Language of document : ECLI:EU:T:2010:201





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – Wieland‑Werke e altri / Commissione

(causa T‑11/05)

«Concorrenza – Intese – Settore dei tubi idrotermosanitari in rame – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Violazione continuata e multiforme – Principio di legalità delle pene – Principio del ne bis in idem – Ammende – Impatto concreto sul mercato – Dimensioni del mercato interessato – Durata della violazione – Circostanze attenuanti»

1.                     Diritto comunitario – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Legalità delle pene (v. punti 58‑63)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Discrezionalità conferita alla Commissione dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 – Violazione del principio di legalità delle pene – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, nn. 2 e 3) (v. punti 64‑72)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione – Decisione anteriore che constata un’infrazione commessa dalla stessa impresa – Infrazioni aventi ad oggetto mercati di prodotti diversi ancorché affini – Insussistenza di un nesso di condizionalità o di coordinamento tra le due infrazioni – Insussistenza di un piano globale volto a falsare la concorrenza – Assenza di identità tra le infrazioni oggetto delle due decisioni – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza (Art. 81 CE) (v. punti 81‑83, 87)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Potere di scindere un procedimento (Art. 81 CE) (v. punto 101)

5.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità (Art. 229 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 108‑112)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Valutazione – Obbligo di sanzionare di meno un’impresa che abbia partecipato simultaneamente a più infrazioni – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 114‑115)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario (Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003) (v. punti 129‑131)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Ripartizione del mercato – Infrazione molto grave (Art. 81, n. 1, CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23) (v. punti 138‑140)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione dell’impatto concreto sul mercato (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 143‑149)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi – Considerazione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 160‑163)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punto 166)

12.                     Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 253 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 177, 179)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 189‑190, 192)

14.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Infrazioni di lunga durata – Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B) (v. punti 203, 205‑206)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 227)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione intesa all’aumento di tale importo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione europea è respinta.

3)

La Wieland-Werke AG, la Buntmetall Amstetten GmbH e la Austria Buntmetall AG sopporteranno le proprie spese ed il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

4)

La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.