Language of document : ECLI:EU:T:2002:274

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 novembre 2002 (1)

«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Regolamento (CE) n. 2081/2000 - Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Cumulo di origine CE/PTOM - Misura di salvaguardia - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Art. 109 della decisione PTOM - Principio di proporzionalità - Sviamento di potere»

Nelle cause riunite T-332/00 e T-350/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-332/00,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sigg.re J. van Bakel e H. Sevenster e dal sig. J.S. van der Oosterkamp, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

e

Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom, N. Helder e J. Coumans, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nella causa T-350/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalle sig.re N. Díaz Abad e M. López-Monís Gallego, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2081, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 246, pag. 64), e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze dell'8 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

1.
    Con il regolamento (CE) 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 pag. 1), il Consiglio ha proceduto alla codificazione del regolamento (CEE) 30 giugno 1981, n. 1785, recante istituzione della detta organizzazione comune (GU L 177, pag. 4), dopo che quest'ultimo regolamento era stato più volte modificato. Tale organizzazione ha lo scopo di regolamentare il mercato comunitario dello zucchero per aumentare l'occupazione e il tenore di vita dei produttori comunitari di zucchero.

2.
    Il sostegno alla produzione comunitaria mediante prezzi garantiti è limitato alle quote nazionali di produzione (quote A e B) assegnate dal Consiglio, nella fattispecie attraverso il regolamento n. 2038/1999, a ciascuno Stato membro, che le ripartisce poi tra i suoi produttori. Lo zucchero che rientra nella quota B (zucchero B) è soggetto ad un prelievo alla produzione maggiore rispetto a quello previsto per lo zucchero della quota A (zucchero A). Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote A e B è chiamato «zucchero C» e non può essere venduto all'interno della Comunità europea, salvo essere riportato alle quote A e B della stagione successiva.

3.
    Le esportazioni extracomunitarie beneficiano, ad eccezione dello zucchero C, di restituzioni all'esportazione ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 2038/1999, le quali compensano la differenza tra il prezzo sul mercato comunitario e il prezzo sul mercato mondiale.

4.
    La quantità di zucchero che può beneficiare di una restituzione all'esportazione e l'importo totale annuo delle restituzioni sono regolati dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: gli «accordi OMC») dei quali la Comunità è parte [decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), GU L 336, pag. 1]. Al più tardi a partire dalla campagna 2000/2001, la quantità di zucchero esportata con restituzione e l'importo totale delle restituzioni dovevano essere limitati l'una a 1 273 500 tonnellate e l'altro ad euro 499,1 milioni, il che costituisce una diminuzione, rispettivamente, del 20 e del 36% rispetto alle cifre relative alla campagna 1994/1995.

Relazioni con i PTOM

5.
    In forza dell'art. 3, n. 1, lett. s), CE, l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), «intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale».

6.
    Le Antille olandesi e Aruba fanno parte dei PTOM.

7.
    L'associazione di questi ultimi alla Comunità è disciplinata dalla parte quarta del Trattato CE.

8.
    Il Consiglio ha adottato, sulla base dell'art. 187 CE, svariate decisioni relative all'associazione dei PTOM alla Comunità. Così, il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1), la quale, ai sensi del suo art. 240, n. 1, è applicabile per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990.

9.
    Diverse disposizioni della decisione 91/482 sono state modificate dalla decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482 (GU L 329, pag. 50; in prosieguo, considerata unitamente alla decisione 91/482: la «decisione PTOM»). Il 25 febbraio 2000, il Consiglio ha adottato la decisione 2000/169/CE, che proroga la decisione PTOM (GU L 55, pag. 67) fino al 28 febbraio 2001.

10.
    L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM dispone quanto segue:

«I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione».

11.
    L'art. 102 della medesima decisione così prevede:

«[Fatto salvo l'art.] 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente».

12.
    L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.

13.
    L'art. 3, n. 3, dell'allegato II contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere originario a prodotti provenienti, in particolare, dai PTOM.

14.
    L'art. 6, n. 2, dell'allegato II dispone tuttavia quanto segue:

«Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM». Si tratta delle regole dette «del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM».

15.
    In forza dell'art. 6, n. 4, dell'allegato II, tali regole del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM sono applicabili a «qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata nei PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3».

16.
    La decisione 97/803 (v. supra, punto 9) ha, in particolare, inserito nella decisione PTOM l'art. 108 ter che, al n. 1, dispone quanto segue: «(...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6, è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero». La decisione 97/803 non ha tuttavia limitato l'applicazione della regola del cumulo di origine CE/PTOM.

Misure di salvaguardia adottate nei confronti delle importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM

17.
    Il 15 novembre 1999, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2423/1999, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei PTOM (GU L 294, pag. 11), sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM. Con questo regolamento, applicabile fino al 29 febbraio 2000, la Commissione ha assoggettato le importazioni di zucchero beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM a un regime di prezzi minimi ed ha sottoposto le importazioni di miscele di zucchero e cacao (in prosieguo: le «miscele») originarie dei PTOM alla procedura di sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste dall'art. 308 quinquies del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

18.
    Il 29 febbraio 2000, la Commissione ha adottato, sempre sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, il regolamento (CE) n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39). Tale regolamento ha limitato il cumulo di origine CE/PTOM, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2000, a 3 340 tonnellate di zucchero per i prodotti di cui ai codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90.

19.
    Il 29 settembre 2000, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2081/2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 246, pag. 64; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

20.
    L'art. 1 del regolamento impugnato dispone quanto segue:

«Per i prodotti dei codici [tariffari] NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'art. 6 dell'allegato II della [decisione PTOM] è ammessa per un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato».

21.
    Secondo l'art. 2 del regolamento impugnato, l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, il quale è rilasciato secondo le modalità previste dagli artt. 2-6 del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26), che si applicano mutatis mutandis.

22.
    Infine, l'art. 3 stabilisce che il regolamento impugnato entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 30 settembre 2000, e si applica dal 1° ottobre 2000 fino al 28 febbraio 2001.

Procedimento

23.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 ottobre ed il 20 novembre 2000, le ricorrenti nelle cause T-332/00 e T-350/00, che sono imprese di trasformazione dello zucchero stabilite nei PTOM (Aruba e Antille olandesi), hanno proposto ricorsi aventi ad oggetto, da un lato, una domanda volta all'annullamento del regolamento impugnato e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

24.
    Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2000, la ricorrente nella causa T-350/00 ha presentato anche una domanda volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato ovvero qualsiasi altro provvedimento provvisorio idoneo a tutelare i suoi interessi.

25.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2001, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, conformemente all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, di intervenire nella causa T-332/00, a sostegno delle conclusioni della parte ricorrente.

26.
    Con ordinanza 1° febbraio 2001, causa T-350/00 R, Free Trade Foods/Commissione (Racc. pag. II-493), il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato ovvero qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

27.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio ed il 1° marzo 2001, il Regno di Spagna ha chiesto, conformemente all'art. 115 del regolamento di procedura, di intervenire, rispettivamente, nelle cause T-332/00 e T-350/00, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

28.
    Con ordinanze del Presidente della Terza Sezione del Tribunale in date 15 marzo e 30 aprile 2001, sono state accolte, rispettivamente, le domande di intervento nella causa T-332/00 e la domanda di intervento nella causa T-350/00.

29.
    Il 18 maggio 2001, il Regno dei Paesi Bassi ha depositato una memoria di intervento nella causa T-332/00. Il 30 maggio 2001, il Regno di Spagna ha depositato le proprie memorie di intervento nelle cause T-332/00 e T-350/00. Le parti principali sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito a tali memorie di intervento.

30.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. A titolo di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati rivolti alle parti taluni quesiti scritti, ai quali esse hanno risposto entro il termine impartito.

31.
    Con lettera 26 marzo 2002, la ricorrente nella causa T-350/00 ha rinunciato al motivo da essa dedotto relativo alla violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia (OMC-GATT 1994) concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 184; in prosieguo: l'«Accordo sulle misure di salvaguardia»), che essa aveva sollevato nel suo ricorso introduttivo. Inoltre, la detta ricorrente ha rinunciato, per quanto riguarda il motivo vertente su una asserita violazione del principio di proporzionalità, all'argomento secondo cui il regolamento impugnato violerebbe tale principio in quanto non sarebbe destinato a far fronte, a titolo provvisorio e straordinario, a difficoltà eccezionali. La stessa ricorrente ha anche rinunciato all'argomento relativo alla violazione del principio di proporzionalità sollevato nel contesto dell'eccezione d'illegittimità che essa aveva dedotto nei confronti del regolamento n. 2553/97.

32.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione delle udienze tenutesi l'8 maggio 2002.

33.
    All'udienza, la ricorrente nella causa T-332/00 ha rinunciato all'eccezione d'illegittimità che essa aveva sollevato con riferimento al regolamento n. 2553/97.

34.
    Sentite le parti sul punto, il Tribunale ha disposto la riunione delle cause T-332/00 e T-350/00 ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

35.
    Nella causa T-332/00, la ricorrente ed il Regno dei Paesi Bassi concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento impugnato;

-    dichiarare che la Comunità è responsabile dei danni subiti dalla ricorrente per il fatto che, dal 1° ottobre 2000, le importazioni dei prodotti contemplati dal regolamento impugnato sono impedite o limitate a motivo del regolamento impugnato, e disporre altresì che le parti si accordino sulla portata di tali danni e che, in mancanza di un siffatto accordo, il procedimento venga proseguito entro il termine che il Tribunale vorrà fissare, al fine di determinare la portata del detto pregiudizio; ovvero, in subordine, condannare la Comunità a risarcire la ricorrente del pregiudizio subito nella misura quantificata od ancora da quantificarsi, ovvero, in ulteriore subordine, condannare la Comunità al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa, maggiorati di interessi nella misura dell'8% annuo dalla data del ricorso introduttivo fino al saldo effettivo;

-    condannare la Commissione alle spese.

36.
    La Commissione e il Regno di Spagna concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

37.
    Nella causa T-350/00, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    annullare il regolamento impugnato;

-    dichiarare che la Comunità è responsabile per i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza della misura di salvaguardia, nonché statuire che le parti si accordino circa l'entità di tali danni e che, in mancanza di accordo al riguardo, il procedimento verrà ripreso entro un termine fissato dal Tribunale, per determinare l'estensione del detto pregiudizio, o quanto meno condannare la Comunità al risarcimento del danno in misura provvisoriamente stimata e che verrà precisata in prosieguo;

-    in subordine, condannare la Comunità al pagamento di un indennizzo da stabilirsi dal Tribunale in via equitativa, maggiorato di interessi, al tasso applicabile, a partire dalla data del ricorso introduttivo fino alla data del saldo effettivo;

-    condannare la Commissione alle spese.

