Language of document : ECLI:EU:F:2007:13

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 gennaio 2007

Causa F‑3/06

Jacques Frankin e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Obbligo di assistenza a carico dell’amministrazione – Diniego – Trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in Belgio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Frankin e altri 482 funzionari e agenti temporanei della Commissione chiedono, da una parte, l’annullamento del diniego della Commissione, del 10 giugno 2005, di accordare loro la sua assistenza, in applicazione delle disposizioni dell’art. 24 dello Statuto, e, dall’altra, il risarcimento dei pretesi danni subiti a seguito di tale diniego.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma; allegato VIII, art. 11, n. 2)

Un’istituzione non viola il suo obbligo di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto per il fatto di respingere la domanda di un funzionario che chiede la sua assistenza tecnica e finanziaria al fine di verificare, innanzi tutto, che egli abbia individualmente interesse a chiedere un nuovo trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità in un regime pensionistico belga alle condizioni, generalmente più vantaggiose, di una nuova normativa di tale Stato membro, poi ad ottenere, se del caso, tale nuovo trasferimento, qualora tale istituzione abbia espresso chiaramente il suo rifiuto di revocare la decisione iniziale di trasferimento. Infatti, tale istituzione può legittimamente considerare una siffatta domanda di assistenza come diretta contro una delle sue decisioni, dato che il trasferimento si configura come un’operazione comprendente due decisioni adottate, su domanda dell’interessato, nell’ordine, dall’ente nazionale gestore del regime pensionistico che procede al conteggio dei diritti acquisiti, poi dall’istituzione comunitaria che, tenuto conto dei suoi diritti, fissa il numero di annualità computato nel regime pensionistico comunitario in base ai diritti trasferiti. Vero è che il fatto che la realizzazione dello scopo in vista del quale una domanda di assistenza è presentata possa presupporre la revoca di un atto dell’istituzione non implica necessariamente, in particolare se l’istituzione è disposta alla detta revoca, che l’assistenza sia chiesta contro un atto dell’istituzione, che la esclude così dall’ambito di applicazione dell’art. 24 dello Statuto, il quale prevede la difesa dei funzionari contro comportamenti scorretti di terzi e non contro gli atti dell’istituzione stessa. Ciò avviene invece se essa ha reso noto in maniera inequivocabile il suo diniego di revocare l’atto di cui trattasi.

D’altro canto, in un siffatto contesto, l’interessato non può validamente far valere il dovere di sollecitudine contro la decisione di rigetto della sua domanda, dato che tale dovere non può costringere l’istituzione a escludere le condizioni alle quali lo Statuto subordina la sua assistenza. Egli non è neppure legittimato a far valere la violazione del principio pacta sunt servanda, dato che non menziona alcun contratto o accordo che l’istituzione non avrebbe rispettato, e il principio patere legem quam ipse fecisti, poiché lo Statuto è una normativa emanata non da un’istituzione in quanto autorità che ha il potere di nomina, ma dal legislatore comunitario.

Infine, il motivo dedotto contro il rigetto di tale domanda, secondo il quale la modifica della normativa belga avrebbe creato una discriminazione tra i funzionari comunitari che hanno trasferito i loro diritti a pensione acquisiti in Belgio, a seconda che essi abbiano chiesto il trasferimento dei detti diritti prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, è inefficace nei confronti del diniego di assistenza opposto dall’istituzione. Il motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento sarebbe infatti efficace solo se fosse asserito che l’istituzione aveva concesso la sua assistenza ad altri funzionari e agenti che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente.

(v. punti 27-34, 38, 46, 60 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1997, causa T‑81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑607, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata)