Language of document : ECLI:EU:T:2004:2

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

13 gennaio 2004 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti con finalità regionale – Regolarità della firma dell’avvocato apposta al ricorso – Legittimazione attiva – Motivazione – Compatibilità con il mercato comune – Non discriminazione – Diritto di stabilimento dei concorrenti nazionali del beneficiario dell’aiuto – Tutela dell’ambiente – Sviamento di potere»

Nella causa T-158/99,

Thermenhotel Stoiser Franz Gesellschaft mbH & Co. KG,

VierJahreszeiten Hotel-Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG,

Thermenhotel Kowald,

Thermalhotel Leitner GesmbH,

con sede in Loipersdorf (Austria), rappresentati dall’avv. G. Eisenberger, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J. Macdonald Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, SG(99) D/1523, che dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto di Stato a favore della realizzazione di un progetto alberghiero a Loipersdorf (Austria),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Azizi, M. Jaeger, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto giuridico della controversia

1       L’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) dispone, in particolare, quanto segue:

«1.      Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(...)

3.      Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(...)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (...)».

2       Ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE):

«1.      La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2.      Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(...)

3.      Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

 Antefatti della controversia

3       Con lettera 20 novembre 1997, i ricorrenti, quattro gestori di alberghi a quattro stelle della stazione turistica di Loipersdorf situata nel Land di Stiria (Austria), informavano la Commissione di un progetto di aiuto di tale Land alla società Siemens AG Austria, nell’ambito della costruzione di un albergo a cinque stelle (in prosieguo: l’«albergo Siemens») nella medesima località.

4       La Commissione chiedeva alle autorità austriache, con lettera 12 dicembre 1997, informazioni destinate a consentirle di pronunciarsi sull’operazione progettata.

5       Con plico 23 febbraio 1998, pervenuto alla Commissione il 25 febbraio seguente, la Repubblica d’Austria notificava il progetto d’aiuto in questione.

6       In seguito a diverse lettere di sollecito e proroghe del termine per la risposta, la Commissione otteneva dalle autorità austriache informazioni complementari sul progetto d’aiuto notificato, con lettera 30 dicembre 1998, consegnata il 5 gennaio 1999.

7       Con decisione adottata il 3 febbraio 1999 e comunicata alle autorità austriache con lettera del 2 marzo seguente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione dichiarava l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune, in virtù della deroga al divieto degli aiuti di Stato introdotta dall’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, relativo agli aiuti di Stato destinati a facilitare lo sviluppo di talune regioni economiche.

8       L’aiuto autorizzato consisteva, da una parte, in un finanziamento della costruzione dell’albergo Siemens ammontante a EUR 810 302 [11 150 000 scellini austriaci (ATS)] e, dall’altra, in una transazione immobiliare sovvenzionata per un importo di EUR 893 571 (ATS 12 295 810), corrispondente ad un importo complessivo di EUR 1 703 873 (ATS 23 445 810). Il complesso dei capitali investiti nella costruzione dell’albergo Siemens ammontava a EUR 38 100 000 (ATS 524 000 000).

9       Nella decisione impugnata viene rilevato, in particolare:

«Nell’ambito del progetto è stato concluso anche un contratto tra il gestore dell’albergo [Siemens] e le terme di Loipersdorf. Secondo tale accordo, le terme si impegnano a riservare quotidianamente per tre anni 50 camere (vale a dire un coefficiente di occupazione del 16,7%) ad un prezzo corrispondente alla media dei prezzi delle camere effettivamente ottenuti dall’albergo Siemens. Inoltre, le terme si obbligano, da una parte, ad ingrandire le sale di riposo contigue alle sorgenti termali, in cui 200 sedie a sdraio saranno riservate esclusivamente ai clienti dell’albergo Siemens e, dall’altra, a non accordare ad altri alberghi un accesso diretto alle sorgenti prima del 1° gennaio 2003. Come controprestazione, il gestore dell’albergo Siemens si impegna a riservare quotidianamente perlomeno 200 sedie a sdraio e a pagare alle terme il prezzo d’ingresso giornaliero ufficiale. Tale obbligo ha una durata fissa di cinque anni e può essere adeguato successivamente».

10     Con lettera 6 aprile 1999, i ricorrenti chiedevano alla Commissione di trasmettere loro una copia dei documenti del fascicolo.

11     Con lettera 29 aprile 1999, la Commissione inviava ai ricorrenti un esemplare della decisione impugnata, rifiutando di trasmettere loro i documenti del fascicolo per ragioni di riservatezza.

 Procedimento dinanzi al Tribunale

12     Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1999, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso di annullamento avverso, da una parte, la decisione impugnata, e dall’altra e in via subordinata, il rifiuto di comunicare il fascicolo.

13     Il sunto della decisione impugnata, con il riferimento N 136/98, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 238, del 21 agosto 1999, pag. 3.

14     Con atto depositato il 18 ottobre 1999, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso.

15     I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione il 16 novembre 1999.

16     Con atto depositato il 14 gennaio 2000, la Repubblica d’Austria ha chiesto di intervenire nel presente procedimento, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17     Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 25 febbraio 2000.

18     Con atto depositato il 4 aprile 2000, la Repubblica d’Austria ha rinunciato ad esprimersi sulla ricevibilità del ricorso riservandosi il diritto di presentare osservazioni su tale punto nel caso in cui il Tribunale dovesse riunire al merito l’eccezione di irricevibilità.

19     L’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito, con ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 16 giugno 2000.

20     I ricorrenti hanno depositato la loro replica l’11 gennaio 2001, vale a dire un giorno dopo la scadenza del termine assegnato.

21     Il presidente della Seconda Seziona ampliata, con decisione 12 gennaio 2001, ha ordinato l’iscrizione di tale documento nel registro.

22     Nella sua controreplica, la Commissione ha chiesto al Tribunale di riconsiderare tale decisione e di non tener conto della replica. La Commissione ha dichiarato di presentare la controreplica solo per il caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la sua domanda.

23     Con decisione 20 settembre 2001, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa.

24     Su relazione del giudice relatore, la Prima Sezione ampliata, il 18 gennaio 2002, ha deciso di invitare la Commissione a rispondere a diversi quesiti e a produrre la notifica delle autorità austriache del 23 febbraio 1998 relativa al progetto di aiuto di Stato in questione, la corrispondenza scambiata tra la Commissione e tali autorità, nonché tutti i documenti forniti a sostegno della notifica.

