Language of document : ECLI:EU:T:2013:430

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

13 settembre 2013 (*)

«Aiuti di Stato – Sovvenzione prevista per l’acquisto e la riconversione di una centrale termoelettrica in una centrale elettrica a biocombustibile – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Applicazione nel tempo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Legittimo affidamento – Effetto d’incentivazione»

Nella causa T‑551/10,

Fri-El Acerra Srl, con sede in Acerra, rappresentata da M. Todino e P. Fattori, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Grespan e P. Manzini, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2011/110/UE della Commissione, del 15 settembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra S.r.l. (GU 2011, L 46, pag. 28),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, S. Soldevila Fragoso (relatore) e G. Berardis, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Ai sensi del disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a)      gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (…),

(…)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

(…)».

2        Gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13; in prosieguo: gli «orientamenti del 2007») elencano diverse condizioni necessarie per l’autorizzazione degli aiuti regionali all’investimento, relative al loro effetto d’incentivazione, al loro contributo a una strategia di sviluppo regionale coerente, ai costi ammissibili, agli importi della contribuzione propria, ai limiti dell’aiuto e al mantenimento dell’investimento nella regione.

3        Per quanto riguarda l’effetto d’incentivazione, il punto 38 degli orientamenti del 2007 così prevede:

«È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell’ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l’autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto. In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l’intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti».

4        Ai sensi del punto 105 degli orientamenti del 2007:

«La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998».

 Fatti

5        Il 15 luglio 2005 le autorità nazionali, regionali e locali italiane hanno concluso con le società NGP SpA, Montefibre, Sviluppo Italia ed Edison SpA un accordo di programma avente ad oggetto il rilancio del sito industriale di Acerra, in Campania, consistente nella costruzione di un nuovo impianto per la produzione di polimeri, nella trasformazione di una vecchia centrale termoelettrica dismessa appartenente alla NGP (in prosieguo: la «vecchia centrale elettrica») e nella creazione di un parco industriale.

6        Il 29 settembre e il 6 ottobre 2005 hanno avuto luogo due riunioni del comitato responsabile dell’esecuzione del programma. In occasione della seconda riunione, il gruppo al quale appartiene la ricorrente, Fri-El Acerra Srl, è stato menzionato dal rappresentante della NGP come potenziale acquirente della vecchia centrale elettrica.

7        La ricorrente, che fa parte del gruppo Fri-El Green Power SpA, opera nel settore della produzione e della vendita di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili. Essa è stata costituita il 20 dicembre 2005 ed era controllata al 95% dalla Fri-El Acerra Holding Srl e al 5% dalla NGP.

8        In data 26 gennaio 2006 la ricorrente ha effettuato un’analisi di fattibilità economica del progetto, e il 9 febbraio 2006 ha proceduto all’acquisto del ramo di azienda della NGP relativo alla vecchia centrale elettrica.

9        Il 6 aprile 2006 è stato firmato un protocollo integrativo dell’accordo di programma, che prevedeva la riconversione della vecchia centrale elettrica in una centrale elettrica a biocombustibile (in prosieguo: la «nuova centrale elettrica») e la concessione di aiuti al progetto secondo un regime di esenzione per categoria. Una seconda modifica dell’accordo di programma è intervenuta l’8 aprile 2008.

10      Il 4 agosto 2006 la ricorrente ha passato la commessa per la fornitura di quattro motori a combustione destinati alla nuova centrale elettrica. Il 9 ottobre 2006 la Regione Campania ha concesso le autorizzazioni relative alla trasformazione tecnica della vecchia centrale elettrica. Nel luglio 2007 la ricorrente ha iniziato i lavori di trasformazione della vecchia centrale elettrica.

11      Il 26 ottobre 2007 la giunta regionale della Regione Campania ha adottato una deliberazione con la quale quest’ultima si impegnava a concedere alla ricorrente un aiuto di Stato per la costruzione di una centrale elettrica a biocombustibile (olio vegetale), fatta salva l’approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

12      Il 16 luglio 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l’intenzione di concedere alla ricorrente un aiuto ad hoc a finalità regionale per un importo pari a EUR 19,5 milioni per la riconversione della vecchia centrale elettrica in una centrale elettrica a biocombustibile nella zona industriale di Acerra.

13      Il 10 marzo 2009, in seguito a uno scambio epistolare con le autorità italiane, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE (GU 2009, C 95, pag. 20).

14      La ricorrente ha presentato le sue osservazioni alla Commissione il 15 maggio 2009. Il 24 settembre 2009 si è tenuta una riunione tra la Commissione, le autorità italiane e rappresentanti della Regione Campania e della ricorrente, in seguito alla quale le autorità italiane hanno trasmesso taluni documenti e informazioni alla Commissione con lettere del 2 novembre 2009 e del 1° febbraio 2010 e con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2010.

15      Il 15 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2011/110/UE, relativa all’aiuto di Stato C 8/09 (ex N 357/08) al quale l’Italia intende dare esecuzione in favore della ricorrente (GU 2011, L 46, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16      Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la misura notificata costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ha esaminato se essa potesse essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi del disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Essa ha ritenuto che la misura notificata non rispettasse né la condizione posta al punto 38 degli orientamenti del 2007 relativa all’effetto d’incentivazione (punto 97 della decisione impugnata), né quella esposta al loro punto 10 relativa al contributo dell’investimento a una strategia coerente di sviluppo regionale (punto 104 della decisione impugnata).

