Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 novembre 2015 (*)

«Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Competenza della Commissione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑544/13,

Dyson Ltd, con sede in Malmesbury (Regno Unito), rappresentata da F. Carlin, barrister, E. Batchelor e M. Healy, solicitors,

ricorrente,

      contro      

Commissione europea, rappresentata da E. White e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento, da parte della Dyson Ltd, ricorrente, società di diritto inglese che impiega 4 400 persone al mondo e che progetta, produce e commercializza, in più di sessanta paesi, aspirapolvere domestici i cui serbatoi per la polvere funzionano con contenitori per la raccolta della polvere senza sacco, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento impugnato è stato adottato dalla Commissione europea al fine di integrare la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1), per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere.

 La direttiva 2010/30

3        Ai sensi del suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, la direttiva 2010/30 «istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti», ed essa si applica «ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso».

4        Secondo l’articolo 5, lettera a), della direttiva 2010/30, gli Stati membri garantiscono che «i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla (...) direttiva e all’atto delegato».

5        L’articolo 10 della direttiva 2010/30, rubricato «Atti delegati», così dispone:

«1.      Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.

2.      I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)      in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)      i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;

c)      la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3.      Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

a)      tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto;

b)      valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c)      procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

d)      definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

4.      Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

a)      l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b)      le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

c)      le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’articolo 5;

d)      la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;

e)      (...)

f)      il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda;

g)      il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;

h)      eventualmente, la durata della classificazione energetica sull’etichetta secondo la lettera d);

i)      il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

j)      la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico».

6        L’articolo 11 della direttiva 2010/30, rubricato «Esercizio della delega», precisa quanto segue:

«1.      Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 12.

2.      Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(...)».

 Il regolamento impugnato

7        Il 3 maggio 2013, al fine di integrare la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato.

8        Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento impugnato «fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido».

9        L’articolo 3 del regolamento impugnato, rubricato «Responsabilità dei fornitori e calendario», così dispone:

«1.      I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1° settembre 2014:

a)      ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;

b)      sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III;

c)      il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;

d)      qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

e)      qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

2.      Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:

a)      per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1° settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II;

b)      per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1° settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II».

10      L’articolo 5 del regolamento impugnato, rubricato «Metodi di misurazione», precisa che le «informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI».

11      L’articolo 7 del regolamento impugnato, rubricato «Revisione», dispone quanto segue:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri».

12      Il punto 1 dell’allegato VI del regolamento impugnato precisa quanto segue:

«Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali metodi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato».

13      Il regolamento impugnato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 luglio 2013.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2013 la ricorrente ha chiesto al Tribunale l’annullamento del regolamento impugnato.

15      Con atto separato, depositato il medesimo giorno presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 76 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

16      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2013 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di procedimento accelerato della ricorrente.

17      Con decisione del 26 novembre 2013 la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che si statuisse mediante procedimento accelerato è stata respinta.

18      Il 21 novembre 2014 il Tribunale, su relazione del giudice relatore, ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

19      Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 4 febbraio 2015.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un difetto di competenza della Commissione, il secondo motivo su una carenza di motivazione del regolamento impugnato e il terzo motivo su una violazione del principio della parità di trattamento.

23      Il Tribunale ritiene che si debba esaminare, innanzitutto, il primo motivo, successivamente, il terzo motivo e, infine, il secondo motivo.

 Sul primo motivo, vertente su un difetto di competenza della Commissione

24      Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato è illegittimo in quanto la Commissione ha agito oltre i limiti della competenza conferitale dalla direttiva.

25      Il primo motivo si compone di due parti.

26      Con una prima parte, la ricorrente sostiene, segnatamente, che il regolamento impugnato indurrà i consumatori in errore in merito all’efficienza energetica degli aspirapolvere.

27      Con una seconda parte, la ricorrente addebita alla Commissione di non avere, nel regolamento impugnato, imposto obblighi di informazione sui sacchi e filtri, in quanto risorse essenziali consumate durante l’uso.