25     Con lettera depositata il 13 febbraio 2002, la Commissione ha risposto ai quesiti del Tribunale e ha prodotto taluni documenti.

26     Con lettera 12 marzo 2002, la Commissione ha precisato che le autorità austriache avevano chiesto il trattamento confidenziale di taluni documenti prodotti.

27     La Commissione, con lettera depositata il 5 dicembre 2002, ha poi precisato che queste stesse autorità non ritenevano più necessario trattare come confidenziali i documenti in questione.

28     Tali documenti sono stati allegati al fascicolo della causa e comunicati ai ricorrenti e all’interveniente.

29     Con plico depositato il 3 febbraio 2003, la Commissione ha inoltre prodotto, in seguito ad un sollecito del Tribunale, copia di una relazione sullo sviluppo regionale della Stiria, redatta nell’ottobre 1994 dall’Institut für Technologie- und Regionalpolitik (Istituto di tecnologia e politica regionale), e a cui fa riferimento il punto 3.2.1 della decisione impugnata.

30     Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nell’udienza svoltasi il 1° aprile 2003.

31     Durante tale udienza, la Commissione ha ritirato la sua domanda diretta a che il Tribunale non tenga conto della replica in quanto la stessa sarebbe stata depositata tardivamente. Da parte loro, i ricorrenti, avendo ricevuto i documenti del fascicolo amministrativo relativo all’aiuto in questione, hanno desistito dalle loro conclusioni, presentate in via subordinata, dirette alla produzione di tali documenti e all’annullamento del rifiuto della Commissione di trasmetterli a loro.

32     Durante la medesima udienza è stato prodotto l’accordo di prenotazione reciproca concluso tra le terme di Loipersdorf e l’albergo Siemens.

 Conclusioni delle parti

33     I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; annullare la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese.

34     La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso irricevibile; dichiarare il ricorso infondato; condannare i ricorrenti alle spese.

 Sulla ricevibilità

35     La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso facendo valere due motivi di irricevibilità relativi, rispettivamente, al difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti, da una parte, ed al difetto di legittimazione attiva degli interessati, dall’altra.

 Sul difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti

 Argomenti delle parti

36     La Commissione deduce dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e dall’art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere che ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dai rappresentanti delle parti e che tale sottoscrizione deve permettere di distinguere il nome di un avvocato abilitato a rappresentare, nella fattispecie, i ricorrenti, per verificare la concordanza tra la sottoscrizione che figura sull’atto processuale e quella dell’avvocato da essi designato.

37     Orbene, la sigla apposta al centro del timbro dello studio legale «Eisenberger-Herzog-Nierhaus-Forcher e Partner OEG» sulla prima pagina dell’originale del ricorso non consentirebbe di riconoscere la firma dell’avv. Georg Eisenberger, procuratore ad litem dei ricorrenti.

38     A tal riguardo, la copia del certificato di legittimazione dell’interessato allegata al ricorso non può essere presa in considerazione per dimostrare l’autenticità della sottoscrizione figurante sull’originale del ricorso. Contrariamente a quanto richiesto dall’art. 6, n. 4, delle istruzioni al cancelliere, non sarebbe stato depositato alcun indice degli allegati al ricorso. L’annotazione degli allegati sulla prima pagina del ricorso non può sostituire tale indice e non ovvierebbe nemmeno alla mancata annotazione dell’allegato nel ricorso, la quale è tuttavia richiesta dall’art. 6, n. 4, citato.

39     I ricorrenti obiettano che l’avv. Georg Eisenberger ha debitamente apposto la sua firma sull’originale del ricorso e che tale firma è identica a quella che figura sul suo certificato di legittimazione. I ricorrenti precisano di avere prodotto successivamente un esemplare della firma dell’avv. Georg Eisenberger, certificata conforme da atto notarile, per non lasciar più sussistere il minimo dubbio sull’identità dell’autore della sottoscrizione apposta sul ricorso.

40     Inoltre, i ricorrenti ritengono di essersi conformati all’art. 43, n. 4, del regolamento di procedura indicando sulla prima pagina del ricorso l’elenco degli allegati a cui si riferisce tale documento. I ricorrenti dichiarano di aver depositato un documento separato contenente tale medesimo elenco per dissipare qualsiasi dubbio al riguardo.

 Giudizio del Tribunale

41     Occorre ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura l’originale di qualsiasi atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato delle parti.

42     Nella fattispecie, in primo luogo, occorre rilevare che la prima pagina dell’originale del ricorso è firmata.

43     In secondo luogo, i ricorrenti hanno allegato al loro ricorso una copia del certificato di legittimazione del loro avvocato, contenente anche una firma dell’interessato. Con riferimento all’essenzialità di tale certificato di legittimazione per la regolarità del ricorso e, di conseguenza, per la ricevibilità del ricorso in quanto tale, ai fini della dimostrazione dell’autenticità della firma apposta sulla prima pagina dell’originale del ricorso, questo documento non può essere respinto per il solo motivo che il ricorso non era accompagnato da un indice degli allegati.

44     In terzo luogo, occorre constatare che i ricorrenti hanno spontaneamente depositato, ad ogni buon fine, un esemplare, certificato conforme da atto notarile, della firma dell’avvocato interessato, nonché un indice degli allegati.

45     Con riferimento a questi tre elementi, il Tribunale si è potuto accertare del rispetto della condizione prevista all’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Infatti, se è vero che la firma apposta sulla prima pagina dell’originale del ricorso non consente, da sola, di identificare facilmente l’avvocato interessato e che essa costituisce, inoltre, una versione semplificata di quella figurante sulla copia del certificato di legittimazione dell’interessato, il confronto fra le tre sottoscrizioni summenzionate, secondo il Tribunale, non ha tuttavia lasciato alcun dubbio sul fatto che il ricorso è stato, in ogni caso, debitamente firmato dall’avvocato dei ricorrenti.

46     Di conseguenza, il motivo di irricevibilità relativo al difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti deve essere respinto.