17      La Commissione ha peraltro considerato che la misura di cui trattasi non fosse compatibile con il mercato interno ai sensi delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto essa non rispettava le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale della Commissione (GU 2008, C 82, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina in materia di tutela ambientale») (punto 116 della decisione impugnata).

18      La Commissione ha quindi concluso che la misura di cui trattasi era incompatibile con il mercato interno, e che ad essa non poteva pertanto essere data esecuzione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 7 marzo 2013.

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

23      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, il primo vertente sulla violazione del principio tempus regit actum e del principio di tutela del legittimo affidamento, il secondo concernente errori di diritto ed errori manifesti di valutazione nella determinazione della data di inizio dei lavori e dell’effetto d’incentivazione dell’aiuto, il terzo riguardante un errore manifesto di valutazione e il travisamento dei fatti relativamente al contributo dell’aiuto a una strategia coerente di sviluppo regionale e, da ultimo, il quarto avente ad oggetto un errore manifesto di valutazione relativo alla compatibilità dell’aiuto ai sensi della disciplina in materia di tutela ambientale.

24      In via preliminare occorre in primo luogo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio generale sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si sostanzia nel divieto degli aiuti di Stato, e che le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente (sentenze della Corte del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, Racc. pag. I‑3925, punto 20, e del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03, Racc. pag. I‑1875, punto 79; sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, T‑362/05 e T‑363/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 80).

25      Per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (sentenza della Corte dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, Racc. pag. I‑6619, punto 59).

26      In tale contesto, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (sentenze della Corte del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, C‑351/98, Racc. pag. I‑8031, punto 74; del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, Racc. pag. I‑1487, punto 93, e Germania e a./Kronofrance, cit., punto 59).

27      Si deve rammentare, in secondo luogo, che gli orientamenti, che costituiscono misure interne adottate dall’amministrazione, dettano una regola di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale detta amministrazione non può discostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni che siano compatibili con i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento (sentenze della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 211, e Germania e a./Kronofrance, cit., punto 60). Tali regole, a determinate condizioni e a seconda del loro contenuto, possono comportare effetti giuridici (v. sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 120 e la giurisprudenza citata).

28      Pertanto, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle regole che essa adotta, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato e sono accettate dagli Stati membri (sentenza Germania e a./Kronofrance, cit., punto 61).

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio tempus regit actum e del principio di tutela del legittimo affidamento

29      Il punto 105 degli orientamenti del 2007 recita che la Commissione intende applicare questi ultimi a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti regionali concessi o da concedere prima del 1° gennaio 2007 dovevano, per contro, essere valutati in base agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

30      Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che gli orientamenti del 2007 dovessero costituire il fondamento normativo della valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno, dato che è la decisione del 26 ottobre 2007 l’atto con il quale la Regione Campania si è impegnata a concedere alla ricorrente un aiuto finanziario alla costruzione di una centrale elettrica a biocombustibile, fatta salva l’approvazione della Commissione (punto 68 della decisione impugnata).

31      Secondo la ricorrente, applicando gli orientamenti del 2007 al caso di specie, in particolare il punto 38 degli stessi, la Commissione ha violato il principio tempus regit actum e il principio di tutela del legittimo affidamento. Essa ritiene, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto applicare gli orientamenti del 1998.

32      La ricorrente precisa che il progetto d’investimento è stato avviato nel febbraio del 2006 e che il rilancio industriale del sito di Acerra era addirittura iniziato a partire dalla conclusione dell’accordo di programma del 15 luglio 2005, ossia ben prima della pubblicazione degli orientamenti del 2007.

33      La ricorrente sottolinea che l’obbligo di fornire una dichiarazione d’intenti delle autorità nazionali, previsto dal punto 38 degli orientamenti del 2007, non compariva negli orientamenti del 1998 in vigore prima del 1° gennaio 2007, che, peraltro, non si applicavano agli aiuti ad hoc, per i quali l’effetto d’incentivazione non doveva nemmeno essere dimostrato tramite requisiti formali.

34      La ricorrente sostiene inoltre che gli orientamenti del 2007 avrebbero dovuto prevedere che i requisiti di cui al punto 38 degli stessi non si applicassero ai progetti d’investimento iniziati in vigenza della vecchia normativa e che, in assenza di disposizioni in tal senso, la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’analisi conforme al principio tempus regit actum e, tenuto conto della lunghezza e complessità del procedimento amministrativo messo in atto nella fattispecie, avrebbe dovuto concludere che l’obbligo di fornire la dichiarazione d’intenti prima dell’inizio dei lavori non era applicabile.

35      Da ultimo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto all’inizio del progetto essa aveva fatto legittimo affidamento sulla prassi decisionale precedente della Commissione consacrata negli orientamenti del 1998.

36      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

37      Va rammentato che il punto 105 degli orientamenti del 2007, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 marzo 2006, ha previsto che essi sarebbero stati applicati a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Per converso, gli aiuti concessi prima del 1° gennaio 2007 erano disciplinati dalle disposizioni degli orientamenti del 1998.

38      Al fine di valutare se l’aiuto controverso rientrasse nell’ambito di applicazione ratione temporis degli orientamenti del 2007, occorre esaminare se tale aiuto possa considerarsi concesso dopo il 31 dicembre 2006.

