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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Waardals AS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1( marzo 2002

(causa T-62/02)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1( marzo 2002 la Waardals AS, rappresentata dai signori Trygve Olavson Laake e Jan Magne Langseth, dello studio legale Schiødt AS, Stavanger (Norvegia), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare l'art. 1 della decisione della Commissione nella parte che riguarda la ricorrente, o, in subordine, ridurre la durata dell'infrazione per quanto riguarda la ricorrente;

-annullare l'ammenda inflitta al ricorrente dall'art. 3, lett. f, della decisione, o, in subordine, ridurla in maniera sostanziale;

-accogliere la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento, incluse la convocazione e l'audizione di testimoni e l'accesso al verbale d'udienza redatto dalla Commissione;

-condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa impugnata nella causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione. I motivi e i principali argomenti sostenuti sono simili a quelli addotti nell'ambito di quella causa.

In particolare, la ricorrente sostiene:

- che la Commissione ha basato il calcolo dell'ammenda su una valutazione errata degli elementi di prova e dei fatti all'origine della controversia. In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che tutti i destinatari della decisione avessero commesso un'infrazione della stessa durata, vale a dire quattro anni e un mese. Così facendo, la Commissione non avrebbe considerato che l'infrazione della Waardals era cessata tra aprile 1995 e agosto 1995. La convenuta avrebbe ignorato il fatto che la ricorrente si è ritirata dal cartello e ha posto fine alle proprie infrazioni immediatamente dopo le indagini.

- che la Commissione ha calcolato in modo errato l'ammenda ed ha applicato in maniera scorretta gli orientamenti per il calcolo delle ammende. A tal riguardo, la ricorrente dichiara che l'ammenda è stata maggiorata sulla base della durata dell'infrazione e per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente distinto tra i membri del cartello. Inoltre la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente è stata invitata ad entrare a far parte di un cartello che già esisteva e non ha mai fatto parte del "circolo ristretto", né ha considerato che la Waardals ha applicato gli accordi in questione in maniera assai poco incisiva. Nell'infliggere le ammende, la convenuta non ha dunque rispettato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità e ha applicato erroneamente i suddetti orientamenti.

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