chiesto alla BEI che fosse avviato il procedimento dinanzi alla commissione di invalidità sul fondamento dell’articolo 11.3 delle disposizioni amministrative e dell’articolo 13-1 dello RTRP.

10      In una lettera del 7 febbraio 2018, la BEI ha accolto la domanda del ricorrente e lo ha invitato a designare un medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità nonché a comunicarle il referto di quest’ultimo entro e non oltre il 16 febbraio 2018, fermo restando che, sino all’emissione del parere della commissione di invalidità, egli sarebbe stato considerato in incapacità temporanea totale.

11      Con fax del 28 marzo 2018, il legale del ricorrente ha reso noto alla BEI che il suo cliente aveva designato il suo medico curante, C, per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità e che tutta la documentazione clinica relativa al problema posto sarebbe stata comunicata a tale commissione, non appena quest’ultima fosse costituita.

12      Con fax del 24 aprile 2018, il legale del ricorrente ha in particolare inviato alla BEI una relazione di C riguardante le questioni mediche contestate e destinata alla commissione di invalidità.

13      Con lettera del 26 ottobre 2018, la BEI ha reso noto al ricorrente che la commissione di invalidità era composta da C, medico rappresentante il ricorrente, da A, medico rappresentante la BEI, e da D, medico designato di comune accordo dalle due parti, che avrebbe presieduto la commissione di invalidità conformemente all’articolo 13-1 dello RTRP. La BEI ha inoltre invitato il ricorrente a presentarsi dinanzi alla commissione di invalidità il 9 novembre 2018.

14      Con fax del 2 novembre 2018, il legale del ricorrente ha declinato tale invito in ragione dello stato di salute del suo cliente.

15      In una lettera del 6 novembre 2018, la BEI ha precisato al legale del ricorrente che lo stato di salute del suo cliente non costituiva una controindicazione alla sua presenza dinanzi alla commissione di invalidità che, peraltro, era riunita per valutare tale stato di salute su domanda del detto cliente.

16      Con lettera del 14 novembre 2018, la BEI ha convocato il ricorrente ad un incontro, il 21 novembre 2018, con il solo dottor D, presidente della commissione di invalidità, incontro al quale il ricorrente stesso si è recato.

17      Come risulta dal punto 15 della controreplica, il 21 dicembre 2018 la BEI ha ricevuto da D un documento, firmato da quest’ultimo, recante la data del 18 dicembre precedente e intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018». Il suo contenuto era del seguente tenore:

«A causa del suo disturbo psichico, [KL] è inidoneo a far ritorno al suo ultimo posto di lavoro e presso il suo ex datore di lavoro. Egli è pertanto invalido rispetto alla BEI, ma non invalido rispetto al mercato del lavoro in generale. Il [c]omitato di [i]nvalidità è stato unanime al riguardo.»

18      Risulta inoltre dal punto 16 della controreplica che, parallelamente, D ha comunicato al servizio medico una relazione completa, anch’essa in data 18 dicembre 2018 e intitolata «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018». Tale relazione conteneva la stessa conclusione del documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018».

19      Il 27 dicembre 2018, il ricorrente ha inviato alla BEI un sollecito riguardante il parere della commissione di invalidità. Quest’ultima istituzione ha risposto di non aver ancora ricevuto tale parere.

20      Con lettera dell’8 febbraio 2019, la BEI ha reso noto al legale del ricorrente che, il 23 gennaio precedente, la commissione di invalidità le aveva comunicato la propria decisione, adottata all’unanimità, secondo la quale il suo cliente non era invalido, e ha invitato quest’ultimo a riprendere il lavoro a partire dal 18 febbraio seguente, dopo aver preso contatto con il servizio per le relazioni umane e la salute per discutere le condizioni del suo reintegro. A tale lettera erano allegati tre moduli prestampati, dal titolo «Invalidity committee decision» (decisione del comitato di invalidità), nei quali era stata barrata la casella «not invalid» (non invalido). Due di tali moduli recavano la data del 16 gennaio 2019 e il terzo quella del 23 gennaio successivo (in prosieguo: i «moduli del 16 e del 23 gennaio 2019»). Nella stessa lettera dell’8 febbraio 2019, la BEI ha aggiunto che il suo servizio medico aveva ricevuto da D un ulteriore documento, che avrebbe potuto essere consegnato al ricorrente su sua richiesta.

21      La decisione contenuta in tale lettera dell’8 febbraio 2019 (in prosieguo: la «decisione dell’8 febbraio 2019»), in quanto essa dichiara il ricorrente idoneo al lavoro e assente ingiustificato a partire dal 18 febbraio 2019, costituisce la prima decisione impugnata nell’ambito del presente ricorso.

22      Con fax del 14 febbraio 2019, il legale del ricorrente ha chiesto alla BEI di comunicargli il parere motivato della commissione di invalidità, previsto dall’articolo 15-3 dello RTRP.

23      In una lettera dell’8 marzo 2019, la BEI ha comunicato al legale del ricorrente il documento, menzionato al precedente punto 17, dal titolo «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», spiegando che essa lo aveva interpretato nel senso che suggeriva un accordo in base al quale il ricorrente avrebbe dovuto lasciare definitivamente la BEI a fronte del versamento di una somma di denaro. Un accordo del genere sarebbe stato possibile nel sistema di previdenza sociale lussemburghese, ma non nell’ambito del quadro normativo della BEI.

24      Di conseguenza, nella stessa lettera, la BEI ha ribadito che, in applicazione della decisione della commissione di invalidità che lo dichiarava non invalido, il ricorrente avrebbe dovuto riprendere servizio il 18 febbraio 2019. Essa ha aggiunto che la sua assenza sarebbe stata considerata ingiustificata conformemente all’articolo 3.4 dell’allegato X delle disposizioni amministrative, di modo che le giornate da lui non lavorate sarebbero state dedotte dal suo congedo annuale.

25      La decisione contenuta in tale lettera dell’8 marzo 2019, in quanto essa dichiara il ricorrente idoneo al lavoro e assente ingiustificato a partire dal 18 febbraio 2019 (in prosieguo: la «decisione dell’8 marzo 2019»), costituisce la seconda decisione impugnata nell’ambito del presente ricorso.

26      In un fax del 29 marzo 2019 inviato alla BEI, il legale del ricorrente ha contestato le decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019. A tale fax era allegato un certificato medico di C, del 15 marzo 2019, nel quale quest’ultimo affermava che «il parere unanime [della commissione] di invalidità, espresso nelle sue conclusioni del 9 novembre 2018, [era] che [il ricorrente era] invalido quanto ad un eventuale ritorno al lavoro presso la BEI» e che, se avesse correttamente inteso il modulo rinviato alla BEI, «egli avrebbe barrato la casella “invalid” con riferimento alla BEI».

27      In una lettera inviata il 2 maggio 2019 al legale del ricorrente, la BEI ha confermato le sue decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo precedenti.

28      Il 16 maggio 2019, dopo averne fatto a sua volta domanda, il ricorrente ha ricevuto da D il documento intitolato «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», nonché un post-it firmato in cui si precisava che la decisione della commissione di invalidità era effettivamente quella di dichiararlo «invalido rispetto alla BEI».

29      L’8 giugno 2019, il ricorrente ha sollecitato l’avvio di un procedimento di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI (in prosieguo: il «regolamento del personale»). Tale domanda riguardava la decisione dell’8 marzo 2019, in quanto essa confermava la decisione dell’8 febbraio 2019, nella parte in cui essa lo dichiarava assente ingiustificato a partire dal 18 febbraio 2019 e faceva applicazione dell’articolo 3.4 dell’allegato X delle disposizioni amministrative detraendo i suoi giorni di assenza ingiustificata dal suo congedo annuale.

30      Con lettera del 25 luglio 2019, la BEI ha espresso il suo consenso all’avvio di tale procedimento.

31      Dal 1° agosto 2019, il ricorrente ha cessato di percepire la sua retribuzione, essendo esauriti i giorni di congedo di cui disponeva.

32      Il 12 settembre 2019, il dottor C, in una lettera inviata al ricorrente, ha spiegato che, in un primo tempo, egli aveva barrato la casella «invalid» (invalido), mentre poi, a seguito di un contatto con la BEI, che gli aveva precisato che gli altri due medici avevano barrato la casella «not invalid» (non invalido) e che egli doveva conformarvisi, aveva modificato la sua risposta per «not invalid», pensando che il modulo sarebbe servito a indicare che il ricorrente era non invalido rispetto al mercato del lavoro in generale.

33      In un messaggio di posta elettronica del 18 settembre 2019, D ha così scritto al ricorrente:

«La BEI mi ha incaricato di un compito che ritengo di aver portato a termine. La conclusione dei tre medici del comitato peritale era nel senso di un’invalidità rispetto all’ultimo luogo di lavoro, vale a dire la BEI, ma non di invalidità rispetto al mercato del lavoro in generale, il che non è sinonimo di idoneità alla ripresa del lavoro presso la BEI. I tre medici hanno ritenuto che ella non possa più ritornare presso la BEI. Ciò è stato chiaramente indicato nella mia relazione peritale e nella conclusione [della commissione] di invalidità (che include, per motivi di segreto professionale, solo l’ultima frase della relazione peritale e non una diagnosi medica: la relazione peritale è stata inviata unicamente al medico della BEI). Le ho fatto pervenire tali due documenti.

Non vedo come poter essere ancora più preciso. Se l’amministrazione della BEI interpreta tale relazione e tale conclusione a modo proprio, è sul piano giuridico che occorre chiarire la cosa con essa. In base alla perizia, ella è invalido rispetto all’ultimo luogo di lavoro.»

34      Con messaggio del 27 novembre 2019, il legale del ricorrente ha fatto valere presso la commissione di conciliazione che la BEI aveva commesso un errore nell’applicazione delle conclusioni della commissione di invalidità, interpretando in maniera errata la nozione di invalidità ad essa propria, quale risultava all’articolo 46-1 dello RTRP, ai sensi del quale l’invalidità doveva essere valutata in riferimento al posto coperto dal dipendente della BEI interessato.

35      Il 20 gennaio 2020, il presidente della commissione di conciliazione ha reso noto al presidente della BEI che il procedimento di conciliazione era fallito.

36      In una lettera del 16 marzo 2020, la BEI ha constatato il fallimento del procedimento di conciliazione e ha comunicato le conclusioni di tale commissione al ricorrente. La decisione contenuta in tale lettera, in quanto vi si prende atto delle conclusioni della commissione di conciliazione e, di conseguenza, vi si confermano le decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, è impugnata per quanto necessario nel presente ricorso.

37      Tra il 18 febbraio 2019 e il 28 dicembre 2020, il ricorrente ha presentato vari certificati medici per giustificare le proprie assenze dal lavoro.

38      Il 12 giugno, il 18 luglio, il 13 agosto, il 25 settembre, il 28 ottobre, il 14 novembre, il 18 dicembre 2019 nonché il 15 e il 25 febbraio 2020, la BEI ha convocato il ricorrente a vari controlli medici che avrebbero dovuto aver luogo, rispettivamente, il 18 giugno, l’8 agosto, il 27 agosto, il 2 ottobre, il 4 novembre, il 25 novembre, il 23 dicembre 2019 nonché il 3 e il 28 febbraio 2020.

39      Il ricorrente, per il tramite del suo legale, ha rifiutato di sottoporsi a tali controlli e ha trasmesso certificati medici attestanti la sua impossibilità di presentarvisi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

40      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2020, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

41      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente ha presentato una domanda intesa ad ottenere l’anonimato. Il Tribunale ha accolto tale domanda con decisione del 21 luglio 2020.

42      Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 17 settembre 2020, il 25 novembre 2020 e il 19 gennaio 2021.

43      Il 26 aprile 2021, il ricorrente ha prodotto, sul fondamento dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, prove integrative.

44      Il 27 aprile 2021, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha rivolto loro quesiti scritti invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

45      Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti orali rivolti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 24 giugno 2021.

46      All’udienza, il Tribunale ha chiesto, da un lato, alla BEI di produrre nuovi documenti e di rispondere a vari quesiti e, dall’altro, al ricorrente di presentare le sue osservazioni sulle risposte che sarebbero state fornite dalla BEI, richiesta a cui entrambe le parti hanno dato seguito entro i termini impartiti.

47      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 29 luglio 2021.

48      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 nella parte in cui esse lo dichiarano idoneo al lavoro e assente ingiustificato a partire dal 18 febbraio 2019;

–        per quanto necessario, annullare la decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020, nella parte in cui conferma le conclusioni della commissione di conciliazione e, di conseguenza, le decisioni dell’8 febbraio dell’8 marzo 2019;

–        di conseguenza, condannare la BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità dovuta in linea di principio dal 1° febbraio 2019, e ciò sino al pagamento integrale, con interessi di mora fissati al tasso di interesse della Banca centrale europea (BCE), maggiorato di due punti;

–        condannare la BEI al risarcimento del suo danno morale;

–        condannare la BEI al pagamento di tutte le spese.

49      La BEI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile;

–        respingere il ricorso in quanto infondato in toto;

–        condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento

50      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere due motivi. Il primo è fondato sulla violazione degli articoli 46-1 e 48-1 dello RTRP e degli articoli 11.1 e 11.3 delle disposizioni amministrative, nonché su un errore manifesto di valutazione, mentre il secondo è fondato sulla violazione del dovere di sollecitudine.

51      Nel primo motivo, il ricorrente sostiene in particolare che, considerandolo, nelle decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, confermate da quella del 16 marzo 2020 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, la BEI, da un lato, ha violato gli articoli 46-1 e 48-1 dello RTRP nonché gli articoli 11.1 e 11.3 delle disposizioni amministrative e, dall’altro, ha commesso un errore manifesto di valutazione.

52      Secondo il ricorrente, tali illeciti derivano dal fatto che la commissione di invalidità lo aveva dichiarato invalido rispetto alla BEI in due documenti, intitolati rispettivamente «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» e «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018».

53      La posizione espressa dalla commissione di invalidità in tali due documenti sarebbe stata corroborata, da un lato, dal certificato di C del 12 settembre 2019 e, dall’altro, dal messaggio di posta elettronica di D del 18 settembre 2019.

54      Secondo il ricorrente, per essere dichiarato invalido ai sensi dell’articolo 46-1 dello RTRP, basta che l’agente o il funzionario sia invalido rispetto alla BEI senza che debba essere accertata un’invalidità rispetto al mercato del lavoro in generale.

55      Al contrario, la BEI ritiene che il parere della commissione di invalidità non risieda nei documenti citati dal ricorrente, ma nei moduli del 16 e del 23 gennaio 2019, nei quali i tre membri della commissione di invalidità hanno barrato la casella «not invalid» (non invalido). Nel loro insieme, tali tre moduli costituirebbero il parere che la commissione di invalidità doveva trasmetterle in applicazione dell’articolo 15-4 dello RTRP.

56      La BEI sostiene che dal parere della commissione di invalidità, che considera il ricorrente «non invalido», discende che quest’ultimo avrebbe dovuto riprendere il lavoro presso la BEI il 18 febbraio 2019 e, in caso contrario, essere considerato assente ingiustificato a partire da tale data, così come da essa specificato nelle decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019.

57      Secondo la BEI, lo RTRP riconosce un solo tipo di invalidità, e cioè un’invalidità rispetto al mercato del lavoro in generale, e non un’invalidità che esista solo rispetto alla BEI.

 Sui documenti che contengono il parere della commissione di invalidità

58      Come risulta dai precedenti punti 52, 53 e 55, le parti non concordano sui documenti da prendere in considerazione per determinare se, secondo la commissione di invalidità, il ricorrente fosse invalido o meno.

59      Nella fattispecie, risulta dai precedenti punti 17, 18 e 20 che, al momento dell’adozione delle decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, la BEI disponeva:

–        del documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», ricevuto il 21 dicembre 2018;

–        dei moduli del 16 e del 23 gennaio 2019, ricevuti nel gennaio 2019;

–        della relazione dal titolo «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», la quale era stata inviata, il 18 dicembre 2018, al servizio medico della BEI, che, come precisato nella decisione dell’8 marzo 2019, ha comunicato il suo contenuto all’amministrazione della BEI senza divulgare dati personali sensibili; la conclusione menzionata in calce a tale documento coincideva con quella figurante nel documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018».

