Language of document : ECLI:EU:C:2017:716

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

21 settembre 2017 (*)

«Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale»

Nella causa C‑88/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 febbraio 2015,

Ferriere Nord SpA, con sede in Osoppo (Italia), rappresentata da W.Viscardini e G. Donà, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e P. Rossi, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Ferriere Nord SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»; EU:T:2014:1035), nella quale è stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione; in prosieguo: la «decisione del 30 settembre 2009»), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione di modifica») (decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione di modifica; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 16 a 22 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«16      Dall’ottobre al dicembre 2000 la Commissione ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione d’imprese siderurgiche italiane [Federacciai]. Essa ha anche indirizzato loro richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA (...).

17      Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti”) (...). Il 31 maggio 2002 la [Ferriere Nord] ha formulato le proprie osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti. Il 13 giugno 2002 si è svolta un’audizione (...).

18      Il 12 agosto 2002 la Commissione ha formulato addebiti supplementari (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti supplementari”) trasmessi ai destinatari della comunicazione degli addebiti. Nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 e 82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione ha spiegato la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA. La [Ferriere Nord] ha presentato osservazioni scritte il 20 settembre 2002 ed il 30 settembre 2002 si è svolta una seconda audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri (...).

19      In esito al procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la “decisione del 2002”), nella quale essa ha constatato che le imprese destinatarie di quest’ultima avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, che aveva per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e aveva altresì dato luogo ad una limitazione o ad un controllo concordati della produzione o delle vendite, in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 1, CA. In tale decisione la Commissione ha inflitto alla [Ferriere Nord] un’ammenda di importo pari a EUR 3,75 milioni (...).

20      Il 10 marzo 2003 la [Ferriere Nord] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2002. Con sentenza del 25 ottobre 2007, Ferriere Nord/Commissione (T‑94/03, [non pubblicata EU:T:2007:320]), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002. Il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione del 2002 non conteneva alcun riferimento all’articolo 3 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, tale decisione era fondata unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA (...). Poiché tali disposizioni erano giunte a scadenza il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da esse, estinte al momento dell’adozione della decisione del 2002, alcuna competenza a constatare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato a tale infrazione (...).

21      Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato la [Ferriere Nord] e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione, modificando la base giuridica rispetto a quella prescelta per la decisione del 2002. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata delle sentenze di annullamento della decisione del 2002, la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni e, con telefax del 1° agosto 2008, la [Ferriere Nord] ha comunicato i propri commenti (...).

22      Con telefax del 24 luglio e del 25 settembre 2008, del 13 marzo, del 30 giugno e del 27 agosto 2009, la Commissione ha chiesto alla [Ferriere Nord] informazioni relative all’azionariato e alla situazione patrimoniale dell’impresa. La [Ferriere Nord] ha risposto a tali richieste d’informazioni con lettere rispettivamente del 1° agosto e del 1° ottobre 2008, del 18 marzo, del 1° luglio e dell’8 settembre 2009».

3        Nella decisione del 30 settembre 2009, la Commissione ha considerato, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), doveva essere interpretato nel senso che le consentiva di constatare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, ratione materiae e ratione temporis. La Commissione ha indicato che tale decisione era stata adottata conformemente alle norme di procedura del Trattato CE nonché del suddetto regolamento e che le disposizioni sostanziali che non erano più in vigore al momento dell’adozione di un atto potevano essere applicate in forza dei principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo, fatta salva l’applicazione del principio generale della lex mitior.

4        L’articolo 1 della decisione del 30 settembre 2009 ha dichiarato, fra l’altro, che la Ferriere Nord, avendo partecipato, dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000, a un accordo continuato e/o a pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, aventi per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune, aveva violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA. All’articolo 2 di tale decisione, la Commissione ha inflitto alla Ferriere Nord un’ammenda dell’importo di EUR 3,57 milioni.

5        Con lettere inviate tra il 20 e il 23 novembre 2009, otto delle undici società destinatarie della decisione del 30 settembre 2009, inclusa la Ferriere Nord, hanno informato la Commissione che l’allegato di detta decisione, così come notificata ai suoi destinatari, non conteneva le tabelle che illustravano le variazioni di prezzo.

