Language of document : ECLI:EU:C:2017:709

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

21 settembre 2017 (*)

«Impugnazione – Intese – Produttori italiani di tondo per cemento armato – Fissazione dei prezzi nonché limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Infrazione all’articolo 65 CA – Annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale dell’Unione europea – Decisione riadottata sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Mancata emissione di una nuova comunicazione degli addebiti – Mancata audizione in seguito all’annullamento della decisione iniziale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»

Nella causa C‑85/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 febbraio 2015,

Feralpi Holding SpA, con sede in Brescia (Italia), rappresentata da G.M. Roberti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e P. Rossi, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Feralpi Holding SpA (in prosieguo: la «Feralpi») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione (T‑70/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»; EU:T:2014:1031), nella quale è stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione; in prosieguo: la «decisione del 30 settembre 2009»), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione di modifica») (decisione del 30 settembre 2009, come modificata dalla decisione di modifica; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 16 a 21 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«16      Dall’ottobre al dicembre 2000, la Commissione ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione d’imprese siderurgiche italiane [Federacciai]. Inoltre, essa ha indirizzato loro talune richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA (...).

17      Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti”) (...). La [Feralpi] ha presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. Il 13 giugno 2002 si è tenuta un’audizione.

18      Il 12 agosto 2002 la Commissione ha formulato addebiti supplementari (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti supplementari”) ai destinatari della comunicazione degli addebiti (...). Nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81  e 82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione precisava la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per la presentazione delle loro osservazioni e si è tenuta una seconda audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri in data 30 settembre 2002 (...). La [Feralpi] ha risposto alla comunicazione degli addebiti supplementari il 13 settembre 2002.

19      In esito al procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la “decisione del 2002”), mediante la quale ha constatato che le imprese destinatarie di quest’ultima avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, che aveva per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e aveva altresì dato luogo ad una limitazione o ad un controllo concordati della produzione o delle vendite, in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 1, CA (...). In tale decisione, la Commissione ha inflitto alla [Feralpi] un’ammenda dell’importo di EUR 10,25 milioni.

20      Il 4 marzo 2003 la [Feralpi] ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2002. Con sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2007, Feralpi Siderurgica/Commissione (T‑77/03, [non pubblicata, EU:T:2007:319]), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002. Il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione del 2002 non conteneva alcun riferimento all’articolo 3 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, tale decisione era fondata unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA (...). Poiché tali disposizioni erano giunte a scadenza il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da esse, estinte al momento dell’adozione della decisione del 2002, alcuna competenza a constatare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato a tale infrazione (...).

21      Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato la [Feralpi] e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione, modificando la base giuridica rispetto a quella prescelta per la decisione del 2002. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata della sentenza [del 25 ottobre 2007,] Feralpi Siderurgica/Commissione [(T‑77/03, non pubblicata, EU:T:2007:319)], la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni (...). La Feralpi ha risposto a detta lettera il 31 luglio 2008. La lettera del 30 giugno 2008 è stata seguita da varie richieste di informazioni, alle quali la [Feralpi] ha dato risposta».

3        Nella decisione del 30 settembre 2009, la Commissione ha considerato, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), doveva essere interpretato nel senso che le consentiva di constatare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, ratione materiae e ratione temporis. La Commissione ha indicato che tale decisione era stata adottata conformemente alle norme di procedura del Trattato CE nonché del suddetto regolamento e che le disposizioni sostanziali che non erano più in vigore al momento dell’adozione di un atto potevano essere applicate in forza dei principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo, fatta salva l’applicazione del principio generale della lex mitior.

4        L’articolo 1 della suddetta decisione ha dichiarato, fra l’altro, che la Feralpi, avendo partecipato, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000, a un accordo continuato e/o a pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, aventi per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune, aveva violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA. All’articolo 2 della stessa decisione, la Commissione ha inflitto alla Feralpi un’ammenda dell’importo di EUR 10,25 milioni.

5        Con lettere inviate tra il 20 e il 23 novembre 2009, otto delle undici società destinatarie della decisione del 30 settembre 2009, inclusa la Feralpi, hanno informato la Commissione che l’allegato di detta decisione, così come notificata ai suoi destinatari, non conteneva le tabelle che illustravano le variazioni di prezzo.

6        L’8 dicembre 2009, la Commissione ha adottato la decisione di modifica, che integrava nel suo allegato le tabelle mancanti e correggeva i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2010, la Feralpi ha proposto un ricorso volto ad ottenere, da un lato, che il Tribunale disponesse le opportune misure al fine di verificare il rispetto del principio di collegialità nella procedura di adozione della decisione controversa, e, dall’altro, l’annullamento di quest’ultima.

8        A sostegno del suo ricorso, la Feralpi ha dedotto sette motivi vertenti: il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di collegialità nonché su un difetto nel procedimento di riadozione della decisione del 2002; il secondo, sull’inadeguatezza della base giuridica della decisione impugnata; il terzo, su una violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona amministrazione, di proporzionalità e di parità delle armi; il quarto, su una violazione dei criteri di imputazione, su un’erronea valutazione dei fatti e su un difetto di istruttoria e di motivazione; il quinto, su un’errata definizione del mercato rilevante; il sesto, su un’erronea valutazione dei fatti, su una violazione dell’articolo 65 CA, su una violazione del principio di non discriminazione e dell’articolo 296 TFUE, e, il settimo, su un’errata determinazione dell’importo dell’ammenda.

9        Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Feralpi.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

10      Con la sua impugnazione, la Feralpi chiede che la Corte voglia:

–        annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della Feralpi nella causa T‑70/10 e conseguentemente:

–        annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa;

–        e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata alla Feralpi mediante la decisione controversa;

–        in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della Feralpi nella causa T‑70/10 e rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

–        in ogni caso, ridurre l’ammenda irrogata alla Feralpi mediante la decisione controversa, in ragione dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

11      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Feralpi alle spese.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

12      La fase orale del procedimento è stata chiusa l’8 dicembre 2016 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Con lettera del 27 gennaio 2017, depositata lo stesso giorno presso la cancelleria della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale del procedimento e di acquisire al fascicolo di causa gli elementi fattuali esposti in tale domanda nonché i documenti ad essa allegati.

13      A sostegno di tale domanda, la Commissione ha fatto valere, in sostanza, che la Corte non è stata sufficientemente edotta su alcune circostanze di fatto relative alle audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002, sulla cui base l’avvocato generale ha impostato le proprie conclusioni, dato che tali circostanze non sono state specificamente discusse tra la parti.

14      L’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte consente alla stessa, sentito l’avvocato generale, di disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

15      Occorre, tuttavia, ricordare che l’oggetto dell’impugnazione è, in via di principio, definito dai motivi e dagli argomenti sollevati dalle parti. Nel caso di specie, queste ultime hanno avuto la possibilità di discutere in modo sufficiente tali motivi e tali argomenti nelle rispettive memorie e all’udienza comune del 20 ottobre 2016 nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P.

16      Di conseguenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non vi sia luogo a disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sull’impugnazione

17      A sostegno della sua impugnazione, la Feralpi solleva sei motivi, vertenti: il primo, su una violazione del principio di collegialità; il secondo, su una violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18) nonché su un difetto di motivazione; il terzo, su una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») a causa dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo, nonché su un difetto di motivazione; il quarto, su una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, dei principi in materia di onere della prova, del principio di presunzione di innocenza nonché su uno snaturamento dei fatti e un difetto di motivazione; il quinto, su una violazione degli articoli 23 e 31 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nonché su un difetto di motivazione, e, il sesto, su un’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

 Sul secondo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti

18      Con il secondo motivo, che è opportuno esaminare per primo, la Feralpi afferma che il Tribunale, avendo ritenuto che non fosse necessaria l’emissione di una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa, ha violato i suoi diritti della difesa, quali garantiti dall’articolo 10 del regolamento n. 773/2004. Dato che, come sarebbe confermato dalla lettera della Commissione del 30 giugno 2008 che invitava le imprese interessate a presentare osservazioni, queste ultime avevano il diritto di essere ascoltate, la Commissione avrebbe dovuto mettere in atto tutte le fasi procedurali previste dal regolamento n. 773/2004, segnatamente la notifica di una nuova comunicazione degli addebiti e la possibilità per dette imprese di esercitare il loro diritto di accesso agli atti di causa nonché, previa richiesta, il loro diritto a un’audizione.