 Sulla ricevibilità del primo motivo

28      Senza eccepire formalmente l’irricevibilità del primo motivo, la Commissione solleva la questione della sua ricevibilità, facendo osservare che, sebbene la ricorrente deduca la sua incompetenza con riferimento all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30, essa afferma, in realtà, l’incompatibilità del regolamento impugnato con tale disposizione. Essa non farebbe, infatti, valere che il regolamento impugnato impone obblighi o fissa requisiti o condizioni che eccedono quanto la Commissione ha diritto di imporre o di prevedere ma si limiterebbe a citare un estratto dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 per affermare che il metodo di misurazione dell’efficienza energetica avrebbe dovuto essere definito sulla base di verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno e avrebbe dovuto prevedere requisiti per quanto riguarda i sacchi e filtri, in quanto risorse essenziali.

29      La ricorrente contesterebbe quindi la valutazione dei fatti e le scelte normative effettuate dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione del mandato conferito dalla direttiva, e la Commissione lascerebbe tuttavia alla valutazione del Tribunale la questione se il primo motivo debba essere dichiarato irricevibile su tale base, per l’inosservanza del requisito previsto all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

30      Poiché la Commissione invita il Tribunale a valutare la ricevibilità del primo motivo, invero senza eccepirne espressamente l’irricevibilità, se ne deve verificare la ricevibilità, prima, eventualmente, di valutarne la fondatezza.

31      In sostanza, la Commissione sostiene che, poiché il primo motivo non mira a che sia valutata la sua competenza, bensì la legittimità, nel merito, del regolamento impugnato, non soddisfa necessariamente i requisiti posti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

32      A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi di tale disposizione, nella sua nuova versione, l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso «contiene (...) l’oggetto della controversia, i motivi e argomenti (...) nonché un’esposizione sommaria di detti motivi».

33      Orbene, nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che il ricorso soddisfa i requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, nuova versione.

34      Non si può seriamente contestare, infatti, che la ricorrente abbia sia precisato, e ciò senza ambiguità, l’oggetto della controversia, al punto 2 del ricorso, sia esposto almeno sommariamente i motivi dedotti a sostegno della domanda, ai punti da 66 a 102 del ricorso, tra cui il primo motivo, vertente su un difetto di competenza della Commissione, ai punti da 66 a 84 dello stesso, indipendentemente dall’efficacia degli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo come formulato nel ricorso, poiché l’inefficacia di un argomento non compromette in alcun modo la ricevibilità del motivo a sostegno del quale è formulato.

35      Di conseguenza, nei limiti in cui verte su un difetto di competenza della Commissione, il primo motivo del ricorso è ricevibile con riferimento ai requisiti posti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, nuova versione.

 Sul merito del primo motivo

36      Si deve rilevare innanzitutto che dalle memorie della ricorrente dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che quest’ultima, con il primo motivo, non deduce in quanto tale l’incompetenza della Commissione, per quanto riguarda l’adozione del regolamento delegato, ma censura piuttosto in sostanza l’esercizio di tale competenza.

37      Pertanto, il Tribunale considera che la ricorrente fa valere, con il suo primo motivo, un errore manifesto di valutazione in cui la Commissione è incorsa nell’adozione del regolamento impugnato.

–       Considerazioni preliminari sull’intensità del sindacato giurisdizionale e sugli obiettivi della direttiva 2010/30

38      A titolo preliminare, in primo luogo, si deve ricordare che il giudice dell’Unione europea ha riconosciuto alle autorità dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esse demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la loro azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando sono chiamate ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi. Tuttavia, anche in presenza di un siffatto potere discrezionale le autorità dell’Unione sono tenute a basare la loro scelta su criteri obiettivi e appropriati rispetto allo scopo perseguito dalla legislazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto nonché dei dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione dell’atto di cui trattasi (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, Racc., EU:C:2008:728, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata).

39      Secondo una giurisprudenza costante, poiché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, segnatamente quanto alla valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi per determinare la natura e l’ampiezza delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o ancora se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, Racc., EU:C:2011:504, punto 60).

40      In secondo luogo e per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 2010/30, innanzitutto, si deve sottolineare che dai considerando 4 e 5 della stessa risulta che essa mira a «[m]igliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del consumatore», poiché la «fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso», da un lato «inducendo (...) i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti» e dall’altro «incoraggia[ndo, inoltre] indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti», tale informazione «contribuir[à] a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20% in materia di efficienza energetica».

