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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(Causa C-178/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articoli da 70 a 73 – Medicinali autorizzati in un primo Stato membro – Classificazione come medicinali non soggetti a prescrizione medica – Vendita nelle farmacie di un secondo Stato membro senza autorizzazione all’immissione in commercio in detto Stato – Normativa nazionale che impone una notifica all’autorità competente e una dichiarazione di quest’ultima sull’uso di tale medicinale – Articolo 34 TFUE – Restrizione quantitativa)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Convenuta: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Dispositivo

Gli articoli da 70 a 73 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, letti alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2012/26, devono essere interpretati nel senso che, fatta salva l’attuazione della deroga prevista da detto articolo 5, paragrafo 1, essi ostano a che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Stato membro sia parimenti considerato come un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, qualora, in quest’ultimo Stato, detto medicinale non disponga di un’autorizzazione all’immissione in commercio e non sia stato classificato.

Una misura nazionale di trasposizione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, che impone, per la fornitura di un medicinale che non dispone di un’autorizzazione all’immissione in commercio, una prescrizione medica e una dichiarazione dell’autorità competente in materia di sanità intesa a garantire il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione non costituisce né una restrizione quantitativa né una misura di effetto equivalente, ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

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1 GU C 279 del 24.8.2020.