Language of document : ECLI:EU:T:2004:10

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
20 gennaio 2004 (1)

«Dipendenti - Concorso generale - Ricorso di annullamento - Procedura di preselezione - Svolgimento delle prove - Annullamento retroattivo di talune domande a scelta multipla - Principio di parità di trattamento - Principio di legittimo affidamento»

Nella causa T-195/02,

Anselmo Briganti, residente a Taranto, rappresentato dall'avv. G. Sciusco, con domicilio eletto in Lussemburgo

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente principalmente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/11/01 di non ammettere il ricorrente alle prove successive alle prove di preselezione,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE



composto dal giudice J.D. Cooke, in qualità di giudice unico,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 novembre 2003,vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Fatti

1
Il 9 ottobre 2001 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il bando di concorso generale COM/A/11/01 (in prosieguo: il «bando di concorso») ai fini della costituzione di una riserva di assunzione di amministratori di carriera A5/A4 nei settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» (GU C 283 A, pag. 13).

2
Il punto I 1 del bando di concorso, intitolato «Informazioni generali», è del seguente tenore:

«Il presente concorso ─ COM/A/11/01 ─ è organizzato per il reclutamento di amministratori principali (carriera A5/A4) nel settore "giustizia e affari interni" ─ al fine di creare un elenco di 30 candidati idonei nell'intento di coprire un numero di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25, e nel settore "diritto civile e penale" ─ al fine di creare un elenco di 30 candidati idonei nell'intento di coprire un numero di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25».

3
Il punto I 5 del bando di concorso, intitolato «Fasi successive della procedura», precisa quanto segue:

«(...)

Prima fase: formulario d'iscrizione a lettura ottica e test di preselezione

Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve riempire e firmare il formulario d'iscrizione a lettura ottica originale allegato al presente bando e spedirlo per posta raccomandata prima della scadenza indicata, senza accludervi ancora alcun documento giustificativo, tranne un eventuale attestato d'invalidità per i disabili (cfr. punto X.5).

Il candidato deve scegliere uno solo dei due settori che formano oggetto del presente concorso e non può più modificare ulteriormente questa scelta.

I candidati che hanno inviato il formulario d'iscrizione a lettura ottica entro il termine prescritto e che soddisfano alle condizioni generali di ammissione e alla condizione particolare del presente bando relativa al limite di età sono convocati ai test di preselezione (cfr. titolo IV).

Seconda fase: candidatura completa

Una volta effettuata la correzione dei test di preselezione, i candidati che hanno ottenuto i 100 migliori punteggi nel settore "giustizia e affari interni" e i 100 migliori punteggi nel settore "diritto civile e penale" sono invitati a compilare l'atto di candidatura che sarà loro spedito personalmente per posta. (...).

La giuria vaglia le candidature pervenutele e compila l'elenco dei candidati che soddisfano a tutte le condizioni del bando di concorso e che saranno ammessi alla prova scritta (cfr. titolo III).

Terza fase: prova scritta

Una volta effettuata la correzione della prova scritta, i candidati che hanno ottenuto in questa prova i 50 migliori punteggi nel settore "giustizia e affari interni" e i 50 migliori punteggi nel settore "diritto civile e penale" sono ammessi alla prova orale (cfr. titolo VI).

Quarta fase: prova orale e compilazione degli elenchi degli idonei

Dopo la prova orale, i candidati che hanno ottenuto, nell'insieme della prova scritta e della prova orale, i 30 migliori punteggi nel settore "giustizia e affari interni" e i 30 migliori punteggi nel settore "diritto civile e penale" sono iscritti nell'elenco degli idonei (cfr. titolo VII)».

4
I test di preselezione erano in numero di quattro. Il punto V del bando di concorso, intitolato «Test di preselezione ─ Valutazione», prevede:

«a)
Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze specifiche del candidato nel settore prescelto:

-
"giustizia e affari interni"

o

-
"diritto civile e penale".

Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il "test a)"].

b)
Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le attitudini e le capacità generali dei candidati, segnatamente in materia di ragionamento verbale e numerico.

Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il "test b)"].

c)
Test costituito da una serie di domande a scelta multipla concernenti i principali sviluppi dell'unificazione europea e delle varie politiche comunitarie.

Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il "test c)"].

d)
Test costituito da una serie di domande a scelta multipla volte a verificare il livello di conoscenza di una seconda lingua comunitaria, a scelta del candidato, che quest'ultimo è tenuto a precisare nel formulario d'iscrizione a lettura ottica.

Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il "test d)"].

NB:

(...)

Nei test di preselezione, le risposte sbagliate non vengono penalizzate.

Per ogni test, un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto è eliminatorio».

5
Il test a) riguardava solo il settore specifico scelto dal candidato, mentre i test b), c) e d) erano comuni ai due settori.

6
Il punto VI del bando di concorso precisa in particolare:

«La durata dei test di preselezione e delle prove è stabilita dalla giuria e verrà comunicata ai candidati nella rispettiva lettera di convocazione».

7
Risulta dalle istruzioni distribuite ai candidati all'atto dei test di preselezione che essi disponevano di 50 minuti per presentare il test a) (costituito da 40 domande) e di 35 minuti per presentare il test b) (costituito da 30 domande). Il tempo impartito per i test c) e d) era in totale di 1 ora e 15 minuti. I test c) e d) erano costituiti, rispettivamente, da 40 e 42 domande.

8
Il ricorrente, avvocato in possesso della cittadinanza italiana, si è iscritto al concorso COM/A/11/01 optando per il settore «Giustizia e affari interni». Con lettera 22 marzo 2002 egli è stato invitato a partecipare ai test di preselezione, svoltisi a Roma il 26 aprile 2002.

9
Con lettera 4 giugno 2002 il presidente della commissione esaminatrice ha informato il ricorrente che i risultati dallo stesso ottenuti nei test di preselezione erano insufficienti a consentirgli di passare alla seconda fase del concorso. I punteggi ottenuti dal ricorrente erano i seguenti: 17,436/40 per il test a), ossia un punteggio inferiore al minimo richiesto, 26,667/40 per il test b), 10,256/20 per il test c) e 16,19/20 per il test d).

10
A tale lettera del 4 giugno 2002 era allegato un foglio informativo del seguente tenore:

«A seguito di errori constatati dopo lo svolgimento dei test di preselezione, la commissione esaminatrice ha deciso di annullare le seguenti domande a scelta multipla:

-
Test a), (settore 01 ─ "Giustizia e affari interni"): domanda 38

-
Test c), (test sull'Unione europea): domanda 3.

Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati, la decisione di annullare tali domande è stata applicata per tutte le versioni linguistiche. Per ciascun test interessato dall'annullamento, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo la votazione indicata nel bando di concorso ─ che resta invariata ─ per il numero delle domande residue».


Procedimento e conclusioni delle parti

11
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2002, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12
Con atto separato, registrato in pari data nella cancelleria del Tribunale, egli ha altresì proposto un'istanza di procedura accelerata ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

13
L'11 luglio 2002 la Commissione ha presentato osservazioni scritte su tale istanza, chiedendo il rigetto di quest'ultima.

14
Con decisione della Quinta Sezione del Tribunale 30 luglio 2002, l'istanza di procedura accelerata è stata respinta.

15
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

16
Conformemente alle disposizioni degli artt. 14, n. 2, punto 1, e 51, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale (Quinta Sezione) ha altresì assegnato la causa al sig. J.D. Cooke, in qualità di giudice unico.

17
Sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti rivolti dal Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 24 novembre 2003.

18
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-
in via principale:

-
annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/11/01 di non ammetterlo alle prove successive ai test di preselezione;

-
annullare il criterio di valutazione stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso;

-
annullare le prove relative al test a) del concorso COM/A/11/01, per quanto riguarda il settore «Giustizia e affari interni»;

-
annullare gli atti della commissione esaminatrice relativi al settore «Giustizia e affari interni» e successivi ai test di preselezione, e

-
condannare la Commissione alle spese;

-
in subordine, annullare anche:

-
le prove relative al test c) del concorso COM/A/11/01, e

-
tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» e successivi ai test di preselezione.

19
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-
respingere il ricorso in quanto infondato o irricevibile;

-
statuire sulle spese come di diritto.


Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

20
La Commissione eccepisce l'irricevibilità, per difetto di interesse ad agire, del capo delle conclusioni presentato dal ricorrente in via subordinata e diretto al'annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» per la parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale». Essa sottolinea che il ricorrente non aveva infatti optato per quest'ultimo settore. Solo le conclusioni dirette all'annullamento delle operazioni relative al settore «Giustizia e affari interni» sarebbero pertanto ricevibili (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa C-164/87, Luciano Simonelle/Commissione, Racc. pag. 3807, punti 11-13).

