Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 settembre 2013

Causa F‑31/13

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, che il Tribunale annulli la decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 1º marzo 2012, completata il 12 marzo 2012, nonché la decisione di rigetto del suo reclamo del 12 luglio 2012, oltre al risarcimento dei danni asseritamente causatigli dalla decisione della Commissione del marzo 2002 di riassegnarlo dalla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) alla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio). Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per telefax, il 27 marzo 2013, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenza – Mancata presa in considerazione della data di ricevimento del telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per telefax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per telefax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Infatti, nella misura in cui non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, risulta evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento inviato per telefax non costituisce copia dell’originale dell’atto depositato per posta.

Peraltro, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

(v. punti 19, 20 e 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 novembre 2001, F/Corte dei Conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9