38.
    La Commissione e il Regno di Spagna concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Domande di annullamento

1. Quanto alla ricevibilità

39.
    Negli scritti defensionali da essa presentati nella causa T-332/00, la Commissione contesta la ricevibilità delle domande di annullamento. Essa fa osservare che il regolamento impugnato non riguarda individualmente la ricorrente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. A suo avviso, il regolamento impugnato non riguarda la ricorrente in ragione di qualità che le sono proprie o di circostanze di fatto che la distinguono rispetto a tutte le altre imprese, presenti e future, produttrici di zucchero o di miscele nei PTOM (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./ Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66).

40.
    All'udienza, la Commissione ha contestato anche la ricevibilità delle domande di annullamento proposte nella causa T-350/00, anche se nei suoi scritti defensionali essa non ha formulato alcuna eccezione di irricevibilità.

41.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda che la ricevibilità di un ricorso ex art. 230 CE è una questione d'ordine pubblico, in quanto concerne la competenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punto 80). Occorre pertanto verificare la ricevibilità delle domande di annullamento proposte nei due procedimenti.

42.
    Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

43.
    Si deve constatare che il regolamento impugnato ha una portata generale. La misura di salvaguardia contenuta nel regolamento impugnato si applica infatti a tutte le importazioni nella Comunità di zucchero - in quanto tale o in forma di miscele - beneficiante del cumulo di origine CE/PTOM.

44.
    Tuttavia, la portata generale del regolamento impugnato non esclude di per sé che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

45.
    Si deve constatare che le ricorrenti, le quali esportano verso la Comunità i prodotti considerati dal regolamento impugnato, sono direttamente interessate da quest'ultimo. Infatti, il regolamento impugnato non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione.

46.
    Quanto poi alla questione se le ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento impugnato, si deve ricordare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata come individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che essa sia colpita, dall'atto in questione, in ragione di certe sue qualità particolari o di circostanze di fatto atte a distinguerla da qualsiasi altro soggetto e ad identificarla alla stessa stregua di un destinatario (sentenza Plaumann/Commissione, cit. supra al punto 39; sentenza del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-113, punto 38).

47.
    Le ricorrenti affermano che il regolamento impugnato le riguarda individualmente, dal momento che la Commissione era giuridicamente obbligata ad esaminare la loro posizione particolare prima di adottare il regolamento impugnato (sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 70).

48.
    La Commissione obietta che, nonostante tale obbligo, il regolamento impugnato non riguarda individualmente le ricorrenti. A tale proposito, essa sostiene che il regolamento impugnato non ha impedito alle ricorrenti di dare esecuzione - in tutto o in parte - a taluni contratti (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 19). All'udienza, la Commissione ha fatto riferimento anche alla sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc. pag. I-8949).

49.
    Si deve ricordare come il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli possa essere idoneo a differenziare la posizione di questi ultimi (sentenze della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30, e Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. supra al punto 48, punto 57; sentenze 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 67, e Rica Foods/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 41).

50.
    A tale proposito, la Corte e il Tribunale hanno dichiarato che dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM risulta che la Commissione, allorché prevede di adottare misure di salvaguardia sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM stessa, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia dei PTOM coinvolti nonché nei confronti delle imprese interessate (sentenze 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punto 25, e 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 70).

51.
    Poiché il regolamento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione era obbligata a tener conto delle conseguenze che le misure di salvaguardia previste potevano avere per i PTOM coinvolti e per le imprese interessate.

52.
    Tuttavia, l'accertamento della sussistenza del suddetto obbligo non può essere sufficiente per stabilire che le imprese interessate da una misura di salvaguardia adottata sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM sono individualmente interessate da tale provvedimento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. supra al punto 48, punto 60). Affinché il loro ricorso sia ricevibile, le imprese interessate sono tenute a provare che la misura di salvaguardia le pregiudica in ragione di una situazione di fatto che le differenzia rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. supra al punto 48, punto 62).

53.
    Secondo la giurisprudenza, imprese titolari di contratti già stipulati, la cui esecuzione, prevista durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia, era impedita in tutto o in parte da quest'ultima, sono individualmente interessate ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, cit. supra al punto 48, punti 28, 31 e 32, e Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. supra al punto 48, punto 61).

54.
    Le ricorrenti - che sono imprese interessate dal regolamento impugnato in quanto stabilite nei PTOM ed operanti nel settore considerato dal regolamento impugnato - asseriscono che tale regolamento ha impedito loro di eseguire taluni contratti.

55.
    Su richiesta del Tribunale, la ricorrente nella causa T-332/00 ha prodotto, con lettera 26 marzo 2002, un contratto datato 2 dicembre 1999, riguardante la fornitura di 12 000 tonnellate di zucchero nella Comunità per il periodo compreso tra il gennaio e il dicembre 2000. Il contratto precisava che la fornitura avrebbe dovuto effettuarsi sino alla concorrenza di 1 000 tonnellate mensili. Pertanto, il detto contratto avrebbe dovuto dar luogo alla fornitura di 3 000 tonnellate nel periodo di applicazione del regolamento impugnato.

56.
    Con lettera in data 10 aprile 2002, la ricorrente nella causa T-332/00 ha inoltre trasmesso al Tribunale due contratti, senza data, riguardanti, l'uno, la fornitura nella Comunità di 80 tonnellate di miscele per settimana a partire dal 1° febbraio 1999 per la durata di un anno, con proroga automatica di un altro anno, e, l'altro, la fornitura nella Comunità di un quantitativo variabile da 78 a 130 tonnellate di miscele per settimana a partire dal 1° luglio 2000 per la durata di sei mesi, con proroga automatica di altri sei mesi. Pertanto, questi due contratti rappresentano un quantitativo di 3 318 tonnellate che la ricorrente doveva fornire durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato.

57.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che i quantitativi di zucchero - in quanto tale o in forma di miscele - che la ricorrente era tenuta a consegnare in forza dei contratti menzionati supra ai punti 55 e 56 superavano di gran lunga il limite massimo di 4 848 tonnellate imposto dal regolamento impugnato per il periodo di applicazione di quest'ultimo.

58.
    Pertanto, il Tribunale ritiene che la ricorrente nella causa T-332/00 abbia concluso contratti la cui esecuzione è stata impedita, in tutto o in parte, dal regolamento impugnato.

59.
    La ricorrente nella causa T-350/00 ha allegato al suo ricorso introduttivo due contratti. L'uno, di durata indeterminata, reca la data del 1° ottobre 1998 e riguarda la vendita da parte della ricorrente di un quantitativo minimo annuo di 28 500 tonnellate di zucchero ad un'impresa stabilita in Germania. L'altro contratto, avente una durata minima di cinque anni, reca la data del 18 febbraio 2000 e riguarda la fornitura nella Comunità di un quantitativo minimo annuo di 24 000 tonnellate di zucchero.

60.
    Quanto al contingente di 4 848 tonnellate di zucchero imposto dal regolamento impugnato, occorre considerare che quest'ultimo ha in tal modo impedito alla ricorrente nella causa T-350/00 di dare esecuzione, almeno in parte, ai contratti del 1° ottobre 1998 e del 18 febbraio 2000.

61.
    Il Tribunale ne trae quindi la conclusione che le ricorrenti sono individualmente interessate dal regolamento impugnato.

62.
    Pertanto, le domande di annullamento sono ricevibili.

2. Nel merito

63.
    Le ricorrenti deducono tre motivi comuni a sostegno dei loro ricorsi. Il primo verte su diverse violazioni dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Il secondo riguarda una violazione del principio di proporzionalità. Con il terzo si deduce una violazione dello status preferenziale di cui godrebbero i PTOM in forza del Trattato CE.

64.
    La ricorrente nella causa T-332/00 deduce inoltre tre ulteriori motivi, vale a dire un motivo vertente sulla violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia, un motivo relativo ad uno sviamento di potere ed un ultimo motivo riferito ad una violazione dell'art. 253 CE.

65.
    La ricorrente nella causa T-350/00 solleva, per parte sua, un'eccezione di illegittimità contro il regolamento n. 2553/97, al quale il regolamento impugnato fa rinvio.

Quanto al primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM

Osservazioni preliminari

66.
    Il Tribunale ricorda che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale ai fini dell'applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, il quale permette loro di adottare od autorizzare misure di salvaguardia quando ricorrano talune condizioni. In presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l'esercizio del medesimo non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

67.
    Ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione «può» adottare misure di salvaguardia, «[q]ualora l'applicazione della [decisione PTOM] comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero», ovvero qualora «sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione». La Corte ha dichiarato, nella sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49 (punto 47), che, nella prima ipotesi, «l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata poiché le misure di salvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltà sopravvenute nel settore di cui trattasi» e che, «per contro, per quanto riguarda il secondo caso, non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM».

68.
    La Commissione ha basato il regolamento impugnato sulla seconda delle ipotesi previste dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, la Commissione ha adottato la misura di salvaguardia controversa in quanto «perman[evano] difficoltà che comport[avano] il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità» (sesto ‘considerando’ del regolamento impugnato).

69.
    Il primo motivo è articolato, in sostanza, in due parti. Nell'ambito della prima parte, le ricorrenti sostengono che non esiste alcuna difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Nel contesto della seconda parte, esse sostengono che non c'è rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità e mettono in dubbio il nesso che esisterebbe tra le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, da un lato, e la situazione del mercato comunitario, dall'altro.

Quanto alla prima parte del motivo, relativa all'asserita inesistenza di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM

- Regolamento impugnato

70.
    Nel regolamento impugnato, la Commissione ha constatato l'esistenza di diverse difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

71.
    Innanzi tutto essa rileva, al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato, che «le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] (...) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM». La Commissione chiarisce che «[t]ali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999».

72.
    Quindi, la Commissione spiega, al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato:

«Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,8 milioni di tonnellate all'anno. La produzione in regime di quota [è] di circa 14,3 milioni di tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato da[gli accordi OMC] ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001».

73.
    Alla luce degli argomenti delle ricorrenti, si deve anzitutto esaminare l'esattezza di alcuni elementi esposti dalla Commissione al primo e quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato e valutare se tali elementi congiuntamente dimostrino l'esistenza di difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

- Quanto all'esattezza degli elementi esposti dalla Commissione al primo e quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato

74.
    Per quanto riguarda l'aumento delle importazioni constatato al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato, le ricorrenti fanno osservare, in primo luogo, che nei PTOM la produzione di zucchero e di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM è un'attività industriale piuttosto recente, la quale si è sviluppata dopo che l'esportazione verso la Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM è stata resa praticamente impossibile dalla decisione 97/803 a partire dal 1° dicembre 1997. Esse spiegano che, dopo l'avvio di un'industria nascente («infant industry»), si osserva una crescita durante i primi anni d'attività fino a un determinato livello di redditività, dopo di che il volume si stabilizza. Quindi, le importazioni di zucchero e di miscele nella Comunità si sarebbero stabilizzate durante il secondo semestre del 1999. Pertanto, sarebbe fuorviante parlare di una forte progressione delle importazioni dei prodotti in questione.

75.
    A tale proposito, il Tribunale constata che dalle statistiche dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), presentate dalla Commissione a seguito di un quesito scritto, risulta che, nel 1996, le importazioni di zucchero originario dei PTOM erano pari a 2 251,1 tonnellate e che non vi era importazione di miscele originarie dei PTOM. Le ricorrenti non contestano che le 2 251,1 tonnellate di zucchero importate riguardassero zucchero con origine cumulata ACP/PTOM. Da un lato, esse non contestano la constatazione, contenuta nel regolamento impugnato, secondo cui nel 1996 non vi erano importazioni di zucchero nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Dall'altro, le ricorrenti ammettono esplicitamente che la produzione di zucchero beneficiante del cumulo di origine CE/PTOM è un'attività industriale che si è sviluppata quando la decisione 97/803 ha reso praticamente impossibile le esportazioni di zucchero beneficianti del cumulo di origine ACP/PTOM.

76.
    Inoltre, dalle statistiche di Eurostat risulta che, nel 1999, le importazioni nella Comunità di zucchero originario dei PTOM erano pari a 53 519,9 tonnellate, mentre le importazioni di miscele originarie dei PTOM assommavano a 14 020 tonnellate.

77.
    Posto che l'art. 108 ter della decisione 97/803 limita il cumulo di origine ACP/PTOM ad una quantità annua di 3 000 tonnellate di zucchero, risulta corretta la constatazione della Commissione, contenuta nel primo ‘considerando’ del regolamento impugnato, secondo cui «le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] (...) sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999», «soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM». A prescindere dalla questione se tali importazioni provengano da un'industria nascente, si tratta, come giustamente rileva la Commissione, di una «fortissima progressione» (primo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

78.
    Le ricorrenti contestano, in secondo luogo, l'affermazione contenuta al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato secondo cui le importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM comporterebbero l'esportazione con restituzione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario. A loro avviso, sul livello delle esportazioni possono influire fattori diversi, quali modifiche del consumo a livello comunitario, cattivi raccolti nella Comunità ecc.

79.
    A tale proposito, il Tribunale rileva anzitutto come le ricorrenti riconoscano che il mercato comunitario dello zucchero è eccedentario. La produzione comunitaria di zuccheri A e B, vale a dire lo zucchero che può essere venduto sul mercato comunitario e che beneficia di una restituzione all'esportazione, già supera il consumo comunitario di zucchero. Le ricorrenti sottolineano soltanto che la situazione eccedentaria del mercato comunitario dello zucchero è strutturale ed esiste già da decenni (v. infra, punto 93).

80.
    Inoltre, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-675, punto 56), la Comunità ha l'obbligo di importare un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi in forza degli accordi OMC.

81.
    Pertanto, se la produzione di zucchero comunitario non viene ridotta, ogni importazione supplementare di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM aumenterà l'eccedenza di zucchero sul mercato comunitario e provocherà un aumento delle esportazioni sovvenzionate (v. sentenza Emesa Sugar, cit. supra al punto 80, punto 56).

82.
    Il Tribunale rileva quindi che la Commissione ha potuto giustamente ritenere, al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato, che «qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato».

83.
    Le ricorrenti criticano inoltre l'affermazione, contenuta al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato, secondo cui qualsiasi esportazione supplementare comporterebbe oneri aggiuntivi per il bilancio comunitario, oneri «ad oggi [ammontanti a] circa 520 EUR/t».

84.
    A questo proposito, il Tribunale constata come la Commissione abbia riconosciuto che la cifra di euro 520 per tonnellata non era più corretta al momento dell'adozione del regolamento impugnato. Infatti, secondo la Commissione, la cifra in questione avrebbe dovuto essere di circa euro 400 per tonnellata. Tuttavia, tale errore non influisce sulla legittimità del regolamento impugnato. Infatti, la Commissione ha voluto sottolineare che un aumento delle esportazioni sovvenzionate rappresenterà necessariamente un onere supplementare per il bilancio comunitario. Tale onere finanziario è considerevole anche se le sovvenzioni all'esportazione sono di circa euro 400 per tonnellata.

85.
    In terzo luogo, la ricorrente nella causa T-332/00 rileva che risulta dalla nota in calce all'«elenco CXL - Comunità europee» allegato agli accordi OMC che le esportazioni dalla Comunità di quantitativi equivalenti a quelli delle importazioni preferenziali di zucchero originario degli Stati ACP e dell'India non sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle esportazioni sovvenzionate. Secondo la ricorrente, le importazioni di zucchero originario dei PTOM dovrebbero essere considerate come importazioni preferenziali allo stesso titolo delle importazioni provenienti dagli Stati ACP e dall'India. La Commissione non sarebbe quindi legittimata a fondarsi su obblighi nascenti dagli accordi OMC per limitare le importazioni di zucchero nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

86.
    Il Tribunale giudica che tale argomento debba essere respinto. Infatti, contrariamente a quanto previsto per le importazioni di zucchero originario degli Stati ACP e dell'India, l'elenco CXL non prevede eccezioni per le importazioni di zucchero provenienti dai PTOM. Dal momento che le importazioni nella Comunità dello zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM comportano la destinazione all'esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario, tali importazioni devono essere prese in considerazione per verificare se i massimali fissati nell'elenco CXL potranno essere rispettati. Per modificare la nota in calce all'elenco CXL in modo da ricomprendervi anche lo zucchero proveniente dai PTOM, dovrebbero essere intavolati negoziati in base all'art. XXVIII del GATT e la Comunità dovrebbe offrire compensazioni in cambio delle modifiche apportate alle concessioni ed agli impegni suoi attuali.

87.
    Il Tribunale ritiene, alla luce di quanto esposto, che le ricorrenti non abbiano fornito elementi da cui sia possibile dedurre che la Commissione abbia commesso errori di fatto o di diritto al primo e quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato.

    - Quanto all'esistenza di difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM alla luce degli elementi esposti al primo e quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato

88.
    Le ricorrenti fanno valere che né l'aumento delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, né l'eccedenza di produzione, o gli obblighi derivanti dagli accordi OMC, costituiscono difficoltà, ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, che possano giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia.

89.
    Il Tribunale constata, in via preliminare, che la Commissione non ha mai preteso che ciascuna delle difficoltà da essa identificate potesse di per sé sola giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia. Al contrario, dal regolamento impugnato risulta che le difficoltà evidenziate dalla Commissione sono intimamente legate tra loro. Infatti, secondo la Commissione, la situazione eccedentaria del mercato fa sì che ogni ulteriore tonnellata importata condurrà a un aumento delle sovvenzioni all'esportazione, aumento che, a sua volta, potrà scontrarsi con le limitazioni previste dagli accordi OMC.

90.
    Per quanto riguarda l'aumento delle importazioni, le ricorrenti ricordano che l'industria saccarifera nei PTOM è un'industria nascente. Le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele si sarebbero stabilizzate durante il secondo semestre del 1999 e non esisterebbe un rischio reale che tali importazioni aumentino ancora dopo il 1999. Pertanto, la progressione delle importazioni dal 1997 constatata al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato non costituirebbe una difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

91.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda come la Commissione abbia giustamente constatato, al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato, che «le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] (...) sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999», «soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM» (v. supra, punti 75-77). Il fatto che l'aumento delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM sia imputabile alla circostanza che l'industria era nascente e non in piena maturità non è pertinente per valutare se le importazioni in questione costituissero, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, in combinazione con la situazione eccedentaria del mercato comunitario e con gli obblighi nascenti dagli accordi OMC, «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

92.
    Anche l'affermazione secondo cui le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM non rischiano di aumentare dopo il 1999 deve essere respinta. A tale proposito, si deve ricordare che, già nel 1997, al momento dell'adozione della decisione 97/803 (v. supra, punto 9), la capacità di produzione di zucchero nei PTOM era valutata ad un livello compreso tra le 100 000 e le 150 000 tonnellate all'anno (v. sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 137).

93.
    Quanto all'eccedenza di produzione e agli obblighi nascenti dagli accordi OMC, le ricorrenti fanno osservare, da un lato, che l'eccedenza di produzione esiste da una trentina d'anni e, dall'altro, che gli accordi OMC - i quali prevedono massimali per la sovvenzione delle esportazioni di zucchero - sono stati conclusi nel 1994. Non si tratterebbe dunque di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

94.
    Il Tribunale ricorda che il volume delle esportazioni di zucchero che possono beneficiare di sovvenzioni è stato ridotto dagli accordi OMC, segnatamente dall'elenco CXL. Mentre per la campagna 1995/1996 il volume delle esportazioni che potevano essere sovvenzionate era di 1 555 600 tonnellate, tale volume è stato ridotto a 1 273 500 tonnellate per la campagna 2000/2001.

95.
    Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario dello zucchero, ogni importazione supplementare di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario (v. supra, punti 79-82). L'aumento delle importazioni di zucchero o di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM è dunque idoneo a causare difficoltà rispetto agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.

96.
    Anche se il massimale per la campagna 2000/2001 era già noto dal 1994 ed anche se la situazione eccedentaria del mercato comunitario esiste già da decenni, nondimeno la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che la forte crescita delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM costituiva, nel contesto del mercato comunitario eccedentario, una «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, tanto più che il massimale previsto dagli accordi OMC rendeva già necessaria una riduzione sostanziale delle quote comunitarie di produzione per la campagna 2000/2001 (v. infra, punti 107-110).

