Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2012 –
Automobili Lamborghini / UAMI – Miura Martínez (Miura)
(causa T‑191/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Miura – Marchi nazionale denominativo e internazionale figurativo anteriori MIURA – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Notificazione per posta ordinaria – Regola 62, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2868/95»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase) (v. punto 20)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Notifica – Notifica per posta ordinaria (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 62, §§ 1‑5) (v. punti 23‑36)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione dell’UAMI 21 gennaio 2011 (procedimento R 161/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Miura Martínez e Antonio José Miura Martínez, da un lato, e la Automobili Lamborghini Holding SpA, dall’altro. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 gennaio 2011 (procedimento R 161/2010-4) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |