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Ricorso proposto il 29 aprile 2010 - Stichting Woonlinie e a. / Commissione

(Causa T-202/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Paesi Bassi), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Paesi Bassi), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Paesi Bassi), Stichting WoonInvest(Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi), Stichting Woonstede (Ede, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti E. Henny, T. Ottervanger e P. Glazener)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione con riferimento al regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 263 TFUE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) - Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del loro ricorso essa deducono otto motivi.

In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto qualificando tutte le misure di aiuto come parte di un regime di aiuti. A parere delle ricorrenti la terza e la quarta misura prese in considerazione dalla Commissione, a prescindere dalla loro qualificazione come provvedimenti di aiuto ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, sono state scorrettamente valutate come parte di un regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento n. 659/1999 1. La Commissione sarebbe quindi andata al di là delle sue competenze includendo entrambe le misure nella sua verifica circa la compatibilità di un regime di aiuti esistente con il mercato comune.

In secondo luogo, la decisione della Commissione nel procedimento E/2/2005 sarebbe basata su di una valutazione incompleta e manifestamente errata della relativa normativa nazionale e dei fatti rilevanti. Secondo le ricorrenti la Commissione non avrebbe verificato se nell'attuale disciplina olandese per il finanziamento dell'edilizia sociale esistesse concretamente un errore manifesto nella definizione dei servizi d'interesse economico generale.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe effettuato una valutazione scorretta e inaccurata, in quanto è giunta alla conclusione che la locazione di alloggi di edilizia sociale a persone con redditi significativamente elevati farebbe parte dei compiti pubblici affidati alle imprese operanti nel settore dell'edilizia sociale.

In quarto luogo, la Commissione si baserebbe su di un ragionamento giuridico errato e abuserebbe delle sue attribuzioni avendo richiesto allo Stato olandese una nuova definizione di "edilizia residenziale sociale". Le ricorrenti asseriscono che la Commissione avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza stabilendo una propria definizione di edilizia residenziale sociale quale servizio d'interesse economico generale, laddove ai Paesi Bassi deve essere riconosciuto a tale riguardo uno spazio di libertà di decisione al fine di decidere autonomamente la propria politica in detto ambito.

In quinto luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha operato alcuna distinzione fra la definizione di servizio d'interesse economico generale e la modalità di finanziamento dello stesso.

In sesto luogo, la Commissione avrebbe violato la decisione 2005/842/CE 2 avendo richiesto una descrizione specifica del servizio d'interesse economico generale. Le ricorrenti lamentano che la Commissione avrebbe a torto stabilito che uno Stato membro debba definire i servizi d'interesse economico generale sulla base di una soglia di reddito.

In settimo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione e violato l'art. 5 della decisione 2005/842/CE poiché non ha riscontrato che le modalità di finanziamento dei servizi d'interesse economico generale erano manifestamente inappropriate. Le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver trascurato di appurare se, con riferimento alla definizione di servizi d'interesse economico generale, potesse sussistere un'eventuale sovracompensazione.

In ottavo luogo, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento della procedura per la valutazione dei regimi di aiuto esistenti, redigendo, sulla base di detta procedura, un elenco tassativo di edifici da qualificare come beni immobili sociali, cosicché gli edifici non compresi nel menzionato elenco non potrebbero più figurare fra i servizi d'interesse economico generale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312, pag. 67).