39      Si deve in proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza, il criterio pertinente è quello dell’atto giuridicamente vincolante con il quale l’autorità competente s’impegna a concedere l’aiuto (sentenze del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, Racc. pag. II‑127, punto 74, e Nuova Agricast e Cofra/Commissione, cit., punto 80).

40      Nella specie, dal fascicolo risulta che l’atto giuridicamente vincolante con il quale la Regione Campania si è impegnata a concedere l’aiuto è la deliberazione del 26 ottobre 2007. Infatti, né la firma del primo accordo di programma, il 15 luglio 2005, tra le autorità italiane e terzi, relativo al rilancio del sito di Acerra, che non menziona alcun aiuto, né l’acquisto da parte della ricorrente, il 9 febbraio 2006, del ramo di azienda della NGP relativo alla vecchia centrale elettrica, né la conclusione del protocollo integrativo all’accordo di programma, il 6 aprile 2006, che prevedeva la concessione di un aiuto al progetto nell’ambito di un regime di esenzione per categoria valido fino al 31 dicembre 2006 e che escludeva i progetti i cui costi ammissibili superavano EUR 25 milioni o comportavano l’acquisto di impianti e di macchinari usati, nonché i progetti che beneficiavano di un aiuto di importo totale superiore a EUR 15 milioni, né, infine, la concessione da parte della Regione Campania, il 9 ottobre 2006, delle autorizzazioni amministrative di trasformazione tecnica della vecchia centrale elettrica possono essere considerati alla stregua di una decisione di questo tipo.

41      Pertanto, la Commissione non ha violato il punto 105 degli orientamenti del 2007 nel considerare che l’aiuto controverso rientrasse nell’ambito di applicazione ratione temporis dei richiamati orientamenti.

42      Occorre ciò nonostante verificare se la ricorrente, nel momento in cui ha avviato il suo progetto d’investimento nel febbraio 2006, ossia prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2007, si trovasse in una situazione che consentiva di ritenere che essa potesse fare legittimo affidamento sull’applicabilità, alla propria situazione, degli orientamenti del 1998, che, contrariamente a quelli del 2007, non prevedevano la necessità di ricevere una dichiarazione d’intenti delle autorità nazionali prima dell’inizio dei lavori, nonché sul fatto che tale progetto avrebbe beneficiato di un aiuto compatibile con il mercato interno.

43      A tale proposito si deve rammentare che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere aspettative fondate. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli da tale istituzione. Inoltre, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato (v. sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C‑67/09 P, Racc. pag. I‑9811, punto 71 e la giurisprudenza citata).

44      Orbene, nel caso di specie è necessario anzitutto constatare che la Commissione non ha fornito nessuna assicurazione alla ricorrente circa la regolarità dell’aiuto che le autorità italiane prevedevano di concederle.

45      Del resto, gli operatori economici non hanno ragione di nutrire un legittimo affidamento nella persistenza di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio del loro potere discrezionale. Tale principio si applica chiaramente nell’ambito della politica della concorrenza, che è caratterizzata da un ampio potere discrezionale della Commissione (v. sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, Racc. pag. II‑2919, punto 310 e la giurisprudenza citata).

46      A tale proposito si deve osservare che, nel febbraio 2006, data alla quale la ricorrente ha avviato il suo progetto d’investimento, la modifica delle regole applicabili agli aiuti a finalità regionale era prevedibile per qualsiasi operatore ordinariamente diligente, poiché gli orientamenti del 1998 prevedevano espressamente una revisione da parte della Commissione nei cinque anni successivi alla data della loro applicazione, nonché la possibilità per la Commissione di modificarli in qualsiasi momento, in particolare se ciò risultasse utile per motivi connessi con la politica di concorrenza (v. punto 6.4 degli orientamenti del 1998). Inoltre, sebbene gli orientamenti del 2007 siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 4 marzo 2006, la proposta del testo dei nuovi orientamenti era stata pubblicata sul sito Internet della Commissione dal 21 dicembre 2005.

47      Occorre peraltro respingere gli argomenti della ricorrente relativi alla prassi decisionale precedente della Commissione, in quanto, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione della Commissione che accerta che un aiuto nuovo non soddisfa le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dev’essere valutata esclusivamente nell’ambito delle regole in vigore e non alla luce di una prassi decisionale anteriore della Commissione, anche ammettendo che questa sia dimostrata (sentenza della Corte del 30 settembre 2003, Freistaat Sachsen e a./Commissione, C‑57/00 P e C‑61/00 P, Racc. pag. I‑9975, punti 52 e 53; sentenze del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc. pag. II‑2123, punto 177, e del 4 marzo 2009, Italia/Commissione, T‑424/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 174).

48      Inoltre, va altresì rammentato che, per quanto concerne l’aspetto specifico degli orientamenti del 2007 relativo all’effetto d’incentivazione e contestato dalla ricorrente, tali orientamenti, al pari di quelli del 1998, riguardano l’applicazione della disposizione attualmente enunciata all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, che prevede che gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

49      Dalla giurisprudenza emerge che la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE soltanto se è in grado di accertare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi menzionati da tale disposizione, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe conseguire con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, affinché possa beneficiare di una delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, l’aiuto non solo deve essere conforme a uno degli obiettivi previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d), TFUE, ma deve altresì essere necessario per il conseguimento di tali obiettivi (sentenza del Tribunale del 7 giugno 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commissione, T‑187/99, Racc. pag. II‑1587, punto 74). Al contrario, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE non può essere considerato compatibile con il mercato interno (sentenza della Corte del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Racc. pag. I‑2577, punto 68, e sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2010, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, T‑396/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 47).