97.
    Infine, la ricorrente nella causa T-332/00 chiarisce che l'onere delle restituzioni all'esportazione per gli zuccheri A e B è sopportato dai produttori europei di zucchero di barbabietola (mediante il sistema di autofinanziamento) e dunque, in ultima analisi, dai consumatori europei. L'importo che il consumatore spende per lo zucchero nella Comunità (trasformato o no in prodotti alimentari) rappresenterebbe meno del 2% del totale delle spese del consumatore stesso per prodotti alimentari. Inoltre, la detta ricorrente fa osservare che le restituzioni all'esportazione collegate alle riesportazioni di zucchero preferenziale sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Si tratterebbe di una quantità di zucchero di 1,8 milioni di tonnellate, importata in esenzione dai dazi doganali con provenienza dagli Stati ACP, dai dipartimenti d'oltremare francesi e da taluni Stati terzi. Soltanto le esportazioni di zuccheri A e B connesse all'importazione di corrispondenti quantitativi di importazioni preferenziali determinerebbero conseguenze di bilancio. Le importazioni provenienti dai PTOM non avrebbero alcuna incidenza in tal senso. A norma dell'art. 11 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), lo zucchero originario dei PTOM trasformato in prodotti comunitari non porterebbe in alcun modo a restituzioni in caso di esportazione. La ricorrente fa altresì riferimento alla proposta datata 16 ottobre 2000 di un nuovo regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, C 29 E, pag. 315).

98.
    La ricorrente nella causa T-332/00 calcola che, anche se esistesse un nesso tra le circa 50 000 tonnellate di zucchero originario dei PTOM importate nel 1999 e un aumento corrispondente delle esportazioni beneficianti di restituzioni all'esportazione, le importazioni in questione avrebbero determinato spese per restituzioni all'esportazione pari ad euro 26 milioni, una somma che rappresenterebbe soltanto lo 0,006% del bilancio FEAOG (o il 3,5% del bilancio FEAOG per le importazioni preferenziali di zucchero). Non si tratterebbe dunque di una situazione che avrebbe potuto giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

99.
    Il Tribunale ricorda che le difficoltà richiamate nel regolamento impugnato sono costituite dalla forte crescita delle importazioni di zucchero o di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM, dalla situazione eccedentaria del mercato dello zucchero comunitario, che ha dato luogo a esportazioni sovvenzionate, e dagli obblighi nascenti dagli accordi OMC (v. supra, punti 70-72).

100.
    Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario, lo zucchero d'origine PTOM importato si sostituirà allo zucchero comunitario, il quale, per mantenere il precario equilibrio dell'organizzazione comune dei mercati, dovrà essere esportato.

101.
    Anche se le esportazioni di zucchero comunitario sono in gran parte finanziate dall'industria saccarifera comunitaria e quindi dal consumatore, il Tribunale constata che gli accordi OMC limitano le sovvenzioni all'esportazione - indipendentemente dalla questione relativa a chi in definitiva sopporti il costo di tali sovvenzioni - e che ogni importazione supplementare aggrava la situazione su un mercato già eccedentario.

102.
    Infine, anche ammettendo che lo zucchero originario dei PTOM utilizzato quale componente di prodotti comunitari non determini il pagamento di restituzioni all'atto dell'esportazione di questi, occorre constatare come il detto zucchero originario dei PTOM utilizzato nella fabbricazione di prodotti trasformati comunitari si sostituisca allo zucchero comunitario che, in assenza delle importazioni, sarebbe stato utilizzato per la fabbricazione di tali prodotti. Orbene, considerata la situazione eccedentaria del mercato, tale zucchero dovrà essere esportato e beneficierà delle restituzioni all'esportazione.

103.
    Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti dedotti nell'ambito della prima parte del motivo può essere accolto.

Quanto alla seconda parte del motivo, relativa al deterioramento di un settore d'attività della Comunità, o ad un rischio in tal senso, nonché quanto al nesso esistente tra le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e la situazione del mercato comunitario

104.
    Al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione chiarisce quanto segue:

«[Le] difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'[organizzazione comune dei mercati] dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione ha deciso di ridurre di [circa] 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito».

105.
    Le ricorrenti fanno valere che vi sarebbe deterioramento o rischio di deterioramento ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM in caso di caduta dei prezzi sul mercato dello zucchero o in caso di radicale deterioramento della situazione nel settore dello zucchero che si traducesse in perdite, licenziamenti ecc. Tuttavia, l'industria saccarifera europea sarebbe in piena salute. I prezzi dello zucchero non sarebbero in ribasso.

106.
    Il Tribunale giudica che le circostanze alle quali le ricorrenti si riferiscono sono indubbiamente tali da dimostrare che esiste un deterioramento o rischio di deterioramento di un settore d'attività della Comunità ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Tuttavia, una situazione nella quale sia necessaria una riduzione delle quote di produzione dei produttori comunitari rivela anch'essa un deterioramento di un settore d'attività della Comunità. Infatti, una simile riduzione colpisce direttamente il reddito dei produttori comunitari.

107.
    Le ricorrenti contestano la necessità di ridurre le quote comunitarie di produzione di zucchero di circa 500 000 tonnellate a causa degli accordi OMC. Esse rinviano ad un comunicato stampa della Commissione del 4 ottobre 2000 ed alla proposta di nuova organizzazione del mercato dello zucchero, i quali farebbero riferimento ad una riduzione di 115 000 tonnellate di zucchero. Inoltre, gli effetti di una riduzione delle quote di produzione di 500 000 tonnellate - e, a fortiori, di 115 000 tonnellate - sarebbero meno rilevanti di quelli delle variazioni di volume (talvolta superiori al 15%) che si sarebbero già verificate naturalmente per quanto riguarda la produzione di zucchero di barbabietola nella Comunità nel periodo compreso tra il 1997/1998 e il 1999/2000. Infatti, la riduzione di produzione di 500 000 tonnellate suggerita dalla Commissione equivarrebbe approssimativamente al 3% della produzione comunitaria (ciò che implicherebbe una riduzione di superfici coltivate dell'ordine del 3%). Pur tenendo conto del fatto che, in realtà, si renderebbe necessaria solo una riduzione di 115 000 tonnellate, le ricorrenti sostengono che non si può ritenere che la riduzione delle quote di produzione abbia determinato un deterioramento o un rischio di derioramento di notevole entità nel settore dello zucchero comunitario ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

108.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda che la produzione comunitaria di zucchero supera il consumo di zucchero nella Comunità, indipendentemente dalle fluttuazioni annuali di tale produzione. Inoltre, come la Corte ha rilevato nella sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 80 (punto 56), la Comunità è tenuta a «importare un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi, in forza degli accordi conclusi in seno all'[OMC]». A tutto ciò si aggiungono anche «le importazioni di zucchero di canna provenienti dagli Stati ACP per far fronte alla domanda specifica di tale prodotto» (sentenza Emesa Sugar, cit. supra al punto 80, punto 56).

109.
    Le ricorrenti non contestano che esista un nesso tra il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, da un lato, e la riduzione delle quote comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato, dall'altro. Esse contestano tuttavia la cifra di 500 000 tonnellate indicata nel regolamento impugnato.

110.
    Orbene, occorre ricordare che, con il regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38), la Commissione ha effettivamente ridotto le quote di produzione per la campagna 2000/2001 di 478 277 tonnellate per gli zuccheri A e B. Tale riduzione è motivata dal fatto che «[l]e previsioni per la campagna di commercializzazione 2000/2001 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo [OMC] per la campagna in esame» (secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2073/2000).

111.
    Nel corso della fase scritta, la Commissione ha chiarito di aver calcolato la riduzione delle quote di produzione sulla base delle esportazioni tradizionali (1 471 000 tonnellate), dalle quali sono state dedotte le esportazioni autorizzate dall'OMC (998 200 tonnellate, con restituzione media di euro 500 per tonnellata).

112.
    La riduzione annunciata di 115 000 tonnellate, alla quale fanno riferimento le ricorrenti, riguarda una riduzione strutturale e dunque non limitata ad una campagna particolare, circostanza questa della quale fa menzione la proposta della Commissione, presentata il 16 aprile 2000, di un nuovo regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, C 29 E, pag. 315). Tuttavia, tale adeguamento strutturale proposto non dimostra che una puntuale riduzione di circa 500 000 tonnellate per la campagna 2000/2001 non fosse necessaria.

113.
    Ad ogni modo, non si può ritenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'ambito del regolamento impugnato laddove ha tenuto conto, per valutare il rischio di destabilizzazione del settore dello zucchero comunitario, della riduzione di quote di produzione decisa con il regolamento n. 2073/2000, la cui legittimità non è contestata.

114.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che il livello delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM è trascurabile ove si raffronti il volume delle importazioni di zucchero originario dei PTOM alla produzione comunitaria di zucchero e ai quantitativi di zucchero importati da taluni paesi terzi.

115.
    La ricorrente nella causa T-332/00 calcola che le importazioni di zucchero e di miscele beneficianti del cumulo di origine ACP/PTOM e CE/PTOM rappresentavano, nel 1999, lo 0,320% (codice NC 1701) e lo 0,102% (codice NC 1806) della produzione comunitaria. Le importazioni beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM avrebbero rappresentato, nel 1999, meno di quanto un solo Stato ACP come le Barbados può importare annualmente nella Comunità. Pertanto, esse non costituirebbero una minaccia per l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

116.
    Tale argomento è privo di pregio. Il Tribunale ricorda, a questo proposito, che la Commissione ha ragionevolmente ritenuto che la fortissima progressione delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM determinasse, nel contesto specifico del mercato eccedentario dello zucchero comunitario e degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, l'insorgere di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

117.
    Orbene, tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, i quali limitano le sovvenzioni all'esportazione, è ragionevole considerare che «[o]gni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito» (regolamento impugnato, quinto ‘considerando’). Il Tribunale sottolinea, a questo proposito, che le importazioni di zucchero o di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM rappresentavano, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, circa il 10% della riduzione delle quote comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato e che la capacità di produzione di zucchero nei PTOM raggiungeva un livello compreso tra 100 000 e 150 000 tonnellate all'anno (v. supra, punto 92).

118.
    La Corte ha già statuito che una riduzione della produzione comunitaria per far fronte ad un aumento delle importazioni di zucchero originario dei PTOM «[altera] l'organizzazione comune de[i] mercat[i] dello zucchero (...) e sarebbe (...) contraria agli obiettivi della politica agricola comune» (sentenza Emesa Sugar, cit. supra al punto 80, punto 56).

