Language of document : ECLI:EU:T:2011:158

Causa T‑28/10

Euro-Information – Européenne de traitement de l’information

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC PAYMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Riforma di una decisione dell’Ufficio — Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, n. 3)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame degli impedimenti alla registrazione per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, e 75)

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

1.      È irricevibile un capo di conclusioni diretto a ottenere che il Tribunale riformi la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell’art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, adottando la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere. Gli organi dell’Ufficio competenti in materia non adottano decisioni formali che constatano la registrazione di un marchio comunitario che potrebbero formare oggetto di ricorso. Conseguentemente, la commissione di ricorso non è competente a conoscere di una domanda diretta a farle registrare un marchio comunitario. Non spetta, pertanto, nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso.

(v. punti 13-14)

2.      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Questi segni descrittivi sono inadatti ad assolvere la funzione essenziale dei marchi che indicano l’origine. In tale prospettiva, i segni e le indicazioni di cui al suddetto articolo sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto o un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione.

Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione di tali prodotti o servizi o di una delle loro caratteristiche. Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un marchio dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per cui si domanda la registrazione del segno e, dall’altro, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi.

Il fatto che il marchio richiesto possa avere altri significati non osta all’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009. Un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione, ai sensi della suddetta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(v. punti 38-41, 50)

3.      Riguardo alle formalità sostanziali che devono essere rispettate al momento dell’esame di una domanda di marchio comunitario, dalla giurisprudenza emerge che per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, da un lato, l’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione deve riferirsi a ciascuno dei prodotti o dei servizi per cui la registrazione del marchio è richiesta e che, dall’altro, la decisione con cui l’autorità competente rifiuta la registrazione di un marchio deve in via di principio essere motivata per ciascuno di detti prodotti o di detti servizi. Tale obbligo di motivazione deriva anche dall’esigenza essenziale che qualsiasi decisione di un’autorità che rifiuta il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto comunitario possa essere sottoposta ad un controllo giurisdizionale destinato a garantire la protezione effettiva di tale diritto e che, pertanto, deve vertere sulla legittimità dei motivi. Tuttavia, quando il medesimo impedimento alla registrazione viene opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, tale autorità può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o i servizi interessati.

Ciononostante, la possibilità per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di fornire una motivazione complessiva in relazione all’applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione ad una categoria o a un gruppo di prodotti o di servizi non deve pregiudicare l’obiettivo dell’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 253 CE e dell’art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, che consiste nel consentire il controllo giurisdizionale di una decisione che rifiuta la registrazione di un marchio comunitario. Di conseguenza, occorre esigere che i prodotti o i servizi interessati presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di un’omogeneità sufficiente per consentire all’Ufficio una tale motivazione complessiva. Orbene, la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente a tale scopo, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

Per quanto riguarda l’esame del merito di una domanda di marchio comunitario, dalla giurisprudenza emerge che, in virtù del regolamento n. 207/2009, l’Ufficio deve esaminare una domanda di marchio comunitario relativamente a tutti i prodotti o servizi contemplati nell’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, restando inteso che, qualora tale elenco comprenda una o più categorie di prodotti o di servizi, l’Ufficio non è obbligato a procedere all’analisi di ciascuno dei prodotti o servizi inclusi in ciascuna categoria, ma deve focalizzare il suo esame sulla categoria in questione in quanto tale.

Conseguentemente, per quanto riguarda le condizioni sostanziali relative all’esame di una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio può procedere a un esame complessivo per categoria di prodotti o servizi soltanto se i prodotti o i servizi interessati presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tale da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi sufficientemente omogenei.

(v. punti 54-57)

4.      È descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dal punto di vista dei consumatori anglofoni, professionisti o non professionisti, della Comunità, il segno denominativo EURO AUTOMATIC PAYMENT di cui è stata chiesta la registrazione per prodotti e servizi appartenenti rispettivamente alle classi 9 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Di fronte a «carte a memoria o a microprocessore, carte magnetiche, carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, carte magnetiche o a microprocessore di pagamento, di credito o di debito, carte di pagamento elettronico», rientranti nella classe 9 e presentanti caratteristiche comuni, tra cui quella di consentire l’effettuazione di pagamenti in euro, il pubblico di riferimento penserà immediatamente e senza alcuna riflessione di avere a che fare con carte che servono ad effettuare pagamenti automatici in euro.