41      Inoltre, dal considerando 13 della direttiva 2010/30 risulta che i «prodotti connessi all’energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l’uso, di cui l’elettricità e il gas sono le più importanti», di modo che la direttiva 2010/30 «dovrebbe contemplare i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l’uso».

42      Infine, il considerando 14 della direttiva 2010/30 enuncia che «[q]ualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato».

43      È alla luce di tali considerazioni che va valutata la fondatezza del primo motivo, nei limiti in cui verte, in sostanza, su errori manifesti di valutazione.

–       Sulla prima parte del primo motivo

44      Nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che l’applicazione del regolamento impugnato, il quale imporrebbe verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, porterebbe, innanzitutto, a riflettere informazioni inesatte, poi, a non includere nelle informazioni da fornire i dati riguardanti il rendimento energetico «durante l’uso», inoltre, a non incoraggiare i fabbricanti a investire al fine di migliorare l’efficienza energetica degli aspirapolvere e, in quarto luogo, a fornire un’etichettatura che non consentirà di raggiungere l’obiettivo di riduzione del consumo di energia, ma potrà, al contrario, comportarne un aumento.

45      In primo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di indurre i consumatori in errore riguardo al consumo energetico degli aspirapolvere, in quanto l’efficacia pulente sarà misurata unicamente da verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto.

46      Invero, non si può escludere che il rendimento in termini di aspirazione di un aspirapolvere con un contenitore per la raccolta della polvere pieno e, così, l’efficienza energetica che ne deriva risultino ridotti per l’accumulo della polvere.

47      Tuttavia, non si può addebitare alla Commissione di non aver richiesto verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, se, in forza dei suoi ampi poteri discrezionali, essa ha ritenuto che siffatte verifiche non fossero ancora affidabili, accurate e riproducibili.

48      Peraltro, e indipendentemente dall’esistenza di un ampio potere discrezionale della Commissione riguardo all’elaborazione delle verifiche, si deve rilevare che, per quanto riguarda la riproducibilità delle verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, la Commissione ammette che non sono state realizzate verifiche «circolari» tra laboratori che consentissero di determinare detta riproducibilità.

49      A tale riguardo, seppur la ricorrente faccia valere numerosi argomenti volti a dimostrare l’affidabilità e l’accuratezza della verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, restano tuttavia dubbi riguardo alla riproducibilità di detta verifica.

50      Infatti, come fa osservare giustamente la Commissione, la determinazione della riproducibilità delle verifiche necessita in pratica che siano realizzate verifiche dette «circolari» tra laboratori, le quali sono volte a sincerarsi della regolarità dei risultati ottenuti tramite la realizzazione di verifiche ripetute in differenti laboratori per mezzo di un unico campione.

51      Orbene, si deve necessariamente constatare che la ricorrente menziona una sola verifica di laboratorio che, a suo avviso, consente di attestarne la sua riproducibilità, di modo che la riproducibilità della verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere pieno non è sufficientemente dimostrata ai fini dell’accertamento di un eventuale errore manifesto di valutazione della Commissione.

52      Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, verifiche «circolari» tra laboratori sono state effettuate riguardo a verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, come risulta da una valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione prima dell’adozione del regolamento impugnato, di modo che la loro riproducibilità è dimostrata.

53      Pertanto, non si può dichiarare, nell’ambito di un sindacato limitato, che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel privilegiare una verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto anziché una verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

54      Di conseguenza, la censura della ricorrente, vertente, in sostanza, su errori manifesti di valutazione riguardo all’obbligo di condurre verifiche con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, deve essere respinta.

55      In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di non aver richiesto informazioni sul rendimento energetico degli aspirapolvere durante l’uso, poiché le verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto non consentivano di riflettere il rendimento energetico nelle condizioni effettive d’uso.

56      A tale riguardo, si deve certamente ricordare che, conformemente ai considerando 2, 5, 13, 14 e 19 della direttiva 2010/30, il suo articolo 1 prevede, al paragrafo 1, l’informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali «durante l’uso» e, al suo paragrafo 2, che la direttiva 2010/30 si applica ai prodotti connessi all’energia che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali «durante l’uso» [v., altresì, articolo 2, lettere a), c), e) e f), articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4, lettera a), della direttiva 2010/30].