 Sul difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti

 Argomenti delle parti

47     La Commissione sostiene che la situazione dei concorrenti locali del beneficiario di un aiuto di Stato, quali sono i ricorrenti, non rientra nell’ambito degli scambi tra Stati membri, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Tale disposizione estenderebbe il suo ambito di protezione solo ai concorrenti che non esercitano la loro attività nello Stato membro che accorda l’aiuto contestato.

48     La Commissione non dovrebbe esaminare né gli effetti dell’aiuto in questione sulla concorrenza in una regione strettamente circoscritta, come Loipersdorf, né i suoi effetti sui concorrenti nello stesso Stato membro o nella stessa regione, poiché tale questione è estranea agli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato.

49     Poiché i ricorrenti sono stabiliti nelle immediate vicinanze dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, la decisione impugnata non si riferirebbe ai ricorrenti né li interesserebbe direttamente, a meno di non voler snaturare l’art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE), trasformandolo in un mezzo oggettivo di controllo di legittimità.

50     Pur considerando, al punto 16 del loro ricorso, che la Commissione ha avviato il procedimento formale d’esame degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato, i ricorrenti, al punto 7 del medesimo documento, sostengono che la Commissione ha accertato, in realtà, la compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune al termine del procedimento preliminare d’esame definito dall’art. 93, n. 3, del Trattato.

51     I ricorrenti sarebbero così stati privati della possibilità, ad essi riconosciuta dall’art. 93, n. 2, del Trattato in ragione della loro qualità di interessati ai sensi di tale disposizione, di presentare le loro osservazioni sul progetto di aiuto notificato.

52     Ne conseguirebbe che i ricorrenti possono ottenere il rispetto di tali garanzie solo se dispongono della possibilità di contestare la decisione impugnata dinanzi al giudice comunitario.

53     I ricorrenti ritengono, peraltro, di essere direttamente ed individualmente interessati dalla decisione controversa. Da una parte, essa nuocerebbe direttamente ai loro interessi ed alla loro posizione giuridica, senza richiedere misure interne di applicazione per la sua attuazione. Dall’altra, la decisione impugnata riguarderebbe individualmente i ricorrenti in ragione di talune qualità ad essi peculiari e di una situazione di fatto che li caratterizza in relazione a qualsiasi altra persona e li individua così in modo analogo a come lo sarebbe il destinatario della decisione.

 Giudizio del Tribunale

54     Tenuto conto dell’ambiguità dell’argomento esposto dai ricorrenti, occorre identificare preventivamente la natura, preliminare o formale, della fase del procedimento di esame al termine della quale è stata adottata la decisione impugnata.

55     Ai sensi dell’art. 93, n. 3, prima frase, del Trattato, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato debbono essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione.

56     Questa procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, al termine di tale esame, le sembra che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, essa dà immediatamente inizio al procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 36).

57     Nel contesto del procedimento previsto dall’art. 93 del Trattato si deve pertanto distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall’art. 93, n. 3, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase formale di esame prevista dall’art. 93, n. 2, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata sopra al punto 56, punto 38).

58     La fase preliminare di esame istituita dall’art. 93, n. 3, del Trattato ha l’unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuto notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato oppure, al contrario, che il loro contenuto solleva dubbi a tal riguardo (sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I-1101, punti 53 e 54).

59     La fase formale di esame prevista all’art. 93, n. 2, del Trattato, che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenza Matra/Commissione, citata sopra al punto 57, punto 33).

60     La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato per adottare una decisione, senza formulare obiezioni nei confronti di un aiuto, solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito a tale esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato.

61     Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento formale d’esame di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato (sentenze della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13; Cook/Commissione, citata sopra al punto 57, punto 29; Matra/Commissione, citata sopra al punto 57, punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata sopra al punto 56, punto 39).

62     Quest’ultimo procedimento dà agli Stati membri diversi dallo Stato notificante e agli ambienti interessati la garanzia di poter essere sentiti, poiché il Trattato prevede l’obbligo per la Commissione di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni.

63     Nella fattispecie, dai dati della causa non emerge che la decisione impugnata sia stata adottata nell’ambito della fase formale di esame prevista all’art. 93, n. 2, del Trattato.

64     Infatti, innanzi tutto, le ricorrenti non hanno allegato che la Commissione abbia pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee invitando gli interessati a presentare le loro osservazioni sul progetto d’aiuto in questione, come richiesto da tale procedimento formale di esame.

65     La Commissione ha poi precisato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che un sunto della decisione impugnata era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella sezione «Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli [92 e 93] del Trattato CE – Casi per i quali la Commissione non solleva obiezioni».

66     Orbene, la Commissione pubblica una tale comunicazione quando adotta una decisione che autorizza un aiuto senza avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato. La comunicazione assume generalmente, come nella fattispecie, la forma di un elenco-tipo di informazioni sull’aiuto di Stato in questione (v. Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume II A, «Regole applicabili agli aiuti di Stato» 1995, pag. 35, punto 36).

67     Infine, dall’esposizione degli antefatti della controversia emerge che la Commissione ha adottato la decisione impugnata il 3 febbraio 1999, vale a dire entro il termine imperativo di riflessione e di indagine, stimato in due mesi dalla Corte, di cui la Commissione disponeva per effettuare l’esame preliminare del progetto notificato a decorrere dalla data, menzionata, del 5 gennaio 1999 (v., in tal senso, sentenze della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 4, e Austria/Commissione, citata sopra al punto 58, punti 56 e 72-74).

68     Ciò premesso, occorre considerare che la decisione impugnata è stata adottata nell’ambito del procedimento preliminare di esame previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato.

69     Orbene, i ricorrenti possono ottenere il rispetto delle garanzie che avrebbero avuto in un procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato, se questo avesse dovuto essere avviato dalla Commissione, solo se dispongono della possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario una decisione adottata, come nella fattispecie, nell’ambito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato.

70     Infatti, tra gli interessati di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, che sono, in quanto tali, beneficiari delle garanzie processuali previste nell’ambito del procedimento formale d’esame dei progetti di aiuti ai sensi di questa disposizione, figurano le imprese i cui interessi siano eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto controverso, comprese le imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16).

71     A tal riguardo, è pacifico che i ricorrenti sono i concorrenti diretti dell’albergo beneficiario dell’aiuto in questione e che la decisione impugnata riconosce loro tale qualità.

72     Occorre precisare a tal riguardo che i ricorrenti sostengono formalmente, al punto 2 del loro ricorso, di non essere stati sentiti nella loro qualità di imprese concorrenti, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 93, n. 2, del Trattato.

73     Sulla base degli elementi che precedono si deve concludere che i ricorrenti hanno la qualità di interessati ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato. Pertanto, devono essere considerati direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata in quanto la Commissione ha dichiarato l’aiuto concesso dalle autorità austriache compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato (v., in tal senso, sentenza Cook/Commissione, citata sopra al punto 57, punto 26, e sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punti 57 e 86).

74     A tal proposito è irrilevante l’argomento della Commissione secondo cui la situazione dei ricorrenti non rientrerebbe nell’ambito degli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato.

75     Infatti, tale questione riguarda solo la qualificazione di una misura in quanto aiuto di Stato ai sensi delle norme comunitarie della concorrenza, e non le condizioni alle quali può essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 173, quarto comma, del Trattato.

76     Ne consegue che l’esame di tale questione rientra nel merito della controversia e non della sua ricevibilità.

77     I ricorrenti sono quindi legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata.

78     Da quanto esposto sopra risulta che l’eccezione di irricevibilità del ricorso deve essere respinta.

 Nel merito

79     Gli argomenti esposti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda di annullamento della decisione impugnata possono essere raggruppati in otto motivi relativi, rispettivamente, al mancato rispetto del loro diritto ad essere sentiti, alla motivazione insufficiente della decisione impugnata, alla violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, nonché dell’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, alla violazione del principio di non discriminazione, nonché del diritto di stabilimento dei concorrenti locali del beneficiario dell’aiuto, al contrasto della decisione impugnata con talune disposizioni comunitarie relative alla tutela dell’ambiente e, infine, allo sviamento di potere.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto ad essere sentiti in applicazione dell’art. 93, n. 2, del Trattato

 Argomenti delle parti

80     I ricorrenti sostengono che la Commissione era tenuta a dar loro l’opportunità di essere sentiti prima dell’adozione della decisione impugnata, conformemente a quanto stabilito dall’art. 93, n. 2, del Trattato.

81     Infatti, la Commissione, informata del progetto di aiuto di cui trattasi dal 20 novembre 1997, avrebbe manifestamente adottato la decisione impugnata, il 3 febbraio 1999, nell’ambito del procedimento formale di esame definito dall’art. 93, n. 2, del Trattato.

82     In ogni caso, la Commissione avrebbe potuto limitarsi alla fase preliminare dell’art. 93, n. 3, del Trattato, solo se non avesse incontrato gravi difficoltà durante tale primo esame. In caso contrario, essa sarebbe stata obbligata ad avviare il procedimento formale d’esame di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato per poter valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

83     Omettendo tale formalità, la Commissione avrebbe commesso un grave errore procedurale e avrebbe violato l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

84     La Commissione sostiene di aver legittimamente adottato la decisione impugnata nell’ambito del procedimento preliminare d’esame previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato, senza essere tenuta ad avviare il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

85     Orbene, nell’ambito del procedimento di esame preliminare introdotto dall’art. 93, n. 3, del Trattato, gli eventuali concorrenti del beneficiario dell’aiuto non disporrebbero di alcun diritto processuale e la Commissione sarebbe tenuta non ad esaminare le loro obiezioni, ma a farsi una prima opinione sulla compatibilità dei progetti di aiuti notificati con il mercato comune.

 Giudizio del Tribunale

86     Per sostenere di essere stati privati delle garanzie procedurali previste dal procedimento formale d’esame di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, i ricorrenti osservano, in primo luogo, che il procedimento d’esame è stato effettivamente svolto, nella fattispecie, ai sensi di tale disposizione, ma senza che essi venissero sentiti come avrebbero dovuto esserlo in tale contesto.

87     Basta rilevare che, come è già stato constatato sopra ai punti 62-67, la decisione impugnata è stata adottata al termine del procedimento preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, vale a dire senza apertura del procedimento formale dell’art. 93, n. 2, del Trattato, che prevede l’invito agli interessati a presentare le loro osservazioni.

88     In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto, in ogni caso, beneficiare delle garanzie previste dall’art. 93, n. 2, del Trattato, poiché la Commissione, in presenza di gravi difficoltà, era tenuta a procedere conformemente alle prescrizioni di tale disposizione e a sentirli prima dell’adozione della decisione impugnata.

89     A tal riguardo, per determinare se la Commissione fosse tenuta ad avviare il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato e, in tale contesto, a sentire i ricorrenti, occorre stabilire, come è stato ricordato sopra al punto 59, se la Commissione abbia correttamente considerato che la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune non sollevava gravi difficoltà di valutazione alla luce degli elementi di cui disponeva.

90     Infatti, in mancanza di una grave difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, nessuna disposizione derivante dal Trattato o da un’altra norma giuridica imponeva alla Commissione di procedere diversamente da come essa ha fatto nell’ambito del procedimento preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, né, in particolare, di sentire gli interessati come avrebbe dovuto fare se avesse avviato il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

91     Per pronunciarsi sul primo motivo, occorre esaminare tutti gli altri motivi presentati dai ricorrenti avverso la decisione impugnata, per valutare se essi consentano di identificare una grave difficoltà di fronte alla quale la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame.

 Sul secondo motivo, relativo alla insufficiente motivazione della decisione impugnata

 Argomenti delle parti

92     I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è basata su indicazioni sufficienti riguardanti la situazione del mercato di cui trattasi, la quota di mercato considerata dell’albergo Siemens o la posizione delle imprese concorrenti, in particolare le loro quote di mercato e le loro capacità.

93     La Commissione sostiene che la decisione impugnata esamina dettagliatamente, al punto 3.2.2, gli effetti dell’aiuto progettato sul mercato e che non era necessario, né possibile effettuare un esame più approfondito. La Commissione si sarebbe limitata correttamente a rilevare che solo gli alberghi già presenti nella regione termale della Stiria e orientati verso una clientela internazionale si troverebbero in concorrenza diretta con il beneficiario dell’aiuto.

 Giudizio del Tribunale

94     Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto, o altre persone con esso in relazione direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punti 35 e 36; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 230).

95     Nella fattispecie, il Tribunale constata che il punto 3.2.2 della decisione impugnata espone i punti essenziali delle considerazioni di fatto e di diritto pertinenti, in particolare, lo sviluppo del mercato regionale in questione, il coefficiente operativo degli alberghi esistenti e la relazione tra l’importo dell’aiuto contestato ed il complesso degli investimenti e dei costi di gestione.

96     Una tale motivazione basta per consentire ai ricorrenti di conoscere le giustificazioni della decisione impugnata e al Tribunale di controllarne la legittimità sulla base dell’art. 173 del Trattato.

97     Peraltro, per quanto l’argomento dei ricorrenti possa essere inteso come diretto a criticare l’insufficienza dell’esame effettuato dalla Commissione per valutare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune, occorre ricordare che una tale questione non rientra nella violazione di forme sostanziali che possa viziare di illegittimità la decisione impugnata, ma nell’esame della fondatezza della valutazione fatta dalla Commissione della compatibilità del detto aiuto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata sopra al punto 56, punto 67).

98     Il secondo motivo deve quindi essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato

 Argomenti delle parti

99     I ricorrenti censurano la Commissione innanzitutto per non aver inserito nell’importo dell’aiuto di Stato accordato all’albergo Siemens di EUR 1 703 873 (ATS 23 445 810) l’obbligo assunto dalle terme di Loipersdorf, ente pubblico, di riservare ogni giorno 50 camere nell’albergo Siemens al prezzo di mercato per una durata di tre anni.

100   Orbene, un tale obbligo implicherebbe una sovvenzione di EUR 7 267,28 (ATS 100 000) al giorno, vale a dire quasi EUR 7 957 675 (ATS 109 500 000) su tre anni. Ciò premesso, il volume complessivo dell’aiuto in questione non sarebbe più di EUR 1 703 873 (ATS 23 445 810), ma di EUR 9 661 549 (ATS 132 945 810). Con riferimento all’importo dell’investimento totale di EUR 38 100 000 (ATS 524 000 000), la Commissione avrebbe dovuto adottare come equivalente sovvenzione lorda, non il tasso del 4,45% ma un tasso del 25,4%.

101   Tale prenotazione di camere, indipendentemente dal numero, non avrebbe alcun effetto sulle entrate derivanti alle sorgenti termali a titolo di ingressi e di ordinazioni al ristorante, se non fosse che 100 persone potranno essere alloggiate gratuitamente ogni giorno nell’albergo Siemens.

102   I ricorrenti contestano, in secondo luogo, alla Commissione di non avere inoltre preso in considerazione l’obbligo assunto dalle terme di Loipersdorf di mettere a disposizione esclusiva dell’albergo Siemens 200 sedie a sdraio nelle sale di riposo attigue alle sorgenti termali, al prezzo d’ingresso giornaliero ufficiale e di riservare a tale albergo un accesso diretto ed esclusivo alle sorgenti.

103   La Commissione obietta che l’accordo concluso tra l’albergo Siemens e lo stabilimento termale di Loipersdorf non comporta promesse di aiuti di Stato occulti. Poiché le terme sono un’impresa commerciale, in nessuna fase dell’ideazione del progetto sarebbe stato preso in considerazione di riservare gratuitamente talune camere. Queste dovrebbero invece essere messe in commercio in quanto elemento di un complesso di prestazioni offerte ai clienti delle sorgenti.

104   La garanzia di prenotazione delle camere non potrebbe essere qualificata come aiuto, poiché il totale delle entrate assicurate allo stabilimento termale dalla clausola di prenotazione quotidiana delle 200 sedie a sdraio oltrepasserebbe nettamente il totale dei costi derivanti dalla prenotazione fissa delle 50 camere per tre anni.

105   Inoltre, gli obblighi di prenotazione delle camere e delle sedie a sdraio avrebbero una durata rispettiva di tre e di venti anni. A partire dal sesto anno, la clausola di prenotazione delle sedie a sdraio potrebbe essere modificata nel senso della riduzione del numero medio effettivo di posti richiesti. Tuttavia, la prenotazione di 200 biglietti d’accesso alle sale di riposo contigue alle terme sembrerebbe realistica per uno stabilimento alberghiero avente una capacità di 500 posti letto. Si potrebbe sostenere che l’albergo Siemens non avrà l’obbligo di sollecitare l’adeguamento della clausola di prenotazione delle sedie a sdraio, con riferimento al coefficiente di occupazione del 77% degli alberghi termali avanzato dai ricorrenti. Ciò premesso, a partire dal sesto anno di attuazione dell’accordo, non ci si potrebbe aspettare una riduzione sostanziale delle locazioni di sedie a sdraio garantite alle terme.

 Giudizio del Tribunale

106   La nozione di aiuto statale, quale è definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi (sentenza della Corte 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I-3271, punto 25).

107   Una misura adottata da un ente pubblico, come nella fattispecie, nei confronti di un’impresa privata in forma di accordo di prenotazione non può, per il semplice fatto che le due parti si sono obbligate a compiere prestazioni reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II-139, punto 71).

108   La qualificazione di una misura come aiuto di Stato dipende dalla questione se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato (sentenza del Tribunale 17 ottobre 2002, causa T‑98/00, Linde/Commissione, Racc. pag. II-3961, punto 39).

109   Nella fattispecie, i ricorrenti non possono rimproverare alla Commissione di non aver inserito nell’importo dell’aiuto di Stato di cui trattasi gli oneri finanziari delle terme derivanti dal loro obbligo di riservare quotidianamente 50 camere nell’albergo Siemens.

110   Infatti, la Commissione, al punto 2.2 della decisione impugnata, ha effettuato un esame dell’accordo di prenotazione reciproca tra le terme e l’albergo Siemens.

111   Inoltre, non sembra che la Commissione abbia ritenuto erroneamente che le autorità austriache le avevano fornito elementi sufficienti a dimostrazione che le terme avevano concluso tale convenzione per ragioni puramente economiche e che le disposizioni di tale atto non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.

112   L’argomento dei ricorrenti non consente di concludere che le clausole convenute tra l’albergo Siemens e le terme di Loipersdorf esulino dall’ambito di una transazione commerciale normale conclusa tra due operatori privati.

