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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'impresa "PARTHENON A.E.", proposto l'11 gennaio 2005.

(Causa T-7/05)

(Lingua processuale: il greco)

L'11 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Triantafyllou, consigliere giuridico, assistito dal sig. Nicolaos Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la società "PARTHENON - SOCIETÀ ANONIMA DI LAVORI NELLA COSTRUZIONE - TURISMO - INDUSTRIA - COMMERCIO E ESPORTAZIONE".

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    condannare la convenuta a pagare la somma di EUR 325 452,80 che corrisponde all'importo di EUR 259 800 a titolo di capitale e di EUR 65 652,80 a titolo di interessi di mora fino al 10.01.2005;

-    condannare la convenuta a pagare inoltre un interesse pari a EUR 71,18 al giorno fino al saldo completo del suo debito;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta in qualità di coordinatrice e membro di un consorzio, un contratto che rientrava nell'applicazione delle disposizioni del "programma speciale di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nei settori dell'agricoltura e della pesca". Il contratto riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo "Scoperta di un nuovo metodo per la pulitura e la sbucciatura della frutta"e doveva essere realizzato entro 24 mesi dal 1° settembre 1998. Nell'ambito del contratto la Commissione ha assunto l'obbligo di dare un contributo finanziario alla buona realizzazione del piano, in un ammontare pari al 50 % delle spese eleggibili e fino ad un massimo di ECU 433 000.

Poiché il piano non è stato attuato entro la data prevista (31/8/2000) e la convenuta non ha neppure presentato, come da contratto, una valutazione scientifica e una stima dei costi, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto con effetto a partire dal 24 febbraio 2001. Dalla successiva corrispondenza tra la convenuta e la Commissione non emergono, a giudizio della Commissione, nuovi elementi che possano influire sul contenuto della decisione della Commissione.

Il ricorso della Commissione è diretto ad ottenere la restituzione della somma di EUR 259 800 che è stata versata alla convenuta come anticipo del suo contributo finanziario all'esecuzione del piano nonché il pagamento degli interessi dovuti su tale somma, secondo le norme vigenti in materia nell'ordinamento giuridico greco che in base al contratto è applicabile.

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