57      Parimenti, l’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 si riferisce alle disposizioni degli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali «durante l’uso».

58      Certamente, sebbene le misurazioni per verificare il rendimento energetico degli aspirapolvere siano realizzate sulla base di verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, non è escluso che l’aspirapolvere sia stato utilizzato prima dell’effettuazione della verifica.

59      Tuttavia l’argomentazione della ricorrente a tale riguardo riposa su un’interpretazione troppo estensiva dei termini «durante l’uso», poiché risulta difficile ipotizzare una verifica dell’efficacia pulente di un aspirapolvere senza procedere al suo uso, ancorché fosse il primo.

60      Pertanto, la censura della ricorrente, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione riguardo all’assenza di informazione sul rendimento dell’aspirapolvere «durante l’uso», deve essere respinta.

61      In terzo luogo, la ricorrente ritiene, in sostanza, che il regolamento impugnato sia illegittimo, in quanto non incentiverebbe i fabbricanti di aspirapolvere a fare le migliori scelte di progettazione, ai fini di un miglioramento dell’efficienza energetica.

62      A tale riguardo, si deve ricordare che l’articolo 7 del regolamento impugnato prevede che la Commissione procederà al riesame di tale regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e che tale riesame si incentrerà in particolare sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto.

63      Pertanto, per respingere tale censura, è sufficiente considerare che, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, i fabbricanti di aspirapolvere «con sacco» dovranno, alla luce dell’articolo 7 del regolamento impugnato, considerare possibili evoluzioni future.

64      Di conseguenza, non si può sostenere che il regolamento impugnato non incentiverà i fabbricanti di aspirapolvere a fare la migliore scelta di progettazione, nel senso di un miglioramento dell’efficienza energetica.

65      Così, la censura della ricorrente, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione riguardo alla circostanza che i fabbricanti non siano incentivati a migliorare l’efficienza energetica, deve altresì essere respinta.

66      In quarto e ultimo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di aver posto, nel regolamento impugnato, obblighi di informazione che non consentiranno di raggiungere l’obiettivo di riduzione del consumo di energia, ma potrebbero, al contrario, comportarne un aumento.

67      Per respingere tale censura, è sufficiente osservare che essa riposa su dati troppo speculativi che non possono inficiare il regolamento impugnato di un errore manifesto di valutazione.

68      Di conseguenza, la censura della ricorrente, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione riguardo a obblighi di informazione che non consentiranno di raggiungere l’obiettivo di riduzione del consumo di energia, deve del pari essere respinta.

69      Pertanto, si deve respingere la prima parte del primo motivo, nei limiti in cui, in sostanza, verte su errori manifesti di valutazione.

70      Occorre quindi respingere la prima parte del primo motivo.

–       Sulla seconda parte del primo motivo

71      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver imposto obblighi di informazione sull’uso dei materiali di consumo, mentre essa vi sarebbe stata tenuta in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30.

72      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel non imporre alcun obbligo di informazione sull’uso dei materiali di consumo, ossia i sacchi e i filtri, mentre, da un lato, la Commissione avrebbe l’obbligo di definire le informazioni fornite ai consumatori riguardanti le risorse essenziali consumate durante l’uso e, dall’altro, i sacchi e i filtri costituiscono risorse essenziali consumate durante l’uso.

73      A tale riguardo, si deve ricordare che, certamente, dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2010/30 risulta che essa si applica «ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso».

74      Tuttavia, a norma dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2010/30, le «altre risorse essenziali», ai sensi della stessa, sono definite come «acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale».

75      Orbene, non si può seriamente sostenere che i materiali di consumo di cui trattasi, ossia i sacchi e i filtri, debbano essere considerati alla stregua dell’acqua, dei prodotti chimici o di una risorsa, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2010/30.

76      Pertanto, la censura della ricorrente, vertente, in sostanza, su un errore manifesto di valutazione riguardo all’assenza di informazione relativa ai materiali di consumo, deve essere respinta.