21
Il ricorrente non si pronuncia espressamente su questo motivo di irricevibilità nelle sue memorie. All'udienza esso ha rilevato che il concorso di cui trattasi era unico e che egli aveva avuto la possibilità di scegliere tra i due settori che esso riguardava.

Giudizio del Tribunale

22
Occorre constatare che il concorso COM/A/11/01 è diviso in due settori, e cioè i settori «Giustizia e affari interni», da una parte, e «Diritto civile e penale», dall'altra. In forza del punto I 1 del bando di concorso, tale concorso è diretto alla costituzione di due elenchi di riserva distinti, uno per ciascuno di questi settori. Su ciascuno di questi due elenchi di riserva sono iscritti 30 candidati idonei e a partire da ciascun elenco possono essere coperti 25 posti. Si deve aggiungere che i candidati erano obbligati a scegliere, nel formulario d'iscrizione, «uno solo dei due settori, pena la nullità della candidatura», e che la loro scelta non poteva essere modificata successivamente (punti I 1 e I 5 del bando di concorso). Al termine dei test di preselezione, solo i candidati che avevano ottenuto i 100 migliori punteggi per ciascuno dei settori erano ammessi alla seconda fase del concorso (punti I 5 e VI A del bando di concorso). Da quanto precede discende che il bando di concorso riguardava due settori distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

23
Avendo optato per il settore «Giustizia e affari interni», il ricorrente non era in concorrenza con i candidati che avevano optato per il settore «Diritto civile e penale» e i punteggi attribuiti a questi ultimi candidati non hanno avuto alcuna influenza su quelli dei 100 migliori candidati del settore «Giustizia e affari interni». Gli atti della Commissione relativi al settore «Diritto civile e penale» non hanno pertanto avuto alcuna incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente. Solo gli atti relativi al settore «Giustizia e affari interni» possono, in ogni caso, essere pregiudizievoli nei suoi confronti.

24
Da quanto precede risulta che il capo delle conclusioni diretto all'annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice del concorso relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» dev'essere dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale».


Nel merito

25
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo è relativo alla formulazione errata delle domande. Il secondo motivo è relativo a una violazione del principio di parità di trattamento. Il terzo motivo è relativo a una violazione del «principio di esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità dei candidati». Il quarto motivo è relativo all'illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all'inosservanza degli obblighi contrattuali. Infine, il quinto motivo è relativo a una violazione del legittimo affidamento.

Sul primo motivo, relativo alla formulazione errata delle domande

Argomenti delle parti

26
Il ricorrente contesta, innanzi tutto, la pertinenza dell'argomento della Commissione secondo il quale, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata e se egli vi avesse risposto correttamente, non avrebbe ottenuto il punteggio minimo richiesto. Egli sostiene che l'analisi dell'accaduto non può limitarsi «alla mera valutazione aritmetica delle risposte fornite alle domande corrette, ma deve necessariamente allargarsi all'errore compiuto nella formulazione dei quesiti». A suo parere, «se non si comprende questo aspetto si banalizza l'intera questione riconducendola entro i limiti di una non si sa quanto ammissibile censura in ordine alla sola valutazione delle prove». D'altro canto, il ricorrente fa osservare che non si sa con certezza se lo stesso punteggio sia stato attribuito a ciascuna domanda o se alle diverse domande sia stato assegnato un punteggio differente in base al loro grado di difficoltà e che la Commissione non ha risposto alle sue domande di chiarimento a questo proposito. In ragione del punteggio attribuitogli e dei decimali, il ricorrente suppone che la commissione esaminatrice non abbia attribuito lo stesso punteggio ad ogni domanda. In un tale caso, il ragionamento matematico della Commissione sarebbe ancor più privo di fondamento.

27
Il ricorrente fa poi valere di aver incontrato serie difficoltà a risolvere le domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) a seguito dell'errata formulazione delle stesse. Egli sostiene che, in tal modo, è stato illegittimamente privato di «molto tempo» che avrebbe potuto dedicare a rispondere alle altre domande di tali test.

