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Ricorso proposto il 17 giugno 2011 - Ungheria / Commissione

(Causa T-320/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, K. Veres, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    Annullare la decisione della Commissione 28 marzo 2011, 2011/192/UE, che esclude dal finanziamento dell'UE alcune spese sostenute dall'Ungheria a titolo del programma relativo al sostegno per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) nel 2004;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che, a suo giudizio, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del diritto dell'Unione. Essa sostiene che la deduzione finanziaria applicata dalla Commissione a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi prescritto è illegittima dal momento che, a suo avviso, contrariamente a quanto deduce la Commissione, il termine di tre mesi per l'effettuazione dei pagamenti di cui al programma Sapard, indicato dal diritto dell'Unione - in particolare, dall'art. 9, n. 6, del regolamento della Commissione 2222/2000/CE1 e dall'art. 8, n. 6, dell'allegato A del quadro finanziario pluriennale sottoscritto dalla Comunità europea e dalla Repubblica di Ungheria il 15 giugno 2001 - inizia a decorrere quando l'autorità dispone di tutti i documenti necessari per effettuare i pagamenti. Di conseguenza, qualora, per determinati motivi, siano necessari documenti giustificativi supplementari, il termine non decorre prima che sia fornito l'ultimo dei suddetti documenti supplementari. D'altro lato, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato altresì i principi di leale cooperazione e di tutela del legittimo affidamento, laddove ha applicato una deduzione finanziaria in una situazione in cui le autorità ungheresi potevano a ragione ritenere che il loro procedimento di pagamento non fosse in contrasto con il diritto dell'Unione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nell'adottare la decisione impugnata, non avendo tenuto conto di circostanze eccezionali e di fondati motivi che avrebbero giustificato la mancata applicazione della deduzione finanziaria o, eventualmente, la limitazione di quest'ultima. In specifico, indica che tali circostanze sono rappresentate dal carattere "educativo" del programma Sapard e dal fatto che l'obiettivo principale delle autorità ungheresi consisteva nel proteggere gli interessi economici dell'UE. La ricorrente deduce che la Commissione non ha subito alcun pregiudizio per il mancato rispetto del temine.

Terzo motivo, basato sulla mancanza di motivazione, vertente sul fatto che, nel fondare la decisione impugnata, non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle cause per le quali la Commissione ha deciso di applicare la deduzione, né di come sia stato quantificato lo specifico ammontare di quest'ultima né, in particolare, del motivo per il quale la Commissione si è discostata dall'opinione formulata al riguardo dall'organo di conciliazione, secondo cui nella presente causa concorrono circostanze eccezionali che occorre prendere in considerazione per applicare la deduzione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2000, n. 2222, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (GU L 253, pag. 5).