Comunicazione sulla GU
Ricorso della DEF TEC Defense Technology GmbH. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 12 gennaio 2005.
(Causa T-6/05)
Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese
Il 12 gennaio 2005 la DEF TEC Defense Technology GmbH, con sede a Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata dall'avv. H. Daniel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Anche la Defense Technology Corporation of America, con sede a Jacksonville, Florida (USA) è stata parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004, nel procedimento R 493/2002-2,
- dichiarare l'invalidità della decisione di opposizione dell'UAMI n. 722/2002;
- condannare l'UAMI al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente: la ricorrente
Marchio comunitario di cui
si richiede la registrazione: Marchio figurativo "FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR" per prodotti delle classi 5 (Prodotti farmaceutici ecc.), 8 (Utensili e apparecchi azionati manualmente ecc.) e 13 (Munizioni ecc.) - Domanda di marchio comunitario n.643668
Titolare del diritto di marchio
o del segno rivendicato in sede
di opposizione Defense Technology Corporation of America
Marchio o segno rivendicato
in sede di opposizione: Marchi nazionali, internazionali, denominativi e figurativi "FIRST DEFENSE"
Decisione della divisione
d'opposizione: Rifiuto di registrazione
Decisione della commissione
di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94
1. La ricorrente contesta il rilievo secondo cui essa non avrebbe fornito prove sufficienti a dimostrare che il deposito del marchio controverso è avvenuto col consenso del titolare.
____________1 - Regolamento (CE ) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).