Language of document : ECLI:EU:T:2015:161





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 marzo 2015 –
Cahier e altri / Consiglio e Commissione

(cause T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 e T‑41/13)

«Responsabilità extracontrattuale – Divieto per i produttori di vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine di procedere essi stessi alla distillazione in acquavite delle quantità di vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine prodotte in eccesso rispetto alla quantità normalmente vinificata – Applicazione di tale normativa da parte delle autorità nazionali»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Domanda di risarcimento danni fondata sulla sussistenza di divieto imposto dal diritto dell’Unione ai produttori di vino di procedere essi stessi alla distillazione in acquavite delle quantità di vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine prodotte in eccesso rispetto alla quantità normalmente vinificata – Insussistenza di un simile divieto – Responsabilità non sussistente (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1493/1999, art. 28; regolamento della Commissione n. 1623/2000, artt. 41, 42 e 65, §§ 3, 8 e 9) (v. punti 22, 39, 44, 45, 50‑54)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 34)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 56)

Oggetto

Domanda per risarcimento dei danni che i ricorrenti affermano aver subito a causa delle indagini e delle condanne giudiziarie di cui sono stati oggetto in Francia, in quanto non si erano conformati, durante varie campagne viticole, al meccanismo di distillazione obbligatoria istituito dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e attuato dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1493/1999, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).

Dispositivo

1)

Le cause T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 e T‑41/13 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Jean-Marie Cahier e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese afferenti al procedimento principale nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.

4)

Il sig. Jean-Marie Cahier e gli altri ricorrenti nella causa T‑195/11 sono condannati a farsi carico delle proprie spese afferenti al procedimento sommario nella causa T‑195/11 R.

5)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.