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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Europäisch-Iranische Handelsbank / Consiglio

(Causa T-434/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, avv. H. Hohmann, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, H. Hohmann, D. Wyatt, R. Blakeley, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e S. Boelaert, successivamente E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, A. Robinson e C. Murrell, agenti, assistiti da J. Swift, QC, e R. Palmer, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in quinto luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano l’Europäisch-Iranische Handelsbank AG.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’Europäisch-Iranische Handelsbank sopporterà, oltre ai tre quinti delle proprie spese, i tre quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Il Consiglio sopporterà, oltre ai due quinti delle sue spese, i due quinti delle spese sostenute dall’Europäisch-Iranische Handelsbank.

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le loro spese.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.