CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK,
presentate il 12 gennaio 2010 1(1)
Causa C‑19/09
Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH
contro
Silva Trade SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria)]
«Regolamento n. 44/2001 – Art. 5, punto 1) – Competenza nelle cause in materia contrattuale – Contratto di agenzia – Contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi – Prestazione di servizi effettuata in una pluralità di Stati membri – Determinazione del luogo in cui i servizi sono stati prestati»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
1. Diritto primario
2. Regolamento n. 44/2001
B – Diritto nazionale
III – Fatti, procedimento a quo e questioni pregiudiziali
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Argomenti delle parti
A – Ricevibilità
B – Prima questione pregiudiziale
1. Applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri [questione sub 1 a)]
2. Determinazione della competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [questione sub 1 b)]
3. Determinazione della competenza nel caso in cui il centro dell’attività non possa essere individuato [questione sub 1 c)]
C – Seconda questione pregiudiziale
VI – Analisi dell’avvocato generale
A – Introduzione
B – Ricevibilità
C – Prima questione pregiudiziale
1. Considerazioni introduttive in merito al contratto di agenzia
a) Caratteristiche del contratto di agenzia
b) Il contratto di agenzia quale contratto di prestazione di servizi
2. Applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ai contratti riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri [questione sub 1 a)]
3. Determinazione della competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [questione sub 1 b)]
4. Determinazione della competenza nel caso in cui non sia individuabile il luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi [questione sub 1 c)]
D – Seconda questione pregiudiziale
E – Epilogo
VII – Conclusioni
I – Introduzione
1. Dopo le sentenze Color Drack (2), Falco (3) e Rehder (4), il presente procedimento offre alla Corte nuovamente l’opportunità di interpretare le regole speciali di competenza applicabili nelle cause in materia contrattuale. Infatti, nel caso di specie vengono sollevate questioni riguardanti l’interpretazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), nell’ipotesi in cui i servizi vengano prestati in una pluralità di Stati membri. Ove si tratti di servizi prestati in più Stati membri, occorre tener presente che la prestazione può essere effettuata anche tramite Internet ed i moderni mezzi di comunicazione, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Nel presente procedimento, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso di un contratto di agenzia concluso tra due parti con sede in Stati membri differenti, sulla base del quale i servizi oggetto del contratto siano stati forniti in più Stati membri, la competenza si determini a mente dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, e quali siano i criteri decisivi da applicarsi a tal fine. Le questioni pregiudiziali sollevate sono sorte nell’ambito di una controversia tra l’agente, la società Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH (in prosieguo: la «Wood Floor» o l’«attrice»), con sede in Austria, e il preponente, la società Silva Trade SA (in prosieguo: la «Silva Trade» o la «convenuta»), con sede in Lussemburgo.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
1. Diritto primario
3. L’art. 68, n. 1, CE, compreso nel titolo IV del Trattato CE («Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone»), così dispone:
«L’articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l’interpretazione del presente titolo oppure la validità o l’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».
2. Regolamento n. 44/2001
4. L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:
«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)».
5. Il regolamento n. 44/2001 reca al capo II, intitolato «Competenza», disposizioni disciplinanti tale materia.
6. All’interno della sezione 1 del suddetto capo sulla competenza, intitolata «Disposizioni generali», l’art. 2, n. 1, stabilisce quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
7. All’interno della medesima sezione 1, l’art. 3, n. 1, così recita:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
8. Nella sezione 2 del capo sulla competenza, intitolata «Competenze speciali», troviamo l’art. 5, così formulato:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(…)».
B – Diritto nazionale
9. Il codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung) stabilisce, all’art. 528, n. 2, punto 2, quanto segue:
«Il ricorso per cassazione non è in alcun caso ammissibile:
(...)
2. quando l’ordinanza di primo grado impugnata sia stata interamente confermata, a meno che la domanda giudiziale sia stata respinta per ragioni formali senza una decisione sul merito,
(...)».
10. La legge austriaca sugli agenti di commercio (Handelsvertretergesetz) stabilisce, all’art. 23, quanto segue:
«(1) (...) Qualora una delle parti contraenti abbia risolto anticipamente il rapporto contrattuale in assenza di un giustificato motivo, l’altra parte può chiedere l’adempimento del contratto oppure il risarcimento del danno cagionatole. (...)
(...)».
11. L’art. 24, n. 1, della legge austriaca sugli agenti di commercio è formulato nei segenti termini:
«(1) A seguito della cessazione del rapporto contrattuale, all’agente spetta una congrua indennità, se ed in quanto:
1. egli abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato le relazioni commerciali con i clienti esistenti,
2. ci si possa attendere che il preponente o i suoi aventi causa continueranno a trarre rilevanti benefici da tali relazioni commerciali anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale, e
3. il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
(...)».
III – Fatti, procedimento a quo e questioni pregiudiziali
12. L’attrice nel procedimento a quo è la Wood Floor, società con sede nella citta austriaca di Amstetten, mentre la convenuta è la Silva Trade, società con sede nella città di Wasserbillig, in Lussemburgo. Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’amministratore della Wood Floor, il sig. Andreas Domberger, ha inizialmente operato di persona come agente commerciale al servizio della Silva Trade, per poi svolgere tale incarico tramite la Wood Floor. Nel presente caso il contratto di agenzia è stato concluso verbalmente (6).
13. L’attrice ha svolto l’attività di agente commerciale in Austria, in Italia, nei paesi baltici, in Polonia (7) e in Svizzera. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, i contatti con i clienti avevano luogo prevalentemente per telefono e tramite posta elettronica dagli uffici della società stessa, ma talvolta anche personalmente presso la sede o il domicilio dei clienti. L’attività di intermediazione sarebbe dunque stata svolta per il 70% presso la sede dell’attrice in Austria e per il 30% all’estero.
14. Con una lettera in data 2 aprile 2007 la convenuta Silva Trade ha risolto il contratto di agenzia. Ritenendo che tale atto costituisse un illegittimo recesso anticipato dal contratto, l’attrice (agente di commercio) ha proposto in data 21 agosto 2007, dinanzi al giudice di primo grado (Landesgericht Sankt Pölten) in Austria, una domanda a norma dell’art. 23 della legge austriaca sugli agenti di commercio (Handelsvertretergesetz), chiedendo un risarcimento di EUR 27 864,65 per i danni che le sarebbero derivati a causa dello scioglimento anticipato del contratto. Con la sua domanda l’attrice ha inoltre chiesto il pagamento di un’indennità a norma dell’art. 24 della medesima legge, in misura pari a EUR 83 593,95. Per fondare la competenza del giudice austriaco a conoscere della sua domanda, l’attrice si è richiamata all’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, in quanto essa avrebbe svolto la propria attività di agente commerciale presso la propria sede in Austria. Nella sua comparsa di risposta la convenuta ha proposto un’eccezione di incompetenza territoriale nonché di difetto di giurisdizione del giudice austriaco, a motivo del fatto che l’attrice avrebbe realizzato in Austria soltanto il 24,9% del fatturato prodotto con le sue operazioni, mentre la parte restante sarebbe stata realizzata all’estero.
