Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Johannes Priesemann contro la Banca centrale europea, presentato il 22 novembre 2001.

    (Causa T-286/01)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 22 novembre 2001, il sig. Johannes Priesemann, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dall'avv. Dr. Norbert Pflüger, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Banca centrale europea con cui è stata negata al ricorrente la concessione dell'indennità scolastica (education allowance) a favore dei tre figli del medesimo, nonché, all'occorrenza, ogni altra relativa decisione dell'istituzione convenuta nel procedimento precontenzioso,

(condannare la Banca centrale europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente dell'istituzione convenuta, chiedeva la concessione dell'indennità scolastica per la frequenza dei propri tre figli presso una scuola internazionale. L'istituzione convenuta respingeva la richiesta sulla base del rilievo che il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti a tal fine necessari, non avendo diritto all'indennità di dislocazione (expatriation allowance).

A sostegno della propria domanda il ricorrente deduce che la decisione impugnata violerebbe il principio di parità di trattamento e si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 19 delle "Conditions of Employment" (CoE). Il ricorrente sarebbe inoltre discriminato rispetto a quei dipendenti che percepiscono l'indennità di dislocazione sulla base dell'art. 17 CoE e tale discriminazione sarebbe illegittima.

Il ricorrente sostiene inoltre che la circostanza che l'art. 19 CoE costituisce solamente una "soluzione provvisoria" in attesa dell'istituzione di una scuola europea nella zona di Francoforte sul Meno non consentirebbe alcuna altra conclusione. Anche in tale fase, infatti, il ricorrente non potrebbe essere trattato in maniera discriminatoria rispetto agli altri dipendenti aventi diritto all'indennità di dislocazione.

Secondo il ricorrente, non sarebbero comprensibili i motivi per i quali la concessione dell'indennità scolastica sarebbe collegata al diritto alla concessione dell'indennità ex art. 17 CoE. La finalità dell'indennità scolastica consisterebbe nel consentire un'assistenza scolastica completa. Essa non rappresenterebbe un'agevolazione per il dipendente, bensì un sostegno per il figlio a carico, costituendo un contributo alle spese di mantenimento del medesimo.

____________