Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2011 - Ahoua-N'Guetta e a./Consiglio
("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio - Ricorso di annullamento - Inazione dei ricorrenti - Non luogo a provvedere")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Timothée Ahoua-N'Guetta (Abidjan, Costa d'Avorio); Jacques André Monoko Daligou (Abidjan); Bruno Walé Ekpo (Abidjan); Félix Tano Kouakou (Abidjan); Hortense Sess (Abidjan) e Joséphine Suzanne Ebah (Abidjan) (rappresentante : J.-C. Tchikaya, avocat)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavrier, agenti)
Oggetto
Domanda d'annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e, d'altro lato, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
I sigg. Timothée Ahoua-N'Guetta, Jacques André Monoko Daligou, Bruno Walé Ekpo, Félix Tano Kouakou e le sigg.re Hortense Sess e Joséphine Suzanne Ebah sono condannati alle spese.
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica della Costa d'Avorio.
____________1 - GU C 152 del 21.5.2011.