119.
    In tale contesto, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere, al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato, che le accresciute importazioni di zucchero originario dei PTOM rischiassero di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

120.
    La ricorrente nella causa T-332/00 afferma tuttavia che i massimali finanziari e quantitativi previsti dagli accordi OMC si applicano a partire dalla campagna 2000/2001. Nel quadro degli accordi OMC, la campagna saccarifera andava dal 1° ottobre al 30 settembre per i massimali quantitativi e dal 1° luglio al 30 giugno per quelli finanziari. La Commissione avrebbe disposto, per il periodo che andava, rispettivamente, fino al 1° luglio 2000 ovvero fino al 1° ottobre 2000, di un margine di manovra sufficiente alla luce delle limitazioni previste dagli accordi OMC. La Comunità esporterebbe, infatti, meno zucchero con restituzioni di quanto le permetterebbero gli accordi OMC.

121.
    Tuttavia, tale argomento, il quale mira a dimostrare che prima del 1° luglio o del 1° ottobre 2000 la Comunità avrebbe potuto sopportare un aumento delle importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM aumentando le esportazioni di zucchero sovvenzionate, rimanendo al contempo nei limiti imposti dagli accordi OMC, è irrilevante nell'ambito dei presenti procedimenti, i quali vertono sulla legittimità di un regolamento volto a limitare le importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM a partire dal 1° ottobre 2000.

122.
    La ricorrente nella causa T-332/00 calcola inoltre che la riduzione della produzione di 500 000 tonnellate all'anno annunciata al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato crea, al livello attuale dei prezzi sul mercato mondiale e delle restituzioni per tonnellata, una capacità di esportazione di circa 450 000 tonnellate, che è ampiamente sufficiente a permettere le importazioni di zucchero proveniente dai PTOM.

123.
    Tuttavia, il Tribunale giudica che la capacità alla quale si riferisce la ricorrente deve permettere alla Comunità sia di contrastare un'evoluzione negativa dei prezzi sul mercato mondiale sia di rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi OMC. Inoltre, sarebbe contrario agli obiettivi della politica agricola comune ridurre le quote comunitarie di produzione per consentire un aumento delle importazioni di zucchero (sentenza Emesa Sugar, cit. supra al punto 80, punto 56).

124.
    In ogni caso, la ricorrente in questione non ha provato che la Commissione abbia compiuto una valutazione manifestamente errata degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento impugnato, laddove ha ritenuto che la situazione del mercato comunitario dello zucchero, che già rendeva necessarie significative riduzioni di quote di produzione, rischiasse di deteriorarsi ulteriormente a causa del forte aumento delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

125.
    La ricorrente nella causa T-350/00 asserisce inoltre che un'importazione di 110 000 tonnellate di zucchero originario dei PTOM era già stata presa in considerazione allorché si è deciso di ridurre le quote di produzione di circa 500 000 tonnellate. La ricorrente nella causa T-332/00 segnala che la Commissione, nel suo bilancio finanziario UE dello zucchero («EU sugar balance sheet») per la campagna 1999/2000, ha tenuto conto delle importazioni di zucchero originario dei PTOM pari a 110 000 tonnellate e, per la campagna 2000/2001, a 30 000 tonnellate. Sarebbe quindi fuorviante da parte della Commissione suggerire, al quinto ‘considerando’, che l'importazione di zucchero e di miscele in regime di cumulo d'origine CE/PTOM «comporter[ebbe] una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari» oltre alla già annunciata riduzione di 500 000 tonnellate.

126.
    Tuttavia, il Tribunale constata anzitutto che il riferimento alla pianificazione per la campagna 1999/2000 è del tutto inconferente nell'ambito dei presenti procedimenti, posto che il regolamento impugnato considera unicamente le quote di produzione per la campagna 2000/2001, che sono state ridotte. Quanto alla pianificazione per la campagna 2000/2001, essa riguarda importazioni di zucchero per quantitativi sino a concorrenza di 30 000 tonnellate originari di paesi terzi diversi dai paesi ACP e da India, CNF, Canarie, Madera e Azzorre. Non è dimostrato che le 30 000 tonnellate riguardino importazioni di zucchero originario dei PTOM. Anche ammettendo che si tratti di importazioni di questo tipo, occorre constatare che la Commissione, nella sua pianificazione, ha sì preso in considerazione importazioni di zucchero originario dei PTOM più ingenti di quelle ammesse dal regolamento impugnato, ma ha previsto anche una riduzione delle quote di produzione per gli zuccheri A e B più consistente di quella infine deliberata. Infatti, la pianificazione per la campagna 2000/2001 fa riferimento a una riduzione della produzione di zuccheri A e B di circa 600 000 tonnellate rispetto alla campagna 1999/2000 (riduzione da 12 952 000 a 12 321 000 tonnellate). Pertanto, la pianificazione per la campagna 2000/2001 non contiene alcun elemento atto a dimostrare che le constatazioni effettuate dalla Commissione al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato sarebbero viziate da un errore manifesto di valutazione.

127.
    Le ricorrenti sottolineano altresì come una riduzione delle quote di produzione di zuccheri A e B non conduca necessariamente ad una perdita di reddito per gli agricoltori. Questi potrebbero infatti decidere di coltivare altri prodotti.

128.
    Tuttavia, il Tribunale constata che, indipendentemente dalla questione se altre coltivazioni avrebbero potuto rivelarsi tanto remunerative quanto quella dello zucchero, la necessità di una riduzione sostanziale delle quote di produzione di zuccheri A e B dimostra di per sé l'esistenza di un deterioramento, o quanto meno di un rischio di deterioramento, di un settore d'attività della Comunità ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

129.
    La ricorrente nella causa T-332/00 fa ancora osservare che l'importazione dello zucchero non preferenziale in prodotti trasformati ammonta a 520 000 tonnellate all'anno. Benché siano dovuti dazi doganali per la componente zucchero di tali prodotti trasformati, nondimeno, secondo la ricorrente, tali importazioni incidono sulla domanda di zucchero comunitario nella Comunità. Contro tali importazioni non sarebbe stata adottata alcuna misura ai sensi dell'art. 134 CE.

130.
    Il Tribunale considera tuttavia che il fatto che sulla componente zucchero dei prodotti trasformati siano applicati dazi doganali conduce necessariamente ad una valutazione diversa dei possibili effetti destabilizzanti di tali importazioni rispetto alle importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM, le quali, per parte loro, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali ex art. 101, n. 1, della decisione PTOM. Comunque, un'eventuale inerzia da parte della Commissione rispetto alle importazioni dai paesi terzi non è idonea ad inficiare la legittimità del regolamento impugnato.

131.
    La ricorrente nella causa T-332/00 sottolinea che, per valutare gli effetti delle asserite «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione avrebbe dovuto tener conto anche del livello delle scorte all'inizio e alla fine dell'anno («opening» e «closing stocks») e dell'esportazione sotto forma di prodotti trasformati. A questo proposito, essa fa nuovamente riferimento al bilancio finanziario UE dello zucchero.

132.
    Tale argomento deve essere respinto per mancanza di precisione. La ricorrente non spiega infatti perché l'asserita mancata valutazione degli elementi menzionati al punto precedente dimostrerebbe che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione laddove ha reputato che le difficoltà individuate supra ai punti 71 e 72 rischiassero di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

133.
    La ricorrente nella causa T-332/00 e il governo olandese fanno ancora notare che, a causa di una penuria manifestatasi in Spagna, la Commissione ha deciso, nel luglio 1999, di svincolare la scorta di 66 000 tonnellate detenuta dalle imprese spagnole (decisione della Commissione 7 luglio 1999, 1999/444/CE, recante svincolo della scorta minima e svincolo parziale della scorta di riporto detenute dalle imprese saccarifere stabilite in Spagna, per l'approvvigionamento della regione meridionale durante il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1999, GU L 174, pag. 25). Inoltre, il Tribunale, nella sentenza 17 giugno 1999, causa T-82/96, ARAP e a./Commissione (Racc. pag. II-1889), nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della Commissione 11 gennaio 1996 di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato N11/95 in favore della DAI, avrebbe dichiarato che l'aumento di 70 000 tonnellate della produzione di zucchero sovvenzionato in Portogallo non ha effetti di particolare rilievo sul mercato comune. Pertanto, neppure le importazioni ridotte di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM sarebbero idonee a perturbare il mercato.

134.
    All'udienza, la ricorrente nella causa T-332/00 ha fatto riferimento anche al regolamento (CE) del Consiglio 18 settembre 2000, n. 2007, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240, pag. 1). La ricorrente rileva come, sulla base di tale regolamento, le importazioni di zucchero originario dei paesi dell'ex-Jugoslavia abbiano conosciuto un aumento esponenziale. La detta ricorrente chiarisce che tali importazioni, pari a 0 tonnellate nel 2000, sarebbero state stimate, in un rapporto del 23 ottobre 2001, in 120 000 tonnellate per l'anno 2001. Sarebbe incomprensibile che le modeste quantità di zucchero provenienti dai PTOM costituissero una minaccia per l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero e, per contro, le importazioni più consistenti provenienti dai paesi dell'ex-Jugoslavia non configurassero una tale minaccia.

135.
    Tuttavia, il Tribunale rileva come tali argomenti non valgano a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione laddove ha constatato, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, nel settembre 2000, che erano sorte difficoltà che rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Nulla consente infatti di concludere che la situazione sul mercato comunitario dello zucchero fosse comparabile, nel momento in cui la Commissione ha adottato le decisioni indicate supra al punto 133, a quella esistente sul mercato alla data in cui è stato adottato il regolamento impugnato. Quanto al regolamento n. 2007/2000, che è stato in effetti adottato al tempo dell'adozione del regolamento impugnato e che prevede, in particolare, per i prodotti agricoli originari dei paesi dell'ex-Jugoslavia, migliori condizioni di accesso al mercato comunitario, occorre constatare come la stessa ricorrente riconosca che esso non ha determinato importazioni di zucchero nel 2000. Il fatto che, nel 2001, 120 000 tonnellate di zucchero siano state importate nella Comunità sulla base del regolamento n. 2007/2000 non dimostra che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha adottato il regolamento impugnato. A tal fine occorre sottolineare che la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-3871, punto 86).

136.
    La ricorrente nella causa T-350/00 fa osservare che i fornitori comunitari vendono zucchero C alle imprese di trasformazione dello zucchero nei PTOM a un prezzo elevato. Tale prezzo si collocherebbe ben al di sopra del prezzo mondiale dello zucchero. I produttori comunitari beneficerebbero dunque anch'essi della regola del cumulo di origine CE/PTOM. Non esisterebbe quindi il rischio di una perdita di reddito per questi produttori a causa dell'importazione dello zucchero beneficiante del cumulo di origine CE/PTOM.

137.
    Tale argomento deve essere respinto per mancanza di precisione. Infatti, le ricorrenti non forniscono alcuna indicazione in merito ai prezzi praticati dai produttori comunitari per lo zucchero C. Inoltre, anche se il prezzo richiesto per lo zucchero C superasse il prezzo mondiale dello zucchero, ciò non comporterebbe necessariamente che si tratti di un prezzo redditizio per i produttori comunitari.

138.
    Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel presentare le importazioni di zucchero beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM come causa di «difficoltà», ha ammesso che la misura di salvaguardia rientra nella prima ipotesi identificata dalla Corte al punto 47 della sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 49 (v. anche sentenza del Tribunale 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione, Racc. pag. II-201). Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto provare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni di prodotti PTOM e le perturbazioni sul mercato comunitario dello zucchero, ciò che essa, tuttavia, non avrebbe fatto.

139.
    Tale argomento va disatteso. Da un lato, risulta chiaramente dal regolamento impugnato che quest'ultimo è stato basato sulla seconda delle ipotesi previste dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, la Commissione ha adottato la misura di salvaguardia in quanto «perman[evano] difficoltà che comport[avano] il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità» (regolamento impugnato, sesto ‘considerando’). Dall'altro, anche se l'aumento delle importazioni di zucchero e di miscele fosse una conseguenza dell'applicazione della decisione PTOM, tale circostanza non implicherebbe affatto che la Commissione avrebbe dovuto fondare il regolamento impugnato sulla prima delle ipotesi previste dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, gli elementi caratterizzanti le due distinte ipotesi contemplate dall'art. 109, n. 1, possono presentarsi contemporaneamente in una stessa situazione di fatto (conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 66, Racc. pag. I-8768, e nella causa Antillean Rice Mills/Consiglio, cit. supra al punto 48, Racc. pag. I-8951, paragrafo 85).

140.
    Da quanto precede risulta che neppure la seconda parte del primo motivo può essere accolta.

141.
    Ne consegue che il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Quanto al secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM

142.
    Con il motivo in esame, le ricorrenti affermano che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato il principio di proporzionalità enunciato dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Quest'ultima disposizione recita infatti:

    «(...) vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».

143.
    In via preliminare, il Tribunale ricorda che, in virtù del principio di proporzionalità, la legittimità di una misura di salvaguardia è subordinata alla condizione che i mezzi che essa mette in atto siano idonei a realizzare l'obiettivo legittimamente perseguito dal regolamento in questione e non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punti 51 e 52; sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II-427, punto 69, e 29 settembre 2000, causa T-87/98, International Potash Company/Consiglio, Racc. pag. II-3179, punto 39).

144.
    In primo luogo, la ricorrente nella causa T-332/00 fa valere che il Consiglio, quando ha adottato, nel 1991, la decisione 91/482, era a conoscenza del fatto che le importazioni di prodotti agricoli di provenienza dai PTOM nella Comunità potevano determinare spese aggiuntive a carico del bilancio della politica agricola comune. L'aumento delle importazioni sarebbe la conseguenza diretta della decisione PTOM. Allorché taluni prodotti agricoli sono autorizzati ad entrare sul mercato comunitario in modo da poter beneficiare del livello elevato di prezzi ivi praticato, l'offerta non può che aumentare. Pertanto, l'interesse comunitario che giustifica l'applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM dovrebbe essere particolarmente serio, ciò che non sarebbe nel caso di specie.

145.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda che dall'analisi effettuata supra ai punti 74-103 risulta che la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che il forte aumento delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, nello specifico contesto del mercato comunitario dello zucchero eccedentario e degli obblighi nascenti dagli accordi OMC, fosse causa di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Inoltre, dall'analisi compiuta supra ai punti 104-140 risulta che la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che tali difficoltà rischiassero di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

146.
    Pertanto, la Commissione era legittimata ad adottare una misura di salvaguardia sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM nei confronti delle importazioni di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

147.
    Il presente argomento della ricorrente non riguarda peraltro la proporzionalità della misura adottata. Il fatto che un aumento delle importazioni fosse già prevedibile nel 1991 è irrilevante rispetto alla questione se la misura adottata nel settembre 2000 costituisse una risposta idonea e proporzionata «per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi» ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

148.
    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che una misura di salvaguardia deve essere un provvedimento a carattere temporaneo. La Commissione, adottando in successione il regolamento n. 2423/1999, il regolamento n. 465/2000 ed il regolamento impugnato, avrebbe violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

149.
    A questo proposito, da un lato, il Tribunale ricorda che le istituzioni comunitarie, nell'applicare l'art. 109 della decisione PTOM, godono di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche loro attribuite dagli artt. 182 CE-188 CE (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 144).

150.
    Dall'altro, in presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l'esercizio dello stesso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero se le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 145).

151.
    Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno provato che l'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale, mediante l'adozione, con il regolamento impugnato, di una terza misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di zucchero e di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM, sia viziato da un errore manifesto.

152.
    Infatti, l'analisi svolta supra ai punti 74-140 dimostra che la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, esistessero difficoltà comportanti il rischio di un deterioramento di un settore d'attività della Comunità.

153.
    In ogni caso, il regolamento impugnato, che era applicabile dal 1° ottobre 2000 sino al 28 febbraio 2001, limitava solo in via eccezionale, parziale e temporanea l'importazione nella Comunità, in esenzione dai dazi doganali, di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Il detto regolamento, che prevedeva il libero accesso dello zucchero originario dei PTOM sul mercato comunitario entro limiti compatibili con la situazione di quest'ultimo, pur riservando a tale prodotto un trattamento preferenziale, coerentemente con gli obiettivi della decisione PTOM (v. infra, punti 178-191), era atto a realizzare l'obiettivo fissato dalla Commissione senza andare al di là di quello che era necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 148).

154.
    In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che il regolamento n. 2423/1999 imponeva un prezzo minimo per l'importazione di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Secondo l'ottavo ‘considerando’ di tale regolamento, l'imposizione di un prezzo minimo avrebbe permesso di realizzare l'obiettivo consistente nell'evitare gli effetti destabilizzanti delle importazioni di zucchero. Orbene, la Commissione non spiegherebbe, nel regolamento impugnato, perché l'introduzione di un prezzo minimo non era più considerata adeguata per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

155.
    Il Tribunale ricorda che, pur vigilando sul rispetto dei diritti dei PTOM, il giudice comunitario non può, salvo rischiare di violare l'ampio potere discrezionale della Commissione, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda la scelta della misura più adeguata per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dello zucchero, dal momento che non è stata fornita la prova che la misura adottata fosse manifestamente inidonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 94, e 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 83; sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 135).

156.
    Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione, limitando le importazioni di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM nella Comunità a 4 848 tonnellate per il periodo di applicazione del regolamento impugnato, abbia adottato una misura manifestamente inadeguata ovvero abbia compiuto una valutazione manifestamente erronea degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 136).

157.
    In ogni caso, il regolamento n. 2423/1999 non ha avuto per effetto di diminuire le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM, il che consente di mettere in dubbio l'efficacia della misura introdotta da tale regolamento, vale a dire un prezzo minimo all'importazione per il prodotto in questione (sentenza del Tribunale in data odierna, cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00, Rica Foods e a./Commissione, Racc. pag. II-4677, punto 172).

158.
    Pertanto, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere, nell'ambito del contemperamento tra gli obiettivi della politica agricola comune e l'associazione dei PTOM alla Comunità, che la limitazione temporanea delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM fosse idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non andasse oltre quanto necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 137).

159.
    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il massimale imposto per lo zucchero che può essere importato in regime di cumulo di origine CE/PTOM, vale a dire 4 848 tonnellate di zucchero in cinque mesi, viola il principio di proporzionalità.

160.
    Infatti, anzitutto, la Commissione avrebbe violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, escludendo le importazioni effettuate nel 1999 dal suo calcolo della quota di importazione per lo zucchero o le miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM. Le ricorrenti chiariscono, a questo proposito, che le importazioni nella Comunità di zucchero beneficianti del cumulo di origine ACP/PTOM erano state rese praticamente impossibili dalla decisione 97/803 a partire dal 1° dicembre 1997. La Commissione non avrebbe il diritto di escludere le importazioni effettuate nel 1999 per il fatto che sono esponenziali, in quanto esse corrispondono alla produzione normale di zucchero dei produttori stabiliti nei PTOM. Le cifre per il 1997 ed il 1998, riferendosi ad un'industria nascente, non sarebbero rappresentative.

161.
    E' pacifico tra le parti che, per il calcolo del contingente di 4 848 tonnellate, la Commissione si è basata sul volume di importazioni di zucchero originario dei PTOM nel 1997. Per le importazioni di miscele, sono state assunte a riferimento quelle effettuate nel 1998. Si tratta degli stessi anni presi a riferimento per il calcolo della quota nel regolamento n. 465/2000.

162.
    Nelle sue ordinanze 12 luglio 2000, cause riunite T-94/00 R e T-110/00 R, Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e 8 agosto 2000, causa T-159/00 R, Suproco/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Presidente del Tribunale ha constatato che la Commissione si era basata, nel regolamento n. 465/2000, su un volume complessivo di 4 465 tonnellate di zucchero importato nella Comunità nel 1997 in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Tuttavia, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che non esistevano statistiche che distinguessero tra zucchero con origine cumulata CE/PTOM e zucchero con origine cumulata ACP/PTOM. Il Presidente del Tribunale ha quindi emesso provvedimenti provvisori basandosi sul volume complessivo delle importazioni di zucchero originario dei PTOM (CE/PTOM e ACP/PTOM indistintamente) nel 1997, pari cioè a 10 372,2 tonnellate. E' questa la cifra che è stata ripresa nel regolamento impugnato quale base di calcolo della quota di importazione, «[p]er evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia» (ottavo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

163.
    E' altresì pacifico tra le parti che nel 1997 le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM sono state più elevate che nel 1996 e nel 1998. Tuttavia, le importazioni di zucchero originario dei PTOM nel 1999 superavano di molto il volume del 1997.

164.
    All'ottavo ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione ha chiarito, circa l'esclusione del 1999 quale anno di riferimento, che tale è l'anno «in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale».

165.
    E' giocoforza constatare come dalle statistiche di Eurostat, prodotte dalla Commissione a seguito di un quesito scritto del Tribunale, risulti che le importazioni di zucchero originario dei PTOM sono state pari a 4 250,9 tonnellate nel 1998, mentre hanno raggiunto le 53 519,9 tonnellate nel 1999. Quanto alle miscele originarie dei PTOM, si è verificata una progressione da 1 260,9 tonnellate nel 1998 a 14 020 tonnellate nel 1999.