15. Con ordinanza in data 10 ottobre 2008, il giudice di primo grado ha dichiarato sussistente la propria competenza e giurisdizione. Nella motivazione della sua ordinanza ha affermato che il termine «servizi» di cui all’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 va interpretato in senso ampio, includendovi anche l’attività dell’agente di commercio. Il detto giudice ha fondato la propria competenza sulla base del fatto che il centro dell’attività dell’attrice si sarebbe collocato ad Amstetten in Austria.
16. Contro l’ordinanza che ha deciso sulla competenza la convenuta ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio (Oberlandesgericht Wien), deducendo che, qualora i luoghi di esecuzione delle obbligazioni contrattuali siano ubicati in più Stati membri, l’attore può proporre la propria domanda in uno solo di essi, relativamente a tutte le proprie pretese, soltanto quando la competenza del giudice adito sussista sulla base dell’art. 2 del regolamento n. 44/2001, vale a dire sulla base del domicilio del convenuto. Ad avviso della Silva Trade, qualora i luoghi di esecuzione delle obbligazioni contrattuali siano situati in più Stati membri – e la domanda non sia stata proposta dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto – i giudici di ciascuno Stato sono competenti a conoscere soltanto di quella parte delle obbligazioni adempiuta nel loro Stato.
17. Riguardo alla propria legittimazione a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 234 CE, il giudice del rinvio afferma che è intenzionato a confermare la pronuncia del giudice di primo grado e che contro la sua decisione non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno. Esso ritiene dunque di rivestire la qualifica di giurisdizione avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dell’art. 68, n. 1, CE, letto in combinato disposto con l’art. 234 CE.
18. Il giudice del rinvio si considera dunque competente nel caso di specie, motivando la propria tesi con il fatto che l’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato autonomamente e che a tal fine è decisivo il luogo in cui i servizi sono stati effettivamente prestati. In tale contesto, esso rinvia alla sentenza della Corte nella causa Color Drack (8), dove il giudice comunitario ha interpretato l’art. 5, punto 1), lett. b), primo trattino, del detto regolamento in un caso in cui la fornitura di beni era stata effettuata in diversi luoghi situati nel medesimo Stato membro. In quella sentenza la Corte ha sottolineato che l’art. 5, punto 1), lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato alla luce della genesi, degli obiettivi e del sistema di quest’ultimo (9) e che, in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro, un solo giudice deve essere competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto (10). In tale sentenza la Corte ha altresì statuito che l’art. 5, punto 1), lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica tanto in caso di unicità, quanto in caso di pluralità di luoghi di consegna (11) e che, in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni, per luogo di esecuzione occorre intendere, in linea di principio, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tale luogo essendo, di massima, quello della consegna principale (12). Ove, però, determinare il luogo della consegna principale non sia possibile, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta sul fondamento dell’art. 5, punto 1), lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 (13).
19. Ad avviso del giudice del rinvio, i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Color Drack possono essere applicati anche ai contratti riguardanti la prestazione di servizi che vengono forniti in una pluralità di Stati membri. In tal caso, secondo le affermazioni del detto giudice, la competenza deve essere determinata sulla base del collegamento più stretto con il luogo in cui si colloca il centro dell’attività della persona che fornisce i servizi. A parere del giudice del rinvio, l’attrice ha fornito i servizi di agente commerciale principalmente dalla propria sede in Austria, la quale va considerata come luogo in cui si colloca il centro della sua prestazione di servizi, motivo per cui nel caso di specie sono competenti i giudici austriaci.
20. Il giudice del rinvio afferma altresì che i principi enunciati nella sentenza Besix (14) non possono trovare applicazione nella presente fattispecie. In quella causa, oggetto della controversia era un’obbligazione di non fare a carattere geograficamente illimitato, mentre nel presente caso i luoghi di prestazione dei servizi sono, sotto il profilo geografico, in numero limitato.
21. Alla luce di tali circostanze, con decisione 23 dicembre 2008 il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 68 CE, in combinato disposto con l’art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali (15):
«1 a) Se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia applicabile, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, anche quando i servizi vengono prestati, come da accordi, in una pluralità di Stati membri.
In caso di risposta affermativa a tale questione, se la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso che:
b) il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica deve essere determinato in base al luogo in cui si colloca il centro dell’attività del prestatore dei servizi, da stabilirsi alla luce del tempo dedicato a tale attività e dell’importanza della stessa;
c) nel caso in cui risulti impossibile determinare un centro dell’attività, la domanda intesa a far valere tutte le pretese derivanti dal contratto può essere proposta, a scelta dell’attore, in ciascun luogo di prestazione dei servizi all’interno della Comunità.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione:
se, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, l’art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile anche quando i servizi vengono prestati, come da accordi, in una pluralità di Stati membri».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
22. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 2009. Nell’ambito della fase scritta del procedimento, hanno presentato osservazioni le parti della causa principale, i governi tedesco e del Regno Unito, nonché la Commissione. All’udienza svoltasi il 29 ottobre 2009 sono intervenuti i rappresentanti delle parti della causa principale, nonché quelli del governo tedesco e della Commissione, i quali hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti della Corte.
V – Argomenti delle parti
A – Ricevibilità
23. Tra le parti che hanno presentato osservazioni scritte, soltanto la Commissione affronta la questione della ricevibilità, affermando che, ai sensi dell’art. 68 CE, sono ricevibili soltanto le domande di pronuncia pregiudiziale presentate da quei giudici avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. La decisione se si tratti o meno di un giudice di ultima istanza dipende, a parere della Commissione, dalle concrete circostanze del caso, vale a dire a seconda che in uno specifico procedimento la decisione del giudice possa o no essere impugnata con un ricorso giurisdizionale.
24. Ad avviso della Commissione, alla luce delle concrete circostanze del caso, nella presente fattispecie non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del giudice del rinvio. La Commissione sostiene che, a norma dell’art. 528, n. 2, punto 2, del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung), il ricorso per cassazione non è consentito qualora l’ordinanza di primo grado oggetto di impugnazione sia stata integralmente confermata. Poiché nel caso di specie il giudice del rinvio è intenzionato a confermare l’ordinanza del giudice di primo grado che ha statuito sulla competenza, contro la sua decisione non sarà più possibile proporre ricorso per cassazione. Per tale motivo, ad avviso della Commissione, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
B – Prima questione pregiudiziale
1. Applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri [questione sub 1 a)]
25. L’attrice nella causa principale, i governi tedesco e del Regno Unito, nonché la Commissione suggeriscono alla Corte di risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica anche ai contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi, qualora questi ultimi vengano forniti in una pluralità di Stati membri. Le parti suddette sottolineano in sostanza che la sentenza della Corte nella causa Color Drack può essere applicata anche quando le obbligazioni contrattuali debbano essere eseguite in più Stati membri. Dalle affermazioni rese all’udienza dall’attrice della causa principale, dal governo tedesco e dalla Commissione risulta inoltre che queste parti ritengono che la Corte abbia già risposto a tale questione nella sentenza Rehder.
26. L’attrice della causa principale aggiunge che, applicando l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 nella presente controversia, risulta rispettato anche l’obiettivo della prevedibilità del foro competente, dal momento che dal contratto concluso tra le parti della causa principale risulta chiaramente in quali Stati membri l’attrice fornirà i servizi. Ad avviso dell’attrice, ciò costituisce anche la differenza fondamentale rispetto alla causa Besix (16), nella quale non era possibile stabilire in quali Stati membri dovessero essere eseguite le obbligazioni contrattuali, in quanto l’oggetto del contratto era un obbligo di non fare.
27. Il governo tedesco sottolinea altresì che per tutte le pretese derivanti da un contratto deve essere competente il giudice che presenta il collegamento più stretto con quest’ultimo.
28. Il governo del Regno Unito sostiene che l’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 si applica ai contratti di prestazione di servizi, a prescindere dal fatto che la prestazione venga effettuata in uno o più Stati membri. In tale contesto esso sottolinea che un’interpretazione siffatta si accorda con il testo della suddetta disposizione ed è conforme ai seguenti principi: in primo luogo, l’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 deve essere applicato ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile; in secondo luogo, nell’interesse della prevedibilità del foro competente deve essere possibile stabilire facilmente quale sia il giudice competente in uno specifico caso; in terzo luogo, è opportuno evitare che giudici differenti statuiscano su diversi aspetti della medesima controversia; infine, in quarto luogo, la soluzione delle questioni pregiudiziali nel presente procedimento deve essere in accordo con l’interpretazione fornita dalla Corte in merito all’art. 5, punto 1), della Convenzione di Bruxelles (17).
29. La Commissione sottolinea che dal testo e dall’economia sistematica dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 non risulta che la competenza per i contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi si determini sulla base di tale disposizione unicamente nel caso in cui l’obbligazione contrattuale venga adempiuta in un unico Stato membro. Inoltre, una simile limitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 non è conforme alle finalità di quest’ultimo. La Commissione sottolinea come dai ‘considerando’ secondo, sesto e ottavo del citato regolamento risulti che per garantire il buon funzionamento del mercato interno è opportuno adottare norme per l’unificazione delle regole sui conflitti di competenza, qualora la parte attrice abbia il domicilio in uno Stato membro ma la controversia presenti elementi di internazionalità. La Commissione sostiene che verrebbe contraddetta tale finalità se la determinazione della competenza speciale per i contratti di compravendita di beni e di fornitura di servizi fosse limitata al solo caso in cui tali contratti vengano eseguiti in un unico Stato membro. Oltre a ciò, una simile restrizione dell’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 pregiudicherebbe sensibilmente l’efficacia della norma, in quanto, nel caso in cui anche solo una piccola parte dei beni o dei servizi venisse fornita in un altro Stato membro, la detta disposizione non potrebbe più trovare applicazione. Allo stesso modo, tale soluzione non sarebbe in accordo con le ragioni storiche che hanno portato all’adozione della norma in questione. Rispetto alla norma previgente di cui all’art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, l’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 è stato modificato nel senso che, per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, viene stabilito quale «luogo di esecuzione» ai sensi di tale norma il luogo di adempimento dell’obbligazione contrattuale caratteristica. Pertanto, ad avviso della Commissione, la norma di cui trattasi mira a facilitare, per i contratti che ricorrono più frequentemente nel commercio internazionale, la determinazione del giudice competente sulla base del luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica del contratto.
30. Al contrario di tutte le altre parti, la convenuta nella causa principale considera invece che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non si applichi ai contratti di prestazione di servizi qualora questi vengano forniti in una pluralità di Stati membri. La parte suddetta sottolinea che la sentenza della Corte nella causa Color Drack, riguardante un contratto di fornitura di beni in un unico Stato membro, non può trovare applicazione nella presente fattispecie, nella quale viene in questione un contratto di prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri, in quanto tale soluzione non sarebbe sufficiente a garantire l’obiettivo della prevedibilità della determinazione del giudice competente. Poiché l’attrice avrebbe conseguito la maggior parte del fatturato in altri Stati membri e non in Austria (secondo la convenuta, la maggior parte del fatturato è stata realizzata in Polonia), non sarebbe possibile prevedere il giudice competente. In tale contesto, la convenuta si richiama anche alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Color Drack (18), il quale ha affermato che, nel caso in cui i luoghi di esecuzione delle obbligazioni contrattuali siano situati in una pluralità di Stati membri, la competenza non può essere determinata sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 (19). Inoltre, la convenuta nella causa principale sostiene che il testo dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 si riferisce soltanto ad un unico luogo di esecuzione, in quanto la parola «luogo» sarebbe sempre utilizzata al singolare. Riferendosi alla sentenza Besix (20), la parte suddetta afferma altresì che è possibile ovviare agli eventuali svantaggi derivanti dal fatto che giudici differenti si pronuncino su diversi aspetti della medesima controversia prevedendo che l’attore presenti la domanda dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto.
2. Determinazione della competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [questione sub 1 b)]
31. L’attrice nella causa principale e la Commissione sostengono che il foro competente deve essere determinato sulla base del luogo in cui si colloca il centro dell’attività (Tätigkeitsschwerpunkt) del soggetto che effettua la prestazione di servizi.
32. L’attrice sottolinea altresì che le parti contrattuali potranno facilmente stabilire in anticipo nel contratto il luogo in cui si colloca il centro della prestazione dei servizi, e che in tal modo la determinazione della competenza corrisponderà all’obiettivo della prevedibilità del foro competente, in quanto la parte attrice saprà con precisione dinanzi a quali giudici potrà proporre una domanda, mentre la parte convenuta saprà dinanzi a quali giudici potrà essere chiamata in giudizio. All’udienza, l’attrice della causa principale ha affermato che l’agente di commercio, sulla base del contratto concluso verbalmente, ha prestato una serie di servizi, procacciando nuovi clienti al preponente e mantenendo i contratti con i clienti esistenti, trattando con i clienti prima della conclusione dei contratti, concludendo accordi, accogliendo reclami e garantendo al preponente un’assistenza generale nella vendita dei suoi prodotti. Avendo svolto tali servizi prevalentemente presso la propria sede in Austria, la parte suddetta ritiene che la competenza a decidere sulla controversia spetti al giudice austriaco.
33. A parere della Commissione, l’individuazione della competenza sulla base del centro dell’attività del soggetto che fornisce i servizi corrisponde alle varie finalità perseguite con la determinazione della competenza in capo al giudice adeguato: in primo luogo, risponde all’esigenza che tutte le controversie derivanti da un medesimo contratto vengano trattate dinanzi ad un unico giudice; in secondo luogo, soddisfa lo scopo di rendere prevedibile il foro competente; in terzo luogo, una siffatta determinazione della competenza soddisfa l’esigenza di vicinanza geografica tra il contratto ed il giudice competente; infine, in quarto luogo, essa garantisce anche il rispetto della «parità delle armi» tra le parti, in quanto in tal modo l’attore ha la possibilità di proporre la domanda dinanzi al giudice del luogo dell’adempimento, mentre la parte convenuta può essere chiamata in giudizio soltanto in un unico Stato membro. La Commissione sottolinea che occorre stabilire in quali Stati membri sia stata effettuata la prestazione di servizi nella sua parte essenziale; a tal fine occorre tener conto di tutte le circostanze, ad esempio il luogo in cui è stata conclusa la maggior parte dei contratti e il luogo in cui è stata realizzata la maggior parte del fatturato. La Commissione sostiene che, nel caso di specie, il luogo in cui è stata fornita la maggior parte dei servizi è l’Austria, in quanto l’agente di commercio avrebbe effettuato il 70% dei servizi in tale paese e soltanto il 30% all’estero. Il fatto che l’attrice avrebbe realizzato in Austria soltanto il 25% del fatturato non osterebbe ad una competenza del giudice austriaco, in quanto l’attrice ha organizzato la propria attività a partire dalla propria sede nella città austriaca di Amstetten.
34. Ad avviso del governo tedesco, per il contratto di agenzia eseguito in una pluralità di Stati membri deve valere la presunzione relativa secondo cui il luogo in cui sono stati prestati i servizi in base al contratto e sulla base del quale si determina il giudice competente è quello in cui l’agente ha l’«ufficio principale» (Hauptbüro).
35. Replicando a tale tesi sostenuta dal governo tedesco, la Commissione ha sottolineato all’udienza di non essere d’accordo con il ricorso ad una simile presunzione relativa, in quanto ciò contrasterebbe con la finalità dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, nel cui ambito la competenza deve essere determinata sulla base di elementi di fatto. Il giudice nazionale effettuerà un’analisi di tali elementi soltanto qualora la parte convenuta abbia contestato la presunzione, cosicché l’onere della prova graverà su quest’ultima. Una presunzione relativa favorisce in modo eccessivo l’agente di commercio, che potrà sempre agire ed essere convenuto dinanzi al giudice del luogo della propria sede (21), mentre per la parte convenuta una simile presunzione produrrà un identico effetto, come se la competenza si determinasse sulla base della regola generale di cui all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001.
36. Il governo delRegno Unito reputa inopportuno che la competenza si determini sulla base del centro dell’attività del soggetto che presta i servizi. Il detto governo intende infatti tale criterio nel senso che esso consista nel determinare il centro di attività in generale del soggetto che presta i servizi. Esso afferma che il luogo della prestazione di servizi deve essere quello nel quale i servizi sono stati effettivamente prestati sulla base del contratto, ciò che però nella presente fattispecie spetta al giudice nazionale verificare sulla base dei fatti pertinenti e degli elementi di valutazione a carattere economico.
3. Determinazione della competenza nel caso in cui il centro dell’attività non possa essere individuato [questione sub 1 c)]
37. L’attrice nella causa principale e il governo tedesco ritengono che debba risolversi in senso affermativo la questione sub 1 c), vale a dire quella con cui si chiede se, nel caso in cui non sia possibile individuare il centro dell’attività, la domanda giudiziale possa essere proposta, a scelta dell’attore, in qualsiasi luogo all’interno della Comunità in cui sono stati prestati i servizi.
38. Per contro, il governo del Regno Unito asserisce che, nel caso in cui i servizi vengano prestati in una pluralità di Stati membri e non sia possibile stabilire il luogo in cui è stato fornito il servizio principale, l’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 non può trovare applicazione, in quanto consentire all’attore di scegliere il foro dinanzi al quale presentare la propria domanda avrebbe l’effetto di far sorgere la competenza in capo ad un giudice individuato in modo arbitrario, là dove però tale modo di determinare la competenza presenterebbe per il convenuto aspetti di elevata imprevedibilità.
39. Alla luce della soluzione proposta per le questioni sub 1 a) e 1 b), la Commissione non si pronuncia sulla questione sub 1 c).
C – Seconda questione pregiudiziale
40. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, l’attrice nella causa principale e la Commissione ritengono che non occorra darvi risposta, tenuto conto della soluzione affermativa data alla prima questione.
41. La convenuta nella causa principale ritiene che la lettera a) dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 non si applichi nella presente fattispecie, dal momento che in caso contrario – così come in caso di ricorso alla lettera b) della medesima disposizione – non sarebbe possibile garantire la prevedibilità del foro competente e la certezza del diritto.
42. Il governo del Regno Unito afferma che, nel caso in cui non si applichi la lettera b) dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 per il fatto che non è possibile individuare il luogo della prestazione di servizi, trova applicazione la lettera a) della medesima disposizione. Il detto governo fa riferimento nelle sue argomentazioni alla lettera c) del citato art. 5, punto 1), la quale stabilisce che la lettera a) di tale norma si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).
43. Il governo tedesco non si pronuncia in merito alla seconda questione pregiudiziale.
VI – Analisi dell’avvocato generale
A – Introduzione
44. Nella presente causa la Corte è chiamata ad interpretare l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 con riferimento ad un contratto di agenzia (22), allorché l’agente effettua la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri. La Corte avrà dunque l’occasione di pronunciarsi sulla questione della competenza a conoscere delle controversie derivanti da contratti di prestazione di servizi eseguiti in più Stati membri, sulla quale la dottrina già da qualche tempo aveva richiamato l’attenzione (23). Tale questione era invero già sorta, con riferimento al contratto di trasporto, nella causa Rehder (24); tuttavia, in quella causa, il fatto che la prestazione dei servizi fosse stata effettuata in più Stati membri non comportava grossi problemi, in quanto il numero dei possibili luoghi di esecuzione della prestazione era limitato a due, vale a dire il luogo di partenza e quello di arrivo. Pertanto, la presente controversia è la prima nella quale la Corte dovrà pronunciarsi riguardo alla questione della competenza nel caso in cui i servizi siano stati prestati in numerosi luoghi situati in Stati membri diversi.
45. Ciò malgrado, la presente causa non è l’unica che veda il giudice comunitario confrontato ad una simile problematica. Segnalo che dinanzi alla Corte è attualmente pendente anche una causa incentrata su una questione analoga, ossia la causa Hölzel/Seunig (25), oggetto della quale è del pari la determinazione della competenza nel caso in cui i servizi vengano prestati in una pluralità di Stati membri. La decisione nella presente fattispecie avrà effetti anche sulla soluzione della causa Hölzel/Seunig.
46. Desidero altresì sottolineare che i contratti per i quali può sorgere la questione della determinazione della competenza, a motivo della possibile prestazione dei servizi in una pluralità di Stati membri, sono di tipo assai vario. Tale questione può sorgere ad esempio anche in relazione al contratto di mandato tra l’avvocato e il cliente (26). Se ad esempio uno studio legale con sede in Lussemburgo rappresenta un cliente tedesco ad un’udienza in Francia e tra il cliente e lo studio legale insorge una controversia, si porrà del pari la questione di quale sia il giudice competente a conoscere di quest’ultima. Similmente, la determinazione della competenza può comportare difficoltà anche nel caso del contratto di mediazione, qualora il mediatore agisca per il committente in una pluralità di Stati membri. Pertanto la Corte dovrà, nel decidere il presente caso, tener conto anche delle eventuali conseguenze della sua pronuncia sugli altri tipi di contratti riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri.
B – Ricevibilità
47. A norma dell’art. 68, n. 1, CE, letto in combinato disposto con l’art. 234 CE, le questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione del titolo IV del Trattato CE (Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone), ovvero riguardanti la validità o l’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul titolo suddetto, possono essere sollevate soltanto da un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (27). Il regolamento n. 44/2001, che è stato adottato sulla base degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE, ricade tra gli atti delle istituzioni comunitarie adottati sulla base del citato titolo IV.