6        L’8 dicembre 2009, la Commissione ha adottato la decisione di modifica, che integrava nel suo allegato le tabelle mancanti e correggeva i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina. La decisione di modifica è stata notificata alla Ferriere Nord in data 9 dicembre 2009.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2010, la Ferriere Nord ha proposto un ricorso volto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento parziale di detta decisione e una riduzione dell’importo dell’ammenda.

8        A sostegno del suo ricorso, la Ferriere Nord ha dedotto dieci motivi vertenti: il primo, sull’incompetenza della Commissione; il secondo, sul mancato invio preliminare di una nuova comunicazione degli addebiti; il terzo, sulla mancata audizione da parte del consigliere‑auditore; il quarto, sulla posteriorità della relazione finale rispetto all’adozione della decisione impugnata; il quinto, sull’adozione di un testo sprovvisto degli allegati ivi menzionati; il sesto, su errori di diritto nella valutazione dei fatti; il settimo, sul carattere sproporzionato dell’importo dell’ammenda rispetto alla gravità e alla durata dell’intesa; l’ottavo, sull’illegittimità della maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva; il nono, sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti diverse da quelle previste dalla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4), e, il decimo, su un’erronea applicazione di tale comunicazione.

9        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord a EUR 3 421 440 e ha respinto il ricorso di quest’ultima quanto al resto.

10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2014, la Ferriere Nord ha chiesto al Tribunale di procedere ad una rettifica del punto 420 della sentenza impugnata; tale domanda è stata respinta con ordinanza del 13 marzo 2015, Ferriere Nord/Commissione (T‑90/10 REC, non pubblicata, EU:T:2015:173).

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

11      Con la sua impugnazione, la Ferriere Nord chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare la sentenza impugnata, nella misura in cui ha respinto la domanda principale da essa presentata nel ricorso nella causa T‑90/10 e, per l’effetto:

–         annullare la decisione controversa;

–        in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata da essa presentata nel ricorso nella causa T‑90/10 e, per l’effetto, annullare parzialmente la decisione controversa e stabilire un’ulteriore riduzione della sanzione irrogata alla Ferriere Nord, e

–        condannare la Commissione alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

12      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Ferriere Nord alle spese.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

13      La fase orale del procedimento è stata chiusa l’8 dicembre 2016 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Con lettera del 27 gennaio 2017, depositata lo stesso giorno presso la cancelleria della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale del procedimento e di acquisire al fascicolo di causa gli elementi fattuali esposti in tale domanda nonché i documenti ad essa allegati.

14      A sostegno di tale domanda, la Commissione ha fatto valere, in sostanza, che la Corte non è stata sufficientemente edotta su alcune circostanze di fatto relative alle audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002, sulla cui base l’avvocato generale ha impostato le proprie conclusioni, dato che tali circostanze non sono state specificamente discusse tra la parti.

15      L’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte consente alla stessa, sentito l’avvocato generale, di disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

16      Occorre, tuttavia, ricordare che l’oggetto dell’impugnazione è, in via di principio, definito dai motivi e dagli argomenti sollevati dalle parti. Nel caso di specie, queste ultime hanno avuto la possibilità di discutere in modo sufficiente tali motivi e tali argomenti nelle rispettive memorie e all’udienza comune del 20 ottobre 2016 nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P.

17      Di conseguenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non vi sia luogo a disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sull’impugnazione

18      A sostegno della sua impugnazione, la Ferriere Nord solleva nove motivi, vertenti: il primo, su un manifesto snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, sul mancato accertamento di palesi contraddizioni nella decisione controversa nonché su una violazione delle regole in materia di onere della prova; il secondo, su una violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 per omessa previa notifica di una nuova comunicazione degli addebiti, su una violazione del principio del legittimo affidamento, su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, su una violazione dei diritti della difesa, su un vizio di motivazione nonché su una violazione del diritto all’audizione davanti al consigliere-auditore; il terzo, su una violazione del regolamento interno della Commissione; il quarto, sulla durata della partecipazione della Ferriere Nord all’intesa e su errori di diritto nella valutazione dei fatti, su uno snaturamento degli elementi di prova, su una violazione dei principi generali in materia di onere della prova e in dubio pro reo nonché su una contraddizione nei motivi; il quinto, su una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord rispetto alla gravità e alla durata dell’infrazione, sulla violazione del principio della parità di trattamento nonché su un difetto di motivazione; il sesto, su un manifesto errore di calcolo o su un’evidente inesattezza nella riduzione dell’importo dell’ammenda riconosciuta a Ferriere Nord, su un errato esercizio dei poteri di piena giurisdizione estesa al merito nonché su un difetto di motivazione; il settimo, sull’illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa; l’ottavo, sull’illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva in ragione del tempo trascorso, e, il nono, sull’illegittimità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione del principio di proporzionalità.

 Sul secondo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti

19      Con il secondo motivo, che è opportuno esaminare per primo, la Ferriere Nord afferma che il Tribunale, essendo pervenuto alla conclusione che la Commissione non era tenuta ad indirizzarle una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa, ha commesso errori di diritto.

20      In primo luogo, la Ferriere Nord invita la Corte ad esaminare la fondatezza della constatazione fatta al punto 121 della sentenza impugnata, secondo cui il principio tempus regit actum deve essere interpretato solamente nel senso che un atto di procedura deve essere adottato sulla base di una norma in vigore alla data della sua adozione. Secondo la Ferriere Nord, siffatta interpretazione è errata in quanto la comunicazione degli addebiti, adottata sulla base dell’articolo 36 CA, non può costituire il fondamento della decisione controversa, adottata sulla base del regolamento n. 1/2003.

21      Secondo la Ferriere Nord, l’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti si rendeva necessaria in seguito alla sentenza del 25 ottobre 2007, Ferriere Nord/Commissione (T‑94/03, non pubblicata, EU:T:2007:320), e avrebbe costituito la corretta conseguenza da trarre dalla sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), al cui punto 73 la Corte aveva dichiarato che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Infatti, utilizzando le locuzioni «non necessariamente» e «in linea di principio», la Corte non avrebbe escluso che, in ragione delle peculiarità di una fattispecie, la procedura possa ripartire da una fase precedente il punto in cui si è verificata l’illegittimità che ha dato luogo all’annullamento di un atto.

22      In secondo luogo, la Ferriere Nord deduce uno snaturamento dei fatti e delle prove nonché una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto diversi elementi che comparivano nelle lettere indirizzatele dalla Commissione avrebbero suscitato un legittimo affidamento nel fatto che sarebbe stata adottata una nuova comunicazione degli addebiti.

23      In terzo luogo, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, l’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti era necessaria giacché essa non sarebbe stata identica alla comunicazione degli addebiti. A tal riguardo essa richiama, in particolare, la differenza tra le citazioni del mercato italiano e del mercato comune, rispettivamente, nei dispositivi della decisione del 2002 e della decisione controversa.

24      Inoltre, la Ferriere Nord deduce una violazione dell’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 nonché degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), là dove, al punto 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in mancanza di nuovi addebiti, la Commissione non aveva l’obbligo di organizzare una nuova audizione dinanzi al consigliere-auditore.

25      La Commissione ritiene irricevibili gli argomenti dedotti in primo luogo dalla Ferriere Nord, poiché non contestano in termini chiari la sentenza impugnata, ma si limitano a chiedere alla Corte di chiarire la questione se una decisione adottata in forza del regolamento n. 1/2003 possa essere fondata su una comunicazione degli addebiti adottata sulla base del Trattato CECA.

26      Nel merito, la Commissione sostiene che il Tribunale, in risposta all’argomento relativo alla necessità di una corrispondenza della base giuridica tra l’atto preparatorio e l’atto definitivo, non ha erroneamente applicato in modo troppo rigido il principio del tempus regit actum ai punti da 118 a 122 della sentenza impugnata, bensì ne ha tratto la dovuta conclusione, affermando che, poiché il vizio che rendeva illegittima la decisione del 2002 si era verificato al momento dell’adozione della stessa, l’annullamento di tale decisione non aveva inficiato la validità delle misure preparatorie, cosicché la Commissione non aveva l’obbligo di trasmettere alla Ferriere Nord una nuova comunicazione degli addebiti.

27      Secondo la Commissione, gli argomenti dedotti in secondo luogo dalla Ferriere Nord sono parimenti irricevibili. Da un lato, la violazione del legittimo affidamento costituirebbe un motivo nuovo. Dall’altro, pur facendo formalmente valere uno snaturamento, la Ferriere Nord mirerebbe, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti.