77      Di conseguenza, si deve respingere la seconda parte del primo motivo e, quindi, il primo motivo nel suo complesso.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento

78      Nell’ambito del terzo motivo del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento.

79      Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento favorendo gli aspirapolvere «con sacco» a discapito degli aspirapolvere «senza sacco» o degli aspirapolvere che utilizzano la tecnologia «ciclonica», poiché la perdita di aspirazione dovuta a un intasamento – una caratteristica peculiare degli aspirapolvere «con sacco» – non può essere individuata da verifiche effettuate «in assenza di polvere». Per di più, tali verifiche non consentirebbero di rilevare le innovazioni realizzate dai fabbricanti di aspirapolvere «senza sacco» e di aspirapolvere che utilizzano la tecnologia «ciclonica» – alcuni dei quali sono idonei a evitare l’intasamento e a conservare un’aspirazione costante durante l’uso.

80      Nel regolamento impugnato la Commissione avrebbe previsto, per misurare l’efficacia pulente degli aspirapolvere, una verifica unica a «contenitore per la raccolta della polvere vuoto», sia per gli aspirapolvere che utilizzano la tecnologia «ciclonica» sia per gli aspirapolvere «con sacco», di modo che essa non avrebbe tenuto conto del fatto che, contrariamente agli aspirapolvere che utilizzano la tecnologia «ciclonica», gli aspirapolvere «con sacco» non possono essere testati con un «sacco vuoto», poiché sarebbero predestinati a riempirsi di polvere durante l’uso.

81      Così, mentre gli aspirapolvere che fanno ricorso alla tecnologia «ciclonica» sarebbero specificamente concepiti per attenuare il deterioramento del rendimento energetico dovuto all’accumulo della polvere, il rendimento energetico degli aspirapolvere «con sacco» diminuirebbe a causa dell’ostruzione dei pori del sacco dovuta all’accumulo della polvere, differenza che il test effettuato con un «contenitore per la raccolta della polvere vuoto» imposto dal regolamento impugnato non può riflettere.

82      Ne conseguirebbe che il regolamento impugnato favorisca gli aspirapolvere «con sacco», a discapito degli aspirapolvere che utilizzano la tecnologia «ciclonica».

83      Dal canto suo, la Commissione sostiene che il regolamento impugnato non impone di sottoporre a verifica gli aspirapolvere con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, in quanto richiede semplicemente l’applicazione di procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, mentre siffatte procedure non esistono ancora per i contenitori per la raccolta della polvere riempiti di polvere.

84      La Commissione ritiene che essa non fosse tenuta ad attendere che tali procedure esistessero per adottare un regolamento sull’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere, in quanto, nel caso contrario, probabilmente non sarebbe mai in grado di adottare disposizioni regolamentarie in materia, poiché ci sarebbero sempre fabbricanti che sosterranno che le loro innovazioni tecnologiche non sono considerate per il loro giusto valore dai metodi di prova esistenti e che, di conseguenza, le stesse sarebbero svantaggiate dall’applicazione di questi ultimi.

85      A tale riguardo, si deve considerare che, con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il regolamento impugnato viola il principio della parità di trattamento nel trattare situazioni diverse in maniera analoga in relazione al metodo di misurazione dell’efficacia pulente degli aspirapolvere.

86      Pertanto, la valutazione della fondatezza del terzo motivo implica la risoluzione della questione se l’applicazione di un metodo uniforme, indipendentemente dalle sue modalità, per misurare l’efficacia pulente degli aspirapolvere «con sacco», «senza sacco» e che utilizzano la tecnologia «ciclonica», previsto dal regolamento impugnato, violi il principio della parità di trattamento.

87      A titolo preliminare, si deve rilevare che il regolamento impugnato costituisce un atto di delega della direttiva 2010/30, la quale, nel suo articolo 1, prevede un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

88      A tal fine, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30 prevede che la Commissione definisca gli elementi specifici riguardanti l’etichetta mediante atti delegati. Secondo il terzo comma del medesimo paragrafo, le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata.

89      Nel suo paragrafo 4, lettera b), l’articolo 10 della direttiva 2010/30 prevede altresì che nell’atto delegato debbano essere specificati le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva.

90      Il regolamento impugnato, in quanto atto delegato, prevede quindi, nel suo articolo 5, che le informazioni da riportare siano ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI di tale regolamento.

91      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che dette procedure sono uniformi e non operano distinzioni in base al tipo di aspirapolvere, segnatamente a seconda che si tratti di un aspirapolvere «con sacco» o di un aspirapolvere «senza sacco».

