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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 gennaio 2005.

(Causa T-12/05)

Il 7 gennaio 2005 la TV Danmark A/S, Skovlunde (Danimarca) e la Kanal 5 Denmark Ltd., Hounslow (Regno Unito) rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, T. Müller-Ibold, K. Nordlander e H. Peytz,, con domicilio eletto a Lussemburgo, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la Decisione della Commissione delle Comunità europee 6 ottobre 2004 nel procedimento in materia di aiuti di Stato n. 313/2004 - Danimarca: ricapitalizzazione di TV2/Danmark A/S;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata fa riferimento ad un conferimento di capitale nonché alla conversione di un debito statale in capitale azionario effettuati dal governo danese a vantaggio della TV2/Danmark A/S. Il governo danese ha ritenuto che ciò fosse necessario al fine di evitare il fallimento della TV2, derivante dalla restituzione degli importi relativi ad aiuti di Stato illeciti, ordinata dalla Commissione nella decisione 19 maggio 2004,1 che accerta eccedenze nella compensazione, ad opera del governo, dei costi di servizio pubblico della TV2. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che la ricapitalizzazione della TV2 poteva contenere elementi relativi ad un aiuto di Stato, ma che questi erano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, n. 2, CE.

Le ricorrenti affermano che adottando la decisione la Commissione ha violato gli artt. 87, n. 1, 88, n. 3, e 86, n. 2 CE, il protocollo allegato al Trattato CE sul sistema pubblico di radiodiffusione negli Stati membri, il regolamento CE del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 2 nonché la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione3.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermano che Commissione ha violato gli artt. 87, n. 1, 88, n. 3, e 86, n. 2 CE, in quanto, dopo aver accertato che il principio dell'investitore privato, applicato ad un investimento a lungo termine, non poteva essere invocato data l'incertezza relativa alla prevista privatizzazione della TV2, non ha accertato e quantificato l'aiuto di Stato.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'articolo 86, n. 2, CE , il Protocollo e la comunicazione sulla radiodiffusione in quanto si è basata sulla definizione di servizio di interesse economico generale, la quale è troppo ampia, troppo imprecisa e crea distorsioni concorrenziali nonché un effetto sul mercato contrario all'articolo 86, n. 2, CE. Le ricorrenti sottolineano inoltre che la Commissione non ha dimostrato che l'esecuzione della decisione di recupero senza la conseguente ricapitalizzazione avrebbe impedito alla TV2 lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico servizio.

Secondo le ricorrenti, la Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che la ricapitalizzazione non avrebbe compromesso lo sviluppo del mercato in modo da risultare contraria all'interesse della Comunità.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 86, n. 2, CE il Protocollo e la comunicazione sulla radiodiffusione non avendo accertato che i costi di rete del servizio pubblico svolto dalla TV2 erano sovvenzionabili dallo Stato, ed è incorsa e in manifesti errori di valutazione nell'applicare il criterio di proporzionalità.

In quarto luogo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola gli artt. 87 e 88 CE, nonché il principio della parità di trattamento in quanto rende duraturo l'illecito vantaggio derivante dall'aiuto e la distorsione della concorrenza che ne risulta.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 88, n. 2, CE, nonché l'articolo 4, n. 4, del regolamento di procedura in quanto ha deciso di non avviare il procedimento formale di indagine, per dare così ai terzi interessati la possibilità di essere sentiti.

Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 253 CE in quanto ha omesso di chiarire in modo adeguato le ragioni di adozione della decisione impugnata.

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1 - Decisione della Commissione 19 maggio 2004 nel caso C 2/2003 - Finanziamento statale della TV2 Danimarca.

2 - GU L 83, pag. 1.

3 - GU 2001, C 320, pag. 5.