Language of document : ECLI:EU:C:2009:475

Causa C‑189/08

Zuid-Chemie BV

contro

Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”»

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di delitti o quasi delitti

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 2 e 5, punto 3)

L’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia vertente sul danno cagionato ad un’impresa dalla consegna di un prodotto chimico contaminato che ha reso inutilizzabili i fertilizzanti che l’impresa produce a partire da varie materie prime e mediante la trasformazione del prodotto stesso, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.

Infatti, tale disposizione ha ad oggetto non solo il luogo dell’evento generatore del danno, ma anche il luogo in cui il danno è intervenuto, quale la fabbrica di un’impresa in cui quest’ultima ha trasformato un prodotto difettoso che ha cagionato al prodotto trasformato un danno materiale subito dall’impresa e che va oltre il danno inerente al prodotto stesso. A tal proposito, la considerazione del luogo in cui il danno è intervenuto, diverso da quello dell’evento generatore del danno, permette di adire il giudice più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove. Invece, l’adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra i criteri di competenza rispettivamente contemplati dagli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, di guisa che quest’ultima disposizione risulterebbe priva, sotto tale profilo, di ogni effetto utile.

(v. punti 23-24, 29-32 e dispositivo)