28
Il ricorrente fa osservare che, per i test b) e d), le cui domande non erano viziate da alcun errore, egli ha ottenuto un punteggio ampiamente superiore al punteggio minimo richiesto. Ciò risulterebbe dal fatto che egli ha potuto ripartire equamente il tempo disponibile per rispondere a ciascuna questione. Invece, il risultato da lui ottenuto per il test c) sarebbe solo leggermente superiore al punteggio minimo richiesto e quello da lui ottenuto per il test a) sarebbe leggermente inferiore al punteggio minimo richiesto. Se questi ultimi test non fossero stati viziati da errori, egli avrebbe potuto ottenere un punteggio tale da permettergli di figurare nell'elenco dei 100 migliori candidati ammessi alla fase successiva del concorso. Il ricorrente ritiene che la Commissione non possa trarre argomento dal fatto che egli aveva ottenuto, per il test c), un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, dato che l'errore nella formulazione della domanda n. 3 di questo test era più facilmente rilevabile di quello relativo alla domanda n. 38 del test a).

29
Nella replica, il ricorrente contesta la pertinenza, nella fattispecie, della giurisprudenza relativa al potere discrezionale della commissione esaminatrice del concorso fatta valere dalla Commissione. A suo parere, quest'ultima ha adottato un metodo assurdo per rimediare al problema da essa stessa creato e connesso all'errore commesso nella valutazione e nella formulazione delle domande. Tale giurisprudenza sarebbe inconferente, non risponderebbe agli argomenti sollevati e riguarderebbe fatti diversi da quelli del caso di specie. Infine, il ricorrente ritiene che non esista, nella fattispecie, alcun ostacolo a «una ripetizione delle prove del concorso».

30
La Commissione contesta il ragionamento del ricorrente. Essa sostiene, in particolare, che, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata e se il ricorrente vi avesse risposto correttamente, quest'ultimo non avrebbe ottenuto il punteggio minimo richiesto.

Giudizio del Tribunale

31
Occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che la commissione esaminatrice di un concorso dispone, nell'ambito delle condizioni e degli obblighi fissati nel bando di concorso, di un ampio potere discrezionale circa il preciso contenuto delle prove di concorso e le modalità con cui le stesse devono essere svolte. Il giudice comunitario può pertanto sindacare le modalità delle prove solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l'imparzialità della scelta effettuata fra di essi (sentenza del Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-233 e II-663, punto 37). Il citato potere discrezionale dev'essere riconosciuto alla commissione esaminatrice anche allorquando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, per il quale appunto, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona amministrazione, siffatte irregolarità non possono essere sanate mediante la ripetizione delle prove di concorso (sentenza del Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, confermata su impugnazione da ordinanza della Corte 13 dicembre 2001, causa C-263/01 P, Giulietti/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

32
L'argomento del ricorrente secondo il quale egli ha incontrato serie difficoltà a rispondere alle domande annullate a causa della loro errata formulazione ed è stato, in tal modo, illegittimamente privato di «molto tempo», che egli avrebbe potuto dedicare a rispondere alle altre domande di tali test, non può essere accolto. Infatti, tale argomento non si riferisce né a un'irregolarità delle condizioni di concorso imposte ai candidati né a una disparità nella valutazione, da parte della commissione esaminatrice del concorso, dei vari candidati, ma al comportamento individuale di questi ultimi, in quanto il tempo dedicato a rispondere alle domande poste dipende unicamente dalla scelta di ciascun candidato. In altri termini, tale argomento, lungi dal dimostrare che una qualsiasi discriminazione è stata commessa, si limita a sottolineare l'esistenza di differenze tra i candidati partecipanti a un concorso. L'annullamento di talune domande aveva appunto l'obiettivo di permettere una valutazione obiettiva delle qualità individuali dei candidati nell'ambito del concorso, escludendo ogni disparità di trattamento dovuta a una valutazione di tali candidati sulla base di criteri non identici o comparabili (sentenza Giulietti e a./Commissione, cit., punto 59; ordinanza Giulietti/Commissione, cit., punto 35, e sentenze del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99, Gerochristos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 26, e 17 settembre 2003, causa T-233/02, Alexandratos/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58).

33
La supposizione del ricorrente secondo cui, dopo l'annullamento delle domande irregolari, la commissione esaminatrice non ha attribuito lo stesso numero di punti a ciascuna domanda non è assolutamente fondata. Da una parte, la commissione esaminatrice ha spiegato, nella comunicazione inviata al ricorrente il 4 giugno 2002, che «per ciascun test interessato dall'annullamento, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio indicato nel bando di concorso ─ che resta invariato ─ per il numero delle domande residue». D'altra parte, in occasione dell'udienza pubblica, la Commissione ha confermato che ciascuna domanda aveva lo stesso valore.

