Language of document : ECLI:EU:C:2016:445

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 giugno 2016 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 81 CE – Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articoli 12 e 14 – Diritto di essere ascoltato – Audizione a porte chiuse»

Nella causa C‑154/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 aprile 2014,

SKW Stahl-Metallurgie GmbH, con sede in Unterneukirchen (Germania),

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, con sede in Unterneukirchen,

rappresentate da A. Birnstiel e S. Janka, Rechtsanwälte,

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e R. Sauer, in qualità di agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado

Gigaset AG, già Arques Industries AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby (relatore), A. Rosas, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 maggio 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, la SKW Stahl-Metallurgie GmbH (in prosieguo: la «SKW») e la SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (in prosieguo: la «SKW Holding») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 gennaio 2014, SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione (T‑384/09, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:27), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas) (in prosieguo: la decisione controversa), nella parte in cui tale decisione le riguarda, nonché, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittagli dalla citata decisione.

 Contesto normativo

 Il regolamento (CE) n. 1/2003

2        L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), è formulato nei seguenti termini:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 [CE]; oppure

b)      contravvengono a una decisione che disponga misure cautela[r]i ai sensi dell’articolo 8; oppure

c)      non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo 9.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione».

 Il regolamento (CE) n. 773/2004

3        L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008 (GU 2008, L 171, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004») così dispone:

«La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell’audizione, sempre che esse lo richiedano nelle osservazioni scritte».

4        L’articolo 14, paragrafi da 6 a 8, di tale regolamento, stabilisce quanto segue:

«6.      Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenuto conto dell’interesse legittimo delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

7.      Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, i denuncianti, i terzi invitati all’audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell’audizione.

8.      Le dichiarazioni rese da ciascuna persona vengono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell’audizione è messa a disposizione delle persone che hanno partecipato all’audizione. Deve tenersi debitamente conto dell’interesse legittimo dei partecipanti alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate».

 Il regolamento di procedura del Tribunale

5        Nella versione applicabile al ricorso di annullamento presentato dalle ricorrenti, l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce quanto segue:

«È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, impartire all’altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla decisione che conclude il procedimento».

 Fatti

6        I fatti rilevanti della causa sono stati esposti ai punti da 2 a 4, da 24 a 33, 43 e 63 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

7        La procedura sfociata nell’adozione della decisione controversa è stata avviata in seguito ad una domanda di immunità, ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), depositata il 20 novembre 2006 dalla Akzo Nobel NV.

8        A seguito di indagini condotte il 16 gennaio 2007 e di domande di informazioni rivolte alle società coinvolte nel procedimento a partire dall’11 luglio 2007, il 24 giugno 2008 la Commissione ha notificato a tali società una comunicazione degli addebiti. In tale comunicazione la Commissione accusava in particolare la SKW di aver partecipato ad una intesa sui prezzi contraria all’articolo 81 CE nel mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nello Spazio economico europeo (SEE), all’eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo, e del Regno Unito, nel periodo dal 22 aprile 2004 al 16 gennaio 2007. Inoltre, alla luce del fatto che la Evonik Degussa GmbH (in prosieguo: la «Degussa») e la SKW Holding avevano successivamente detenuto, in maniera diretta o indiretta, il 100% del capitale della SKW, la Commissione ha ivi indicato altresì di voler considerare responsabile della condotta della SKW, da un lato, la Degussa, per il periodo compreso tra il 22 aprile 2004 e il 30 agosto 2004, data in cui la SKW era stata ceduta alla SKW Holding, e, dall’altro, la SKW Holding, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 16 gennaio 2007.

9        Nelle loro osservazioni scritte del 6 ottobre 2008 rivolte alla Commissione come risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno chiesto di poter approfondire, in occasione di un’audizione, i loro argomenti relativi, in particolare, all’assenza di effettivo esercizio di un’influenza determinante da parte della SKW holding sulla SKW per il periodo dell’infrazione, tenuto conto della persistenza dell’influenza determinante da parte della Degussa sulla SKW anche dopo l’acquisto di quest’ultima da parte della SKW Holding.

