Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 – CheckMobile / UAMI (carcheck)
(causa T‑14/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo carcheck – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 19-20, 25-26, 28)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2009 (procedimento R 595/2009-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo carcheck come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | CheckMobile GmbH – The Process Solution Company |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo carcheck per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 – domanda di registrazione n. 7368681 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego parziale di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento parziale della decisione dell’esaminatore |
Dispositivo
2) | | La CheckMobile GmbH – The Process Solution Company è condannata alle spese. |