92      Di conseguenza, si deve verificare se la Commissione abbia, nel regolamento impugnato, violato il principio della parità di trattamento imponendo una verifica unica per valutare l’efficacia pulente degli aspirapolvere «senza sacco», come quelli fabbricati dalla ricorrente, e degli aspirapolvere «con sacco».

93      A tale riguardo, si deve ricordare che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figura il principio della parità di trattamento, quale interpretato dai giudici dell’Unione, e che, in forza del principio della parità di trattamento, essa non può trattare situazioni analoghe in maniera differente o situazioni diverse in maniera identica, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato (sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, Racc., EU:C:2012:179, punto 64; del 19 novembre 2009, Denka International/Commissione, T‑334/07, Racc., EU:T:2009:453, punto 169, e del 7 marzo 2013, Polonia/Commissione, T‑370/11, Racc., EU:T:2013:113, punto 30).

94      Gli stessi requisiti si impongono alla Commissione quando agisce nell’ambito di un atto delegato a titolo di una competenza che le è stata devoluta con una direttiva, come nel caso di specie.

95      Nell’ambito della presente causa, in primo luogo, si deve constatare che la Commissione non contesta l’uso di un metodo di misurazione uniforme per verificare il rendimento energetico degli aspirapolvere, sia per gli aspirapolvere «con sacco» sia per gli aspirapolvere «senza sacco».

96      In secondo luogo, occorre anche necessariamente constatare che la Commissione non contesta neanche le differenze, sul piano tecnologico, che distinguono gli aspirapolvere «con sacco» dagli aspirapolvere «senza sacco».

97      La Commissione non contesta, infatti, che gli aspirapolvere «senza sacco» siano aspirapolvere che utilizzano la tecnica «ciclonica», ossia una tecnica di separazione meccanica delle particelle sospese in un fluido, tecnica che permette di separare le polveri dall’aria grazie alla forza centrifuga (allontanamento dei corpi dal centro di rotazione), e le polveri sono allora recuperate in una vaschetta rigida, di modo che né filtro centrale né sacco sono più necessari, poiché l’aria turbina talmente velocemente che la polvere è continuamente espulsa dalla corrente d’aria.

98      Essa non nega neanche che, negli aspirapolvere «con sacco», la polvere si deposita in un sacco, di modo che i pori del sacco si ostruiscono man mano che il sacco si riempie, e, di conseguenza, che la potenza di aspirazione dell’aspirapolvere può diminuire a causa della circolazione meno densa dell’aria.

99      Parimenti, la Commissione ammette espressamente che «il carico di polvere può influire sull’efficienza».

100    La Commissione ammette inoltre che esistono differenze oggettive tra gli aspirapolvere «senza sacco» e gli aspirapolvere «con sacco».

101    In terzo luogo, ciò nondimeno la Commissione contesta la metodologia sulla quale si basano i diversi risultati forniti dalla ricorrente, che confermano la perdita di aspirazione degli aspirapolvere «con sacco», in quanto tale metodologia non è né affidabile, né accurata, né riproducibile.

102    Secondo la Commissione, la verifica prevista nel regolamento impugnato è l’unica che possa dar conto dell’efficacia pulente degli aspirapolvere e che le verifiche suggerite dalla ricorrente non sono né affidabili, né accurate, né riproducibili, tenuto conto dei dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione del regolamento impugnato, di modo che il trattamento uniforme degli aspirapolvere «senza sacco» e degli aspirapolvere «con sacco» sarebbe giustificato.

103    Orbene, secondo la giurisprudenza, un trattamento uniforme di situazioni diverse è giustificato se si fonda su un criterio obiettivo e appropriato (v., in tal senso, sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., punto 38 supra, EU:C:2008:728, punto 47).

104    Si deve quindi accertare se le ragioni addotte dalla Commissione siano obiettive e appropriate alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva 2010/30.