10      Con un messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2008 le ricorrenti hanno chiesto al consigliere-auditore di poter presentare a porte chiuse i loro argomenti relativi all’influenza asseritamente esercitata dalla Degussa nei confronti della SKW. Per corroborare tale domanda, esse affermano che la SKW dipendeva, quanto alla sua sussistenza economica, dalla Degussa, in quanto quest’ultima le forniva la quasi totalità del carburo di calcio che essa commercializzava, e che tali due società stavano negoziando un nuovo contratto di fornitura. Esse hanno aggiunto che la presentazione di tale argomento alla presenza della Degussa avrebbe messo seriamente a repentaglio il rapporto commerciale esistente tra tale società e la SKW e avrebbe potuto condurre a rappresaglie da parte della Degussa.

11      Il 5 novembre 2008 le ricorrenti hanno inviato un altro messaggio di posta elettronica alla Commissione, suggerendo, come «soluzione pratica», di consentire alla Degussa di accedere alla loro presentazione a porte chiuse dopo la fine del 2008 o dopo la conclusione di un contratto di fornitura tra le due imprese. Il 6 novembre 2008 le ricorrenti hanno fornito alcune precisazioni in ordine alle ragioni che giustificavano la loro richiesta di presentare una parte dei loro argomenti a porte chiuse, nonché quanto al tenore di tali argomenti, e hanno ribadito la loro proposta di soluzione alternativa.

12      Con lettera del 6 novembre 2008 il consigliere-auditore ha respinto la loro richiesta. In via preliminare, esso ha rilevato che tale richiesta non era stricto sensu fondata su un legittimo interesse alla tutela di segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Esso ha quindi spiegato che avrebbe vagliato tale richiesta sotto il profilo del loro diritto di essere ascoltate. A questo proposito, ha rimarcato che l’argomento delle ricorrenti in questione verteva sulla condotta della Degussa e, per poter essere preso in considerazione dalla Commissione quale circostanza attenuante, il suo valore probatorio avrebbe dovuto essere verificato ponendolo a confronto con una dichiarazione da ottenere dalla Degussa. Inoltre, un’audizione a porte chiuse avrebbe a suo avviso privato la Degussa del proprio diritto di replicare oralmente alle allegazioni delle ricorrenti che la chiamavano in causa, perlomeno indirettamente. Esso ha aggiunto che, per quanto concerneva la soluzione alternativa proposta dalle ricorrenti, questa non era attuabile, poiché non era certo né il momento in cui le trattative tra le ricorrenti e la Degussa sarebbero terminate, né l’esito, di queste ultime.

13      Il 10 e l’11 novembre 2008 si è svolta un’audizione.

14      Con lettera del 28 gennaio 2009 le ricorrenti, dopo aver ricordato la loro richiesta respinta dalla lettera del consigliere-auditore menzionata al punto 12 della presente sentenza, hanno comunicato che, nel frattempo, le trattative tra la SKW e la Degussa erano sfociate nella stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, sicché, per quanto le riguardava, non sussisteva più alcuna difficoltà a presentare oralmente, in presenza della Degussa, quella parte dei loro argomenti che riguardava il ruolo di quest’ultima. Esse, pertanto, hanno richiesto al consigliere-auditore di organizzare una nuova audizione, per poter avere l’occasione di esporre oralmente tale parte dei loro argomenti, non presentata in occasione dell’audizione del 10 e 11 novembre 2008.

15      Con lettera del 3 febbraio 2009 il consigliere-auditore ha negato tale nuova richiesta, considerando che il diritto di essere ascoltati scaturisca dalla comunicazione degli addebiti e possa essere accordato solo una volta. Tuttavia, il consigliere-auditore ha consentito alle ricorrenti di completare per iscritto, entro un termine da esso fissato, il loro argomento inerente al ruolo della Degussa.