28      La Commissione insiste, in ogni caso, sul fatto che dagli elementi estrapolati dalla Ferriere Nord dalle comunicazioni della Commissione, quando sono letti nel loro contesto, risulta che essi non hanno potuto ingenerare alcun legittimo affidamento quanto all’invio di una nuova comunicazione degli addebiti, come rilevato dal Tribunale ai punti 127 e 128 della sentenza impugnata. Pertanto, a giusto titolo e senza incorrere in alcuno snaturamento dei fatti il Tribunale ha concluso, al punto 126 della sentenza impugnata, che la Ferriere Nord non poteva avvalersi di un tale legittimo affidamento.

29      Riguardo alla ricevibilità degli argomenti dedotti in terzo luogo, la Commissione sostiene che la Ferriere Nord menziona taluni punti della sentenza impugnata senza dedurre argomenti precisi a sostegno dell’errore vertente sull’omessa sanzione del mancato invio di una nuova comunicazione degli addebiti.

30      Nel merito, la Commissione si riferisce ai punti 143 e 144 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe sottolineato l’infondatezza dell’argomento secondo cui una nuova comunicazione degli addebiti sarebbe stata necessaria per accertare se l’intesa fosse idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, dato che tale questione era già stata sollevata nella comunicazione degli addebiti supplementari. Inoltre, la Ferriere Nord muoverebbe dall’errata premessa secondo cui la decisione controversa avrebbe sanzionato un’infrazione diversa da quella censurata nella decisione del 2002. Infatti, dal contenuto della decisione controversa risulterebbe che l’infrazione addebitata consisteva in un’intesa che copriva l’intero mercato italiano, vale a dire una parte sostanziale del mercato comune e, pertanto, in un’intesa vietata dall’articolo 65, paragrafo 1, CA.

31      La Commissione osserva che l’argomento vertente sull’omissione di una nuova audizione dinanzi al consigliere-auditore è formulato in termini troppo generici ed imprecisi per essere ricevibile. Nel merito, essa rileva che la Ferriere Nord non smentisce la conclusione del Tribunale secondo cui una simile audizione sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui fosse stata notificata una nuova comunicazione degli addebiti. Orbene, il Tribunale avrebbe escluso la necessità di una simile nuova comunicazione.

 Giudizio della Corte

32      Per quanto riguarda gli argomenti dedotti in primo luogo dalla Ferriere Nord, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione. Infatti, dall’impugnazione risulta chiaramente che la Ferriere Nord non si limita a chiedere chiarimenti della Corte in merito alla questione posta, ma mira a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in particolare al punto 121 della sentenza impugnata, quando ha affermato che l’emissione di una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa non era necessaria. Allo stesso modo, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, l’argomento della Ferriere Nord relativo all’assenza di un’audizione dinanzi al consigliere-auditore è sufficientemente preciso per essere ricevibile, dato che l’impugnazione menziona sia disposizioni del diritto dell’Unione che il Tribunale avrebbe violato a tal riguardo, sia il punto della sentenza impugnata nel quale sarebbe stata commessa siffatta violazione.

33      Per quanto riguarda la sostanza degli argomenti della Ferriere Nord relativi all’omissione tanto dell’invio di una nuova comunicazione degli addebiti quanto di un’audizione dinanzi al consigliere-auditore, si deve ricordare che, nell’ambito della procedura conclusasi con l’adozione della decisione del 2002, il 26 marzo 2002 la Commissione ha indirizzato alle imprese interessate, inclusa la Ferriere Nord, la comunicazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA. L’audizione relativa a detta comunicazione si è tenuta il 13 giugno 2002. In seguito alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione ha trasmesso alle suddette imprese, il 12 agosto 2002, la comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, nella quale ha spiegato la sua posizione in merito a tale modifica del contesto normativo e invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni riguardo a tali addebiti supplementari. Il 30 settembre 2002 si è tenuta un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri.

34      In seguito all’annullamento della decisione del 2002, la Commissione, con lettera del 30 giugno 2008, ha informato la Ferriere Nord e le altre imprese interessate della propria intenzione di riadottare tale decisione avvalendosi del regolamento n. 1/2003 come base giuridica, nell’osservanza delle norme di procedura stabilite da detto regolamento.

35      Tenuto conto di siffatto iter procedurale, occorre valutare se, come sostiene la Ferriere Nord e contrariamente a quanto concluso dal Tribunale ai punti 144 e 148 della sentenza impugnata, la Commissione fosse obbligata, in seguito all’annullamento della decisione del 2002, ad emettere una nuova comunicazione degli addebiti nonché ad organizzare una nuova audizione.

36      Secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (sentenze del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 75 e giurisprudenza ivi citata; del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 88, nonché dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45), anche nel caso di un procedimento che sia stato avviato prima di tale data, ma che resti pendente successivamente alla stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 47).

37      Nel caso di specie, dato che la decisione controversa è stata adottata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la procedura conclusasi con l’adozione di detta decisione doveva svolgersi conformemente a tale regolamento nonché al regolamento n. 773/2004, di cui il regolamento n. 1/2003 costituisce la base giuridica (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 90), sebbene tale procedura fosse stata avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003.

38      Ne consegue che, al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella misura in cui ha interpretato i principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo, in forza dei quali le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le situazioni pendenti alla data della loro entrata in vigore, nel senso che, con riferimento alla decisione controversa, adottata sulla base del regolamento n. 1/2003, gli atti preparatori dovevano essere adottati sulla base delle norme procedurali in vigore alla data della loro adozione, segnatamente l’articolo 36, paragrafo 1, CA per quanto concerne la comunicazione degli addebiti, e l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 per la comunicazione degli addebiti supplementari.

39      Ciò nondimeno, è opportuno verificare se gli atti preparatori adottati dalla Commissione ai fini dell’adozione della decisione del 2002 possano essere considerati equivalenti a quelli previsti dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004. Infatti, ove così fosse, non si potrebbe addebitare alla Commissione di non averli reiterati prima dell’adozione della decisione controversa.

40      Per quanto riguarda l’emissione di una comunicazione degli addebiti, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 773/2004, letto alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 cui esso dà attuazione, prevede che, prima di adottare una decisione ai sensi, in particolare, dell’articolo 7 di quest’ultimo regolamento, la Commissione notifichi alle parti interessate una comunicazione degli addebiti dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine da essa stabilito.

41      Orbene, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, nel caso di specie la Commissione aveva già indirizzato alle imprese interessate la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari e, rispetto a tali comunicazioni, la decisione controversa non addebitava alla Ferriere Nord atti nuovi né modificava in modo significativo gli elementi di prova delle infrazioni contestate. Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, non sussistono grandi differenze, dal punto di vista contenutistico, tra una comunicazione degli addebiti adottata secondo le norme del Trattato CECA e un’altra adottata secondo i regolamenti nn. 17 e 1/2003. L’invio di una nuova comunicazione degli addebiti non era dunque necessario.

42      A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente richiamato il punto 73 della sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), ove si ricorda che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, e che, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

43      Infatti, come osservato dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, la decisione del 2002 è stata annullata a causa della carenza di potere della Commissione ad adottarla sulla base delle disposizioni del Trattato CECA, che non era più in vigore al momento dell’adozione di tale decisione, cosicché l’illegittimità si è verificata in quella data precisa. Di conseguenza, siffatto annullamento non incideva né sulla comunicazione degli addebiti né sulla comunicazione degli addebiti supplementari.

44      Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha concluso, al punto 122 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti.

45      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, la Commissione deve offrire alle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione, qualora esse lo richiedano nelle proprie osservazioni scritte. Quindi, posto che, come risulta dal punto 43 supra, la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari non erano inficiate dall’annullamento della decisione del 2002, occorre verificare se la Commissione abbia dato alle suddette parti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione tenuta nel rispetto dei requisiti procedurali di cui ai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, come era obbligata a fare.

46      A tal riguardo, si deve rilevare che, nel regime procedurale instaurato dal regolamento n. 1/2003, quale esplicitato nel regolamento n. 773/2004, è previsto, all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultimo, che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano invitate a prendere parte all’audizione che, dietro richiesta dei destinatari di una comunicazione degli addebiti, fa seguito all’emissione di quest’ultima.

47      Ebbene, per quanto riguarda le audizioni tenutesi nel corso del 2002, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a quella del 13 giugno 2002, dato che il Trattato CECA all’epoca vigente non prevedeva una siffatta partecipazione. È pacifico che tale audizione ha avuto ad oggetto il merito della controversia, vale a dire le condotte che la Commissione addebitava alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti. Ciò risulta, in particolare, dai punti da 379 a 382 della decisione controversa ed è confermato al punto 148 delle sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037), nonché del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032).

48      Per contro, l’audizione del 30 settembre 2002, a cui i rappresentanti degli Stati membri erano stati invitati in forza delle norme del Trattato CE divenute ormai applicabili, in particolare in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81] e dell’articolo [82] del trattato CE (GU 1998, L 354, pag. 18), riguardava l’oggetto della comunicazione degli addebiti supplementari, segnatamente le conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA rispetto al seguito del procedimento. Ciò risulta, da un lato, da tale comunicazione, che invitava espressamente i suoi destinatari a trasmettere le proprie osservazioni relative ai suddetti addebiti supplementari. D’altro lato, la Commissione ha indicato, al punto 382 della decisione impugnata, di non aver ritenuto necessario ripetere l’audizione del 13 giugno 2002, in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti nn. 17 e 1/2003, dato che tale audizione, alla quale non avevano partecipato rappresentanti degli Stati membri, si era svolta nel rispetto delle norme del Trattato CECA applicabili in tale data. Inoltre, durante l’udienza comune nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P, la Commissione ha confermato, in risposta a un quesito della Corte, che la comunicazione degli addebiti supplementari non ritornava né sui fatti né sulle prove oggetto del procedimento.

49      Ne consegue che, nella presente causa, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a un’audizione concernente il merito del caso, ma hanno partecipato unicamente a quella relativa alle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del Trattato CECA.

50      Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 36 e 37 supra, quando una decisione è adottata sulla base del regolamento n. 1/2003, il procedimento che si conclude con tale decisione dev’essere conforme alle norme di procedura previste da tale regolamento, anche se tale procedimento è iniziato prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

51      Ne consegue che, prima di adottare la decisione controversa, la Commissione era tenuta, in applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento n. 773/2004, a dare alle parti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un’audizione alla quale fossero invitate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Non si può quindi affermare che l’audizione del 13 giugno 2002, relativa al merito del caso, sia stata conforme ai requisiti procedurali riguardanti l’adozione di una decisione sulla base del regolamento n. 1/2003.

52      Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto quando ha giudicato, al punto 148 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata, prima dell’adozione della decisione controversa, ad organizzare una nuova audizione dinanzi al consigliere-auditore, in quanto le imprese interessate avevano già avuto la possibilità di essere ascoltate durante le audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002.

53      Alla luce dell’importanza, nell’ambito della procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, della tenuta, dietro richiesta delle parti interessate, di un’audizione alla quale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del secondo regolamento, siano invitate le autorità della concorrenza degli Stati membri – importanza sottolineata dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni – l’omissione di una siffatta audizione costituisce una violazione delle forme sostanziali.

54      Dato che il diritto a una tale audizione, previsto dal regolamento n. 773/2004, non è stato rispettato, non è necessario che l’impresa i cui diritti sono stati così violati dimostri che tale violazione sia stata idonea ad influenzare, a suo svantaggio, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione controversa.

55      Pertanto, il suddetto procedimento è necessariamente viziato, indipendentemente dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli per la Ferriere Nord che potrebbero risultare da tale violazione (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P e C‑554/10 P, EU:C:2012:682, punti da 46 a 52, nonché del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 36).

56      In considerazione di quanto precede, si deve accogliere il secondo motivo d’impugnazione dedotto dalla Ferriere Nord e, per l’effetto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori argomenti da essa dedotti nell’ambito di detto motivo, ammesso che siano ricevibili, né gli altri motivi d’impugnazione.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

57      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

58      Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa proposto dalla Ferriere Nord dinanzi al Tribunale.

59      A tal riguardo, è sufficiente dichiarare che, per la motivazione enunciata ai punti da 33 a 55 supra, la decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui riguarda la Ferriere Nord, per violazione delle forme sostanziali.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima decide in merito alle spese.

61      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Ferriere Nord è risultata vittoriosa nell’ambito dell’impugnazione e il ricorso che era stato presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Ferriere Nord, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Ferriere Nord, tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Ferriere Nord/Commissione (T90/10, non pubblicata, EU:T:2014:1035), è annullata.

2)      La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Ferriere Nord SpA.

3)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Ferriere Nord SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

Juhász

Vajda

Lycourgos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2017.

Il cancelliere

 

Il presidente della Nona Sezione

A. Calot Escobar

 

E. Juhász


*      Lingua processuale: l’italiano.