19      La Commissione ritiene che il Tribunale abbia giustamente dichiarato che, poiché il vizio che aveva reso illegittima la decisione del 2002 si era verificato al momento dell’adozione di quest’ultima, la validità degli atti preparatori non era inficiata, cosicché l’annullamento di tale decisione non comportava la necessità di emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione controversa. Tale istituzione rileva che il cambiamento di base giuridica per quanto riguarda la sua competenza ad infliggere ammende non ha avuto alcuna conseguenza sulla posizione della Feralpi e che quest’ultima ha avuto la possibilità, in risposta alla comunicazione degli addebiti supplementari, di formulare le proprie osservazioni sia riguardo all’importo massimo dell’ammenda che la Commissione poteva infliggerle, sia riguardo alla base giuridica che abilitava la Commissione a farlo.

20      Per quanto riguarda la lettera del 30 giugno 2008, al punto 140 della sentenza impugnata Tribunale avrebbe riconosciuto che in tale lettera la Commissione precisava di non ritenere necessaria l’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti. Esso non avrebbe considerato, invece, che tale lettera faceva le veci di una comunicazione degli addebiti propriamente detta. Il Tribunale avrebbe a giusto titolo affermato che, poiché la sentenza di annullamento della decisione del 2002 non aveva inciso sulla validità della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti supplementari, sulle quali le imprese interessate avevano già avuto la possibilità di esprimersi, la Commissione poteva limitarsi, nella suddetta lettera, ad informare queste ultime della propria intenzione di riadottare tale decisione su una nuova base giuridica.

21      Inoltre, la sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), citata dal Tribunale, sarebbe pertinente nel caso di specie poiché la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava la scoperta di un vizio procedurale intervenuto nella fase di adozione della decisione in argomento e che non aveva comportato l’invalidazione degli atti procedurali.

22      La Commissione difende inoltre la validità della comunicazione degli addebiti supplementari. Come avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata, quest’ultima sarebbe stata adottata sulla base delle pertinenti norme procedurali del Trattato CE all’epoca vigenti, cosicché la sua validità non sarebbe stata inficiata dall’annullamento della decisione del 2002.

 Giudizio della Corte

23      La Feralpi contesta al Tribunale, in sostanza, di non aver dichiarato che la Commissione ha violato il suo obbligo di rispettare tutte le fasi procedurali previste dal regolamento n. 773/2004, ivi incluse la notifica alle imprese interessate di una nuova comunicazione degli addebiti, ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento, nonché la possibilità per la Feralpi di esercitare il suo diritto a un’audizione con la partecipazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, prima dell’adozione della decisione controversa.

24      A tal riguardo, si deve ricordare che il 26 marzo 2002, nell’ambito della procedura conclusasi con l’adozione della decisione del 2002, la Commissione ha indirizzato alle imprese interessate, inclusa la Feralpi, la comunicazione degli addebiti, ai sensi dell’articolo 36 CA. L’audizione relativa a quest’ultima si è tenuta il 13 giugno 2002. In seguito alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione ha trasmesso alle suddette imprese, il 12 agosto 2002, la comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, nella quale ha spiegato la sua posizione in merito a tale modifica del contesto normativo e invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni riguardo a tali addebiti supplementari. Il 30 settembre 2002 si è tenuta un’audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri.

25      In seguito all’annullamento della decisione del 2002, la Commissione, con lettera del 30 giugno 2008, ha informato la Feralpi e le altre imprese interessate della propria intenzione di riadottare tale decisione avvalendosi del regolamento n. 1/2003 come base giuridica, nell’osservanza delle norme di procedura stabilite da detto regolamento.

26      Tenuto conto di siffatto iter procedurale, occorre valutare se, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale al punto 142 della sentenza impugnata, la Commissione fosse obbligata, in seguito all’annullamento della decisione del 2002, a riaprire il procedimento e ad emettere una nuova comunicazione degli addebiti nonché ad organizzare una nuova audizione.