16      All’articolo 1, lettera f), della decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che la SKW Holding aveva partecipato all’infrazione dal 30 agosto 2004 al 16 gennaio 2007 e che la SKW aveva partecipato all’infrazione dal 22 aprile 2004 al 16 gennaio 2007. Per quanto concerne la SKW, dal punto 226 di siffatta decisione si evince che la Commissione ha ritenuto che, nel corso di quest’ultimo periodo, dipendenti di tale società fossero stati direttamente coinvolti negli accordi e/o nelle pratiche concertate dell’intesa controversa. Per quanto attiene alla SKW Holding, dal punto 245 della citata decisione risulta che, a partire dal 30 agosto 2004 e fino al 16 gennaio 2007, essa detenesse il 100% del capitale della SKW e, per i motivi esposti ai punti da 245 a 250 della medesima decisione, la Commissione ha ritenuto che essa facesse parte della medesima unità economica della SKW e potesse, pertanto, essere considerata responsabile per l’infrazione alle regole della concorrenza commesse da quest’ultima.

17      All’articolo 2, lettera f), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti e alla Arques Industries AG, divenuta Gigaset AG, a causa della loro partecipazione all’infrazione controversa, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 16 gennaio 2007, un’ammenda pari a 13,3 milioni di euro, indicandole come responsabili in solido per il pagamento di tale ammenda. Inoltre, all’articolo 2, lettera g), di tale decisione, essa ha irrogato, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 30 agosto 2004, alla Degussa, alla AlzChem Hart GmbH e alla SKW, indicate come tutte responsabili in solido, un’ammenda pari a 1,04 milioni di euro.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2009, la SKW Holding e la SKW chiedevano l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda, o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo delle ammende inflitte da tale decisione.

19      Per corroborare il ricorso, le ricorrenti deducevano in giudizio sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione del loro diritto ad essere ascoltate; il secondo, sull’errata applicazione dell’articolo 81 CE; il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; il quarto, sulla violazione del principio della parità di trattamento; il quinto, sulla violazione degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi di proporzionalità e della legalità delle pene e, il sesto, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

20      Il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.

 Conclusioni delle parti nell’impugnazione

21      La SKW Holding e la SKW chiedono che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare interamente la sentenza impugnata in quanto ha respinto le domande delle ricorrenti e accogliere interamente le domande formulate in primo grado;

–        in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;

–        in ulteriore subordine, ridurre secondo equità l’importo delle ammende loro inflitte all’articolo 2, lettere f) e g), della decisione controversa;

–        in subordine ancora più ulteriore, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale; e

–        condannare la convenuta alle spese.

22      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

23      A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

24      Il primo motivo attiene alla violazione del diritto di essere ascoltato, nonché dei principi di proporzionalità e di «divieto di valutare anticipatamente le prove». Il secondo motivo è tratto dalla violazione degli articoli 101 e 296 TFUE. Il terzo motivo riguarda la mancata ripartizione, da parte della Commissione, delle quote dell’ammenda tra i debitori in solido di quest’ultima. Il quarto motivo verte in sostanza sulla violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 101 TFUE e 296 TFUE

 Argomenti delle parti

25      Con la prima parte del loro secondo motivo, che occorre esaminare per primo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere violato l’articolo 101 TFUE, per non aver adempiuto al suo obbligo, discendente dal punto 74 della sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), di prendere in considerazione il complesso degli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra la SKW Holding e la SKW quando ha imputato alla prima la responsabilità della condotta della seconda.

26      Più nello specifico, viene fatto carico al Tribunale di non avere tenuto adeguatamente conto di circostanze economiche fondamentali della causa, ossia l’assenza di un interesse economico della SKW Holding nell’intesa, la natura dei rapporti tra le ricorrenti e la Degussa, o ancora il fatto che, anche dopo la vendita della SKW alla SKW Holding, la Degussa abbia conservato interessi economici e mezzi di controllo sulla SKW, circostanza che costituirebbe un indizio fondamentale nel senso che la Degussa fosse in grado di esercitare un’influenza determinante sulla SKW.

27      Nel secondo capo del secondo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE, laddove ha dichiarato, segnatamente ai punti da 117 a 119 e 140 della sentenza impugnata, che la Commissione era incorsa in un errore di diritto, in quanto non aveva risposto ad un argomento sviluppato dalle ricorrenti per contestare l’imputazione del comportamento della SKW alla SKW Holding, senza però annullare la decisione controversa, in quanto la motivazione in oggetto della decisione controversa sarebbe stata ad abundantiam.