113   In primo luogo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la clausola di prenotazione quotidiana di 50 camere nell’albergo Siemens non ha per nulla l’effetto di consentire di alloggiarvi ogni giorno gratuitamente 100 persone a carico dello stabilimento termale.

114   Da una parte, le entrate derivanti dal prezzo delle camere pagato dai clienti all’albergo Siemens, nel caso in cui le 50 camere siano occupate in tutto o in parte, non possono essere qualificate, in misura corrispondente, come risorse di origine statale.

115   D’altra parte, l’eventuale mancato guadagno per le terme derivante dal loro obbligo di pagare per tre anni il prezzo medio delle 50 camere, nel caso in cui le stesse non venissero effettivamente occupate, ha come corrispettivo le entrate derivanti alle terme a titolo della locazione garantita dall’albergo Siemens delle 200 sedie a sdraio nelle sale di riposo attigue alle sorgenti termali.

116   Sulla base del coefficiente di occupazione del 77% che i ricorrenti stessi attribuiscono agli alberghi termali di Loipersdorf, l’albergo Siemens, che dispone di una capacità di 500 posti letto, deve essere considerato capace di rispettare in ogni caso la clausola di prenotazione delle 200 sedie a sdraio a vantaggio dello stabilimento termale.

117   Con riferimento al prezzo unitario della locazione giornaliera delle sedie a sdraio di EUR 18,09 (ATS 249), suggerita dall’interveniente, senza che vi sia contestazione su tale punto da parte dei ricorrenti, la clausola di prenotazione dei 200 posti è idonea a generare a beneficio delle terme entrate quotidiane pari a circa EUR 3 618 (ATS 49 800), vale a dire, in considerazione del numero convenuto di 357 giorni lavorativi all’anno, ad entrate annuali dell’ordine di EUR 1 291 626 (ATS 17 778 600) e a circa EUR 25 832 520 (ATS 355 572 000) per la durata della validità della clausola fissata a vent’anni dalle parti.

118   Non si deve presumere una revisione al ribasso della clausola di prenotazione di 200 posti a partire dal sesto anno di applicazione dell’accordo, poiché l’albergo Siemens deve essere considerato, in ragione del coefficiente di occupazione del 77% fatto valere dai ricorrenti, come in grado di assicurare in qualsiasi circostanza l’uso integrale dei 200 posti da parte dei suoi clienti.

119   Tenuto conto del corrispettivo di oltre EUR 25 000 000 (ATS 344 000 000) che può spettare alle terme su vent’anni in virtù della clausola di prenotazione delle 200 sedie a sdraio, non si può quindi condividere la tesi dei ricorrenti secondo cui l’impegno delle terme di riservare ogni giorno 50 camere nell’albergo Siemens per tre anni implica una sovvenzione di EUR 7 957 675 (ATS 109 500 000).

120   Occorre inoltre rilevare che l’importo delle entrate che i ricorrenti attribuiscono all’albergo Siemens a titolo della clausola di prenotazione delle 50 camere è basato su una valutazione, non dimostrata, del prezzo di un pernottamento a EUR 145,35 (ATS 2 000), mentre, ad esempio, la Royal Bank of Scotland aveva stimato tale prezzo in un importo di circa EUR 87,20 (ATS 1 200) nello studio di mercato chiestole in vista della costruzione dell’albergo Siemens.

121   Lo sconto del 10%, non considerato dalla decisione impugnata e previsto a favore dell’albergo Siemens nella clausola di prenotazione delle 200 sedie a sdraio, non può rimettere sostanzialmente in questione le conclusioni che precedono.

122   I ricorrenti quindi non sono riusciti a dimostrare la presenza di elementi di aiuto di Stato nelle clausole dell’accordo di prenotazione reciproca.

123   Occorre considerare che il terzo motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato

 Argomenti delle parti

124   I ricorrenti sostengono che, per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, occorre prendere in considerazione le sovraccapacità esistenti, la crescita ridotta della domanda, la situazione del beneficiario sul mercato di cui trattasi nonché le modalità dell’aiuto.

125   Orbene, il numero dei pernottamenti continuerebbe a diminuire sia nel comune di Loipersdorf sia nella regione termale della Stiria. Nel 1996 sarebbero stati registrati 133 196 pernottamenti, pari ad un tasso di utilizzazione globale del 60,8% dei posti letto disponibili. Cinque anni prima, gli alberghi di Loipersdorf avrebbero invece avuto 266,9 giorni di occupazione, vale a dire un coefficiente del 73%. L’evoluzione sarebbe analoga nelle altre stazioni termali della Stiria.

126   Le speranze di costituire un segmento del tutto nuovo per ovviare alla saturazione della regione termale considerata non si sarebbero realizzate. In mancanza di un coefficiente di occupazione sufficiente, il gruppo alberghiero internazionale Steigenberger si sarebbe ritirato dalla gestione a Bad Waltershof poiché non riusciva ad attrarre una consistente clientela tedesca. Alle terme di Bad Blumau il successo sperato non si sarebbe materializzato, malgrado una campagna di marketing senza precedenti per attrarre la clientela internazionale.

127   Le autorità austriache avrebbero fornito alla Commissione solo uno studio sulle terme di Blumau risalente al 1994. Gli altri pareri a cui si riferisce la Commissione valuterebbero il progetto controverso solo con riferimento a criteri di gestione d’impresa e riguarderebbero la giustificazione economica dell’investimento da parte degli investitori e la redditività di questo progetto. A tal riguardo, lo studio della Pannell Kerr Forster Associates, citato dalla Commissione, concluderebbe che non si tratta di un investimento particolarmente attraente.

128   L’apertura dell’albergo Siemens creerebbe un’offerta di posti letto che la domanda, in particolare la domanda internazionale, non sarebbe in grado di bilanciare. Di conseguenza, un investimento di queste dimensioni, che beneficia dell’aiuto di Stato contestato, darebbe vita ad una competizione rovinosa tra gli alberghi e falserebbe le condizioni della concorrenza.

129   Un aiuto di Stato non dovrebbe essere accordato quando il mercato si trova in un equilibrio precario o quando il beneficiario dell’aiuto dispone, come nella fattispecie, di rilevanti mezzi propri. Inoltre, la Siemens AG Austria avrebbe già beneficiato di aiuti di Stato più volte (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507).