166.
    Posto che l'art. 108 ter della decisione 97/803 limita il cumulo di origine ACP/PTOM ad un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero, giustamente la Commissione ha constatato un aumento esponenziale delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM nel 1999.

167.
    Inoltre, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere, nel contesto specifico del mercato comunitario eccedentario e degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, che l'aumento esponenziale delle importazioni rischiasse di provocare un deterioramento del settore dello zucchero comunitario. Orbene, se la Commissione fosse tenuta a prendere in considerazione, ai fini della fissazione di un contingente di importazione, un livello di importazione che sia idoneo a provocare un deterioramento del settore interessato, la misura di salvaguardia in questione rischierebbe di essere priva di effetto utile.

168.
    Ne consegue che la Commissione ha potuto ragionevolmente escludere il 1999 come anno di riferimento per il calcolo del contingente di importazione nel regolamento impugnato.

169.
    Quale secondo rilievo, la ricorrente nella causa T-332/00 fa osservare che, anche se la Commissione poteva escludere il 1999 quale anno di riferimento, occorrerebbe constatare l'erroneità del calcolo effettuato dalla detta istituzione. Infatti, sulla base dei quantitativi ammessi dal regolamento n. 465/2000 e dalle ordinanze Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione e Suproco/Commissione, citate supra al punto 162, la detta ricorrente calcola che la quantità fissata nel regolamento impugnato avrebbe dovuto essere di 4 991 tonnellate.

170.
    Tale argomento deve essere respinto poiché è assolutamente inidoneo a dimostrare che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione laddove, all'art. 1 del regolamento impugnato, ha limitato a 4 848 tonnellate le importazioni di zucchero - in quanto tale o in forma di miscele - in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

171.
    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che il contingente di importazione di 4 848 tonnellate, per cinque mesi, è troppo basso per consentire uno sfruttamento redditizio anche di una sola fabbrica di trasformazione di zucchero nel corso del periodo di applicazione della misura di salvaguardia. Anche se la limitazione delle importazioni di zucchero beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM fosse stata necessaria, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nel regolamento impugnato, degli interessi delle imprese esistenti nei PTOM nel settore dello zucchero e avrebbe dovuto fissare un contingente ad un livello che permettesse a tali imprese di mantenersi sul mercato.

172.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda anzitutto che la Commissione, allorché intende adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare nei confronti delle imprese interessate (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punto 25; sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 70).

173.
    Nella fattispecie, si deve constatare che la Commissione ha tenuto conto degli interessi dei produttori di zucchero dei PTOM, non sospendendo totalmente le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Al contrario, essa ha fissato la quota di 4 848 tonnellate all'art. 1 del regolamento impugnato in base al volume più elevato delle importazioni di zucchero e di miscele durante il periodo 1996-1998.

174.
    In considerazione di quanto precede e tenuto conto del fatto che la limitazione del controllo da parte del giudice comunitario è particolarmente necessaria allorché la Commissione si trova a dover contemperare interessi contrastanti - nella fattispecie, la protezione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, da un lato, e la protezione degli interessi dei PTOM e delle imprese stabilite nei PTOM, dall'altro -, il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità limitando le importazioni di zucchero o di miscele, in regime di cumulo di origine CE/PTOM, a 4 848 tonnellate durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato.

175.
    Infine, le ricorrenti sostengono che l'art. 2, n. 3, del regolamento impugnato, ai sensi del quale le «domande di titoli d'importazione sono accompagnate da copia dei titoli d'esportazione», viola il principio di proporzionalità. Tale disposizione impedirebbe in pratica alle ricorrenti di beneficiare della quota imposta da questo stesso regolamento. Infatti, in base alla detta disposizione, le ricorrenti sarebbero obbligate ad acquistare zucchero d'origine comunitaria (ad un prezzo superiore al prezzo mondiale, a causa del premio assegnato in ragione di tale origine, denominato «golden premium») e ad esportarlo dalla Comunità in un momento in cui esse non avrebbero ancora la minima certezza che tale quantitativo possa essere venduto ed importato nella Comunità dopo essere stato lavorato o trasformato in zucchero e in miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM.

176.
    Il Tribunale considera che tale argomento deve essere respinto. Infatti, la Commissione ha potuto ragionevolmente imporre la condizione prevista all'art. 2, n. 3, del regolamento impugnato, posto che tale condizione permette di garantire che le domande d'importazione presentate nell'ambito del regolamento impugnato riguardino zucchero che beneficia effettivamente del cumulo di origine CE/PTOM.

177.
    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

Quanto al terzo motivo, vertente sulla violazione dello status preferenziale dei prodotti originari dei PTOM

178.
    Le ricorrenti fanno valere che, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. s), CE e delle disposizioni della parte quarta del Trattato CE (in particolare l'art. 183, n. 1), le istituzioni comunitarie devono tener conto del principio della gerarchia delle preferenze. In forza di tale principio, le istituzioni non potrebbero porre le merci originarie dei PTOM in una situazione più sfavorevole di quella delle merci che provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi (sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punti 91 e 142).

179.
    In primo luogo, le ricorrenti rilevano che l'art. 213 della Convenzione di Lomé esclude assolutamente l'adozione di misure di salvaguardia per lo zucchero. L'adozione del regolamento impugnato violerebbe quindi lo status preferenziale di cui godono i PTOM rispetto ai paesi ACP.

180.
    La ricorrente nella causa T-332/00 confronta inoltre l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM con altre disposizioni di salvaguardia. Essa sottolinea che l'art. 25, n. 1, del regolamento n. 2038/1999, che non sarebbe applicabile agli scambi con i PTOM, richiede, affinché la Commissione possa adottare una misura di salvaguardia, l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni provenienti dai paesi terzi e le perturbazioni sul mercato comunitario. Gli accordi con paesi terzi come il Marocco richiederebbero anch'essi un nesso di causalità tra le importazioni provenienti dal paese in questione e i problemi comunitari (Accordo d'associazione con il Marocco del 26 febbraio 1996, GU 2000, L 70, pag. 2). La ricorrente di cui trattasi conclude che, dal momento che i PTOM godono del livello di preferenza più elevato, la Commissione dovrebbe evitare di disporre misure di salvaguardia in forza dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM nei confronti di importazioni in provenienza dai PTOM ove le condizioni per adottare tali misure non siano soddisfatte per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi meno privilegiati.

181.
    In secondo luogo, le ricorrenti fanno osservare che, in forza del protocollo n. 8 della Convenzione di Lomé, la Comunità ha concesso ai paesi ACP un contingente di oltre 1,7 milioni di tonnellate di zucchero, che essi possono, in tutto o in parte, importare nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e ad un prezzo garantito. La Commissione, nel limitare le importazioni di zucchero originario dei PTOM in regime di cumulo di origine CE/PTOM a 4 848 tonnellate per cinque mesi, avrebbe violato il principio secondo cui le merci originarie dei PTOM non possono essere poste in una situazione più sfavorevole di quella delle merci che provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi.

182.
    Il Tribunale ricorda che il giudice comunitario, nell'ambito del suo controllo, deve limitarsi a verificare se la Commissione, che disponeva nella fattispecie di un ampio potere di valutazione, abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare il regolamento impugnato (sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 112).

183.
    Anche se i prodotti originari dei PTOM godono, in forza della parte quarta del Trattato, di uno status preferenziale, la Corte e il Tribunale hanno già statuito che l'art. 109 della decisione PTOM, che autorizza la Commissione ad adottare misure di salvaguardia, non viola, di per sé, alcun principio della detta parte quarta del Trattato (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punto 40). Non si può quindi dedurre dalla semplice adozione di una misura di salvaguardia sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM una violazione dello status preferenziale dei prodotti originari dei PTOM.

184.
    Quanto allo status dello zucchero nella Convenzione di Lomé, il Tribunale constata che, nel protocollo n. 8 allegato a tale convenzione, la Comunità si impegna nei confronti dei paesi ACP ad acquistare zucchero a prezzi garantiti e ad importare un determinato quantitativo annuo di zucchero (1,7 milioni di tonnellate). Tali importazioni vengono effettuate, in tutto o in parte, in esenzione dai dazi doganali. Per impedire che tale garanzia diventi lettera morta, l'art. 213 della Convenzione di Lomé prevede che la clausola di salvaguardia (art. 177 della Convenzione di Lomé) non si applichi nell'ambito del protocollo n. 8.

185.
    Per contro, in forza dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, tutti i prodotti originari dei PTOM, e quindi, in linea di massima, anche lo zucchero, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione. Lo zucchero originario dei PTOM gode quindi chiaramente di uno status preferenziale rispetto allo zucchero ACP. Il fatto che la Commissione adotti una misura di salvaguardia - misura per sua natura temporanea - non cambia affatto tale stato di cose. Il Tribunale sottolinea inoltre, a tale proposito, che il regolamento impugnato riguarda soltanto lo zucchero e le miscele importati in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Esso non impone alcun massimale alle importazioni di zucchero originario dei PTOM secondo le regole d'origine ordinarie, se una simile produzione dovesse esistere.

186.
    L'argomento vertente sullo status preferenziale dello zucchero originario dei PTOM rispetto allo zucchero originario degli Stati ACP deve dunque essere respinto.

187.
    Per gli stessi motivi, le ricorrenti non possono trarre argomenti dalle clausole di salvaguardia contenute negli accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi terzi.

188.
    In ogni caso, l'art. 109 della decisione PTOM non si distingue fondamentalmente dalle altre clausole di salvaguardia che possono richiedere un nesso tra le importazioni di cui trattasi e le difficoltà sopravvenute. Infatti, la Corte, allorché ha dichiarato, nella sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 49 (punto 47), che «nel secondo [dei casi previsti dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM] non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM», non ha escluso la necessità che le misure di salvaguardia siano idonee ad appianare o ad attenuare le difficoltà sopravvenute. Infatti, in mancanza di un nesso tra le difficoltà e le misure adottate, queste ultime sarebbero sproporzionate e violerebbero l'art. 109, n. 2, seconda frase, della decisione PTOM [conclusioni dell'avvocato generale Alber per la sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, Racc. pag. I-773, paragrafo 67].

189.
    Orbene, nel caso di specie, la Commissione ha sufficientemente provato l'esistenza di un nesso tra l'aumento esponenziale delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e la minaccia di deterioramento del settore dello zucchero nella Comunità (v. supra, punti 104-140). La limitazione di tali importazioni è quindi idonea ad appianare o ad attenuare le difficoltà sopravvenute.

