Language of document : ECLI:EU:T:2014:47

Causa T‑168/13

European Platform Against Windfarms (EPAW)

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Persona giuridica di diritto privato – Assenza di prova dell’esistenza giuridica – Articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità manifesta»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2014

Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Persone giuridiche – Nozione – Possesso della personalità giuridica secondo il diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie della qualità di entità giuridica indipendente

[Art. 263, § 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 5, a); Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull’istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione europea]

La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un’entità dipende innanzitutto dal possesso dello status di persona giuridica da parte di quest’ultima.

A tal riguardo, l’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che, se la ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, essa deve allegare al ricorso il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese oppure del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica, nonché la prova che il mandato al suo avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

Un diritto di agire ai sensi di una normativa settoriale, limitato e specifico dinanzi a una sola istanza, della quale, per di più, il carattere giurisdizionale non sia del tutto appurato, è insufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente è dotata, in forza del suo diritto nazionale, di una personalità giuridica di diritto comune tale da abilitarla, in assenza di ogni prova documentale della sua esistenza giuridica, a adire i giudici dell’Unione mediante un ricorso fondato sull’articolo 263, quarto comma, TFUE.

La prova dell’esistenza giuridica non è nemmeno costituita dall’iscrizione della ricorrente nel registro per la trasparenza dell’Unione istituito ai sensi dell’Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull’istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione europea, in quanto un’iscrizione nel suddetto registro non è subordinata all’esistenza della personalità giuridica dell’entità di cui trattasi.

Nel sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, una ricorrente ha la qualità di persona giuridica se è stata trattata dalle istituzioni dell’Unione come un’entità giuridica indipendente. A tal riguardo, i criteri da prendere in considerazione al fine di valutare se una ricorrente sia stata trattata da un’istituzione come un’entità giuridica indipendente sono, in primo luogo, la rappresentatività dell’entità di cui trattasi, in secondo luogo, la sua autonomia, quale garantita dalla sua struttura interna secondo il suo statuto, necessaria per essere parte in rapporti giuridici e, in terzo luogo, il fatto che un’istituzione dell’Unione abbia riconosciuto detta entità come interlocutore. Tuttavia, il fatto che nella decisione impugnata la Commissione abbia trattato la ricorrente come un’entità giuridica indipendente non può essere tale da dimostrare la sua qualità di persona giuridica, allorché siffatto trattamento è stato determinato dalla comunicazione, da parte della ricorrente stessa, di informazioni errate.

(v. punti 9, 10, 16, 17, 19, 23‑26)