27      Secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (sentenze del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 75 e giurisprudenza ivi citata; del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 88, nonché dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45), anche nel caso di un procedimento che sia stato avviato prima di tale data, ma che resti pendente successivamente alla stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 47).

28      Nel caso di specie, dato che la decisione controversa è stata adottata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la procedura conclusasi con l’adozione di detta decisione doveva svolgersi conformemente a tale regolamento nonché al regolamento n. 773/2004, di cui il regolamento n. 1/2003 costituisce la base giuridica (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 90), sebbene tale procedura fosse stata avviata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003.

29      L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 773/2004, letto alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 cui esso dà attuazione, prevede che, prima di adottare una decisione ai sensi, in particolare, dell’articolo 7 di quest’ultimo regolamento, la Commissione notifichi alle parti interessate una comunicazione degli addebiti dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine da essa stabilito.

30      Orbene, come sostanzialmente rilevato dal Tribunale ai punti 136 e 137 della sentenza impugnata, nel caso di specie la Commissione aveva già indirizzato alle imprese interessate la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari e, rispetto a tali comunicazioni, la decisione controversa non addebitava alla Feralpi atti nuovi né modificava in modo significativo gli elementi di prova delle infrazioni contestate. Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, non sussistono grandi differenze, dal punto di vista contenutistico, tra una comunicazione degli addebiti adottata secondo le norme del Trattato CECA e un’altra adottata secondo i regolamenti n. 17 e n. 1/2003. L’invio di una nuova comunicazione degli addebiti non era dunque necessario.

31      A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente richiamato il punto 73 della sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582), ove si ricorda che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, e che, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

32      Infatti, come osservato dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, la decisione del 2002 è stata annullata a causa della carenza di potere della Commissione ad adottarla sulla base delle disposizioni del Trattato CECA, che non era più in vigore al momento dell’adozione di tale decisione, cosicché l’illegittimità si è verificata in quella data precisa. Di conseguenza, siffatto annullamento non incideva né sulla comunicazione degli addebiti né sulla comunicazione degli addebiti supplementari.

33      Contrariamente a quanto sostiene la Feralpi, la giurisprudenza citata al punto 31 supra non è resa inapplicabile al presente caso a motivo del cambiamento della base giuridica per l’adozione delle ammende, in quanto le conseguenze di tale cambiamento di base giuridica erano già state previste negli atti preparatori. Infatti, come risulta dai punti 18 e 138 della sentenza impugnata, la Commissione aveva informato la Feralpi, nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, delle conseguenze che essa intendeva trarre dalla scadenza del Trattato CECA e la Feralpi aveva avuto la possibilità di far valere le sue osservazioni al riguardo.

34      Inoltre, è incontestato che tali conseguenze non hanno subito alcuna modifica a seguito dell’abrogazione del regolamento n. 17 e dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, alcune disposizioni del quale costituiscono la base giuridica della decisione controversa. In ogni caso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 19 del regolamento n. 773/2004 prevedono, quali disposizioni transitorie, che gli atti procedurali compiuti in applicazione, rispettivamente, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81] e dell’articolo [82] del trattato CE (GU 1998, L 354, pag. 18), restano efficaci ai fini dell’applicazione dei primi regolamenti.

35      Si deve egualmente respingere l’argomento della Feralpi secondo cui l’annullamento della decisione del 2002 a motivo della base giuridica su cui essa si fondava ha necessariamente inciso sull’esposizione, nella comunicazione degli addebiti supplementari, della base giuridica che la Commissione intendeva assumere per l’adozione di tale decisione. È sufficiente ricordare, infatti, che la decisione del 2002 si fondava unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, mentre la suddetta comunicazione è fondata sul regolamento n. 17.

36      Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha concluso, al punto 142 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata ad adottare una nuova comunicazione degli addebiti.

37      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, la Commissione deve offrire alle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione, qualora esse lo richiedano nelle proprie osservazioni scritte. Quindi, posto che, come risulta dal punto 32 supra, la comunicazione degli addebiti e la comunicazione degli addebiti supplementari non erano inficiate dall’annullamento della decisione del 2002, occorre verificare se la Commissione abbia dato alle suddette parti la possibilità di sviluppare i loro argomenti nel corso di un’audizione tenuta nel rispetto dei requisiti procedurali di cui ai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, come era obbligata a fare.