Di fronte a «supporti di dati magnetici, supporti di dati ottici, apparecchi per il trattamento dell’informazione, apparecchi di intercomunicazione, interfacce (informatiche), lettori (informatici), software (programmi registrati), software per la gestione di conti, monitor (programmi di computer), computer, periferiche di computer, programmi di computer registrati, programmi di sistemi operativi registrati (per computer), unità centrali di trattamento (processori), programmi e hardware che consentono di offrire servizi completi di banche, di società finanziarie e di assicurazioni a distanza, ossia apparecchi e dispositivi informatici, software di pagamento sicuro via rete elettronica di comunicazione online, apparecchi e strumenti di pagamento elettronici, ossia apparecchi e dispositivi informatici, hardware di pagamento elettronico, software di transazioni di pagamento elettronico, dispositivi elettrici ed elettronici per la gestione di transazioni finanziarie» rientranti nella classe 9 e appartenenti al settore dell’informatica e «posti radiotelefonici, riceventi (audio, video), apparecchi telefonici, telefoni mobili, meccanismi di prepagamento per apparecchi televisivi, trasmettitori (telecomunicazioni)» rientranti nella classe 9 e appartenenti al settore delle telecomunicazioni, il pubblico di riferimento penserà immediatamente e senza alcuna riflessione di avere a che fare con un prodotto, collegato a una rete di comunicazione, che incorpora un meccanismo di pagamento automatico che gli consente di effettuare direttamente pagamenti in euro mediante la suddetta rete.

Il marchio di cui si chiede la registrazione è descrittivo della destinazione dei «dispositivi automatici di pagamento» e dei «dispositivi automatici bancari», rientranti nella classe 9 nel senso che informa il pubblico di riferimento su una delle caratteristiche essenziali di tali prodotti, ossia che essi sono dotati, o possono essere dotati, di un meccanismo che consente l’effettuazione di pagamenti automatici in euro.

Il marchio di cui si chiede la registrazione è descrittivo della destinazione dei «rivelatori di denaro falso», dei «distributori automatici», dei «distributori di biglietti» e dei «lettori di codici a barre», rientranti nella classe 9 nel senso che tali prodotti incorporano un meccanismo di pagamento automatico o possono esservi incorporati.

Il marchio di cui si chiede la registrazione è descrittivo della destinazione dei «distributori di banconote» rientranti nela classe 9. Infatti, i distributori di banconote possono offrire un’ampia gamma di funzioni, oltre al semplice prelievo di contanti, quali l’effettuazione di pagamenti o di bonifici o ancora, il rilascio di estratti conto. Pertanto, il pubblico di riferimento percepirà come descrittive le informazioni secondo cui un prodotto può consentire la realizzazione di pagamenti automatici in euro, a condizione che tale caratteristica sia pertinente al prodotto interessato.

Il pubblico di riferimento percepirà dunque il marchio richiesto come descrittivo di una caratteristica essenziale dei «distributori di saldi contabili, di estratti conto» rientranti nella classe 9 ossia che essi possono contenere un meccanismo di pagamento automatico in euro. Infatti, i suddetti prodotti, da un lato, e i «distributori di banconote», dall’altro, possono essere riuniti nella stessa macchina. Pertanto, possono entrambi offrire altre funzioni.

Per quanto riguarda i servizi che rientrano nella classe 36, essi sono tutti offerti, in particolare nei settori bancario, finanziario e informatico, per l’esecuzione di transazioni commerciali e finanziarie e, inoltre, i suddetti servizi comportano tutti l’effettuazione di un’operazione di pagamento, sia con una carta sia, eventualmente, per via elettronica. Dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra, da un lato, il segno denominativo «EURO AUTOMATIC PAYMENT» e, dall’altro, la qualità particolare dei servizi appartenenti alla classe 36 consistente nel fatto che essi possono permettere l’effettuazione o la ricezione di pagamenti automatici in euro, eventualmente per via elettronica, che è strettamente connessa alla nozione di automaticità, nell’ambito di transazioni commerciali e finanziarie appartenenti al settore bancario, finanziario e informatico.

(v. punti 42, 62-64, 66, 71-72, 76, 78-79, 82-83, 85, 88)