50      Dagli elementi che precedono discende che, nel contesto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, per essere compatibile con il mercato interno, l’aiuto progettato deve essere necessario per lo sviluppo delle regioni svantaggiate. A tal fine, si deve dimostrare che, in assenza dell’aiuto progettato, l’investimento destinato a sostenere lo sviluppo della regione interessata non verrebbe effettuato. Per contro, se dovesse risultare che tale investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell’aiuto progettato, si dovrebbe concludere che il suo unico effetto sarebbe quello di migliorare la situazione finanziaria delle imprese beneficiare, senza tuttavia soddisfare la condizione posta dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, ossia il fatto di essere necessario per lo sviluppo delle regioni svantaggiate.

51      Nel valutare la questione se un aiuto produca l’effetto d’incentivazione necessario affinché rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale. Essa può decidere di delimitare l’esercizio di tale potere mediante l’adozione di orientamenti, come ha fatto espressamente adottando gli orientamenti del 2007. Il fatto che gli orientamenti del 1998, i quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, erano applicabili anche agli aiuti ad hoc (sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione, T‑162/06, Racc. pag. II‑1, punto 80), non contenessero questo stesso tipo di delimitazione non significa che essi prescindessero dall’effetto d’incentivazione, la cui necessità deriva dal Trattato, come emerge dai punti da 48 a 50 supra.

52      In applicazione dei principi rammentati a detti punti, al punto 38 degli orientamenti del 2007 la Commissione ha previsto, in sostanza, che, al fine di garantire che l’aiuto regionale persegua realmente l’effetto di incentivare la realizzazione, in regioni svantaggiate, di investimenti che altrimenti non sarebbero effettuati, è necessario verificare che i lavori relativi a tali investimenti non siano iniziati prima che l’autorità pubblica che intende versare l’aiuto abbia formalizzato il suo impegno a tal fine.

53      Pertanto, con tale disposizione la Commissione ha delimitato il suo potere discrezionale predisponendo un meccanismo che le consente di controllare in maniera più efficace l’effetto d’incentivazione degli aiuti regionali, nel rispetto del principio secondo il quale la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE soltanto se è in grado di accertare che tale aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi menzionati in tale paragrafo, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe conseguire con i propri mezzi in condizioni normali di mercato.

54      Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la scelta della Commissione di esercitare il suo potere discrezionale secondo tali modalità per quanto concerne l’aiuto controverso nel caso di specie non viola il principio della tutela del legittimo affidamento.

55      Infatti, da un lato, la ricorrente non può invocare un legittimo affidamento basandosi su orientamenti che non prevedono espressamente la necessarietà della dichiarazione d’intenti delle autorità nazionali al fine di dimostrare l’effetto d’incentivazione, dal momento che gli orientamenti non possono derogare alle norme del Trattato testé richiamate. Dall’altro, nelle circostanze della presente causa non si può invocare fruttuosamente il principio della tutela del legittimo affidamento, giacché esso riguarda soltanto situazioni acquisite anteriormente all’entrata in vigore di nuove disposizioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 luglio 1993, Grusa Fleisch, C‑34/92, Racc. pag. I‑4147, punto 22). Orbene, la ricorrente non si trovava in una tale situazione, poiché essa aveva avviato il progetto di cui trattasi ben prima che la Repubblica italiana notificasse tale aiuto alla Commissione. La situazione della ricorrente era quindi lungi dall’essere acquisita, tanto più che dalla giurisprudenza risulta che persino la situazione di un’impresa che possa beneficiare di un aiuto notificato è provvisoria, poiché la concessione della misura di aiuto dipende dal risultato del procedimento dinanzi alla Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commissione, T‑176/01, Racc. pag. II‑3931, punto 139).

56      Del resto, in materia di valutazione degli aiuti di Stato, le regole applicabili dalla Commissione sono, in linea di principio, quelle in vigore al momento in cui essa adotta la sua decisione (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Racc. pag. I‑9465, punti 52 e 53, e Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit., punto 125; sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit., punti da 134 a 140).

57      Tale soluzione è fondata, da un lato, sulla considerazione secondo la quale, conformemente al principio per cui le regole nuove si applicano alle situazioni in corso, nell’ambito di un procedimento amministrativo caratterizzato da varie fasi che si succedono nel tempo, quale l’elaborazione di un progetto di aiuti di Stato e il suo controllo, l’unico atto che crea una situazione giuridica definitiva idonea a stabilire il regime giuridico applicabile è la decisione della Commissione (v., in tal senso, sentenze Commissione/Freistaat Sachsen, cit., punti 52 e 53, e Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit., punto 125). Dall’altro, le regole, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti alla data in cui la Commissione adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale (sentenza Commissione/Freistaat Sachsen, cit., punto 51). Inoltre, l’applicazione efficace delle regole dell’Unione impone che la Commissione possa in qualsiasi momento adattare la sua valutazione alle esigenze della politica di concorrenza (sentenza Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, cit., punto 126).

58      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, nella fattispecie, la Commissione non ha violato il principio del tempus regit actum né il principio della tutela del legittimo affidamento.