38      A tal riguardo, si deve rilevare che, nel regime procedurale instaurato dal regolamento n. 1/2003, quale esplicitato nel regolamento n. 773/2004, è previsto, all’articolo 14, paragrafo 3, di quest’ultimo, che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano invitate a prendere parte all’audizione che, dietro richiesta dei destinatari di una comunicazione degli addebiti, fa seguito all’emissione di quest’ultima.

39      Ebbene, per quanto riguarda le audizioni tenutesi nel corso del 2002, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a quella del 13 giugno 2002, dato che il Trattato CECA all’epoca vigente non prevedeva una siffatta partecipazione. È pacifico che tale audizione ha avuto ad oggetto il merito della controversia, vale a dire le condotte che la Commissione addebitava alle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti. Ciò risulta, in particolare, dai punti da 379 a 382 della decisione controversa ed è confermato al punto 148 delle sentenze del Tribunale del 9 dicembre 2014, Alfa Acciai/Commissione (T‑85/10, non pubblicata, EU:T:2014:1037), nonché del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032).

40      Per contro, l’audizione del 30 settembre 2002, a cui i rappresentanti degli Stati membri erano stati invitati in forza delle norme del Trattato CE divenute ormai applicabili, in particolare in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 2842/98, riguardava l’oggetto della comunicazione degli addebiti supplementari, segnatamente le conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA rispetto al seguito del procedimento. Ciò risulta, da un lato, da tale comunicazione, che invitava espressamente i suoi destinatari a trasmettere le proprie osservazioni relative ai suddetti addebiti supplementari. D’altro lato, la Commissione ha indicato, al punto 382 della decisione impugnata, di non aver ritenuto necessario ripetere l’audizione del 13 giugno 2002, in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti nn. 17 e 1/2003, dato che tale audizione, alla quale non avevano partecipato rappresentanti degli Stati membri, si era svolta nel rispetto delle norme del Trattato CECA applicabili in tale data. Inoltre, durante l’udienza comune nelle cause da C‑85/15 P a C‑89/15 P, la Commissione ha confermato, in risposta a un quesito della Corte, che la comunicazione degli addebiti supplementari non ritornava né sui fatti né sulle prove oggetto del procedimento.

41      Ne consegue che, nella presente causa, i rappresentanti degli Stati membri non hanno partecipato a un’audizione concernente il merito del caso, ma hanno partecipato unicamente a quella relativa alle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del Trattato CECA.

42      Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 27 e 28 supra, quando una decisione è adottata sulla base del regolamento n. 1/2003, il procedimento che si conclude con tale decisione dev’essere conforme alle norme di procedura previste da tale regolamento, anche se tale procedimento è iniziato prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

43      Ne consegue che, prima di adottare la decisione controversa, la Commissione era tenuta, in applicazione degli articoli 12 e 14 del regolamento n. 773/2004, a dare alle parti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un’audizione alla quale fossero invitate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Non si può quindi affermare che l’audizione del 13 giugno 2002, relativa al merito del caso, sia stata conforme ai requisiti procedurali riguardanti l’adozione di una decisione sulla base del regolamento n. 1/2003.

44      Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto quando ha giudicato, al punto 142 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata, prima dell’adozione della decisione controversa, ad organizzare una nuova audizione in quanto le imprese interessate avevano già avuto la possibilità di essere ascoltate durante le audizioni del 13 giugno e del 30 settembre 2002.

45      Alla luce dell’importanza, nell’ambito della procedura prevista dai regolamenti nn. 1/2003 e 773/2004, della tenuta, dietro richiesta delle parti interessate, di un’audizione alla quale, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del secondo regolamento, siano invitate le autorità della concorrenza degli Stati membri – importanza sottolineata dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni – l’omissione di una siffatta audizione costituisce una violazione delle forme sostanziali.

46      Dato che il diritto a una tale audizione, previsto dal regolamento n. 773/2004, non è stato rispettato, non è necessario che l’impresa i cui diritti sono stati così violati dimostri che tale violazione sia stata idonea ad influenzare, a suo svantaggio, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione controversa.