130   La Commissione risponde che la decisione impugnata è basata sugli studi e pareri citati al punto 2.2 della medesima. Lungi dal non avere alcun valore indicativo, lo studio del 1994 si riferirebbe alle prospettive a lungo termine del turismo termale in Stiria e suggerirebbe alcune proposte per il suo sviluppo. Non si potrebbe ritenere che tali proposte abbiano perduto la loro validità dopo che sono trascorsi soltanto pochi anni e che la loro attuazione è appena cominciata. 

131   L’allusione che figura nello studio Kerr Forster Associates alla mancanza di possibilità di investimento particolarmente interessanti non significherebbe che il progetto non è redditizio, ma piuttosto che le prospettive di profitto sono relativamente modeste in relazione a quelle di altri investimenti. Sarebbe così dimostrato che un aiuto di Stato era necessario a titolo di incentivo. Lo studio sarebbe quindi stato correttamente considerato come determinante nella decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

132   L’art. 92 del Trattato dispone, al n. 3, lett. c), che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

133   A tal riguardo, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non sembra che le valutazioni su cui si è basata la Commissione, per concludere che l’aiuto di Stato autorizzato era idoneo a favorire lo sviluppo di una regione a cui potevano essere erogati aiuti allo sviluppo regionale previsti dall’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, presentassero gravi difficoltà idonee a giustificare l’apertura del procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

134   Il Tribunale non può ritenere così dimostrate né l’asserita diminuzione dei pernottamenti nella regione termale di Stiria né la precarietà attribuita dai ricorrenti al mercato preso in considerazione. I ricorrenti stessi attribuiscono agli alberghi termali un coefficiente di occupazione effettivo del 77% pur sottolineando, peraltro, che l’occupazione complessiva della capacità in posti letto era solo del 60,8% nel 1996.

135   Il Tribunale non ritiene dunque che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’analisi approfondita del mercato interessato per poter accertare, al punto 3.2.2 della decisione impugnata, la tendenza all’aumento costante e la non saturazione del mercato regionale del turismo termale interessato dall’aiuto in questione, l’elevato coefficiente operativo dei quattro alberghi a quattro stelle di Loipersdorf e, infine, la capacità dell’albergo Siemens ad attrarre una clientela internazionale supplementare senza comportare eccedenze di capacità.

136   Inoltre, i ricorrenti si sono limitati ad invocare in modo generico, il carattere obsoleto della relazione sullo sviluppo regionale in Stiria redatta nell’ottobre 1994 dall’Institut für Technologie und Regionalpolitik, senza fornire nemmeno un inizio di prova al riguardo.

137   Come rilevato dalla decisione impugnata, tale relazione sottolinea, senza che ciò sia stato contestato dai ricorrenti, che il miglioramento delle infrastrutture esistenti nella regione termale della Stiria è una condizione preliminare allo sviluppo del suo turismo. Essa raccomanda l’introduzione nella regione di un turismo termale e di cure di salute orientato verso una clientela internazionale e, a tal fine, sia la diversificazione delle offerte di prestazioni turistiche sia il suo orientamento privilegiato verso talune categorie di clientela. A tal proposito è stata considerata essenziale l’estensione di capacità alberghiere di un livello superiore a quello degli alberghi esistenti, livello in cui pacificamente è collocato l’albergo Siemens.

138   I ricorrenti non hanno rimesso in questione le previste ricadute positive dell’investimento sovvenzionato sul mercato regionale del lavoro dove il progetto è presentato come idoneo a creare direttamente 150 posti di lavoro. I ricorrenti non hanno neppure contestato le prospettive di riduzione della disoccupazione per la manodopera, in particolare femminile, interessata dagli impieghi che possono essere creati nel settore del turismo legato alla cura del benessere fisico.

139   I ricorrenti non hanno inoltre suffragato la loro affermazione secondo cui la Siemens AG Austria avrebbe già beneficiato di aiuti di Stato diverse volte. Il precedente giurisprudenziale fatto valere a sostegno di tale affermazione riguardava aiuti di Stato versati alla Siemens SA, società di diritto belga con sede a Bruxelles e che esercita le sue attività in un settore diverso dall’industria alberghiera. La compatibilità con il mercato comune dell’aiuto autorizzato all’albergo Siemens doveva quindi essere valutata con riferimento alle sue sole caratteristiche.

140   Il riferimento, contenuto nello studio della Pannell Kerr Forster Associates, alla redditività poco elevata del progetto d’albergo controverso non è di per sé idoneo a dimostrare che lo stesso non è fondamentalmente adatto a favorire lo sviluppo della regione termale della Stiria.

141   Occorre considerare che il quarto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE)

 Argomenti delle parti

142   I ricorrenti sostengono che la promessa di un’occupazione garantita collegata alla prenotazione di un accesso diretto alle terme viola il principio di non discriminazione di cui all’art. 6, primo comma del Trattato.

143   Secondo la Commissione, i ricorrenti non spiegano per nulla come sarebbero stati oggetto di una discriminazione a causa della loro nazionalità ai sensi della disposizione citata. Gli interessati non sosterrebbero che l’albergo Siemens avrebbe beneficiato di un trattamento preferenziale in relazione ai suoi concorrenti austriaci in ragione della sua qualità di controllata di un gruppo tedesco.

 Giudizio del Tribunale

144   L’art 6, del Trattato dispone, al primo comma, che è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità «nel campo di applicazione del (...) trattato» e «senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste».

145   Nel presente caso, da una parte, è pacifico che l’impresa beneficiaria dell’aiuto contestato è una società di diritto austriaco e non è stato nemmeno sostenuto che tale aiuto sarebbe stato approvato perché la beneficiaria è una società controllata da un gruppo non austriaco.

146   D’altra parte, l’art. 6, primo comma, del Trattato tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (sentenze della Corte 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 11, e 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 18).

147   Ne consegue che l’art. 6, primo comma, del Trattato non può essere applicato autonomamente nell’ambito della presente controversia, a causa dell’esistenza di norme di concorrenza del Trattato CE. Queste intendono le discriminazioni, non in relazione alla nazionalità delle imprese asseritamente pregiudicate, ma con riferimento al mercato settoriale e geografico preso in considerazione.