28      Secondo le ricorrenti, tale motivazione non potrebbe essere considerata ad abundantiam, poiché essa conteneva una circostanza fondamentale ai fini di una valutazione complessiva dell’influenza esercitata da una società controllante sulla sua controllata.

29      Per di più, dal trattamento riservato a tale argomento traspare il fatto che il Tribunale non riconosce adeguatamente l’importanza del diritto fondamentale delle imprese ad ottenere dalla Commissione una sufficiente attenzione agli elementi a discarico che esse deducono in giudizio per rovesciare la presunzione di influenza determinante. Sarebbe infatti fondamentale che la Commissione sottoponga tutte le circostanze a discarico ad una valutazione esaustiva, come avrebbe ricordato la Corte nella sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, EU:C:2011:21).

30      Orbene, secondo le ricorrenti, nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la Commissione, dal momento che si è limitata ad affermare sommariamente che la SKW Holding esercitava un’influenza determinante sulla SKW nel periodo dal 30 agosto 2004 al 16 gennaio 2007, aveva omesso di prendere in considerazione e di valutare esaustivamente il complesso degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrevano tra la SKW e la sua precedente società controllante, Degussa.

31      La Commissione afferma che il secondo motivo è irricevibile, poiché con esso le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale sulle prove sottopostegli. La Commissione aggiunge che tale motivo, in ogni caso, è infondato.

 Giudizio della Corte

32      Con il primo capo del secondo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di non avere tenuto conto adeguatamente di taluni elementi di fatto nella valutazione dell’esercizio, ad opera della SKW Holding, di un’influenza determinante sulla SKW, e in particolare dell’interesse economico che la Degussa aveva conservato nella gestione della sua ex controllata, la SKW.

33      Al riguardo giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Infatti, qualora tali prove siano state assunte regolarmente e i principi generali di diritto nonché le norme relative all’onere della prova e alla sua amministrazione siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi ad esso offerti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 59 e giurisprudenza citata).

34      Nel caso in esame, è inevitabile constatare che le ricorrenti si limitano a contestare la valutazione degli elementi di prova svolta dal Tribunale in merito all’esercizio di un’influenza determinante da parte della SKW Holding sulla SKW, ma non gli addebitano di aver snaturato tali elementi.

35      In tali circostanze, il primo capo del secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

36      Con il secondo capo del secondo motivo, le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE, poiché non ha annullato la decisione controversa, sebbene la Commissione non avesse ivi esposto i motivi per cui aveva reputato che gli elementi prodotti dalle ricorrenti fossero insufficienti a rovesciare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della SKW Holding sulla SKW.

37      In proposito occorre ricordare che stabilire se il Tribunale abbia dichiarato a buon diritto che la Commissione non è venuta meno all’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (v., in questo senso, sentenze del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, punto 44; del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 34, nonché del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 108).

38      Pertanto, il secondo capo del presente motivo è ricevibile.

39      Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertanto pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37 e giurisprudenza citata).

40      Al riguardo occorre inoltre ricordare che, anche se la motivazione di un atto dell’Unione, richiesta dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, deve far apparire in maniera chiara e inequivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo, non è però necessario che essa contenga tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. L’osservanza dell’obbligo di motivazione deve, peraltro, essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 70 e giurisprudenza citata).

41      Nel caso di specie, occorre considerare che il Tribunale, laddove ha dichiarato, ai punti da 139 a 144 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione su di essa gravante, ha applicato correttamente i principi rammentati ai punti 39 e 40 della presente sentenza.

42      Dalla decisione controversa emerge infatti che al punto 245 la Commissione ha imputato alla SKW Holding la responsabilità della condotta della SKW fondandosi sulla circostanza che la prima deteneva il 100% del capitale della seconda e rilevando, al punto 246 della medesima decisione, che la presunzione secondo cui, in virtù di tale detenzione, la SKW Holding esercitava effettivamente sulla SKW un’influenza determinante era confermata da svariati altri elementi.