60      Nei suoi atti processuali, la BEI ritiene che, tra tali documenti, solo i moduli del 16 e del 23 gennaio 2019 potessero essere presi in considerazione, e ciò per quattro ragioni.

61      In primo luogo, tali moduli costituirebbero il solo documento ufficiale facente fede, contenente il parere della commissione di invalidità conformemente all’articolo 15-4 dello RTRP.

62      In secondo luogo, i detti moduli sarebbero posteriori al documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018».

63      In terzo luogo, i moduli del 16 e del 23 gennaio 2019 sarebbero stati firmati dai tre membri della commissione di invalidità, mentre il documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» sarebbe stato unicamente firmato da D.

64      In quarto luogo, il titolo di quest’ultimo documento conterrebbe una data ingannevole, in quanto il ricorrente non sarebbe stato esaminato dalla commissione di invalidità il 9 novembre 2018.

65      Relativamente al primo argomento della BEI, si deve rilevare che quest’ultima non ha prodotto alcun regolamento né alcuna disposizione di ordine interno da cui risulti che il parere della commissione di invalidità comunicato alla sua amministrazione in applicazione dell’articolo 15-4 dello RTRP doveva obbligatoriamente essere espresso in un modulo come quelli del 16 e 23 gennaio 2019. Di conseguenza, non può ritenersi che tali moduli costituissero il solo documento ufficiale proveniente dalla commissione di invalidità che la BEI era autorizzata a prendere in considerazione per dichiarare invalido il ricorrente.

66      Per quanto riguarda il secondo argomento della BEI, occorre rilevare che l’anteriorità del documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» rispetto ai moduli del 16 e del 23 gennaio 2019 non costituiva un ostacolo alla sua presa in considerazione, dato che il suo tenore non è stato infirmato dai membri della commissione di invalidità quando essi hanno compilato tali moduli. Ove i membri della commissione di invalidità avessero inteso rivedere la valutazione formulata nel primo documento, ovvero sfumarla, sarebbe stato sufficiente che essi apponessero sui detti moduli indicazioni in tal senso.

67      In ordine al terzo argomento della BEI, si deve constatare che, anche se il documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» è effettivamente firmato unicamente dal dottor D, esso fa riferimento alla commissione di invalidità nel suo insieme e specifica sotto tale titolo «Composizione del comitato: Dr [C], Dr [A], Dr [D]». Orbene, ai sensi dell’articolo 15-2 dello RTRP, la commissione di invalidità disciplina direttamente la propria procedura. In mancanza di disposizioni prodotte dalla BEI, da cui risulti che il parere della commissione di invalidità dovesse essere firmato da ciascuno dei suoi membri, tale documento non può pertanto essere respinto in quanto sarebbe firmato solo dal presidente della commissione di invalidità, dato che quest’ultimo potrebbe aver ricevuto mandato dagli altri membri ai fini della sua redazione. La BEI non ha prodotto alcun elemento da cui risulti che i membri della commissione di invalidità diversi dal suo presidente abbiano preso le distanze dal contenuto di tale documento e della perizia medica.

68      Quanto al quarto argomento della BEI, occorre rilevare che la data del 9 novembre 2018 che figura nel titolo del detto documento non può condurre a rigettarlo in ragione del fatto che il ricorrente non si era presentato dinanzi alla commissione di invalidità a tale data.

69      Infatti, per la determinazione dell’eventuale invalidità del ricorrente, contano esclusivamente gli effettivi accertamenti operati da ciascun membro della commissione di invalidità quanto al suo stato di salute e l’esistenza di una maggioranza o dell’unanimità in seno a tale commissione per sostenere la conclusione a cui essa è pervenuta.

70      Orbene, nessuno di tali elementi è stato messo in discussione dinanzi al Tribunale. Da un lato, risulta dagli atti che il fascicolo medico del ricorrente è stato studiato dai tre membri della commissione di invalidità e che D ha incontrato il ricorrente il 21 novembre 2018. Dall’altro lato, l’esistenza di un accordo in seno a tale commissione per considerare il ricorrente invalido rispetto alla BEI, ma non rispetto al mercato del lavoro in generale, non è contestata dalle parti.

71      Di conseguenza, il documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» non può essere rigettato per il motivo che la data ivi figurante non sarebbe quella in cui il ricorrente è stato esaminato dalla commissione di invalidità.

72      Ciò vale a maggior ragione in quanto tale data non è necessariamente errata, dato che il presidente della commissione d’invalidità ha potuto accertare, nelle circostanze indicate al precedente punto 70, sin dal 9 novembre 2018, l’esistenza di una maggioranza a sostegno della conclusione che è risultata essere quella da lui stesso confermata il 21 novembre 2018 dopo aver esaminato il ricorrente.

73      Pertanto, occorre respingere gli argomenti fatti valere dalla BEI a sostegno della sua tesi secondo la quale soltanto i moduli del 16 e del 23 gennaio 2019 devono essere presi in considerazione per determinare il contenuto del parere della commissione di invalidità e quindi per valutare la legittimità delle decisioni impugnate. Di conseguenza, tali valutazioni devono essere fondate sui detti moduli nonché sul documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», il quale è stato confermato dal documento intitolato «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018».

 Sul contenuto del parere della commissione di invalidità

74      Una volta individuati i documenti da prendere in considerazione, occorre determinare il contenuto del parere della commissione di invalidità.

75      Dal documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», ricevuto il 21 dicembre 2018 dall’amministrazione della BEI, risulta che, per i tre membri della commissione di invalidità, il ricorrente non poteva più svolgere alcuna funzione presso la BEI, ma era ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa al di fuori di quest’ultima.

76      Tale posizione corrisponde a quella espressa in calce al documento dal titolo «Perizia medica nell’ambito del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», trasmesso il 18 dicembre 2018 al servizio medico della BEI, il quale, come quest’ultima ha scritto l’8 marzo 2019, ne ha messo al corrente la sua amministrazione omettendo i dati personali sensibili.

77      Il parere della commissione di invalidità, così espresso, non è in contrasto con la posizione adottata dai tre membri di tale commissione nei moduli del 16 e del 23 gennaio 2019.

78      Infatti, dalla decisione dell’8 marzo 2019, dal punto 75 del controricorso e dalle dichiarazioni rese dalla BEI all’udienza risulta che, tra la comunicazione dei due documenti menzionati ai precedenti punti 75 e 76 e la trasmissione dei moduli del 16 e del 23 gennaio 2019, sono intervenuti contatti informali tra la BEI e, quanto meno, il presidente della commissione di invalidità. A seguito di tali contatti, i membri di quest’ultima hanno potuto ritenere che, non essendo il ricorrente invalido rispetto al mercato del lavoro in generale, occorresse barrare la casella «not invalid», poiché tale era la concezione dell’invalidità sostenuta dalla BEI.

79      Contro tale posizione, la BEI fa valere che, precisando nel documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018» che il ricorrente era invalido rispetto alla BEI, ma non rispetto al mercato del lavoro in generale, il presidente della commissione di invalidità avrebbe in realtà suggerito una forma di accordo finanziario contemplata nel diritto nazionale, che avrebbe consentito al ricorrente di lasciare l’istituzione con una determinata somma di denaro.

80      Oltre al fatto di non essere provata, tale asserzione riguarda le ragioni che avrebbero indotto il presidente della commissione di invalidità ad affermare nel citato documento che il ricorrente poteva esercitare un’attività lavorativa sul mercato del lavoro in generale pur non essendo più in grado di lavorare in seno alla BEI, ma non rimette in discussione l’affermazione in quanto tale.

81      Di conseguenza, si deve ritenere, per valutare la legittimità delle decisioni impugnate, che, a parere della commissione di invalidità, il ricorrente non potesse svolgere alcuna funzione in seno alla BEI, ma fosse ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa sul mercato del lavoro in generale.

 Sulla nozione di invalidità utilizzata all’articolo 46-1 dello RTRP e all’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative

82      Il ricorrente ritiene che, non essendo in grado di lavorare presso la BEI, egli dovesse essere dichiarato invalido da quest’ultima, mentre, secondo la BEI, la nozione di invalidità esclude che una persona sia ancora in condizione di lavorare al di fuori di tale organismo.

83      Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 46-1 dello RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, è invalido l’affiliato che, a seguito di malattia, infortunio o infermità, si trova nell’incapacità fisica o mentale, debitamente riconosciuta, di assolvere in maniera permanente «la sua funzione o altra funzione di livello equivalente».

84      Risulta da tali disposizioni che l’invalidità di un agente della BEI dev’essere valutata alla luce della sua capacità di riprendere «la sua funzione o altra funzione di livello equivalente».

85      Contrariamente a quanto afferma la BEI, le «altre funzioni di livello equivalente» che il ricorrente doveva parimenti essere nell’incapacità di svolgere, ai sensi dell’articolo 46-1 dello RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, dovevano essere interne alla BEI.

86      Infatti, in primo luogo, l’articolo 46-1 dello RTRP e l’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative devono essere interpretati, su questo punto, per analogia con l’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ai sensi del quale «il funzionario ha diritto ad un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni».

87      Così come l’articolo 78 dello Statuto rinvia ai gruppi di funzioni definiti all’articolo 5 e all’allegato I dello Statuto, che sono propri dell’organizzazione delle istituzioni europee, si deve ritenere che l’articolo 46-1 dello RTRP e l’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative rinviino alla classificazione delle funzioni interne alla BEI, fissata dall’articolo 14 del regolamento del personale.

88      L’articolo 14 del regolamento del personale elenca quattro categorie di persone, e cioè il personale di direzione, il personale di concetto, il personale esecutivo e i neodiplomati, e, all’interno di tali categorie, vari gradi di funzioni, e cioè i quadri e la funzione C per il personale direttivo, le funzioni D, E e F per il personale di concetto e le funzioni G, H, I e K per il personale esecutivo.

89      Da tale rinvio all’organizzazione del lavoro stabilita dall’articolo 14 del regolamento del personale discende che è rispetto alla BEI, e alle funzioni che vi vengono svolte, che dev’essere definita la nozione di invalidità figurante all’articolo 46-1 dello RTRP e all’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative.

90      In secondo luogo, occorre sottolineare che le commissioni di invalidità istituite dalla BEI costituiscono organi di quest’ultima (v., in questo senso e per analogia, sentenza dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, EU:T:2006:111, punto 159) e non dispongono quindi, sul piano giuridico, della competenza a pronunciarsi sulla capacità del personale della BEI di svolgere attività lavorative al di fuori di tale organismo.