48. Nel caso di specie, la soluzione della questione se il giudice del rinvio possa essere qualificato come giudice «avverso le cui decisioni non [può] proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» si trova invero a dipendere dalla decisione che verrà assunta nel giudizio di appello promosso contro l’ordinanza che ha statuito sulla competenza, pendente dinanzi al detto giudice del rinvio (28). Come risulta dall’art. 528, n. 2, punto 2, del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung), avverso la decisione del giudice del rinvio non potrà essere proposta impugnazione (ricorso per cassazione) qualora esso confermi la decisione del giudice di primo grado in ordine alla competenza. Pertanto, se ne desume, a contrario, che se il giudice del rinvio non confermerà la decisione del giudice di prima istanza, la sua decisione potrà essere impugnata con un ricorso giurisdizionale (ricorso per cassazione).
49. Il giudice del rinvio dichiara che intende confermare la decisione del giudice di primo grado relativa alla competenza e che per tale motivo contro la sua pronuncia non potrà essere proposto un ricorso giurisdizionale (29). Tuttavia, desidero sottolineare che il contenuto di tale decisione non dipende soltanto dalla valutazione del giudice del rinvio, bensì soprattutto dalla risposta della Corte alle questioni pregiudiziali sollevate. Se la risposta della Corte sarà in accordo sotto il profilo sostanziale con la decisione del giudice austriaco di primo grado, non sarà possibile impugnare con un ricorso giurisdizionale interno la decisione del giudice del rinvio; se invece la Corte risponderà in senso diverso, la suddetta decisione del giudice del rinvio potrà essere impugnata con un ricorso siffatto e pertanto, in questo caso, tale giudice non costituirà una giurisdizione «avverso le cui decisioni non [può] proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».
50. Malgrado quanto sopra esposto, nella presente causa le questioni pregiudiziali sono a mio avviso ricevibili. Il principale argomento a sostegno di tale conclusione è costituito dalle conseguenze che si determinerebbero qualora le questioni venissero ritenute irricevibili. In tal caso, sarebbe lo stesso giudice del rinvio a decidere e confermerebbe la pronuncia del giudice di primo grado. Ne conseguirebbe che il giudice del rinvio assumerebbe la qualità di giudice «avverso le cui decisioni non [può] proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno». Inoltre, se ritenessimo irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate, pregiudicheremmo in tal modo la decisione di diritto sostanziale della Corte (e di conseguenza quella del giudice del rinvio) nella presente fattispecie, in quanto muoveremmo propriamente dalla presunzione che la Corte (e dunque il giudice del rinvio) deciderà diversamente rispetto al giudice austriaco di primo grado. Vero è che nella presente fattispecie viene in questione unicamente la possibilità che il giudice del rinvio sia un giudice di ultimo grado, ma tale possibilità deve essere sufficiente per rendere ricevibili le questioni pregiudiziali sollevate, in quanto nella fase della verifica della ricevibilità non è ancora possibile sapere di che tenore sarà la decisione sul merito. Ritengo perciò che si debba decidere in favorem della ricevibilità e fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi di cui necessita per decidere nella presente controversia.
51. Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sollevate sono a mio avviso ricevibili.
C – Prima questione pregiudiziale
52. La prima questione pregiudiziale è articolata in più parti. La questione sub 1 a) mira a stabilire se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applichi ai contratti in base ai quali i servizi vengono forniti in una pluralità di Stati membri, qual è il caso del contratto di agenzia oggetto della presente causa. La questione sub 1 b) riguarda la determinazione della competenza nel caso di un contratto di agenzia nel cui ambito i servizi dell’agente vengano prestati in una pluralità di Stati membri; più precisamente, si tratta di stabilire se il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto si determini sulla base del luogo in cui si colloca il centro dell’attività del prestatore dei servizi. La questione sub 1 c) verte invece sul punto se, qualora il centro dell’attività non possa essere individuato, la domanda giudiziale per tutte le pretese derivanti dal contratto possa essere proposta, a scelta dell’attore, in uno qualsiasi dei luoghi all’interno della Comunità nei quali sono stati prestati i servizi.
53. Aprirò la mia analisi illustrando le caratteristiche fondamentali del contratto di agenzia, che costituisce un contratto di prestazione di servizi nel senso di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, per poi affrontare le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
1. Considerazioni introduttive in merito al contratto di agenzia
a) Caratteristiche del contratto di agenzia
54. La legislazione degli Stati membri in materia di contratto di agenzia corrisponde, sotto il profilo delle caratteristiche fondamentali di tale contratto, alla direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (30) (in prosieguo: la «direttiva 86/653»).
55. Ai sensi della direttiva 86/653, l’agente commerciale è la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente (31) di trattare per un’altra persona (il preponente) la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente (32). L’agente commerciale deve adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato, comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone, e attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite da quest’ultimo (33). L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede (34).
56. Per contro, il preponente è tenuto, in forza della direttiva 86/653, a mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessaria relativa alle merci in questione, ed a procurargli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto di agenzia; il preponente deve inoltre avvertire l’agente commerciale qualora constati che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente medesimo avrebbe normalmente potuto attendersi (35). Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede (36).
57. Per la propria attività, l’agente ha diritto ad una provvigione (37). Di norma, l’ammontare della provvigione viene concordato fra le parti, ma la direttiva 86/653 stabilisce che, in assenza di un tale accordo, e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività (38).
58. La direttiva 86/653 non impone espressamente che il contratto di agenzia venga concluso in forma scritta, ma gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto (39). Inoltre, ai sensi della direttiva, ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali (40). Tale diritto viene qualificato dalla direttiva 86/653 come irrinunciabile (41).
b) Il contratto di agenzia quale contratto di prestazione di servizi
59. Ai fini della presente causa, occorre constatare che il contratto di agenzia commerciale è un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi nel senso di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 (42). Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Falco, la nozione di servizi implica, «quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo» (43). Tale condizione risulta soddisfatta nella presente fattispecie, dal momento che l’agente ha procacciato nuovi clienti per il preponente e mantenuto i contatti con i clienti esistenti, ha trattato con i clienti prima della conclusione dei contratti, ha concluso accordi, ha accolto reclami ed ha garantito al preponente un’assistenza generale nella vendita dei suoi prodotti (44). Egli ha fornito tali servizi dietro corrispettivo, in quanto ha ricevuto una provvigione per la propria attività. Per tale motivo, la condizione relativa all’esistenza di un contratto di prestazione di servizi risulta indubbiamente soddisfatta nel caso di specie.
2. Applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ai contratti riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri [questione sub 1 a)]
60. Con la questione sub 1 a) il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applichi ad un contratto di prestazione di servizi – quale il contratto di agenzia qui in discussione – sulla base del quale i servizi vengono forniti in una pluralità di Stati membri.
61. L’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che, salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione (nel quale taluno può essere convenuto in giudizio anche se domiciliato in un altro Stato membro (45)) è, nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Dal testo di tale disposizione non è a mio avviso possibile stabilire se essa si applichi soltanto ai contratti riguardanti la prestazione di servizi in un unico Stato membro oppure anche a quelli in base ai quali i servizi vengono prestati in una pluralità di Stati membri. Neppure l’utilizzo del termine «Stato membro» al singolare può assumere un rilievo decisivo (46).
62. Ciò malgrado, il quesito deve a mio avviso essere risolto in senso affermativo. Infatti, tale soluzione si impone alla luce dell’attuale giurisprudenza della Corte e, in particolare, delle sentenze Color Drack (47) e Rehder (48). Invero, la sentenza Color Drack non riguardava un contratto di prestazione di servizi, bensì un contratto di compravendita di beni, ma essa è nondimeno importante ai fini del presente caso, in quanto i principi ivi formulati dalla Corte sono stati poi da essa estesi ai contratti di prestazione di servizi nell’ambito della sentenza Rehder.
63. Nella sentenza Color Drack la Corte ha statuito in merito all’applicazione dell’art. 5, punto 1), lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 nei casi in cui la merce viene fornita, in base al contratto, in differenti luoghi all’interno del medesimo Stato membro. La Corte ha affermato che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e che, in ipotesi del genere, il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici (49). In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta (50). In tale pronuncia la Corte ha espressamente sottolineato che le considerazioni di cui sopra valgono solo nel caso di una pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro e non pregiudicano la soluzione per il caso di luoghi di consegna differenti in più Stati membri (51).
64. L’avvocato generale Bot ha invero sostenuto, nelle sue conclusioni nella causa Color Drack, la tesi secondo cui, qualora i luoghi di consegna siano situati in Stati membri differenti, la competenza non potrebbe essere determinata sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, in quanto non risulterebbe soddisfatto l’obiettivo della prevedibilità (52). Egli ha altresì sostenuto che in tal caso la competenza non verrebbe determinata neppure sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001, bensì sarebbe competente il giudice del luogo del domicilio del convenuto, ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento (53).
65. Tuttavia, nella recente sentenza Rehder (54) – emessa dopo che l’odierno giudice del rinvio aveva presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale qui in esame – la Corte ha già risposto alla questione se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 trovi applicazione allorché i servizi vengono prestati in una pluralità di Stati membri. Essa ha affermato che le statuizioni della sentenza Color Drack «sono valide altresì per i contratti di fornitura di servizi, finanche quando tale fornitura non sia effettuata in un unico Stato membro» (55). La Corte ha inoltre sottolineato che le regole di competenza speciale previste dal regolamento n. 44/2001 in materia di contratti di vendita di beni e di prestazione di servizi «hanno la stessa genesi, perseguono la stessa finalità e occupano la stessa posizione nel sistema istituito da tale regolamento» (56). Oltre a ciò, a giudizio della Corte, in caso di prestazione di servizi in una pluralità di luoghi in Stati membri differenti, «[g]li obiettivi di prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono essere trattati diversamente» (57). Secondo la Corte, una distinzione siffatta non solo «non sarebbe corroborata dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001», ma sarebbe in contraddizione con la stessa ratio di quest’ultimo (58).
66. Pertanto, nella sentenza Rehder la Corte ha già risposto al quesito se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 trovi applicazione ai contratti riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri. Faccio presente come anche in dottrina venga evidenziato che la disposizione suddetta si applica ai contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi in più Stati membri (59).
67. Per tali motivi, occorre a mio avviso risolvere la questione sollevata sub 1 a) dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 si applica ad un contratto di prestazione di servizi – quale il contratto di agenzia oggetto del presente procedimento – in base al quale i servizi vengono forniti in una pluralità di Stati membri.
3. Determinazione della competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [questione sub 1 b)]
68. Con la questione sub 1 b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della competenza a conoscere delle controversie derivanti da un contratto di prestazione di servizi eseguito in una pluralità di Stati membri, il luogo nel quale i servizi sono stati forniti, ai sensi della disposizione suddetta, si determina in base al luogo in cui si colloca il centro dell’attività del prestatore dei servizi.
69. Riguardo a tale questione, desidero anzitutto sottolineare che la Corte, per stabilire la competenza nella presente fattispecie, deve tener conto di due principi.
70. In primo luogo dovrà considerare il fatto che la competenza di un giudice deve essere prevedibile (60), il che costituisce un’espressione del principio della certezza del diritto (61). Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica dei soggetti stabiliti nella Comunità europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice che può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (62).
71. In secondo luogo, la competenza giurisdizionale deve essere stabilita sulla base del luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente (63).
72. Sulla scorta di tali principi, occorre verificare se la risposta alla questione sub 1 b) possa essere desunta già dalla giurisprudenza esistente.
73. Relativamente alla determinazione della competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha già statuito, nella sentenza Rehder, che, nel caso in cui i servizi vengano prestati in una pluralità di luoghi in Stati membri differenti, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente (64). A giudizio della Corte tale luogo è, in particolare, quello dove, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi (65).
74. Occorre considerare che nella sentenza Rehder la Corte non ha affermato che il luogo in cui, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi sia l’unico criterio possibile per stabilire la competenza sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. La Corte ha sottolineato che occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, in particolare quello dove, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi (66). Pertanto, il criterio fondamentale è quello del collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, là dove però tale collegamento risulta garantito, in particolare, nel luogo in cui, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi.
75. A mio avviso, è opportuno trasporre anche alla presente fattispecie le statuizioni formulate dalla Corte nella sentenza Rehder. Tuttavia, occorre in tale contesto tener conto del fatto che, nel caso di specie, nel contratto di agenzia commerciale non viene indicato in quale luogo ovvero in quale Stato membro debba essere effettuata la fornitura principale dei servizi. Nel contratto concluso verbalmente (67) sono stati indicati unicamente gli Stati membri nei quali l’agente di commercio deve prestare i servizi di rappresentanza commerciale (68). Per tale motivo, nella presente fattispecie occorre sviluppare la soluzione elaborata nella sentenza Rehder nel senso che, qualora non sia possibile accertare il luogo in cui, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi, la competenza si determina in base al luogo in cui è stata fornita la parte principale dei servizi (69).
76. Ritengo pertanto che nel presente caso la competenza spetti al giudice del luogo nel quale l’agente commerciale ha effettuato la fornitura principale dei servizi. Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice del rinvio sulla base delle circostanze di fatto, ma la Corte è tenuta a definire i criteri che esso dovrà rispettare in tale contesto. Qualora non fosse possibile individuare tale luogo, la Corte deve fornire al giudice del rinvio, a titolo sussidiario, ulteriori criteri ai fini della determinazione del giudice competente, che siano anch’essi conformi al principio di prevedibilità nonché al principio del collegamento più stretto tra contratto e giudice competente.
77. Nella presente causa, occorre dunque stabilire anzitutto sulla base di quali criteri si determini il luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi.
78. A mio parere, per determinare la competenza riguardo ad un contratto di agenzia assumeranno un ruolo essenziale i seguenti criteri: impegno prestato ovvero attività profuse dall’agente di commercio, tempo impiegato per i singoli servizi, durata della collaborazione con i singoli clienti, spese sostenute dall’agente per l’intermediazione prestata al preponente, luogo dal quale l’agente ha organizzato la propria attività, nonché fatturato da lui realizzato. Più precisamente, il giudice del rinvio dovrà considerare in quale luogo l’agente ha prestato i servizi concreti, come ad esempio: instaurazione di contatti con possibili clienti, invio di documentazione, visita personale ai clienti, trattative, preparazione di testi contrattuali in caso di conclusione scritta del contratto, conclusione di contratti e accoglimento di eventuali reclami. Esso dovrà altresì considerare che le obbligazioni dell’agente possono essere di natura assai varia e che egli può svolgere la sua attività di intermediazione in modi diversi, ad esempio per posta, per telefono, per telefax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione moderni, ma può farlo anche personalmente, presso la propria sede o quella del cliente o in altro luogo. Oltre a ciò il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che il contratto di agenzia è un contratto a carattere continuativo (70); non si tratta dunque dell’intermediazione o della conclusione di un singolo contratto tra il preponente e un cliente, bensì dell’intermediazione o della conclusione di più contratti tra il preponente e i clienti. Pertanto, il detto giudice dovrà tener conto del luogo in cui l’agente di commercio ha prestato i servizi in un periodo di tempo di apprezzabile durata.
79. Riguardo al fatturato come criterio per la determinazione della competenza, desidero aggiungere che il giudice del rinvio dovrà considerare che tale elemento può certo costituire un indicatore del luogo in cui l’agente ha prestato i suoi servizi di intermediazione commerciale, ma di esso dovrà sempre tener conto in collegamento con altri criteri. Il fatturato non può dunque essere il solo e decisivo criterio per la determinazione della competenza, atto ad imporsi sugli altri criteri. Infatti, l’entità del fatturato presenta un alto grado di imprevedibilità, in quanto può subire rapide modifiche in virtù della conclusione di un contratto tra il preponente e un cliente. Se ad esempio il giudice del rinvio accerterà che l’agente ha realizzato la maggior parte delle proprie attività in un determinato Stato membro ma che il fatturato più elevato è stato realizzato in un altro Stato membro, l’entità del fatturato non potrà divenire decisiva fino al punto da rendere competenti i giudici di quest’ultimo Stato membro. Il giudice del rinvio deve prendere in considerazione tutti i criteri e individuare, sulla base di una valutazione globale di questo tipo, il luogo nel quale è stata effettuata la fornitura principale dei servizi.
80. Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi 69‑79 delle presenti conclusioni, ritengo che la questione sub 1 b) debba essere risolta dichiarando che occorre interpretare l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 nel senso che, ai fini della determinazione della competenza per le controversie derivanti da un contratto riguardante la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri – quale il contratto di agenzia oggetto del presente procedimento –, il luogo in cui sono stati prestati i servizi, nel senso di cui alla detta disposizione, si stabilisce in base al luogo nel quale è stata effettuata la fornitura principale dei servizi. Spetta al giudice nazionale compiere tale valutazione.
4. Determinazione della competenza nel caso in cui non sia individuabile il luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi [questione sub 1 c)]
81. Con la questione sub 1 c) il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che modo si determini il giudice competente qualora non sia possibile stabilire il luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se, in tal caso, la domanda riguardante tutte le pretese fondate sul contratto possa essere proposta, a scelta dell’attore, in qualsiasi luogo all’interno della Comunità nel quale i servizi sono stati prestati.
82. Sebbene il giudice nazionale nella sua ordinanza di rinvio indichi già il proprio orientamento sul punto dove si trovi il luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi da parte dell’agente di commercio (71), reputo necessario rispondere a tale questione. Non si può infatti completamente escludere che il giudice del rinvio, applicando i criteri che la Corte gli fornirà, pervenga ad una soluzione diversa dalla precedente. Per tale motivo, la Corte deve fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che esso potrà applicare ai fini della propria decisione nella causa principale.
83. Se non sarà possibile stabilire il giudice competente sulla base del luogo nel quale è stata effettuata la fornitura principale dei servizi, sono possibili varie soluzioni ai fini della determinazione della competenza nel presente caso.
84. La prima possibilità è costituita dalla soluzione proposta dal giudice del rinvio, secondo cui per tutte le pretese fondate sul contratto è competente, a scelta dell’attore, il giudice di qualsiasi Stato membro nel quale sia stata prestata una parte dei servizi. Tale soluzione costituirebbe certo un’estensione dei principi affermati nella sentenza Rehder alla presente controversia e, in tale ottica, rappresenterebbe la continuazione logica di tale giurisprudenza, ma a mio avviso essa non è adeguata nel caso di specie per vari motivi. In primo luogo, la detta soluzione non corrisponde all’obiettivo della prevedibilità, in quanto rende possibile la proposizione della domanda giudiziale dinanzi ad un elevato (ed anzi eccessivo) numero di giudici di luoghi differenti (72). In secondo luogo, la soluzione di cui sopra favorisce eccessivamente l’attore, il quale ha la possibilità di scegliere il luogo di instaurazione della causa, creandosi così un elevato rischio di forum shopping (73). In terzo luogo, la soluzione enucleata dalla Corte nella sentenza Rehder si riferiva ad una specifica situazione di fatto, e più precisamente a servizi di trasporto aereo da uno Stato membro in un altro. Nella causa Rehder il rischio di forum shopping non sussisteva, in quanto l’attore disponeva soltanto di due possibili luoghi per la presentazione della propria domanda, mentre nella presente fattispecie tali luoghi sono svariati.
85. La seconda soluzione consiste nel ritenere competenti i giudici di ogni Stato membro nel quale sia stata effettuata una parte della prestazione di servizi, limitando però tale competenza alla parte di servizi fornita in tale paese (74). Tale soluzione potrebbe sembrare a prima vista adeguata sotto il profilo dogmatico, ma desta anch’essa delle perplessità per il fatto che fraziona eccessivamente la competenza e rende sproporzionatamente difficile il compito dell’attore, il quale dovrebbe instaurare un grandissimo numero di cause in differenti Stati membri. Inoltre, la soluzione in questione comporta un rischio di decisioni confliggenti intorno al medesimo rapporto contrattuale (75).
86. La terza possibile soluzione per la determinazione della competenza consiste nell’applicare la lettera a) dell’art. 5, punto 1), a norma della lettera c) della medesima disposizione (76). Tuttavia, a mio avviso, neppure questa soluzione è adeguata. Infatti, la lettera a) si applica soltanto a quei contratti che non hanno ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi (77), oppure se il luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa non si trova in uno degli Stati membri (78) (esclusa la Danimarca, alla quale continua ad applicarsi la convenzione di Bruxelles (79)). Qualora si tratti di un contratto di prestazione di servizi – qual è indubbiamente il contratto di agenzia (80) – la competenza deve essere determinata sulla base del secondo trattino della lettera b) dell’art. 5, punto 1), e non a mente della lettera a) di tale disposizione.
87. La quarta possibilità per la determinazione della competenza, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il criterio del luogo di realizzazione della fornitura principale dei servizi, consiste nel rinunciare completamente all’applicazione dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 e stabilire la competenza sulla base dell’art. 2 di quest’ultimo, in conformità della sentenza Besix (81). In tale pronuncia la Corte, riferendosi all’art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, ha statuito che la norma in parola non si applica nell’ipotesi in cui il luogo di esecuzione dell’obbligazione non possa essere determinato, in quanto l’obbligazione contrattuale controversa consiste in un obbligo di non fare non sottoposto ad alcuna limitazione geografica ed è dunque caratterizzata da una pluralità dei luoghi in cui può essere eseguita (82). In tal caso, la competenza si stabilisce sulla base dell’art. 2, primo comma, della convenzione suddetta. A mio avviso, però, neppure la possibilità di una determinazione della competenza in conformità della sentenza Besix, e dunque sulla base dell’art. 2 del regolamento n. 44/2001, appare confacente nel caso di specie.
