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Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2014 – AC-Treuhand/Commissione

(Causa T-27/10)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato degli stabilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester – Decisione che accerta due infrazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento – Ammende – Domanda di annullamento — Nozione d’impresa – Principio di legalità dei diritti e delle pene – Durata dell’infrazione – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Informazione tardiva del procedimento istruttorio – Limite massimo del 10% del fatturato – Sanzione di due infrazioni in una sola decisione – Nozione di infrazione unica – Domanda di riforma — Importo delle ammende — Durata delle infrazioni — Durata del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Ammenda simbolica – Competenze estese al merito»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’AC-Treuhand AG è condannata alle spese.

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1 GU C 100 del 17.4.2010