59      Il primo motivo deve essere, di conseguenza, integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto ed errori manifesti di valutazione per quanto concerne la determinazione della data d’inizio dei lavori e l’effetto d’incentivazione dell’aiuto

60      Il secondo motivo può essere suddiviso in due parti, vertenti, la prima, su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione nella determinazione della data d’inizio dei lavori e, la seconda, su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all’effetto d’incentivazione dell’aiuto.

 Sulla data d’inizio dei lavori

61      Al fine di valutare la condizione prevista dal punto 38 degli orientamenti del 2007, secondo la quale l’autorità competente doveva aver rilasciato una dichiarazione d’intenti nella quale indicava che avrebbe concesso l’aiuto prima dell’inizio dei lavori, la Commissione ha anzitutto stabilito, al punto 79 della decisione impugnata, detta data di inizio dei lavori. Essa ha quindi ritenuto che l’acquisto della vecchia centrale termoelettrica da parte della ricorrente il 9 febbraio 2006 dovesse considerarsi come un investimento iniziale e segnare l’inizio della realizzazione del progetto di cui trattasi.

62      La ricorrente sostiene che, considerando il 9 febbraio 2006 come data d’inizio dei lavori, la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione.

63      Essa ritiene infatti che considerare come «inizio dei lavori» l’acquisto della vecchia centrale elettrica, per un importo equivalente al 10% dell’ammontare totale del progetto, sia contrario alla nota 40 degli orientamenti del 2007 e alla prassi decisionale precedente della Commissione.

64      La Commissione reputa che la data di acquisto della vecchia centrale elettrica segni l’inizio dell’attuazione del progetto d’investimento della ricorrente, in quanto tale acquisto ne costituisce la prima tappa necessaria.

65      Occorre in primo luogo esaminare l’argomento vertente su un errore manifesto di valutazione nella determinazione della data d’inizio dei lavori.

66      Ai sensi della nota 40 degli orientamenti del 2007, l’espressione «inizio dei lavori» indica o l’inizio dei lavori di costruzione, o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

67      Si deve osservare che l’acquisto, da parte della ricorrente, della vecchia centrale elettrica destinata a essere trasformata in una centrale funzionante a biocombustibile poteva legittimamente essere considerato dalla Commissione come l’inizio dei lavori. Infatti, la ricorrente non contesta che l’acquisto della vecchia centrale elettrica dismessa avesse come unico obiettivo quello di trasformarla in una centrale funzionante a biocombustibile. Il solo fatto che l’importo di tale acquisto rappresentasse soltanto il 10% dell’ammontare totale dei lavori effettuati non può essere sufficiente per ritenere che tale atto non abbia costituito la prima tappa dei lavori.

68      Peraltro, l’argomento della ricorrente secondo il quale, in un caso attinente a un progetto d’investimento immobiliare, la Commissione avrebbe deciso che l’acquisto di terreni non costituiva un inizio dei lavori ai sensi di tali disposizioni dev’essere respinto, in quanto, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione della Commissione che accerta che un aiuto nuovo non soddisfa le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE dev’essere valutata esclusivamente nell’ambito delle regole in vigore e non alla luce di una prassi decisionale anteriore della Commissione, anche ammettendo che sia dimostrata (v. punto 47 supra).

69      Si deve in secondo luogo esaminare l’argomento vertente su un errore di diritto.

70      Certamente, la nozione di «inizio dei lavori» che compare al punto 38 degli orientamenti del 2007 e che è definita nella nota 40 dev’essere distinta da quella di «investimento iniziale», alla quale fanno riferimento i punti da 33 a 35 di detti orientamenti, poiché queste due nozioni perseguono obiettivi diversi.

71      Infatti, secondo tali disposizioni, un «investimento iniziale» mira a determinare il tipo di progetto atto ad essere finanziato tramite un aiuto regionale all’investimento, mentre la nozione di «inizio dei lavori» costituisce un elemento da prendere in considerazione per stabilire se un aiuto abbia un effetto d’incentivazione.

72      Nella specie, l’investimento iniziale di cui trattasi era l’acquisto della vecchia centrale elettrica, operazione questa rientrante nell’ipotesi di cui al punto 35 degli orientamenti del 2007, secondo il quale l’acquisizione degli attivi direttamente collegati a uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso. Tale investimento coincide con l’inizio dei lavori di costruzione, in quanto l’acquisto di una vecchia centrale elettrica al fine di trasformarla in una centrale funzionante a biocombustibile può essere considerato come il momento nel quale sono iniziati i lavori di costruzione di tale nuova centrale elettrica.

73      Pertanto, il solo fatto che, al punto 79 della decisione impugnata, la Commissione abbia fatto riferimento alla data dell’«investimento iniziale» per determinare la data d’inizio dei lavori non costituisce un errore di diritto.

74      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la Commissione non ha violato la nota 40 degli orientamenti del 2007, né ha commesso errori manifesti di valutazione nel considerare che la data dell’acquisto, da parte della ricorrente, della vecchia centrale elettrica, doveva essere considerata come data d’inizio dei lavori.