88. Anzitutto, l’individuazione della competenza conformemente alla sentenza Besix renderebbe impossibile l’applicazione della regola dettata dall’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 a numerosi contratti di agenzia riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri. Ciò si porrebbe in contrasto con la finalità perseguita dall’art. 5, punto 1), lett. b), il quale è stato inserito nel regolamento al fine specifico di ottenere che per due tipi di contratti – il contratto di compravendita di beni e il contratto di prestazione di servizi – il luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa fosse determinato autonomamente (83); ma essa contrasterebbe altresì in generale con la finalità dell’art. 5, punto 1), che è di stabilire una competenza speciale per le cause in materia contrattuale (84).
89. Inoltre, l’applicazione della sentenza Besix alla presente controversia si porrebbe in conflitto con la struttura interna dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001. Anche presupponendo che la lettera b) di tale disposizione non si applichi in caso di impossibilità di stabilire il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica (85), il disposto della lettera c) del medesimo art. 5, punto 1), imporrebbe di determinare la competenza sulla scorta della lettera a) della medesima disposizione (86). Soltanto nel caso in cui la competenza non potesse essere stabilita ricorrendo alla lettera a) della disposizione sopra citata, sarebbe possibile giungere ad una determinazione della competenza a norma dell’art. 2 del regolamento n. 44/2001. Determinando la competenza direttamente sulla base dell’art. 2, si salterebbe la suddetta tappa intermedia e verrebbe posta in completo non cale la lettera c) dell’art. 5, punto 1), con contestuale disconoscimento della struttura interna di tale disposizione.
90. Infine, occorre considerare che la natura dell’obbligazione contrattuale oggetto del presente procedimento non è paragonabile a quella dell’obbligazione al centro della sentenza Besix. In quella pronuncia la situazione di fatto riguardava un contratto avente ad oggetto uno specifico obbligo di non fare a carattere geograficamente illimitato (87). Pertanto, in quel caso non veniva in questione un contratto di prestazione di servizi, come invece avviene nel presente procedimento. Qualora la causa Besix fosse stata decisa dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, l’accordo relativo all’obbligo di non fare non sarebbe stato definito come contratto di prestazione di servizi nel senso di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento stesso (88), bensì si sarebbe proceduto ad una determinazione della competenza sulla base della lettera a) del medesimo art. 5, punto 1), la quale costituisce l’equivalente dell’art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, oggetto di interpretazione nella causa Besix. Ritengo pertanto che non si possano trasporre i principi della sentenza Besix alla presente controversia.
91. La quinta soluzione possibile nel caso in cui non si possa stabilire il luogo di fornitura principale dei servizi consiste nell’incardinare la competenza nel luogo in cui l’agente commerciale – ossia la parte contrattuale che deve eseguire l’obbligazione caratteristica del contratto – ha la propria sede. Tale soluzione è a mio avviso, per svariati motivi, la più opportuna.
92. In primo luogo, essa soddisfa tanto l’obiettivo della prevedibilità quanto quello dello stretto collegamento tra il contratto e il giudice competente. Tale soluzione ha carattere prevedibile, dato che nessun problema presenta l’individuazione del luogo del giudice competente – ossia il giudice del luogo in cui si trova la sede dell’agente commerciale – e che tale giudice decide su tutte le pretese fondate sul medesimo contratto di agenzia. Sussiste poi uno stretto collegamento, per il fatto che la documentazione probatoria sarà di regola disponibile anche nel luogo della sede dell’agente commerciale.
93. In secondo luogo, tale soluzione presenta il vantaggio di consentire che la competenza continui a determinarsi sulla base dell’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Bisogna certo riconoscere che tale soluzione si discosta parzialmente dal testo e dalla finalità dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale la competenza si determina sulla base del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Infatti, viene qui in questione il luogo nel quale i servizi sono stati effettivamente prestati, ciò che significa che la disposizione suddetta, per individuare la competenza, applica un criterio che dipende da elementi di fatto (89). La soluzione proposta implica invero la sostituzione del criterio di fatto con un criterio astratto. Tuttavia, la soluzione basata sul criterio astratto si applica soltanto in via sussidiaria, qualora non sia accertabile il luogo della fornitura principale dei servizi (90). Pertanto, ritengo che tale soluzione sia comunque la più adeguata.
94. Per le ragioni sopra esposte, bisogna a mio avviso risolvere la questione sub 1 c) sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che, qualora non sia possibile accertare il luogo della fornitura principale dei servizi, occorre ritenere che, nel caso di un contratto di agenzia, il luogo di prestazione dei servizi sia quello della sede dell’agente.
D – Seconda questione pregiudiziale
95. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se – in caso di soluzione negativa della questione sub 1 a) – ai contratti riguardanti la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri, quale il contratto di agenzia di cui alla presente causa, si applichi la lettera a) dell’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001.
96. Il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale in via meramente sussidiaria, per il caso di soluzione negativa della questione sub 1 a), e dunque qualora l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, dovesse essere interpretato nel senso che non si applica ai contratti di prestazione di servizi – quale il contratto di agenzia oggetto del presente procedimento – in forza dei quali i servizi vengono prestati in una pluralità di Stati membri.
97. Come risulta dal paragrafo 67 delle presenti conclusioni, occorre a mio avviso risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale sub 1 a), sicché non è necessario pronunciarsi sulla seconda questione, sollevata soltanto in via sussidiaria.
E – Epilogo
98. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 trovi applicazione nel caso di un contratto di agenzia sulla base del quale l’agente fornisca i servizi in una pluralità di Stati membri, e che occorra interpretare la detta disposizione nel senso che la competenza si determina sulla base del luogo in cui è stata effettuata la fornitura principale dei servizi. Trattandosi di una valutazione fondata su circostanze di fatto, spetta al giudice nazionale effettuarla. Qualora non sia possibile accertare il luogo della fornitura principale dei servizi, ritengo che, nel caso del contratto di agenzia, quale luogo di prestazione dei servizi debba considerarsi il luogo della sede dell’agente.
VII – Conclusione
99. Giusta l’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Wien nei seguenti termini:
1) L’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si applica ad un contratto di prestazione di servizi – quale il contratto di agenzia oggetto del presente procedimento – in base al quale i servizi vengono forniti in una pluralità di Stati membri.
2) L’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della competenza per le controversie derivanti da un contratto riguardante la prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri – quale il contratto di agenzia oggetto del presente procedimento –, il luogo in cui sono stati prestati i servizi, nel senso di cui alla detta disposizione, si stabilisce in base al luogo nel quale è stata effettuata la fornitura principale dei servizi. Spetta al giudice nazionale compiere tale valutazione.
3) Qualora non sia possibile accertare il luogo della fornitura principale dei servizi, occorre ritenere che, nel caso di un contratto di agenzia, quale quello oggetto del presente procedimento, il luogo di prestazione dei servizi sia quello della sede dell’agente.