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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Deutsche Verkehrsbank AG contro la Commissione delle Comunità

europee, presentato il 1( marzo 2002

    (Causa T 60/02)

    (Lingua processuale: il tedesco)

Il 1( marzo 2002 la Deutsche Verkehrsbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. La ricorrente è rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

(in subordine, ridurre in maniera adeguata l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;

(condannare la convenuta alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione C (2001) 3693 dell'11 dicembre 2001 nel procedimento COMP-1/37.919 (ex 37.391) - Commissioni bancarie per il cambio di valute nella zona euro, con cui la Commissione ha accertato la partecipazione della convenuta ad un accordo, durante la fase transitoria di passaggio all'euro dal 1( gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, sulla riscossione di una commissione percentuale con un prezzo d'obbiettivo di circa il 3% per spese di cambio di banconote delle valute dei partecipanti e le ha inflitto una ammenda di euro 14 milioni.

La ricorrente fa valere quanto segue:

Essa non svolgerebbe le operazioni di cambio qui in oggetto, ma sarebbe attiva esclusivamente nel commercio interbancario, cioè nel commercio all'ingrosso di banconote e nel commercio delle valute, vale a dire nel commercio scritturale con valute estere.

La Commissione avrebbe utilizzato prove per le quali non avrebbe garantito alla ricorrente il diritto di essere sentita. Le avrebbe negato il diritto di visionare i documenti a suo favore. Avrebbe arbitrariamente discriminato la ricorrente quando si trattava di decidere su un'eventuale archiviazione informale del procedimento.

Con la decisione la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere, in quanto avrebbe perseguito fini politici extralegali, vale a dire avrebbe inteso indirizzare al pubblico un segnale in occasione dell'introduzione dell'EURO. Finché nel procedimento sommario pendente nella causa T-216/01 R vi erano domande su cui non era ancora stato statuito,l'adozione di una decisione finale sarebbe stata inammissibile.

Un pregiudizio sensibile del commercio interstatale non sarebbe stato provato.

La ricorrente non avrebbe partecipato né ad un accordo relativo al tipo di riscossione delle commissioni né ad un accordo sull'importo del prezzo d'obbiettivo. Il sistema delle commissioni non poteva essere oggetto di un accordo già solo perché, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1103/97, non vi era alcuna alternativa giuridicamente ammissibile. I mezzi di prova citati dalla convenuta sarebbero irrilevanti e contraddittori. L'ultimo mezzo di prova dedotto dalla convenuta sarebbe datato del 15.10.1997, cioè circa quattro anni e mezzo prima della conclusione dell'asserito accordo.Da tale momento non vi sarebbero più stati contatti tra le banche interessate. All'asserita riunione del cartello avrebbe partecipato un rappresentante della Deutsche Bundesbank e questa sarebbe stata informata ufficialmente dei risultati di tale riunione.

Per quanto riguarda la durata dell'asserito accordo la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto nel dispositivo della decisione è stata esposta una durata diversa da quella posta a base del calcolo dell'ammenda.

Gli importi di base stabiliti per il calcolo dell'ammenda sarebbero arbitrari e sproporzionati.

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