34
In ogni caso, occorre rilevare che all'udienza il ricorrente ha confermato di aver risposto alle 40 domande del test a) e la Commissione ha confermato che questo test era costituito da 40 domande del valore di un punto ciascuna. Di conseguenza, anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata, e supponendo che il ricorrente vi avesse risposto correttamente, il punteggio ottenuto da quest'ultimo sarebbe rimasto inferiore al minimo richiesto di 20 su 40 (v. supra, punto 9).

35
Per queste ragioni occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

36
Il ricorrente sostiene che il principio di parità di trattamento è stato violato sotto due profili.

37
In primo luogo, egli rileva che, mentre l'annullamento della domanda n. 3 del test c) riguardava i due settori del concorso controverso, l'annullamento della domanda n. 38 del test a) riguardava solo il settore «Giustizia e affari interni». Ora, le difficoltà incontrate dai candidati che avevano optato per quest'ultimo settore sarebbero state obiettivamente diverse da quelle incontrate dai candidati che avevano scelto l'altro settore. D'altro canto, mentre la formulazione errata della domanda n. 3 del test c) avrebbe fatto perdere tempo ai candidati nei due settori, quella della domanda n. 38 del test a) avrebbe penalizzato unicamente i candidati che avevano optato per il settore «Giustizia e affari interni».

38
Il ricorrente contesta la fondatezza dell'argomento che la Commissione trae dal fatto che il concorso prevede due categorie distinte di candidati concorrenti per due elenchi di posti distinti. Egli fa rilevare, al riguardo, che il concorso controverso è «inequivocabilmente unico» e che i candidati avevano la possibilità di parteciparvi optando vuoi per il settore «Giustizia e affari interni» vuoi per il settore «Diritto civile e penale». Egli precisa che, in quanto avvocato regolarmente iscritto all'ordine degli avvocati, egli avrebbe potuto scegliere sia il primo settore sia il secondo. Egli ritiene che i candidati che, per caso o in relazione alle loro esigenze personali, hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni» siano stati penalizzati rispetto a quanti avevano optato per l'altro settore poiché questi ultimi, in violazione del principio di parità di trattamento, hanno avuto a disposizione una domanda in più per superare il concorso.

39
In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il principio di parità di trattamento è stato violato anche con riferimento ai soli candidati che hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni». Non tutti i candidati avrebbero infatti avuto le stesse difficoltà a rispondere alla domanda n. 38 del test a). Così, alcuni candidati, come il ricorrente stesso, avrebbero perduto cinque minuti per tentare di rispondere a tale domanda, altri meno tempo e altri più tempo. Altri candidati avrebbero dato una risposta a caso «perdendo» soltanto dieci secondi. Tale situazione avrebbe creato una «intollerabile e iniqua disparità tra i candidati nel tempo loro assegnato».

40
La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

41
Secondo una giurisprudenza costante, sussiste violazione del principio della parità di trattamento solo quando due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, vengono trattate in modo diverso, o quando due situazioni diverse sono trattate in modo identico (sentenze del Tribunale 25 maggio 2000, causa T-173/99, Elkaïm/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-101 e II-433, punto 64, e 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50).

42
La prima parte del secondo motivo, relativo a una discriminazione tra i candidati del settore «Giustizia e affari interni» e quelli del settore «Diritto civile e penale», è manifestamente infondata. Infatti, come è già stato rilevato al precedente punto 22, questi due settori sono distinti e indipendenti l'uno dall'altro. Avendo optato per il settore «Giustizia e affari interni», il ricorrente non può pretendere di essere trattato allo stesso modo dei candidati del settore «Diritto civile e penale» poiché si trova in una situazione diversa da questi ultimi.

43
Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, basta rilevare che le censure del ricorrente devono essere respinte per i motivi indicati ai precedenti punti 31-33.

44
D'altro canto, supponendo che la formulazione della domanda n. 38 abbia posto problemi, ciascuno dei candidati che avevano scelto il settore «Giustizia e affari interni» si sarebbe trovato di fronte agli stessi problemi. L'argomento del ricorrente secondo il quale taluni dei candidati hanno perso più tempo di altri per tentare di rispondere a tale domanda è fondato su semplici supposizioni da parte sua.

45
Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, relativo a una violazione del principio di un'esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità del candidati«principio di un'esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità del candidati»

Argomenti delle parti

46
Il ricorrente sostiene che gli errori commessi dalla commissione esaminatrice del concorso hanno influenzato negativamente lo svolgimento delle prove relative ai test a) e c), in maniera tale «da inficiare anche un'esatta valutazione dei candidati a ricoprire i posti di cui al bando di concorso».

47
Egli fa valere che proprio i candidati più preparati sono stati quelli maggiormente penalizzati dagli errori commessi dalla commissione esaminatrice del concorso nella formulazione delle domande successivamente annullate. A suo parere, infatti, «tali candidati, in virtù della loro maggiore preparazione, nel rilevare che qualcosa non quadrava in ordine alle risposte da dare alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) sono proprio loro che hanno speso maggiori energie e tempo inutilmente al fine di cercare di individuare una risposta che non poteva essere data e subendo pertanto maggiormente gli effetti negativi della perdita di tempo consequenziale». Egli aggiunge che, al contrario, i candidati che non erano ben preparati e che, di conseguenza, non avevano rilevato alcun errore nella redazione di tali domande sono stati favoriti rispetto agli altri «in quanto non hanno speso energie né perso tempo inutilmente e hanno ripartito equamente il tempo assegnato per tutte le domande». Il ricorrente asserisce altresì che i candidati che avevano «una preparazione minima (quantomeno nelle materie di cui alle domande annullate)» sono stati favoriti «poiché sono state annullate le domande cui non avrebbero comunque potuto rispondere esattamente se non casualmente».

48
Infine, il ricorrente sostiene che «l'intera dinamica concorsuale» è stata alterata dal comportamento della commissione esaminatrice del concorso. Egli precisa che i test di preselezione sono stati predisposti da esperti e che essi sono essenziali per una valutazione corretta e seria dei candidati. Secondo il ricorrente, «se tali test, così come formulati dagli esperti, prevedono che devono necessariamente consistere in un determinato numero di risposte ad un determinato numero di domande in un determinato lasso di tempo e che vi devono essere dei punteggi minimi da superare per ogni test con un criterio di valutazione stabilito, il venir meno di anche uno solo di tali elementi fa venire meno tutto il sistema di valutazione inficiandolo all'origine».

49
La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

50
Si deve ricordare che il Tribunale non può sindacare il contenuto preciso di una prova, a meno che esso non esuli dall'ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estraneo agli scopi della prova del concorso (sentenza Kaps/Corte di giustizia, cit., punto 37, e sentenza della Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens/Commissione, Racc. pag. 1819, punto 14).

51
Nella fattispecie, il bando di concorso non prevede né il numero di domande che ciascun test deve comprendere né la durata dei test, ma si limita a fissare il numero di punti per i test (v. precedente punto 4). A seguito dell'annullamento delle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c), la commissione esaminatrice del concorso non ha modificato il numero di punti per i test. Come indicato al precedente punto 33, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio indicato nel bando di concorso per il numero di domande residue. Così, i parametri di valutazione previsti dal bando di concorso sono rimasti inalterati a seguito dell'annullamento delle domande controverse.

52
D'altro canto, non si può pretendere che le finalità della prova o del concorso siano state alterate dalla decisione della commissione esaminatrice del concorso di annullare le domande controverse. L'annullamento di due domande su un totale di 152 (v. il precedente punto 7) non era determinante e la sostanza delle prove è appena cambiata.

53
L'argomento del ricorrente secondo il quale non poteva essere operata una valutazione esatta dei candidati in quanto i candidati più preparati avrebbero perso più tempo per tentare di rispondere alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) rispetto ai candidati meno preparati di loro è fondata su mere supposizioni in ordine al tempo dedicato dai candidati alle domande controverse e al loro grado di preparazione del concorso e non può pertanto essere accolto. Inoltre, come spiegato al precedente punto 32 nell'ambito dell'esame del primo motivo, il tempo impiegato da un candidato su una domanda dipende unicamente dalla scelta soggettiva di quest'ultimo.