148   Occorre considerare che il quinto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento

 Argomenti delle parti

149   I ricorrenti rilevano che l’aiuto controverso contravviene al programma generale relativo alla libertà di stabilimento destinato a garantire, ai sensi dell’art. 54, n. 3, lett. h), del Trattato CE (divenuto art. 44, n. 2, lett. h), CE), che le condizioni per lo stabilimento non siano falsate dagli aiuti accordati dagli Stati membri. Tali disposizioni avrebbero per oggetto di impedire che imprese straniere beneficino, quando si stabiliscono in uno Stato membro, di vantaggi di cui le imprese di tale Stato membro non dispongono.

150   La Commissione ritiene che un aiuto individuale non possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 54, n. 3, lett. h), del Trattato. Qualsiasi decisione che autorizza un aiuto di Stato avvantaggerebbe necessariamente solo l’impresa beneficiaria rendendo in tal modo più difficili le condizioni per lo stabilimento dei concorrenti. Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti implicherebbe che gli aiuti individuali sarebbero del tutto vietati ai sensi di tale disposizione, risultato che le alte parti contraenti non hanno sicuramente mai preso in considerazione.

151   Si dovrebbe quindi pensare che la disposizione fatta valere ha come obiettivo di vietare gli aiuti allo stabilimento all’estero. Orbene, la decisione impugnata non riguarderebbe questo tipo di aiuti.

 Giudizio del Tribunale

152   Dagli argomenti che precedono, in particolare dall’esame del quinto motivo, risulta che la decisione impugnata accerta la compatibilità con il mercato comune di un aiuto concesso dalle autorità austriache all’insediamento di un’impresa di diritto austriaco avente sede nel territorio austriaco.

153   Orbene, come emerge dall’art. 52, primo comma, del Trattato CE, (divenuto, in seguito a modifica, art. 43, primo comma, CE) e dall’art. 58, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 48, primo comma, CE), le disposizioni relative al diritto di stabilimento sono dirette all’eliminazione delle restrizioni ostacolanti la libertà di stabilimento dei cittadini e delle società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, ipotesi estranea alla fattispecie.

154   Ne consegue che le disposizioni fatte valere sono inapplicabili alla presente fattispecie.

155   Occorre considerare che il sesto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

 Sul settimo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni comunitarie relative alla tutela dell’ambiente

 Argomenti delle parti

156   I ricorrenti considerano che la Commissione ha violato le disposizioni dell’art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE), in quanto il progetto immobiliare avrebbe richiesto una valutazione dei suoi effetti sull’ambiente, in applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40). Tuttavia, la Commissione non avrebbe esaminato, nella motivazione della decisione impugnata, in che misura i danni ambientali del progetto avrebbero avuto un effetto sullo sviluppo della regione termale della Stiria.

157   La Commissione ammette che il progetto alberghiero avrebbe potuto aver bisogno di un esame della sua compatibilità con l’ambiente. Tuttavia, non sarebbe detto che un tale esame non abbia avuto luogo né sarebbe dimostrato in che misura il fatto che un tale esame avrebbe dovuto aver luogo comporti l’illegittimità della decisione impugnata. Inoltre, la Commissione non sarebbe competente per statuire sulla compatibilità dei progetti di aiuti individuali con l’ambiente, in particolare, nell’ambito di una decisione ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato.

 Giudizio del Tribunale

158   La sola causa di incompatibilità del progetto alberghiero in questione con l’art. 130 R del Trattato fatta valere dai ricorrenti è la mancata valutazione degli effetti di tale progetto sull’ambiente. Orbene, se i «complessi alberghieri» figurano effettivamente tra i progetti di cui all’allegato II, punto 12, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), essi sono soggetti in questa qualità, ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva, ad una valutazione del loro impatto ambientale solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo esigano.

159   Di conseguenza, un’eventuale violazione della direttiva 85/337 da parte delle autorità nazionali competenti potrebbe all’occorrenza dar luogo, se del caso, ad un procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato ai sensi dell’art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), ma non può costituire una grave difficoltà nell’ambito del giudizio che la Commissione deve dare sulla compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune.

160   Ad abundantiam, si può rilevare che il Verwaltungsgerichtshof della Repubblica d’Austria, con sentenza 23 maggio 2001, ha respinto l’opposizione proposta, in particolare, da tre dei ricorrenti contro l’autorizzazione alla costruzione rilasciata sulla base del progetto dell’albergo Siemens, poiché questa non necessitava di uno studio d’impatto ambientale.

161   Occorre quindi considerare che il settimo motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

 Sull’ottavo motivo, relativo allo sviamento di potere

 Argomenti delle parti

162   I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è stata adottata per fini diversi da quelli in essa indicati. Da una parte, essa avrebbe escluso dalla valutazione dell’aiuto di Stato di cui trattasi l’accordo di prenotazione reciproca concluso tra le terme e l’albergo Siemens. D’altra parte la decisione impugnata si riferirebbe allo studio di Pannell Kerr Forster Associates, anche se questo non prende in considerazione il progetto di albergo di cui trattasi come un «investimento particolarmente attraente».

163   La Commissione esclude qualsiasi possibilità di sviamento di potere. L’accordo di prenotazione reciproca costituirebbe una transazione di diritto comune a titolo oneroso. L’assenza di interesse particolare dell’investimento di cui trattasi rilevata dallo studio citato significherebbe solo che l’investitore interessato non può contare su profitti spettacolari.

 Giudizio del Tribunale

164   Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall’istituzione, o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-2329, punto 131).

165   Orbene, da nessun elemento del fascicolo emerge un indizio che possa accreditare l’idea che il procedimento culminato nell’adozione della decisione impugnata sarebbe stato avviato con uno scopo diverso da quello di autorizzare un aiuto allo sviluppo di una regione a cui l’aiuto può essere erogato a tale titolo.

166   L’ottavo motivo non può quindi essere accolto.

167   Ciò premesso, nessuno dei motivi formulati dai ricorrenti permette di ritenere che la Commissione sia stata confrontata a gravi difficoltà che le avrebbero imposto di avviare il procedimento formale d’esame previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato.

168   Il ricorso deve quindi essere interamente respinto.

 Sulle spese

169   Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, che aveva concluso in tal senso.

170   In forza dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti in una causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che la Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I ricorrenti sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione.

3)      La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf

Azizi

Jaeger

Legal

 

      Martins Ribeiro

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 gennaio 2004.

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: il tedesco.