Language of document : ECLI:EU:C:2015:437

Causa C‑334/14

État belge

contro

Nathalie De Fruytier

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla cour d’appel de Mons)

«Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) – Ospedalizzazione e cure mediche – Operazioni strettamente connesse – Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Attività autonoma – Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici – Istituto della stessa natura»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)]

L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico.

Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute.

Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici.

(v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo)