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Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 settembre 2006 - DEF-TEC Defense Technology / UAMI - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-6/05)1

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Esistenza del consenso del titolare del marchio)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le Main, Germania) (Rappresentante: H. Daniel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: D. Botis, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (Rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra DEF-TEC Defense Technology GmbH e Defense Technology Corporation of America

Dispositivo della sentenza

È annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 novembre 2004 (procedimento R 493/2002-2).

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese derivanti dall'intervento.

La ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'intervento.

L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 82 del 2.4.2005.