43      Successivamente, ai punti da 247 a 250 della decisione controversa, la Commissione ha respinto tutti gli argomenti che le ricorrenti avevano prodotto nelle osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti allo scopo di rovesciare la presunzione che la SKW Holding avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante nei confronti della SKW. Ad esempio, quanto all’argomento secondo cui la SKW Holding non era al corrente dell’infrazione, al punto 247 di tale decisione la Commissione ha fatto rinvio alla motivazione già esposta in modo circostanziato al punto 224 della medesima decisione, motivazione secondo la quale il riferimento alla presunta influenza determinante esercitata dalla SKW Holding nei confronti della SKW non doveva essere inteso nel senso che essa fosse stata accusata di essersi avvalsa della sua influenza per incitare la sua controllata a partecipare all’infrazione o, perlomeno, di non essersi servita di tale influenza per impedire tale partecipazione. Per quanto attiene all’argomento vertente sul fatto che la SKW Holding non aveva alcun interesse economico nell’intesa in esame, in quanto essa ricopriva il ruolo di rappresentante commerciale per la Degussa, al punto 248 della decisione controversa la Commissione lo ha respinto, fondandosi sulla formulazione del contratto di fornitura di servizi menzionato ai punti da 28 a 31 di tale decisione, secondo cui nessuna delle parti aveva negoziato per conto dell’altra. Per quanto concerne l’argomento secondo cui il ruolo della SKW Holding presso la SKW si limitava a quello di mero investitore finanziario, al punto 250 di tale decisione la Commissione ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte considerata nella medesima decisione, tale argomento non fosse idoneo a rimettere in discussione la presunzione di esercizio effettivo dell’influenza determinante dalla SKW Holding sulla SKW.

44      Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando al punto 145 della sentenza impugnata ha dichiarato che la Commissione aveva adempiuto al proprio obbligo di motivazione.

45      Questa conclusione non può essere smentita dalla circostanza, sollevata dalle ricorrenti, che, all’atto di adozione della decisione controversa, la Commissione non abbia preso in considerazione le loro osservazioni su un messaggio di posta elettronica redatto da un dipendente della SKW e cui la Commissione aveva fatto riferimento nella comunicazione degli addebiti per affermare che il personale della SKW Holding era al corrente dell’intesa in oggetto.

46      Come ha correttamente considerato il Tribunale ai punti 118, 119 e 140 della sentenza impugnata, infatti, una circostanza del genere non è tale da integrare gli estremi di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte di detta istituzione dal momento che, per trarre la conclusione che la SKW Holding esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla condotta della SKW sul mercato, la Commissione si è basata, da un lato, sulla detenzione, da parte della prima, del 100% del capitale della seconda e, dall’altro, sul fatto che tale istituzione, al punto 246 della decisione controversa, aveva menzionato svariate altre circostanze, rivelatesi esatte e già di per sé sufficienti a dare un fondamento alla conclusione nel senso dell’esercizio, da parte della SKW Holding, di un’influenza determinante sulla SKW.

47      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul terzo e sul quarto motivo, fondati, rispettivamente, sulla mancata ripartizione da parte della Commissione delle quote dell’ammenda inflitta dalla decisione controversa tra i debitori in solido di questa e sulla violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale

48      Con il terzo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato i principi di chiarezza delle sanzioni e di individualità delle pene e delle sanzioni, in quanto ha omesso di annullare la decisione controversa nonostante la circostanza che la Commissione non avesse fissato la quota dell’ammenda in solido che doveva essere posta a carico di ciascuna delle società coinvolte rispetto ai debitori in solido, violando in tal modo i principi enunciati ai punti 153 e 164 della sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70).

49      Con il quarto motivo, rivolto contro i punti da 126 a 130 della sentenza impugnata, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver considerato che l’argomento sviluppato su questo punto dinanzi al Tribunale era nuovo e, pertanto, irricevibile, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale nella sua versione vigente prima del 1°luglio 2015.

50      A questo proposito, per quanto concerne il terzo motivo, la Corte ha già statuito, nella sentenza su impugnazione del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70), di cui si avvalgono le ricorrenti, che il potere sanzionatorio della Commissione non comprende il potere di stabilire le quote dell’ammenda dei debitori in solido nei loro rapporti reciproci, ma che spetta ai giudici nazionali procedervi, nel rispetto del diritto dell’Unione, mettendo in atto il diritto nazionale (v., in questo senso, sentenza del 10 aprile 2014 Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti 58 e 67).