 Sulla valutazione dell’effetto d’incentivazione

75      Nella decisione impugnata la Commissione ha proceduto all’esame di tutti i documenti forniti dalla ricorrente e dalle autorità italiane considerati da queste ultime equivalenti a una dichiarazione d’intenti ai sensi delle disposizioni del punto 38 degli orientamenti (punti da 80 a 96 della decisione impugnata). A tal fine, essa ha valutato l’esistenza di una dichiarazione d’intenti, fondandosi sulla sua prassi decisionale precedente relativa agli orientamenti del 2007, esaminando se tali documenti potessero costituire una conferma scritta dell’autorità competente contenente un minimo di elementi, quali il progetto d’investimento da sostenere, l’importo dei costi ammissibili, l’importo dell’aiuto e la clausola di condizionalità (punto 77 della decisione impugnata). In esito a tale esame, essa ha ritenuto che prima dell’inizio dei lavori relativi al progetto l’autorità competente non avesse prodotto nessun documento atto ad essere considerato come una dichiarazione d’intenti, e ne ha concluso che la condizione relativa all’effetto d’incentivazione dell’aiuto non era stata rispettata (punto 97 della decisione impugnata).

76      La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell’esaminare l’effetto d’incentivazione dell’aiuto.

77      Essa afferma che l’accordo di programma del 15 luglio 2005, le ripetute interlocuzioni occorse tra le autorità italiane e le imprese private dopo la conclusione di tale accordo, in particolare le riunioni del 29 settembre e del 6 ottobre 2005, l’analisi di fattibilità economica del 26 gennaio 2006 e il protocollo di modifica dell’accordo di programma del 6 aprile 2006 equivalevano a una dichiarazione d’intenti ai fini della valutazione dell’effetto d’incentivazione dell’aiuto ai sensi del punto 38 degli orientamenti del 2007. Pertanto, sebbene le modalità specifiche dell’aiuto dovessero ancora essere tracciate, l’intenzione delle autorità nazionali di concedere l’aiuto si sarebbe dovuta considerare certa.

78      La Commissione avrebbe ciò nonostante ricercato una prova formale dell’effetto d’incentivazione, facendo assurgere il criterio cronologico a condizione per la concessione dell’aiuto, mentre il punto 38 degli orientamenti del 2007 prevedrebbe requisiti meno stringenti per la prova dell’effetto d’incentivazione nell’ambito degli aiuti ad hoc rispetto alle altre categorie di aiuti. Orbene, secondo la giurisprudenza si tratterebbe di un requisito sostanziale, e la Commissione avrebbe dovuto tenere conto in maniera coerente della forma e della natura precise delle comunicazioni e degli atti provenienti dalle autorità italiane competenti nel loro complesso, nonché delle altre circostanze pertinenti al fine di valutare l’effetto d’incentivazione.

79      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

80      Si deve esaminare, in primo luogo, l’argomento vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe interpretato i requisiti di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007 in maniera eccessivamente formalistica.

81      Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione è autorizzata a rifiutare la concessione di un aiuto qualora questo non abbia incentivato le imprese beneficiarie ad assumere un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (sentenza del Tribunale del 14 maggio 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissione, T‑126/99, Racc. pag. II‑2427, punto 34).

82      Il punto 38 degli orientamenti del 2007 prevede, per l’esame dell’esistenza dell’effetto d’incentivazione degli aiuti ad hoc, una condizione di ordine cronologico, rinviando così a un esame ratione temporis che, secondo la giurisprudenza, è assolutamente idoneo. Tale valutazione deve essere infatti effettuata rispetto alla decisione di investire adottata dall’impresa di cui trattasi, decisione che segna l’inizio del processo dinamico necessariamente costituito da un investimento a fini di gestione aziendale (sentenza Kronoply/Commissione, cit., punto 80). La Corte ha parimenti considerato che la constatazione della mancanza di necessità di un aiuto poteva derivare, segnatamente, dal fatto che il progetto di aiuto fosse già stato iniziato, o addirittura concluso, dall’impresa interessata prima che la domanda di aiuto fosse stata trasmessa alle autorità competenti, il che esclude che l’aiuto di cui trattasi possa svolgere un ruolo di incentivo (sentenza Nuova Agricast, cit., punto 69).

83      Peraltro, al fine di valutare l’esistenza di una dichiarazione d’intenti ai sensi delle disposizioni del punto 38 degli orientamenti, spetta alla Commissione vagliare le circostanze di ciascun caso specifico per determinare se la prospettiva della concessione dell’aiuto fosse sufficientemente probabile affinché il criterio relativo all’incentivazione potesse dirsi effettivamente soddisfatto. La Commissione deve in particolare tenere conto della forma e della natura precise degli atti provenienti dalle autorità nazionali competenti, come anche delle altre circostanze pertinenti al fine di valutare l’esistenza dell’elemento d’incentivazione (v., in tal senso, sentenza Graphischer Maschinenbau/Commissione, cit., punti 43 e 44). Il punto 38 degli orientamenti prevede espressamente a tale proposito, per quanto concerne gli aiuti ad hoc, che la dichiarazione d’intenti sia rilasciata dall’autorità competente e che in essa sia indicato che tale autorità concederà l’aiuto prima dell’inizio dei lavori, fatta salva l’approvazione della misura di cui trattasi da parte della Commissione.

84      La Commissione poteva pertanto legittimamente verificare se tali atti provenissero dall’autorità competente, nonché prendere in considerazione altre circostanze pertinenti, quali il fatto che tali atti menzionavano il progetto da sostenere, precisavano l’importo dell’aiuto previsto e contenevano la clausola di condizionalità, secondo la quale l’aiuto sarebbe stato versato con riserva di approvazione da parte della Commissione.