91      Le dette commissioni dispongono, sul piano giuridico, della competenza per pronunciarsi sulla capacità del personale della BEI di lavorare in seno all’istituzione. Per contro, esse sono prive di tale competenza ove si tratti di valutare la capacità di una persona, foss’anche membro del personale della BEI, di lavorare per un’altra istituzione dell’Unione europea o, nell’ambito del mercato nazionale, per un’impresa o un’amministrazione appartenente agli Stati membri. Per pronunciarsi sulla capacità di tali persone di lavorare al di fuori della BEI, spetta a commissioni istituite dalle altre istituzioni o dalle autorità nazionali esaminare la persona interessata.

92      Pertanto, non è concepibile che i pareri emessi da una commissione di invalidità istituita dalla BEI possano vincolare le commissioni della stessa natura istituite dalle altre istituzioni o dalle autorità nazionali nei paesi in cui il personale della BEI potrebbe in seguito svolgere attività.

93      Pronunciandosi sulla capacità del ricorrente di svolgere attività sul mercato del lavoro in generale, la commissione di invalidità istituita nella presente causa ha quindi interferito con la competenza di tali commissioni, creando in tal modo un rischio di contraddizione tra la sua valutazione della capacità del ricorrente di lavorare sul mercato del lavoro in generale e le valutazioni che potrebbero emettere in seguito commissioni di invalidità istituite dalle altre istituzioni o dalle autorità nazionali.

94      In terzo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 51-1 dello RTRP, la pensione di invalidità è ridotta se l’invalido esercita un’attività retribuita, nei limiti in cui la somma della pensione di invalidità, dei diritti pensionistici per i figli e dei proventi di tale attività superi l’importo della retribuzione netta corrispondente allo scatto e alla funzione che erano propri dell’assicurato su una base familiare identica a quella in essere alla data in cui egli è stato dichiarato invalido.

95      Da tale disposizione risulta che la normativa applicabile alla BEI ammette la possibilità, per un agente dichiarato invalido in seno a quest’ultima, di svolgere un’attività retribuita al di fuori di tale organismo, purché il totale dei suoi vari redditi non sia superiore alla retribuzione netta da lui percepita quando lavorava presso la BEI.

96      All’udienza, la BEI ha sostenuto che tale possibilità era limitata all’esercizio di attività che non potessero essere considerate equivalenti a quelle a suo tempo svolte dall’agente in seno a tale organismo. A suo dire, la nozione di invalidità di cui all’articolo 46-1 dello RTRP e all’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative si intende come incapacità di svolgere, in seno a tale organismo o al di fuori di esso, un’attività identica o equivalente a quella svolta dall’agente al momento in cui la commissione di invalidità ha emesso il proprio parere. Quindi, l’articolo 51.1 dello RTRP riguarderebbe unicamente situazioni, rare, nelle quali una persona dichiarata invalida in seno alla BEI eserciti al di fuori di quest’ultima un’attività diversa da quella da lei già svolta al suo interno.

97      L’interpretazione sostenuta dalla BEI non può essere accolta.

98      Da un lato, essa non trova alcun appoggio nella formulazione della normativa controversa che, al contrario, afferma, senza sottoporla a limitazioni, la possibilità per un agente della BEI di esercitare un’altra attività dopo essere stato dichiarato invalido in seno a quest’ultima. Da tale formulazione, che ricorre a termini generali, risulta che l’esercizio di una qualsivoglia attività è autorizzato all’esterno della BEI, in caso di dichiarazione di invalidità, con il solo limite del massimale dei redditi quale indicato nella detta disposizione.

99      Dall’altro lato, l’interpretazione sostenuta dalla BEI è tale da ingenerare incertezza del diritto. Infatti, nel caso in cui tale interpretazione fosse adottata, è lecito chiedersi come la BEI potrebbe definire le funzioni che, sul mercato del lavoro in generale, potrebbero o dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte dai suoi agenti al suo interno. In particolare, il Tribunale si chiede quali criteri dovrebbero essere allora adottati per stabilire tali equivalenze, se tali criteri dovrebbero formare oggetto di pubblicità e constata che un siffatto lavoro di definizione e di pubblicità sembra impossibile da realizzare in ragione della natura profondamente evolutiva delle funzioni esercitate sul mercato del lavoro in generale.

100    Alla luce di questi diversi elementi, si deve ritenere che la nozione di invalidità, ai sensi dell’articolo 46-1 dello RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, debba essere interpretata in quanto riguarda l’agente della BEI dichiarato, da una commissione di invalidità istituita da quest’ultima, non in grado di riprendere le sue funzioni o funzioni equivalenti in seno a tale organismo.

 Sulla violazione degli articoli 46-1 e 48-1 dello RTRP e degli articoli 1.1 e 11.3 delle disposizioni amministrative

101    Nella fattispecie, dato che la commissione di invalidità aveva dichiarato che il ricorrente non era in grado di esercitare funzioni presso la BEI e che la nozione di invalidità utilizzata dall’articolo 46-1 dello RTRP e dall’articolo 11.1 delle disposizioni ammnistrative doveva unicamente essere valutata con riferimento a tale organismo, la BEI era tenuta a dichiarare invalido il ricorrente.

102    Di conseguenza, si deve considerare che, dichiarandolo idoneo a lavorare e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 nelle decisioni impugnate, la BEI ha violato l’articolo 46-1 dello RTRP e l’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative.

103    La BEI ha inoltre violato l’articolo 48-1 dello RTRP e l’articolo 11.3 delle disposizioni amministrative, anch’essi fatti valere dal ricorrente nell’ambito del primo motivo, secondo i quali, in caso di contestazione, è la commissione di invalidità ad essere competente per accertare l’invalidità.