51      Pertanto, non può essere addebitato al Tribunale di non aver annullato la decisione controversa perché la Commissione non aveva fissato le quote di ammenda specifiche per ciascuno dei debitori in solido nel contesto dei loro reciproci rapporti.

52      Il terzo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

53      Sulla scorta di quanto precede, il quarto motivo di impugnazione, con cui le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del suo regolamento di procedura, il loro argomento sulla mancata fissazione, nella decisione controversa, delle dette quote, non può, in ogni caso, comportare l’annullamento della sentenza impugnata e deve pertanto essere respinto in quanto inconferente.

 Sul primo motivo, tratto dalla violazione del diritto di essere ascoltato nonché dei principi di proporzionalità e di «divieto di valutazione anticipata delle prove»

 Argomenti delle parti

54      Con il primo motivo, diretto contro i punti da 35 a 63 della sentenza impugnata, le ricorrenti addebitano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto laddove ha statuito che il rifiuto da parte del consigliere-auditore di organizzare un’audizione a porte chiuse durante il procedimento amministrativo non aveva violato il loro diritto di essere ascoltate.

55      Esse sostengono che tale rifiuto costituisce una violazione del diritto processuale a fare conoscere in modo proficuo ed esaustivo il loro punto di vista sui fatti, sia per iscritto, sia in forma orale nel corso di un’udienza, diritto che vige sin dalla fase del procedimento amministrativo. La Commissione sarebbe infatti tenuta ad accogliere una domanda di audizione a porte chiuse specialmente quando, come nel caso di specie, da un lato, la società coinvolta mira a rimettere in discussione la constatazione di un’influenza determinante da parte sua sulla sua controllata e, dall’altro, l’esistenza stessa di tale società sarebbe messa a repentaglio da un’audizione alla presenza di altre società a loro volta sottoposte ad indagine.

56      Le ricorrenti ritengono che sebbene il Tribunale, alla stessa stregua della Commissione, abbia legittimamente proceduto ad un bilanciamento degli interessi in gioco, ossia, da un lato, quello delle imprese le cui informazioni riservate non devono essere divulgate e, dall’altro, quello di altre imprese a potersi difendere contro eventuali elementi a carico, nel caso di specie esso ha tuttavia proceduto ad una valutazione totalmente sproporzionata di tali interessi, a loro discapito.

57      A detta delle ricorrenti, poiché il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato differente se esse fossero state in grado di presentare in un’audizione a porte chiuse i loro argomenti in merito al ruolo della Degussa, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa.

58      Infatti, a loro avviso, quando al punto 53 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che tale argomento non fosse idoneo ad esonerare le ricorrenti dalla responsabilità, esso ha violato il «principio di divieto di valutazione anticipata delle prove» avvalendosi di elementi probatori errati che lo hanno indotto a commettere un errore di valutazione quanto al valore probatorio di tale argomento.

59      La Commissione afferma che questo motivo deve essere respinto, vuoi in quanto irricevibile – nella misura in cui, tramite esso, le ricorrenti intendano contestare le constatazioni di fatto del Tribunale e la sua valutazione delle prove – vuoi, ad ogni modo, in quanto infondato, poiché nel corso del procedimento amministrativo alle ricorrenti è stata adeguatamente offerta l’occasione di esporre il loro punto di vista quanto al ruolo della Degussa nell’intesa. In proposito, la Commissione spiega altresì di essere tenuta ad autorizzare a partecipare ad un’audizione qualsiasi impresa che possa esservi chiamata in causa, onde consentirle di venire a conoscenza di eventuali elementi idonei a indurre la Commissione a contestarle addebiti supplementari e per permetterle di difendersi.

 Giudizio della Corte

60      Con il primo motivo di impugnazione le ricorrenti criticano il Tribunale per essere pervenuto alla conclusione, al punto 63 della sentenza impugnata, che la Commissione e il consigliere-auditore hanno adeguatamente tenuto conto dell’esigenza di rispettare il loro diritto di essere ascoltate quando hanno respinto la loro richiesta di organizzare un’audizione a porte chiuse, in considerazione degli elementi che queste ultime intendevano esporre in tal sede in merito alla situazione della SKW nei confronti della Degussa.