85      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la Commissione non ha commesso errori di diritto nel ritenere che una dichiarazione d’intenti, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007, dovesse consistere in una conferma scritta dell’autorità competente contenente un minimo di elementi, quali il progetto d’investimento da sostenere, l’ammontare dei costi ammissibili, l’importo dell’aiuto e la clausola di condizionalità.

86      In secondo luogo occorre esaminare l’argomento vertente su un errore manifesto di valutazione dell’effetto d’incentivazione dell’aiuto, verificando, per ciascuno dei documenti menzionati al punto 77 supra, se la Commissione abbia tenuto conto del loro autore, nonché della loro forma e della loro natura precise.

87      Per quanto attiene all’analisi di fattibilità economica del progetto in data 26 gennaio 2006, la Commissione ha giustamente ritenuto che tale documento non potesse soddisfare le condizioni summenzionate, poiché proveniva unicamente dalla ricorrente e non dalle autorità competenti a concedere l’aiuto (punti 95 e 96 della decisione impugnata).

88      Per quanto riguarda l’accordo di programma del 15 luglio 2005, la Commissione ha ritenuto che tale documento non rispettasse le condizioni elencate al punto 38 degli orientamenti del 2007 (punti da 80 a 83 della decisione impugnata). Si deve necessariamente constatare che, sebbene provenisse dalle autorità italiane, esso era stato però concluso con rappresentanti di quattro società, la Sviluppo Italia, la NGP, la Montefibre e la Edison, e non con la ricorrente, che a tale data non era nemmeno stata costituita. Inoltre, tale accordo conteneva il riferimento a un progetto di realizzazione di una «nuova centrale termoelettrica, tecnologicamente avanzata ed a basso impatto ambientale», che doveva essere effettuato dalla società Edison, ma non menzionava nessun progetto di centrale elettrica funzionante a biocombustibile. Da ultimo, tale accordo non conteneva alcun riferimento, nemmeno approssimativo, all’importo dell’aiuto che le autorità italiane avevano intenzione di concedere al progetto, né alcuna clausola di condizionalità.

89      Per quanto riguarda i verbali delle riunioni del comitato responsabile dell’attuazione dell’accordo di programma del 29 settembre e del 6 ottobre 2005, la Commissione ha ritenuto che essi non soddisfacessero le condizioni elencate al punto 38 degli orientamenti del 2007 (punti da 92 a 94 della decisione impugnata). Certamente, da tali documenti emerge che rappresentanti delle autorità competenti vi hanno partecipato e che si è fatto riferimento al progetto d’investimento da sostenere. Il secondo verbale menzionava come potenziale investitore anche il gruppo al quale appartiene la ricorrente, nonché una dichiarazione del rappresentante della NGP secondo la quale tale investimento sarebbe stato motivato dalla disponibilità di incentivazioni regionali. Tuttavia, tale dichiarazione non proveniva dalle autorità competenti a concedere l’aiuto. Inoltre, si deve necessariamente constatare che in tali documenti non compariva alcun riferimento all’importo dell’aiuto che le autorità italiane avevano intenzione di concedere per il progetto, né alla clausola di condizionalità. Va infine ricordato che a tali date la ricorrente non era ancora stata costituita.

90      Da ultimo, per quanto riguarda il protocollo del 6 aprile 2006 recante modifica dell’accordo di programma del 15 luglio 2005, la Commissione ha ritenuto che esso non soddisfacesse le condizioni elencate al punto 38 degli orientamenti del 2007 (punti da 84 a 88 della decisione impugnata). Si deve osservare che tale documento proveniva dalle autorità competenti a concedere l’aiuto e che esso faceva riferimento al progetto concernente la centrale elettrica a biocombustibile nonché a una nuova società, creata dalla NGP, alla quale era stata ceduta la vecchia centrale elettrica. Tale documento prevedeva tuttavia la concessione di un aiuto al progetto non quantificato, nell’ambito di un regime di esenzione per categoria, ossia la misura 1.12 del programma operativo regionale Campania 2000‑2006, che scadeva il 31 dicembre 2006 ed escludeva i progetti i cui costi ammissibili superavano EUR 25 milioni o comportavano l’acquisto di impianti e macchinari usati, nonché i progetti che beneficiavano di aiuti per un importo complessivo superiore a EUR 15 milioni. Peraltro, tale documento non conteneva riferimenti alla necessità di ottenere l’approvazione della Commissione.

91      Dall’esame di tali documenti emerge che nessuno di essi rispettava le condizioni necessarie per essere considerato una dichiarazione d’intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti del 2007.

92      Per converso, la Commissione ha giustamente ritenuto che la deliberazione della giunta regionale della Regione Campania del 26 ottobre 2007, che individuava chiaramente il progetto d’investimento della ricorrente, indicava l’importo dell’aiuto e subordinava il versamento di quest’ultimo all’approvazione della Commissione, costituisse una dichiarazione d’intenti ai sensi delle disposizioni del punto 38 degli orientamenti del 2007 (punti 90 e 91 della decisione impugnata).

93      Pertanto, si deve respingere l’argomento vertente su un errore manifesto di valutazione dell’effetto d’incentivazione dell’aiuto e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo insieme.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sul travisamento dei fatti per quanto riguarda il contributo dell’aiuto a una strategia coerente di sviluppo regionale

94      Il terzo motivo concerne un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la condizione relativa all’aumento dell’occupazione, un errore manifesto di valutazione e un travisamento dei fatti relativamente al contributo del progetto al fabbisogno energetico a livello locale, un errore manifesto di valutazione relativo al contributo del progetto alla politica energetica regionale e il fatto che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto dell’incentivazione del progetto alla creazione d’imprese.

95      Il Tribunale non ritiene necessario esaminare tale motivo.

96      Infatti, tanto dalla struttura della decisione impugnata quanto dal tenore dei punti in essa contenuti risulta che la conclusione della Commissione, per quanto attiene alla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE si basa su due pilastri distinti, ossia la mancanza di effetto d’incentivazione e la mancanza di contributo dell’aiuto controverso allo sviluppo regionale. La Commissione ha infatti ritenuto che la misura notificata non rispettasse né la condizione stabilita al punto 38 degli orientamenti del 2007, relativa all’effetto d’incentivazione (punto 97 della decisione impugnata), né quella di cui al punto 10 degli orientamenti del 2007, relativa al contributo dell’investimento a una strategia coerente di sviluppo regionale (punto 104 della decisione impugnata).

97      Dato che queste due condizioni della compatibilità degli aiuti rivestono un significato proprio e sono cumulative, occorre considerare come autonomi i due pilastri della decisione impugnata relativi alla mancanza d’incentivo e alla mancanza di contributo allo sviluppo regionale.

98      Orbene, secondo la giurisprudenza, nei limiti in cui taluni motivi di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri motivi della stessa sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (sentenza della Corte del 12 luglio 2001, Commissione e Francia/TF1, C‑302/99 P e C‑308/99 P, Racc. pag. I‑5603, punti da 26 a 29, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione, T‑210/01, Racc. pag. II‑5575, punto 42). Inoltre, ove il dispositivo di una decisione della Commissione poggi su diversi pilastri argomentativi, ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a costituirne la base, in via di principio tale atto deve essere annullato soltanto se ognuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. In tale ipotesi, un errore o un altro motivo di illegittimità che viziassero soltanto uno dei pilastri dell’argomentazione non potrebbero essere sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione controversa, in quanto detto errore non poteva avere un’influenza determinante sul dispositivo emanato dall’istituzione autrice della decisione (sentenze Graphischer Maschinenbau/Commissione, cit., punti da 49 a 51, e General Electric/Commissione, cit., punto 43).

 Sul quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativamente alla compatibilità dell’aiuto ai sensi della disciplina in materia di tutela ambientale

99      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che la misura di cui trattasi non fosse compatibile con il mercato interno ai sensi delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto essa non soddisfaceva le condizioni previste dalla disciplina in materia di tutela ambientale (punto 116 della decisione impugnata).

100    La ricorrente sostiene che l’aiuto di cui trattasi avrebbe dovuto essere autorizzato sulla base della disciplina in materia di tutela ambientale. Poiché la ricorrente e le autorità italiane avevano ampiamente esposto i benefici del progetto in termini di contributo energetico e impatto ambientale, la Commissione avrebbe dovuto infatti applicare la disciplina più pertinente.

101    La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

102    Dagli atti risulta che le autorità italiane, in una lettera del 18 settembre 2009, hanno affermato che la misura d’aiuto di cui trattasi doveva essere collocata nel contesto degli aiuti a finalità regionale e non in quello degli aiuti alla tutela ambientale. Si deve inoltre rilevare che la ricorrente non asserisce, nelle sue memorie, di avere fornito alla Commissione gli elementi necessari per valutare la compatibilità dell’aiuto sulla base della disciplina in materia di tutela ambientale.

103    Occorre pertanto sottolineare che la Commissione ha considerato giustamente, al punto 115 della decisione impugnata, che le autorità italiane non avevano comunicato le informazioni necessarie affinché essa potesse pronunciarsi sui criteri previsti dalla disciplina in materia di tutela ambientale. In proposito va precisato che le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità di un aiuto sul fondamento della disciplina in materia di tutela ambientale differiscono da quelle che consentono di valutare la compatibilità dell’aiuto sul fondamento degli orientamenti del 2007, poiché i costi ammissibili sono costituiti, in un caso, dalla differenza tra i costi di un investimento in energie rinnovabili e i costi di un investimento in energie tradizionali e, nell’altro, dal costo totale dell’investimento.

104    Orbene, va rammentato che spetta allo Stato membro e al beneficiario dell’aiuto, nel corso del procedimento d’indagine formale, presentare gli argomenti atti a dimostrare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno (sentenze del Tribunale dell’11 febbraio 2009, Iride e Iride Energia/Commissione, T‑25/07, Racc. pag. II‑245, punti da 100 a 110, e del 27 settembre 2012, Fedecom/Commissione, T‑243/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 80).

105    Dalle considerazioni che precedono risulta che né la ricorrente né le autorità italiane hanno presentato alla Commissione, nel corso del procedimento d’indagine formale, gli elementi necessari per valutare la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi ai sensi della disciplina in materia di tutela ambientale.

106    Pertanto, si deve respingere il quarto motivo in quanto infondato e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

107    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

108    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Fri-El Acerra Srl è condannata alle spese.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.