54
Occorre pertanto respingere anche il terzo motivo sollevato dal ricorrente.

Sul quarto motivo, relativo all'illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all'inosservanza degli obblighi contrattuali

Argomenti delle parti

55
Il ricorrente fa valere, innanzi tutto, che la commissione esaminatrice del concorso, annullando due domande dei test di preselezione, ha modificato i «parametri di valutazione anteriormente stabiliti» e, in tal modo, è venuta meno ai propri obblighi contrattuali. A suo parere, «una volta che il candidato ha aderito alla proposta della commissione al fine di partecipare alla selezione per il reclutamento degli amministratori (...), il contratto si è perfezionato nei modi e nei termini di cui al bando di concorso, i quali possono essere modificati solo consensualmente e non arbitrariamente e unilateralmente».

56
Il ricorrente ritiene poi che la sola maniera di rimediare alle irregolarità dei test di preselezione sarebbe consistita nel sottoporre nuovamente alle prove relative ai test a) e c), senza modificare le altre prove, i candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto nei test b) e d). Nulla osterebbe a tale ripetizione delle prove e questo sarebbe il solo modo di garantire un'assoluta regolarità e l'assenza di ogni vizio.

57
Infine, il ricorrente contesta la fondatezza dell'argomento della Commissione, addotto nelle sue osservazioni sull'istanza di procedura accelerata, secondo il quale, anche se il Tribunale dovesse accogliere la sua domanda di annullamento non solo della decisione impugnata, ma anche degli atti posteriori ai test di preselezione, sarebbe sufficiente, per salvaguardare i diritti dei candidati lesi dalle irregolarità, che l'autorità che ha il potere di nomina organizzasse un nuovo concorso per tali candidati. Tale soluzione sarebbe «semplicemente assurda oltre che improponibile». Essa costituirebbe soltanto un «contentino» in quanto i posti interessati sono già occupati da candidati che hanno vinto il concorso controverso. D'altro canto, sarebbe impensabile indire un nuovo concorso ad hoc per il ricorrente anche se fosse il solo a parteciparvi. Il ricorrente aggiunge che l'annullamento di una prova preselettiva a carattere eliminatorio vizia sin dall'inizio il concorso sia per lui sia per gli altri candidati.

58
La Commissione contesta la fondatezza dell'argomentazione del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

59
Come è già stato constatato al precedente punto 51, la commissione esaminatrice non ha modificato i parametri previsti dal bando di concorso nel caso di specie. Di conseguenza, anche questo motivo dev'essere respinto.

60
In ogni caso, anche supponendo che vi sia stata, quod non, una modifica del bando di concorso, non può essere sostenuto che la commissione esaminatrice del concorso sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Non esiste, infatti, alcun contratto tra il ricorrente e la commissione esaminatrice del concorso. I rapporti giuridici tra i dipendenti, ivi compresi gli eventuali candidati al pubblico impiego, e l'istituzione interessata sono di natura statutaria e non contrattuale (sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-74/98, Mammarella/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-151 e II-797, punto 25).

Sul quinto motivo, relativo a una violazione del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

61
Il ricorrente sostiene che la commissione esaminatrice ha violato il principio del legittimo affidamento. Egli fa valere, a questo proposito, una sentenza del Consiglio di Stato italiano «la cui massima enuncia che, qualora vi siano fatti della pubblica amministrazione nel cui operato il cittadino è autorizzato a prestare affidamento, deve applicarsi il principio secondo cui gli errori degli agenti pubblici ─ nella fattispecie della commissione esaminatrice ─ non possono ridondare in danno dei privati (sentenza n. 1626 del Consiglio di Stato italiano, quinta sezione, del 26 ottobre 1999)».

62
La Commissione respinge l'argomentazione del ricorrente.

Giudizio del Tribunale

63
Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione da cui risulti che l'amministrazione comunitaria ha fatto nascere in lui, fornendo assicurazioni precise, fondate aspettative (sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-13 e II-31, punto 25).

64
Nella fattispecie il ricorrente non spiega in alcun modo quali siano le assicurazioni precise a lui fornite. Di conseguenza occorre respingere il motivo relativo a una violazione del legittimo affidamento.

65
In ogni caso, in quanto le condizioni esposte nel bando di concorso possano essere considerate implicanti assicurazioni del genere, dalle considerazioni esposte dal Tribunale nell'ambito del terzo motivo (v. precedente punto 51) risulta che esse sono state pienamente rispettate dato che tutti i parametri del bando di concorso sono rimasti inalterati.


Sulle spese

66
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti nonché, per analogia, le persone che rivendicano lo status di dipendente, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse. Poiché il ricorrente è risultato soccombente in toto, ciascuna delle parti sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1 -
Lingua processuale: l'italiano.