61      In via preliminare, e come risulta dal punto 56 della presente sentenza, occorre rilevare che le ricorrenti non contestano la circostanza che, come ha considerato il Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata, il consigliere-auditore, quando deve valutare l’opportunità di organizzare un’audizione a porte chiuse, debba conciliare la tutela dei diritti della difesa delle imprese sottoposte a un procedimento per presunta infrazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione con il legittimo interesse dei terzi, delle persone o delle imprese, che hanno fornito informazioni o documenti relativi a tale presunta infrazione, alla tutela dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

62      Nel contesto del presente motivo, pertanto, vengono sottoposte a censura unicamente le modalità applicate dal Tribunale per bilanciare gli interessi in gioco.

63      Al riguardo, il punto 62 della sentenza impugnata è formulato nei seguenti termini:

«Per concludere, occorre rilevare che sembra che le ricorrenti tralascino la circostanza che il loro argomento sul ruolo della Degussa nell’intesa, dopo la cessione dell’intero capitale della SKW, nonché la loro richiesta di non mettere la Degussa al corrente di tale argomento, richiedevano una conciliazione tra le esigenze derivanti dai diritti della difesa delle ricorrenti e della Degussa, nonché un bilanciamento tra i rispettivi interessi di tali imprese. I fatti illustrati ai punti da 24 a 32 [della sentenza impugnata] dimostrano che il consigliere-auditore non ha proceduto a siffatto bilanciamento se non dopo avere sentito le spiegazioni delle ricorrenti in merito al contenuto di detto argomento e alla sua presunta importanza per la loro difesa. Inoltre, dalle considerazioni esposte supra si evince che il consigliere-auditore ha tratto correttamente la conclusione che non fosse giustificato attribuire priorità alla tutela dei diritti della difesa delle ricorrenti e accettare, in tal modo un’eventuale violazione degli analoghi diritti della Degussa (...)».

64      Da tale punto 62 della sentenza impugnata risulta che, nel procedere al bilanciamento degli interessi in gioco, il Tribunale ha sostanzialmente considerato che i diritti della difesa delle ricorrenti non potessero prevalere su quelli della Degussa. Al riguardo, ai punti 58 e 59 di tale sentenza, esso ha ritenuto che l’osservanza dei diritti della difesa della Degussa esigesse che quest’ultima fosse posta in condizione, in sede di udienza, di essere messa immediatamente al corrente delle accuse che le ricorrenti avrebbero potuto formulare nei suoi confronti, e di rispondervi oralmente.

65      Dal punto 55 della sentenza impugnata nonché dai punti 9 e 10 della presente sentenza si apprende che l’argomento che le ricorrenti desideravano illustrare a porte chiuse riguardava il ruolo della Degussa per il periodo successivo alla cessione, da parte sua, della SKW alla SKW Holding. Orbene, né il giorno dell’audizione né, tanto meno successivamente, la Degussa è stata sottoposta ad indagine da parte della Commissione limitatamente a tale periodo.

66      Di conseguenza, si constata che per respingere la richiesta delle ricorrenti di organizzare un’audizione a porte chiuse, il consigliere-auditore ha preso in considerazione i diritti della difesa della Degussa, sebbene questa non potesse avvalersene a causa della sua qualità di terzo nel procedimento per detto periodo.

67      A tal riguardo, la circostanza che taluni degli elementi trasmessi alla Commissione, qualora essa avesse accolto la richiesta di audizione a porte chiuse, avrebbero potuto successivamente consentirle di considerare la Degussa responsabile dell’infrazione in oggetto per un periodo più lungo rispetto a quello inizialmente considerato è priva di pertinenza poiché, in ogni caso e come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, in un’ipotesi del genere la Commissione sarebbe stata tenuta ad emettere un’ulteriore comunicazione degli addebiti allo scopo di consentire alla citata società di presentare le proprie osservazioni su tali elementi.

68      Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate ritenendo che il consigliere-auditore potesse negare lo svolgimento di un’audizione a porte chiuse per il motivo che siffatta audizione avrebbe pregiudicato i diritti della difesa della Degussa.

69      Tuttavia, per costante giurisprudenza della Corte, affinché una violazione dei diritti della difesa determini l’annullamento dell’atto impugnato occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (v., in questo senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 79 e giurisprudenza citata), circostanza che incombe all’impresa interessata dimostrare (v., in questo senso, sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 98).

70      In proposito, occorre rilevare che, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le affermazioni delle ricorrenti in merito all’influenza della Degussa sul comportamento della SKW, anche ammesso che fossero esatte, erano prive di pertinenza rispetto alla questione della loro responsabilità per l’infrazione controversa.

71      Le ricorrenti contestano questa affermazione, adducendo che la prova del persistente controllo della Degussa sulla SKW dopo la vendita di questa alla SKW Holding era decisamente idonea a rimettere in discussione l’influenza determinante di quest’ultima sulla SKW, in particolare alla luce della circostanza che la SKW Holding era solo un investitore finanziario esterno al settore economico che avrebbe acquisito un’impresa commerciale specializzata nell’ambito della chimica.

72      Tale argomento non può essere accolto. Come emerge, sostanzialmente, dai punti 43, 119 e 120 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel contesto della sua valutazione dei fatti, ha constatato che l’imputazione della responsabilità per l’infrazione controversa alla SKW Holding poteva comunque essere fondata su svariate circostanze che, secondo il Tribunale, erano di per sé sole già sufficienti a giustificare la conclusione secondo cui la SKW Holding esercitava un’influenza determinante sulla SKW. Sulla scorta di tale constatazione, il Tribunale, in particolare ai punti 48, 49 e 52 della sentenza impugnata, cui rinvia il suo punto 53, ha concluso che, per contestare tale imputazione di responsabilità, la SKW Holding doveva dimostrare di non avere esercitato essa stessa una siffatta influenza, cosicché non era rilevante chiarire se un altro soggetto, come la Degussa, esercitasse un’influenza determinante.

73      Non può essere accolta neppure la censura delle ricorrenti vertente sul fatto che il Tribunale ha violato il «principio di divieto di valutazione anticipata delle prove». Infatti, quando il Tribunale ha dichiarato che le affermazioni delle ricorrenti quanto all’influenza della Degussa sulla condotta della SKW, anche a voler ammettere che fossero esatte, erano prive di pertinenza rispetto alla questione della loro responsabilità per l’infrazione controversa, esso non ha proceduto ad una valutazione anticipata delle prove, bensì ha unicamente respinto il loro argomento relativo all’influenza della Degussa sulla condotta della SKW, presupponendo al contempo, a favore delle ricorrenti, che tale influenza fosse dimostrata.

74      Per di più, occorre rilevare che, ai punti da 214 a 228 della sentenza impugnata, cui rinvia il punto 56 della medesima sentenza, il Tribunale si è rifiutato di accogliere il motivo delle ricorrenti tratto dall’illegittimo rifiuto della Commissione di riconoscere nei loro confronti circostanze attenuanti, motivo che queste ultime, come traspare dal punto 53 di detta sentenza, intendevano sviluppare a porte chiuse.

75      Di conseguenza, le ricorrenti non hanno dimostrato che, in mancanza dell’irregolarità commessa, il procedimento avviato a loro carico avrebbe potuto sfociare in un esito differente.

76      Inoltre, dai punti 31, 33 e 62 della sentenza impugnata, il cui contenuto è stato ricordato al punto 15 della presente sentenza, emerge che, successivamente alla stipula di un nuovo contratto di fornitura tra la SKW e la Degussa, ossia in un momento in cui non sussistevano più difficoltà per le ricorrenti quanto alla presentazione dei loro argomenti sul ruolo della Degussa, queste sono state messe in condizione di presentare osservazioni scritte alla Commissione.

77      Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

78      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

79      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione non è fondata, quest’ultima statuisce sulle spese.

80      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

81      Poiché la SKW e la SKW Holding sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La SKW Stahl-Metallurgie GmbH e la SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Firme



* Lingua processuale: il tedesco.