104    La violazione delle disposizioni di cui sopra è tanto più evidente per la decisione del 16 marzo 2020 in quanto, al momento dell’adozione di tale decisione, la BEI disponeva anche del certificato di C del 15 marzo 2019, nel quale quest’ultimo precisava, da un lato, che, secondo l’opinione unanime della commissione di invalidità, il ricorrente era invalido rispetto alla BEI e, dall’altro, che, se avesse compreso il modulo del 23 gennaio 2019, egli avrebbe barrato «la casella “invalid” con riferimento alla BEI». Tale certificato confermava, senza che ciò sia necessario, che, per la commissione di invalidità, il ricorrente non era in grado di riprendere il lavoro presso la BEI.

 Conclusione sul primo motivo

105    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare fondato il primo motivo e, pertanto, annullare le decisioni impugnate, senza che sia necessario esaminare né gli altri argomenti fatti valere dal ricorrente nell’ambito del primo motivo, né la ricevibilità delle prove aggiuntive prodotte il 26 aprile 2021 dal ricorrente a sostegno di tale motivo, né il secondo motivo.

 Sulla domanda diretta alla condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità del ricorrente

106    Nel suo terzo capo della domanda, il ricorrente chiede la condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità dovuta in linea di principio dal 1° febbraio 2019, e ciò sino al pagamento integrale, con interessi di mora fissati al tasso di interesse della BCE maggiorato di due punti.

107    La BEI ritiene che tale domanda sia irricevibile, in quanto, se la detta domanda fosse accolta, ciò implicherebbe l’ingiunzione nei suoi confronti, da parte del Tribunale, di riconoscere invalido il ricorrente ai sensi della normativa applicabile. Orbene, secondo la BEI, il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni le quali, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, sono soltanto tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta.

108    Per giunta, secondo la BEI, né al Tribunale né ad essa stessa sarebbe possibile sostituirsi alla commissione di invalidità nei suoi accertamenti medici, che dovrebbero essere considerati definitivi. Perché una pensione di invalidità possa essere attribuita al ricorrente, essa ritiene che debba essere costituita una nuova commissione di invalidità, che avrebbe il compito di determinare se il ricorrente sia invalido o meno.

109    Al riguardo, occorre ricordare che, come asserisce la BEI, il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative riservate all’autorità amministrativa, imporre ad un’istituzione o ad un organismo dell’Unione di adottare i provvedimenti particolari che l’esecuzione di una sentenza che annulla una decisione comporta (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, EU:T:2011:465, punto 163 e giurisprudenza citata).

110    Tuttavia, secondo la giurisprudenza, occorre applicare, alle controversie intervenute tra la BEI e i suoi dipendenti, la norma contenuta all’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 28 settembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, EU:T:1999:176, punto 77, confermata dalla sentenza del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, EU:C:2001:502, punto 95).

111    Tale disposizione riconosce al giudice dell’Unione, relativamente alle controversie di carattere pecuniario, una competenza estesa al merito, nell’ambito della quale esso può, se necessario, condannare d’ufficio la parte convenuta a versare un risarcimento per il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto di tutte le circostanze, può valutare equitativamente il danno (v. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 44 e giurisprudenza citata).

112    La competenza estesa al merito così conferita al giudice dell’Unione dall’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto affida a quest’ultimo il compito di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte e di assicurare l’effetto utile delle sentenze di annullamento da lui pronunciate nelle cause di funzione pubblica (v. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata).

113    Quando esercita la sua competenza estesa al merito, il giudice dell’Unione non rivolge ingiunzioni alle istituzioni o agli organismi interessati, ma dispone, se del caso, della competenza a sostituirsi a loro per adottare le decisioni che le conclusioni alle quali esso giunge al termine della sua valutazione giuridica della controversia necessariamente comportano.

114    Nella fattispecie, si pone la questione se il terzo capo della domanda del ricorrente debba essere interpretato come una domanda nei confronti del Tribunale di far uso della sua competenza estesa al merito. Occorre determinare al riguardo se il Tribunale, con tale domanda, sia investito di una «controversia di carattere pecuniario», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

115    Interpellata dal Tribunale al riguardo, la BEI non contesta che, nelle controversie tra essa e i suoi dipendenti, il giudice dell’Unione disponga, pure nei confronti della BEI, di una competenza estesa al merito nei limiti in cui tali controversie presentano carattere pecuniario.

116    Tuttavia, la BEI ritiene che la presente controversia non presenti un carattere del genere, poiché la domanda del ricorrente diretta al pagamento retroattivo di una pensione di invalidità presuppone che egli sia stato riconosciuto invalido ai sensi della normativa applicabile alla BEI e che tale dichiarazione di invalidità rientri nell’esclusiva competenza della commissione di invalidità.

117    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituiscono «controversie a carattere pecuniario» ai sensi di tale disposizione non soltanto le azioni risarcitorie esperite da un agente contro un’istituzione o un organismo dell’Unione, ma anche tutte le controversie che mirano a ottenere, da una siffatta istituzione o da un siffatto organismo, il pagamento a un agente di un importo che quest’ultimo ritenga essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro (v., in questo senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 65, e del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 45).

118    Nella fattispecie, quando il ricorrente chiede al giudice dell’Unione di pronunciarsi sulla legittimità della decisione di non riconoscergli lo status di «invalido» e, in base al terzo capo della domanda, di ingiungere alla BEI di versargli una somma di denaro, si deve intendere che il presente ricorso diventa una controversia di carattere pecuniario. Infatti, la decisione di considerare il ricorrente come «non invalido» ha conseguenze dirette sulla continuità della posizione dell’interessato in quanto agente in seno alla BEI, e quindi sulla sua retribuzione e sui suoi diritti pecuniari (v., in questo senso, sentenze del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 47, e del 30 settembre 2013, Possanzini/Frontex, F‑124/11, EU:F:2013:137, punto 73).