105    Nel caso di specie, la ricorrente ribadisce che sono possibili verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno per accertare l’efficacia pulente degli aspirapolvere e fa valere a tal fine che una norma del Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) prevede già un metodo completo e testato per accertare l’efficacia pulente con un contenitore per la raccolta della polvere pieno e che le associazioni nazionali di consumatori e gli organismi di valutazione utilizzano tutti una forma o l’altra di verifica condotta con un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

106    Senza pronunciarsi, nell’ambito del secondo motivo del ricorso, sulle verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, la Commissione le contesta e rinvia all’articolo 7 del regolamento impugnato, secondo il quale un futuro esame di detto regolamento terrà conto della possibilità eventuale di introdurre metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili fondati su un contenitore riempito di polvere anziché vuoto.

107    A tale riguardo, si deve ricordare che il giudice dell’Unione ha riconosciuto alle autorità dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esse demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la loro azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando sono chiamate ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, ma che, anche in presenza di un tale potere, le autorità dell’Unione sono tenute a basare la loro scelta su criteri oggettivi e adeguati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e dei dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione dell’atto in questione (v. sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., punto 38 supra, EU:C:2008:728, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata).

108    Orbene, nel caso di specie, la Commissione, nell’esercitare il suo potere discrezionale ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, doveva fondare la sua scelta relativa ai metodi di misurazione dell’efficienza energetica su criteri obiettivi, conformemente alle finalità perseguite dalla direttiva 2010/30, ossia quelle consistenti nel fornire un’informazione affidabile e uniforme ai consumatori affinché possano scegliere prodotti più efficienti.

109    A tale riguardo, com’è stato rilevato ai punti da 70 a 75 della presente sentenza, le verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito non sono a loro volta state oggetto di verifiche «circolari» tra laboratori, di modo che la loro riproducibilità poteva essere rimessa in discussione.

110    Pertanto, la circostanza che le verifiche suggerite dalla ricorrente non soddisfino contemporaneamente i criteri di affidabilità, di accuratezza e di riproducibilità costituisce una ragione obiettiva che giustifica un trattamento uniforme di aspirapolvere che utilizzano tecnologie differenti, ossia degli aspirapolvere «con sacco» e degli aspirapolvere «senza sacco».

111    Di conseguenza, si deve respingere il terzo motivo del ricorso.

 Sul secondo motivo, vertente su una carenza di motivazione

112    Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296 TFUE.

113    Secondo la ricorrente, il regolamento impugnato spiegherebbe in maniera insufficiente, o addirittura non spiegherebbe affatto, perché lo stato del «progresso tecnologico» non consenta di verificare l’efficienza energetica e l’efficacia pulente dell’aspirapolvere quando il contenitore per la raccolta della polvere è pieno di polvere e perché la Commissione abbia rinviato, all’articolo 7 del regolamento impugnato, l’esame di tale tecnica di verifica a cinque anni.

114    Né il regolamento impugnato, né la motivazione della proposta, né i lavori preparatori fornirebbero spiegazioni sufficienti a tale riguardo.

115    Inoltre, la valutazione della Commissione relativa alle verifiche condotte con un contenitore della polvere pieno sarebbe difficilmente comprensibile in considerazione del contesto generale e della genesi del regolamento impugnato, e la ricorrente ribadisce che è prassi consolidata, in tutta l’Unione, verificare l’efficacia pulente degli aspirapolvere con il contenitore della polvere pieno, poiché si ritiene che tale pratica rifletta il rendimento dell’apparecchio nelle condizioni effettive d’uso, come risulterebbe da una norma del Cenelec e da tutte le verifiche effettuate dalle associazioni di consumatori e dagli organismi di valutazione e come era stato fatto valere dalle parti interessate, tra cui la ricorrente, nel corso del procedimento di consultazione che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato.

116    La Commissione afferma che il secondo motivo del ricorso conferma la mancata comprensione, da parte della ricorrente, del regolamento impugnato, poiché quest’ultimo non vieta le prove su un contenitore «riempito di polvere», ma richiede semplicemente di applicare «procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute», mentre nessuna «procedura di misurazione e di calcolo affidabile, accurata e riproducibile» esiste per le prove su un contenitore per la raccolta della polvere «riempito di polvere», di modo che la Commissione non era tenuta ad indicare le ragioni per le quali essa non ha imposto l’obbligo di effettuare le prove su un siffatto contenitore per la raccolta della polvere.

