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Ricorso proposto il 30 aprile 2010 - Stichting Woonpunt e a./ Commissione

(Causa T-203/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt (Beek, Paesi Bassi), Stichting Com.wonen (Rotterdam, Paesi Bassi), Woningstichting Haag Wonen (Den Haag, Paesi Bassi), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti E. Henny, T. Ottervanger e P. Glazener)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione con riferimento al regime di aiuti esistente ai sensi dell'art. 263 TFUE;

annullare la decisione della Commissione con riferimento alle nuove misure di aiuto ai sensi dell'art. 263 TFUE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) - Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale.

A sostegno della loro prima conclusione esse deducono otto motivi. I motivi fatti valere in tale contesto sono identici a quelli dedotti nella causa T-202/10, Stichting Woonlinie e a./Commissione.

A sostegno della loro seconda conclusione le ricorrenti fanno valere tre ulteriori motivi.

In primo luogo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 107 e 108 TFUE e il regolamento n. 659/19991 avendo considerato il progetto di aiuti a quartieri degradati come parte di un regime di aiuti esistente e imponendo condizioni vincolanti senza seguire l'iter della procedura di cui al regolamento n. 659/1999.

In secondo luogo le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver scorrettamente presupposto che il quarto criterio ai sensi della sentenza Altmark2 non fosse soddisfatto in quanto le imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale non sono selezionate tramite procedura di appalto pubblico. Secondo le ricorrenti la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la misura non conducesse ad inefficienze.

In terzo luogo, le ricorrenti lamentano che Commissione che avrebbe dovuto verificare se sussistesse sovracompensazione relativamente ai servizi d'interesse economico generale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Senetnza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).