119    Di conseguenza, si deve constatare che la presente controversia presenta un carattere pecuniario e che, pertanto, il Tribunale dispone nella fattispecie di una competenza estesa al merito.

120    Certo, è necessario che, a seguito dell’annullamento delle decisioni impugnate, deciso al precedente punto 105, la BEI adotti, sul fondamento dell’articolo 266 TFUE, una nuova decisione che prenda atto dello stato di invalidità del ricorrente e gli riconosca il diritto ad una pensione di invalidità, dato che il parere della commissione non può da solo produrre tali effetti.

121    Tuttavia, per l’adozione di una decisione del genere, la BEI non dovrà riesaminare la situazione del ricorrente, dato che essa dispone, nella fattispecie, di una mera competenza vincolata, che la obbliga a trarre le conseguenze amministrative dalla dichiarazione di invalidità della commissione di invalidità regolarmente costituita a tal fine (v., a contrario, relativamente all’annullamento di una decisione medica a seguito della quale l’amministrazione era tenuta a riesaminare la situazione del ricorrente, sentenza del 28 settembre 2011, Allen/Commissione, F‑23/10, EU:F:2011:162, punto 115).

122    Infatti, da una parte, risulta dagli articoli 46-1 e 48-1 dello RTRP che lo stato di invalidità è riconosciuto dalla commissione di invalidità. Dall’altra parte, in forza degli articoli 33 quinquies e 36 del regolamento del personale e dell’articolo 49-1 dello RTRP, i dipendenti riconosciuti invalidi dalla commissione di invalidità hanno diritto ad una pensione di invalidità.

123    Nella fattispecie, come risulta dai precedenti punti da 75 a 81, il parere della commissione di invalidità secondo il quale il ricorrente è invalido è stato formulato nel documento intitolato «Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018», che, come si è detto, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, esprimeva la posizione dei membri della commissione di invalidità, di talché la BEI, che non ha sostenuto che il procedimento dinanzi alla commissione di invalidità fosse stato irregolare, non ha altra scelta se non quella di dichiarare invalido il ricorrente e, pertanto, di riconoscergli il diritto di percepire una pensione di invalidità, senza che debba essere costituita una nuova commissione di invalidità.

124    Pertanto, occorre condannare la BEI a pagare al ricorrente la pensione di invalidità a lui dovuta a far data dal 1° febbraio 2019, nonché gli interessi di mora su tale pensione sino al pagamento integrale, con interessi di mora fissati al tasso di interesse applicato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti.

125    Dalla somma così valutata, occorrerà dedurre le somme versate al ricorrente a titolo di retribuzione nel corso dello stesso periodo e che, a seguito del pagamento della pensione di invalidità, risultassero a lui non dovute.

 Sulla domanda risarcitoria

126    Il ricorrente ritiene che, costringendolo a proporre un ricorso mentre il parere della commissione di invalidità era chiaro quanto alla sua invalidità, la BEI gli abbia causato un danno morale, consistente nell’aggravamento del suo stato di ansietà, che dovrebbe essere risarcito con il versamento di una somma di EUR 5 000, valutata equitativamente.

127    Secondo il ricorrente, il nesso di causalità tra tale danno morale e il comportamento adottato dalla BEI sarebbe evidente, in quanto egli non avrebbe subito tale ulteriore stress se la BEI avesse accettato di confermare le conclusioni della commissione di invalidità.

128    Il ricorrente produce al riguardo un referto del suo psichiatra, E, in data 2 giugno 2020.

129    La BEI contesta tale domanda.

130    Al riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato (sentenza del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127; v., altresì, in questo senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22).

131    Ciò non vale solo se la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale distinto dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente risarcito da tale annullamento (sentenza del 31 maggio 2018, Korwin-Mikke/Parlamento, T‑352/17, EU:T:2018:319, punto 78).

132    Nella fattispecie, anche se occorre constatare che il danno di aggravamento dello stato di ansietà fatto valere dal ricorrente è connesso al comportamento adottato dalla BEI nella fase precontenziosa, il Tribunale considera tuttavia che il ricorrente non dimostra che tale danno non possa essere integralmente risarcito dall’annullamento della decisione della BEI, tanto più che, nella fattispecie, quest’ultimo è accompagnato da una condanna dell’organismo a versare al ricorrente tutte le prestazioni pecuniarie di cui egli è stato privato per effetto della decisione annullata (v., in questo senso, sentenza del 30 gennaio 2020, BZ/Commissione, T‑336/19, non pubblicata, EU:T:2020:21, punto 55).

133    Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale formulata dal ricorrente dev’essere respinta.

 Sulle spese

134    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

135    Poiché la BEI è rimasta soccombente nel contenuto essenziale delle sue domande, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, con le quali KL era dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, e la decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020, confermativa delle stesse, sono annullate.

2)      La BEI è condannata a versare una pensione di invalidità a KL a decorrere dal 1° febbraio 2019, nonché gli interessi di mora su tale pensione sino al pagamento integrale, fissati al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti, dedotte le somme versate al ricorrente a titolo di retribuzione nel corso dello stesso periodo e che, a seguito del pagamento della pensione di invalidità, risultassero a lui non dovute.

3)      Per il resto, il ricorso è respinto.

4)      La BEI è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.