117    A tale riguardo, si deve ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Racc., EU:C:2005:714, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

118    Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Italia/Commissione, punto 117 supra, EU:C:2005:714, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

119    È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare se la motivazione del regolamento impugnato sia sufficiente per quanto riguarda i metodi di misurazione in esso adottati.

120    Si deve rilevare che l’essenziale della motivazione del regolamento impugnato a tale riguardo figura all’articolo 7 del regolamento impugnato, rubricato «Revisione», in quale dispone che:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare (...) sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri».

121    Ne consegue, invero, che l’articolo 7 del regolamento impugnato non spiega in modo espresso e dettagliato i motivi specifici che hanno portato la Commissione a scegliere i metodi di misurazione adottati.

122    Tuttavia, ove si tratti di un atto di natura normativa, come nel caso di specie, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (sentenze del 3 luglio 1985, Abrias e a./Commissione, 3/83, Racc., EU:C:1985:284, punto 30, e del 10 marzo 2005, Spagna/Consiglio, C‑342/03, Racc., EU:C:2005:151, punto 55).

123    D’altra parte, se un atto di portata generale, come nel caso di specie, evidenzia gli aspetti essenziali dello scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate (v. sentenza del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio, C‑310/04, Racc., EU:C:2006:521, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

124    Orbene, l’obiettivo perseguito dalla Commissione nel regolamento impugnato si desume dal considerando 4 dello stesso, ai sensi del quale «[o]ccorre che le informazioni riportate sull’etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea».

125    In tal senso, l’articolo 5 del regolamento impugnato, rubricato «Metodi di misurazione», prevede che «[l]e informazioni da riportare (...) sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI».

126    Il punto 1 dell’allegato VI del regolamento impugnato ne riprende il tenore, precisando che, «[a]i fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» e che «essi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri [tecnici] fissati nel presente allegato».

127    Di conseguenza, la Commissione ha sufficientemente motivato il regolamento impugnato per quanto attiene alla sua scelta dei metodi di misurazione in esso adottati.

128    Infatti, potrebbe risultare dall’articolo 7, letto in combinato disposto con l’articolo 5, il considerando 4 e il punto 1 dell’allegato VI del regolamento impugnato, che la Commissione abbia adottato metodi di misurazione basati su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto anziché su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, a motivo dell’inesistenza, alla luce dello stato delle conoscenze tecnologiche, secondo la Commissione, di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili che tenessero conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti per procedere a misurazioni basate su verifiche condotte con un contenitore per la raccolta della polvere pieno, senza tuttavia imporre espressamente una verifica rispetto a un’altra.

129    Per gli stessi motivi, la Commissione non era tenuta a spiegare più ampiamente perché, a motivo dello stato del progresso tecnologico, essa ha, all’articolo 7 del regolamento impugnato, rinviato a cinque anni l’esame di verifiche di efficienza energetica e di efficacia pulente dell’aspirapolvere con un contenitore per la raccolta della polvere pieno.

130    Come risulta, del resto, dall’esame del primo e del terzo motivo del ricorso, la motivazione del regolamento impugnato a tale riguardo ha così permesso alla ricorrente di conoscere il ragionamento della Commissione, in modo da consentirle di apprendere le motivazioni del provvedimento adottato e di permettere al Tribunale di esercitare il proprio sindacato.

131    Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomentazione della ricorrente riguardante i lavori preparatori, sia quanto alle osservazioni delle parti interessate, tra cui la ricorrente, nel corso del processo di consultazione sia quanto alla motivazione della proposta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato.

132    Infatti, è sufficiente, per respingere tale argomentazione, rilevare che essa non è diretta contro l’atto impugnato, ma contro atti che ne hanno preceduto l’adozione, di modo che detti atti non possono essere presi in considerazione al fine di valutare, nella presente causa, la legittimità esterna del regolamento impugnato.

133    La ricorrente non può neanche utilmente invocare una norma del Cenelec e l’uniformità della prassi delle verifiche, anche qualora la si consideri consolidata, delle associazioni di consumatori o degli organismi di valutazione.

134    Tali considerazioni, infatti, attengono alla legittimità del regolamento impugnato riguardo al merito e non alla sua legittimità esterna, di modo che non possono suffragare il secondo motivo del ricorso, vertente su una carenza di motivazione.

135    Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

136    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se non è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Dyson Ltd è condannata alle spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 novembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.