190.
    Tenuto conto di tali considerazioni, si deve constatare che il regolamento impugnato non ha avuto l'effetto di porre gli Stati ACP e i paesi terzi in una posizione concorrenziale manifestamente più favorevole di quella dei PTOM.

191.
    Pertanto, non è fondato neppure il terzo motivo.

Quanto al quarto motivo, vertente sulla violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia

192.
    La ricorrente nella causa T-332/00 sostiene che il regolamento impugnato viola l'art. 2 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia, il quale così dispone:

«1. Un membro potrà applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti.

(...)».

193.
    La ricorrente di cui trattasi sottolinea come l'art. 109 della decisione PTOM debba essere interpretato alla luce degli obblighi derivanti dall'Accordo sulle misure di salvaguardia. Pertanto, la violazione dell'art. 2 di quest'ultimo determinerebbe anche una violazione dell'art. 109 della decisione PTOM.

194.
    Il Tribunale ricorda, tuttavia, che da una giurisprudenza consolidata risulta che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, le disposizioni degli accordi OMC non figurano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 53). Lo stesso vale qualora l'atto comunitario sottoposto al sindacato del giudice comunitario limiti gli scambi tra la Comunità e i PTOM (v. sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punti 53-56), indipendentemente dallo status che questi ultimi occupano nel contesto dell'OMC. Il giudice comunitario ha il compito di controllare la legittimità dell'atto comunitario in questione rispetto alle regole dell'OMC solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (sentenze Portogallo/Consiglio, cit., punto 49, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, cit. supra al punto 149, punto 54).

195.
    Orbene, il regolamento impugnato non mira ad assicurare l'esecuzione nell'ordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC e neppure rinvia espressamente a disposizioni precise degli accordi OMC. Esso ha soltanto lo scopo di introdurre, in applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, misure di salvaguardia riguardanti l'importazione di zucchero e di miscele originari dei PTOM al fine di rimediare alle difficoltà manifestatesi.

196.
    Ne consegue che la ricorrente nella causa T-332/00 non può sostenere che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 2 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia.

197.
    Anche se l'art. 109 della decisione PTOM dovesse, per quanto possibile, essere interpretato alla luce del testo e della finalità dell'Accordo sulle misure di salvaguardia (v., in tal senso, sentenze della Corte 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, Racc. pag. I-3603, punto 28, e 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., Racc. pag. I-11307, punto 47), si dovrebbe constatare che la Commissione ha sufficientemente provato l'esistenza di un nesso tra l'aumento esponenziale delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e il rischio di deterioramento del settore dello zucchero nella Comunità (v. supra, punti 104-140).

198.
    Da quanto precede risulta che il quarto motivo deve essere respinto.

Quanto al quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere

199.
    La ricorrente nella causa T-332/00 ricorda che l'art. 108 ter della decisione PTOM, che è stato inserito dal Consiglio nella decisione PTOM nel 1997 (v. supra, punto 16), esclude quasi completamente l'importazione nella Comunità di zucchero beneficiante del cumulo di origine ACP/PTOM. Il Consiglio non avrebbe tuttavia inteso limitare il cumulo di origine CE/PTOM per lo zucchero. Con l'adozione del regolamento impugnato, la Commissione avrebbe impedito il dispiegarsi degli effetti della decisione PTOM auspicati dal Consiglio. L'art. 109 della decisione PTOM non attribuirebbe, infatti, alla Commissione il potere discrezionale di «correggere» una decisione del Consiglio.

200.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall'istituzione convenuta o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato (sentenza della Corte 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 52; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68).

201.
    E' giocoforza anzitutto constatare che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie dei PTOM segnatamente quando «sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità».

202.
    Inoltre, risulta dall'analisi svolta in relazione al primo motivo che la Commissione ha potuto giustamente ritenere che le difficoltà insorte rischiassero di provocare il deterioramento del settore dello zucchero comunitario.

203.
    Orbene, la ricorrente non deduce alcun elemento da cui risulti che il regolamento impugnato non è stato adottato allo scopo di evitare un deterioramento del settore dello zucchero comunitario.

204.
    Inoltre, il fatto che il Consiglio abbia introdotto una limitazione quantitativa all'art. 108 ter della decisione PTOM per lo zucchero beneficiante del cumulo di origine ACP/PTOM non incide affatto sul potere attribuito alla Commissione dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM di adottare le misure di salvaguardia necessarie per lo zucchero o qualsiasi altro prodotto originario dei PTOM, se si verificano le condizioni per l'adozione di una misura siffatta.

205.
    Pertanto, anche il quinto motivo va respinto.

Quanto al sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 253 CE

206.
    La ricorrente nella causa T-332/00 ed il governo olandese fanno valere che la motivazione del regolamento impugnato è insufficiente. Il regolamento impugnato non conterrebbe spiegazioni sufficienti per quanto riguarda le difficoltà sopravvenute e il deterioramento o rischio di deterioramento nel settore dello zucchero. La Commissione non spiegherebbe neppure come essa sia giunta, nel regolamento impugnato, ad una valutazione di tali difficoltà diversa rispetto alla valutazione contenuta nel regolamento n. 2423/1999. Infine, il regolamento impugnato non chiarirebbe perché l'anno 1999 non sia stato adottato come anno di riferimento per fissare il contingente di importazione.

207.
    Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenza della Corte 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16; sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-82/00, BIC e a./Consiglio, Racc. pag. II-1241, punto 24). La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto il problema di accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63; sentenza BIC e a./Consiglio, cit., punto 24).

208.
    Il regolamento impugnato è stato fondato sulla seconda delle ipotesi previste dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Una misura di salvaguardia adottata su tale base soddisfa le condizioni imposte dall'art. 253 CE se enuncia le «difficoltà» manifestatesi e se spiega come tali difficoltà comportino il rischio di «alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione», qualora contenga indicazioni che permettano di valutare se il principio di proporzionalità previsto all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM sia stato rispettato.

209.
    Orbene, al primo e quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione chiarisce le difficoltà che sono sorte. Essa spiega al quinto e sesto ‘considerando’ del regolamento impugnato perché tali difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. All'ottavo ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione espone i motivi sottostanti alla fissazione di un contingente di 4 848 tonnellate. Per quanto riguarda l'esclusione dell'anno 1999 come anno di riferimento, all'ottavo ‘considerando’ viene spiegato che si tratta dell'«anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale».

210.
    Ne consegue che il sesto motivo è anch'esso infondato.

Quanto all'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 2553/97

211.
    La ricorrente nella causa T-350/00 ricorda che l'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato assoggetta le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM alle modalità previste dagli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97. L'illegittimità di quest'ultimo regolamento inficerebbe la legittimità dell'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato.

212.
    La Commissione replica che l'eccezione di illegittimità è irricevibile, in quanto il regolamento impugnato non è destinato a dare applicazione al regolamento di cui si eccepisce l'illegittimità.

213.
    Il Tribunale rileva che il regolamento n. 2553/97 non costituisce il fondamento giuridico del regolamento impugnato. Tuttavia, dal momento che gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 sono dichiarati applicabili mutatis mutandis alle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo d'origine CE/PTOM, l'eventuale illegittimità degli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 è idonea a compromettere la legittimità dell'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato. Pertanto, tali disposizioni possono essere oggetto di un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 CE (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 285 e 286).

214.
    La ricorrente nella causa T-350/00 fa valere che il regolamento n. 2553/97 è viziato da un eccesso di potere, in quanto né il diritto comunitario primario né il diritto comunitario derivato attribuirebbero alla Commissione la competenza a dare esecuzione all'art. 108 ter della decisione PTOM.

215.
    E' giocoforza constatare come la ricorrente in questione non eccepisca alcuna illegittimità che riguardi specificamente le prescrizioni di cui agli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97, le quali sono state dichiarate applicabili, mutatis mutandis, dall'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato. La detta ricorrente invoca esclusivamente l'incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento n. 2553/97.

216.
    Tuttavia, l'argomento della ricorrente, se fosse fondato, sarebbe ininfluente sulla legittimità del regolamento impugnato, qualora risultasse provato che la Commissione era competente ad inserire nel regolamento impugnato disposizioni quali quelle che figurano agli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97.

217.
    A questo proposito, il Tribunale ricorda che gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 disciplinano le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero beneficiante del cumulo di origine ACP/PTOM.

218.
    Orbene, l'art. 109 della decisione PTOM, che attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare misure di salvaguardia negli scambi tra i PTOM e la Comunità, deve essere interpretato nel senso che permette alla Commissione di subordinare l'ingresso dei prodotti originari dei PTOM, la cui importazione sia stata limitata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 109, n. 1, della medesima decisione, al rilascio di un titolo d'importazione, al fine di assicurare l'efficacia della misura adottata e di fissare le modalità di rilascio di tali titoli d'importazione.

219.
    Pertanto, la Commissione, anche a supporre che non fosse competente ad adottare il regolamento n. 2553/97, poteva fissare, direttamente sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero e le miscele beneficianti del cumulo di origine CE/PTOM, incorporando, mutatis mutandis, gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 nel regolamento impugnato.

220.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 2553/97 deve essere respinta.

Quanto alle domande di risarcimento

221.
    Le ricorrenti affermano che le pretese illegittimità su cui esse fondano i loro motivi di annullamento hanno causato loro un danno che la Comunità sarebbe tenuta a risarcire.

222.
    Il Tribunale ricorda che, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a tutelare i singoli e la sua violazione sia sufficientemente grave e manifesta, che sia stabilita l'esistenza del danno e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente alla Comunità e il danno subito dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. II-5291, punto 42).

223.
    In un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha travalicato, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

224.
    Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno affatto provato che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, abbia travalicato, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio del suoi poteri. L'esame dei motivi sui cui sono fondate le domande di annullamento non ha neppure rivelato una qualsivoglia illegittimità commessa dalla Commissione nell'adottare il regolamento impugnato.

225.
    Pertanto, neppure le domande di risarcimento possono essere accolte.

226.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i ricorsi devono essere integralmente respinti.

Sulle spese

227.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione in tal senso. La ricorrente nella causa T-350/00 sopporterà anche le spese del procedimento sommario.

228.
    In forza dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-332/00 e T-350/00 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    I ricorsi sono respinti.

3)    Ognuna delle ricorrenti sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nella causa rispettivamente introdotta da ciascuna di esse, ivi comprese, per la ricorrente nella causa T-350/00, le spese relative al procedimento sommario.

4)    Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'olandese.