47      Pertanto, il suddetto procedimento è necessariamente viziato, indipendentemente dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli per la Feralpi che potrebbero risultare da una simile violazione (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑553/10 P e C‑554/10 P, EU:C:2012:682, punti da 46 a 52, nonché del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 36).

48      In considerazione di quanto precede, si deve accogliere il secondo motivo d’impugnazione dedotto dalla Feralpi e, per l’effetto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il primo motivo e i motivi dal terzo al quinto.

 Sul sesto motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti

49      Con il sesto motivo, la Feralpi sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto ad essere ascoltata entro un termine ragionevole, quale sancito dall’articolo 47 della Carta, in quanto la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata di quattro anni e dieci mesi, di cui tre anni e quattro mesi trascorsi tra la chiusura della fase scritta del procedimento e lo svolgimento dell’udienza.

50      Per quanto riguarda la complessità della controversia, la Feralpi ritiene che il Tribunale già conoscesse le questioni che si ponevano nella causa oggetto della sentenza impugnata, dato che, in particolare, il giudice relatore era lo stesso che si era occupato della causa decisa con la sentenza del 25 ottobre 2007, Feralpi Siderurgica/Commissione (T‑77/03, non pubblicata, EU:T:2007:319), che i motivi invocati dalla Feralpi non presentavano un particolare grado di difficoltà, che i nove ricorsi proposti avverso la decisione controversa si fondavano su motivi in gran parte coincidenti e che il Tribunale aveva adottato una sola misura di organizzazione del procedimento sottoponendo un quesito alla Commissione in merito a un profilo della controversia.

51      Il comportamento delle parti non avrebbe avuto alcuna influenza sulla durata del procedimento, posto che la Feralpi e la Commissione avevano soltanto ottenuto, per il deposito delle loro memorie, rispettivamente, una proroga di un mese e una di quindici giorni.

52      Alla luce del fatto che tra le perquisizioni effettuate dalla Commissione nel 2000 e la pronuncia della sentenza impugnata sono trascorsi più di quattordici anni, la Feralpi chiede che, per ragioni di economia processuale e nonostante l’approccio seguito dalla Corte nella sentenza del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), le sia riconosciuto già nella sentenza della Corte un risarcimento indennitario del danno causato dalla violazione della durata ragionevole del procedimento. In subordine, la Feralpi chiede alla Corte di voler dichiarare che il Tribunale ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta, il che costituirebbe una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica tesa a conferire diritti ai singoli.

53      La Commissione chiede che tale motivo sia respinto.

 Giudizio della Corte

54      Per quanto concerne la domanda della Feralpi volta a che la Corte le riconosca un risarcimento indennitario del danno asseritamente causato dalla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, oppure dichiari la sussistenza di una simile violazione, si deve ricordare che una violazione da parte di un giudice dell’Unione europea del suo obbligo, derivante dalla citata disposizione, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Pertanto, una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, della durata ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso. Quest’ultimo, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una simile domanda decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia oggetto del procedimento la cui durata è contestata (sentenza del 9 giugno 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, punti 98 e 99 nonché giurisprudenza ivi citata).

55      Di conseguenza, il sesto motivo d’impugnazione sollevato dalla Feralpi deve essere respinto.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

56      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

57      Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa proposto dalla Feralpi dinanzi al Tribunale.

58      A tal riguardo, è sufficiente dichiarare che, per la motivazione enunciata ai punti da 23 a 47 supra, la decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui riguarda la Feralpi, per violazione delle forme sostanziali.

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima decide in merito alle spese.

60      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Feralpi è risultata vittoriosa nell’ambito dell’impugnazione e il ricorso che era stato presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Feralpi, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Feralpi, tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2014, Feralpi/Commissione (T70/10, non pubblicata, EU:T:2014:1031), è annullata.

2)      La decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, è annullata nella parte in cui riguarda la Feralpi Holding SpA.

3)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Feralpi Holding SpA, tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

Juhász

Vajda

Lycourgos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2017.

Il cancelliere

 

Il presidente della Nona Sezione

A. Calot Escobar

 

E. Juhász


*      Lingua processuale: l’italiano.